Affidamento del servizio a un’azienda speciale richiede gli stessi adempimenti dell’in-house

L’Anac, con il parere in funzione consultiva n.27 del 30 maggio 2023, ha chiarito che l’affidamento in gestione da parte dell’ente pubblico farmacie comunali o servizi sociali a un’Azienda speciale richiede gli stessi adempimenti dell’in-house.

Ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 267/2000, ’Azienda speciale è distinta dall’ente locale e dispone di autonomia imprenditoriale, ma riveste un ruolo strumentale per l’Amministrazione pubblica, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale. L’Azienda speciale, pertanto, gode di autonomia imprenditoriale, ma la sua attività è diretta e orientata dall’ente controllante come fosse un in-house.

La giurisprudenza amministrativa riconduce le aziende speciali, costituite per la gestione di servizi pubblici locali e con le caratteristiche sopra delineate, nel novero degli enti pubblici economici (ex multis Cons. Stato n. 641/2014, sulla base di precedenti pronunce della Corte di Cassazione nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01), ossia degli enti (come indicato dalla dottrina) titolari di impresa e che agiscono con gli strumenti di diritto comune. Detti enti, tuttavia, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza «restano nell’alveo della pubblica amministrazione pur quando eventualmente operino con strumenti privatistici» (Corte di Cassazione SS.UU., 2 settembre 2013 n. 20075). Inoltre (…) «sotto il profilo sostanziale (…) le aziende speciali, così come le società in house, come … affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25 novembre 2013, n 26283, ribadito con Ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, i cui dirigenti sono dunque legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di servizio come avviene per i dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall’ente pubblico (…) le aziende speciali sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l’ente istitutivo secondo schemi e modelli privatistico.

L’affidamento diretto di servizi pubblici a rilevanza economica tramite azienda speciale presenta molte similarità con gli affidamenti dell’in-house. Quindi, da parte dell’Azienda speciale va presentata un’offerta tecnico-economica per la gestione del servizio pubblico da sottoporre al vaglio della Pubblica Amministrazione. L’Amministrazione, per poter dimostrare la sostenibilità e la convenienza di un eventuale affidamento alla propria azienda speciale, l’ente deve tenere conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

«Degli esiti della valutazione si dovrà dare conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: dal primo luglio obbligatoria la qualificazione delle stazioni appaltanti

Con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, dal 1° luglio 2023 diventerà obbligatoria la qualificazione delle stazioni appaltanti: potranno appaltare opere pubbliche d’importo superiore ai 500mila euro e acquistare beni e servizi sopra i 140mila euro, solo gli enti e le amministrazioni che saranno qualificati per farlo, in base al personale disponibile, alle competenze acquisite, alla professionalità dimostrata. Le stazioni appaltanti che non si sono iscritte alla qualificazione (iscrizione che è immediatamente operativa, senza bisogno di attendere nessun nulla osta) non potranno ottenere il rilascio del CIG (codice identificativo gara).

È disponibile sul sito di Anac il servizio Qualificazione delle stazioni appaltanti che consente l’invio della domanda di iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Dal primo luglio, quindi, per effettuare le procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140mila euro) e per l’affidamento di lavori d’importo superiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti devono essere qualificate. Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Anac ha predisposto uno schema di domande e risposte e un manuale utili a compilare il modulo di domanda di qualificazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per l’erogazione degli incentivi funzioni tecniche occorre la nomina del direttore dell’esecuzione

La Corte dei conti, Sez. Campania, con delibera n. 191/2023, in riscontro ad una richiesta di parere in materia di incentivi per le funzioni tecniche, ha evidenziato come negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni – da cui discende la nomina del direttore dell’esecuzione come figura distinta dal RUP – rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento (ex multis: Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 87/2020/PAR del 12 ottobre 2020).

Al ricorrere di tale presupposto, che va verificato con rigore e oggettività, il legislatore preferisce derogare al suddetto principio, nell’intento di valorizzare,
attraverso la corretta erogazione degli incentivi, le professionalità interne all’amministrazione e di conseguire un risparmio di spesa per il mancato ricorso a
professionisti esterni. Se queste sono le ragioni della deroga, è chiaro che essa si giustifica solo in presenza di appalti di particolare e oggettiva importanza per qualità o importo delle prestazioni dedotte nel contratto. Sono queste le coordinate che devono guidare l’interpretazione delle norme in esame.

La Sezione rileva che nel sistema delineato dal Codice previgente:
– la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche si applica, ai sensi dell’art. 113, comma 2, alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, come figura distinta dal RUP;
– la nomina del direttore dell’esecuzione, in base al punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’Anac, è prevista soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità; le due ipotesi (importo superiore a 500.000,00 ovvero particolare complessità) vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell’esecuzione può ricorrere, nei termini sopra precisati, anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore ad € 500.000,00, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità.

Con riferimento al nuovo codice, di cui al D.Lgs. 36/2023:
– l’art. 45, comma 2, conferma che gli incentivi, per gli appalti di forniture e servizi, sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell’esecuzione. –  l’art. 114, comma 8, rinvia all’allegato II.14 ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle
prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all’allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della “particolare importanza”;
– l’art. 31, comma 1, dell’allegato II.14, prevede che l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32”;
– l’art. 32 dell’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto art. 114, comma 8, che il direttore dell’esecuzione debba essere diverso dal RUP;
– per i servizi si prescinde dall’importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14.
– per le forniture rileva, invece, il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: nessuna transazione con azienda inadempiente

Anac, rispondendo ad una richiesta di parere da parte di un Comune marchigiano, ha evidenziato che una stazione appaltante non può concludere un accordo transattivo con un’azienda offrendole in cambio gli stessi lavori revocati per grave inadempimento. Un operatore economico, peraltro, su cui è stata disposta l’annotazione nel casellario informatico delle imprese.

La vicenda si riferisce ad sorta una controversia fra il Comune e la ditta affidataria, che aveva portato alla revoca dell’appalto. Successivamente, volendo chiudere il contenzioso che ne era nato, il Comune marchigiano proponeva un accordo che prevedeva l’aggiudicazione alla stessa dell’appalto come transazione. L’Autorità ha ribadito “il carattere imperativo ed indisponibile dei sistemi di affidamento dei contratti pubblici, e la necessità che detti contratti siano aggiudicati ad operatori economici in possesso di adeguati requisiti professionali e morali, inclusa l’assenza di gravi illeciti professionali, tanto più se commessi – come nel caso in questione – in relazione allo stesso contratto che si intende riaffidare, quale presupposto indispensabile per garantire la corretta esecuzione e la qualità delle prestazioni dedotte nel contratto d’appalto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”. Non si può, quindi, concludere una transazione per risolvere un contenzioso, dando in cambio un appalto.

La conclusione di un accordo transattivo tra amministrazione aggiudicatrice ed appaltatore al fine di tacitare le pretese avanzate da quest’ultimo in sede giurisdizionale in cambio di un nuovo affidamento di lavori, determina un grave vulnus agli equilibri concorrenziali. Le procedure di affidamento sono, infatti, rigorosamente soggette alla normativa comunitaria e nazionale a tutela della libera concorrenza e non possono essere oggetto di scambi transattivi in termini di affidamento lavori/rinuncia alle liti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo opere indifferibili: enti locali potenziali per la preassegnazione delle risorse

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato gli elenchi di Enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione delle risorse di cui al fondo per l’avvio di opere indifferibili (Legge 197/2022 – Legge di bilancio 2023 art. 1 c. 370).

Il FOI è stato istituito con il DL n. 50/2022 per fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali da costruzione, con una dotazione finanziaria di 8,8 miliardi di euro dal 2022 al 2027. Il suo obiettivo è quello di garantire ai Soggetti attuatori degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in generale, ai Soggetti titolari di investimenti pubblici per la realizzazione di opere e infrastrutture, le risorse necessarie ad avviare le procedure di gara relative alle nuove opere previste dal Piano, senza sortire effetti sui cronoprogrammi e gli impegni acquisiti.

Il Fondo è gestito dal Ministero delle Economie e Finanze e, in particolare, dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che attraverso la piattaforma informatica ReGiS garantisce un accesso più rapido ed efficace al fondo. La procedura prevede un ruolo cruciale delle Amministrazioni centrali titolari degli investimenti del PNRR, la cui funzione è quella di istruire le domande di finanziamento presentate dalle stazioni appaltanti potenzialmente beneficiarie del Fondo. Le stazioni appaltanti possono presentare la domanda di finanziamento all’interno delle finestre temporali definite dai Decreti del MEF.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per il risarcimento danni da illegittima aggiudicazione di un appalto non occorre provare la colpa della P.A.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione III, con sentenza del 17 maggio 2023, n. 1647, ha ricordato che in tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai fini del risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima aggiudicazione di un appalto non occorre provare la colpa dell’Amministrazione, trattandosi di responsabilità di tipo oggettivo.

Ai fini del risarcimento del danno in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, dopo la nota sentenza 30 settembre 2010, C-314/09 della Corte di giustizia dell’Unione europea, non assume più rilievo il carattere colpevole della condotta della pubblica amministrazione e ciò anche quando si tratti di appalti sotto soglia comunitaria (C.d.S., Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686).

È, invero, ormai consolidato l’indirizzo del giudice amministrativo, per il quale “per unanime indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la responsabilità per danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell’elemento soggettivo della colpa, giacché la responsabilità, negli appalti pubblici, è improntata – secondo le previsioni contenute nelle direttive europee – a un modello di tipo oggettivo, disancorato dall’elemento soggettivo, coerente con l’esigenza di assicurare l’effettività del rimedio risarcitorio” (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, n. 912/2021).

 

La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato: Differenza fra monetizzazione e contributo di costruzione

La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici non ha la medesima natura giuridica del contributo di costruzione, atteso che non è una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost.; inoltre, mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata all’imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno della specifica zona di intervento. Pertanto, l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione non esclude che sia dovuta anche la cessione di aree a standard.

La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici è un beneficio di carattere eccezionale – ammesso da previsioni di legge, di norma a livello regionale ed espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione comunale – concepito come misura di favore di cui può giovarsi il richiedente un titolo edilizio che, in base allo strumento urbanistico, deve, per l’appunto, cedere o reperire nella zona in cui intende realizzare l’intervento costruttivo (o anche solo un mero cambio di destinazione d’uso senza opere) aree per la realizzazione di opere pubbliche (di regola parcheggi e verde pubblico), nel rispetto delle misure e secondo i criteri dettati dal d.m. n. 1444 del 1968.

Senza la monetizzazione il privato è posto di fronte alle seguenti alternative: non realizzare l’intervento; cedere, ove possibile, una parte del proprio immobile al comune; acquistare, in zona, a prezzo di mercato, spazi da destinare a standard. 

È quanto evidenziato, in sintesi, dal Consiglio di Stato con la sentenza 17 maggio 2023, n. 4908.

 

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ANAC: Bandi di gara, no a restrizioni territoriali per le imprese

Con la Nota del Presidente del 12 maggio 2023, l’ANAC è intervenuta su una gara per il restauro conservativo rilevando che la Regione non può inserire in avvisi di manifestazione di interesse, clausole “territoriali” restrittive, volte a favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio. Ciò viola i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, oltre che di buon andamento dell’amministrazione pubblica. Pertanto è in violazione del Codice degli Appalti e delle normative di settore.

L’utilizzo del solo criterio formale della sede legale – con conseguente esclusione delle ditte aventi sede operativa nella Regione “poco risponde al criterio della presenza sul territorio indicato dal legislatore e comunque risulta immotivato. Il criterio della diversa dislocazione territoriale lascia una ampia discrezionalità alla stazione appaltante di scegliere il perimetro ritenuto sufficientemente ampio rispetto al luogo dei lavori. Detto criterio dunque assegna alle stazioni appaltanti il compito di individuare motivando un equilibrio nella modalità di diversificazione territoriale che dovrà garantire il rispetto del principio comunitario di non discriminazione”.

La scelta di limitare la partecipazione alla procedura negoziata ai soli operatori aventi sede legale nella Regione  è riferibile ad una scelta discrezionale della Stazione appaltante; tale scelta tuttavia, in base ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 Costituzione, avrebbe dovuto essere specificamente motivata ed adeguatamente esplicitata nell’Avviso di manifestazione di interesse”.

 

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ANAC: I contratti della Pubblica Amministrazione devono essere per iscritto

Con la delibera n. 119 del 15 marzo 2023, Anac ribadisce che i contratti della pubblica amministrazione devono essere predisposti obbligatoriamente in forma scritta: la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può rinnovare tacitamente i contratti. La forma scritta assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale.

La delibera è stata adottata al termine dell’istruttoria sulla Napoli Servizi Spa, la società multiservizi in-house providing del Comune di Napoli, una delle aziende di rilevanza strategica per l’Amministrazione Comunale che esegue da oltre un decennio numerosi servizi essenziali per l’ente partenopeo. La società è soggetta al controllo analogo da parte del Comune di Napoli che, in qualità di socio azionista al 100%, ne definisce il perimetro d’azione e le attività da porre in essere.

Dalle indagini dell’Autorità è emerso che, per quasi due anni dopo la scadenza del contratto, la Napoli Servizi ha continuato a pagare le due imprese: nello specifico dal 12 settembre 2019 (data di scadenza del contratto) sino all’8 luglio 2021 (data delle determine per l’affidamento diretto dei servizi in questione) non esiste un valido titolo giuridico idoneo a giustificare i pagamenti effettuati. La società in house ha deciso arbitrariamente di prorogare il contratto oltre i limiti temporali delineati dal bando di gara ed in assenza sia di un contratto scritto che di una determina che esplicitasse le motivazioni della scelta di prolungare gli affidamenti agli aggiudicatari uscenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: le Case di riposo sono organismi di diritto pubblico e devono applicare il codice appalti

Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono qualificabili come organismi di diritto pubblico, e come tali devono applicare il codice appalti per l’acquisizione di beni e servizi e rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le norme anticorruzione e trasparenza. Lo sottolinea Anac in un atto del presidente del 19 aprile 2023.

Ferma restando la necessità di operare una valutazione caso per caso sulla base del singolo statuto e della singola disciplina regionale in materia, l’Autorità stabilisce che gli ex Ipab (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza) trasformati in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (Asp), dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, operanti senza scopo di lucro e secondo criteri imprenditoriali, dotate di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, deputate allo svolgimento di funzioni pubblicistiche, tenuto conto delle prerogative regionali contemplate nella disciplina di riferimento e qualificate dalla giurisprudenza quali enti pubblici economici sembrano qualificabili come organismo di diritto pubblico.

Anac ricorda i tre requisiti che connotano la figura dell’organismo di diritto pubblico:

  • istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
  • dotato di personalità giuridica;
  • la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli stessi enti, qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici, sono tenuti al rispetto delle previsioni in tema di tracciabilità: tale normativa infatti ha finalità antimafia e tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del Codice appalti sono tenuti al rispetto della normativa antimafia. Quanto alla disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, l’Anac ricorda che le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, approvate con determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, hanno ricondotto nel campo di applicazione della legge Severino anche le case di riposo.

 

La redazione PERK SOLUTION