ANAC, proposte di modifica sull’applicazione del d.lgs. 33/2013 alle società quotate

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 9 luglio a Governo e Parlamento un Atto di segnalazione con delle osservazioni e proposte di modifica in merito ad alcune disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ‘Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni’. Nella predisposizione di precedenti atti sullo stesso tema, l’Autorità aveva già rilevato alcune criticità delle norme di riferimento che potrebbero condurre ad applicazioni distorte della disciplina. Le modifiche proposte con l’Atto di segnalazione riguardano l’ambito soggettivo di applicazione e gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Indicazioni in merito alla indicizzazione delle pagine della sezione ‘Amministrazione trasparente’

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con comunicato del 1° luglio 2020 ha richiamato le amministrazioni e gli organismi indipendenti di valutazione al puntuale rispetto della normativa anche in materia di apertura dei dati e di indicizzazione delle pagine. L’Autorità ha constatato, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la prassi di alcune amministrazioni di adottare misure informatiche per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare le pagine della sezione “Amministrazione trasparente”, richiamando amministrazioni e OIV
L’utilizzo di filtri o soluzioni similari che impediscono la ricercabilità ed il riutilizzo delle informazioni è chiaramente contrario al perseguimento degli obiettivi generali della trasparenza amministrativa. Le disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 in materia di riutilizzabilità dei dati prevedono che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, siano resi disponibili anche a seguito di accesso civico, siano pubblicati in formato di tipo aperto e siano riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. La disponibilità dei dati in formato aperto è, pertanto, strettamente funzionale, non solo alla facilità di consultazione e riutilizzabilità, ma anche alla indicizzazione degli stessi, atteso che i dati pubblicati in formato non aperto ne impediscono la rintracciabilità tramite motori di ricerca web.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

PON scuola, libri di testo e kit scolastici

Il MIUR ha pubblicato l’Avviso pubblico finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio.
Gli interventi finanziati sono da intendersi addizionali rispetto ad azioni analoghe già finanziate con altri fondi. Le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal presente avviso fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. Sono ammesse a partecipare all’Avviso:
– le istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e di secondo grado;
– le scuole paritarie secondarie di primo e di secondo grado di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che svolgono un servizio pubblico a titolo gratuito o a fronte di una remunerazione che copra solo una frazione del costo reale (c.d. scuole paritarie che svolgono il servizio in modalità non commerciale), sulla base di quanto precisato e chiarito dalla Commissione europea. È precisato che il riconoscimento della scuola paritaria come non commerciale deve essere stato acquisito in data antecedente alla scadenza del presente avviso e verificato dagli Uffici scolastici regionali di competenza. Inoltre, dette scuole paritarie devono essere presenti nell’anagrafica del sistema informativo SIDI.
L’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella del sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 predisposta per la trasmissione dei piani firmati digitalmente resteranno entrambe aperte dalle ore 10.00 del giorno 13 luglio 2020 alle ore 15.00 del giorno 23 luglio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Semplificazioni, la Bozza di relazione illustrativa

Pubblichiamo la bozza di relazione al Decreto Semplificazioni, provvedimento prossimo alla definizione che offre indicazioni importanti di cosa il Governo intende per snellire procedure e pratiche statali al fine di rilanciare il Paese. La bozza è composta da 48 articoli suddivisi in quattro macro-aree di intervento:

  • Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
  • Semplificazioni procedimentali e responsabilità;
  • Semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
  • Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

In materia di contratti pubblici, si deroga sino al 31 luglio 2021 alle procedure di aggiudicazione dei contratti sotto soglia, laddove si prevedono solo due modalità di affidamento: l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. In più, per gli appalti sopra soglia comunitaria e di interesse nazionale si prevede l’applicabilità, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.
In materia di semplificazioni procedimentali si prevede che le amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese e che pubblichino e comparino i termini dei procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi. Con un DPCM saranno definiti i criteri per la misurazione dei tempi, in modo da garantire la necessaria omogeneità. Un altro intervento riguarda l’art. 10-bis della legge 241/1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato. La proposta di modifica sostituisce l’interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista nell’art. 10-bis, con la sospensione degli stessi. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.
Le misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale prevedono l’accesso a tutti i servizi digitali della p.a. tramite SPID e CIE e tramite AppIO su mobile (obbligo per le amministrazioni di offrire i servizi anche in modalità digitale e su mobile): semplificazione e rafforzamento del domicilio digitale dei cittadini come modalità ordinaria di comunicazione con la PA; la verifica dell’identità digitale con SPID e CIE (nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo) che sostituirà l’esibizione o la trasmissione di copia del documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta (con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento dei costi e maggiore sicurezza legata al fatto che non si inviano fotocopie dei propri documenti); autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da mobile tramite AppIO; semplificazione per il rilascio della CIE (possibile prima della scadenza della CI cartacea).
Vi è poi l’obbligo per le Pa di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti e favorire così il lavoro agile (smartworking).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Acquisizione dati sui PTPCT relativamente al triennio 2020-2022

L’ANAC, con comunicato del 16 giugno, informa che i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono utilizzare la piattaforma di acquisizione dei dati sui PTPCT disponibile al link Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per inserire i dati relativi ai piani triennali 2020-2022. L’acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti dall’Autorità per cui non è richiesto il caricamento sulla piattaforma PTPCT, l’invio o la comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dalle amministrazioni/enti.
Rimane in vigore l’obbligo di pubblicazione dei PTPCT sul proprio sito istituzionale.
Le principali novità introdotte sono:
– Estensione dell’acquisizione dei dati agli Enti di diritto privato ai sensi dell’art. 2 bis, comma 2, lett. c), del D. lgs. n. 33/2013;
– Adeguamento alle indicazioni contenute nel PNA 2019 e relativi allegati

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ministero PA, Riforma della comunicazione pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto, con apposito comunicato, che il Gruppo di lavoro su Riforma della comunicazione pubblica e Social media policy nazionale, promosso presso il Ministero PA, ritiene indispensabile un aggiornamento della legge 150/2000, pietra miliare nello sviluppo delle funzioni comunicative pubbliche, ma spesso inapplicata e oggi in gran parte inadeguata alla nuova PA trasparente e digitale. Occorre una normativa che tenga conto dell’evoluzione dei processi di comunicazione pubblica in senso digitale e che punti a mettere in primo piano la qualità del servizio al cittadino e la sua attiva partecipazione.
Le attività di comunicazione e informazione e la trasparenza, intesa in senso ampio e generale, delle pubbliche amministrazioni vanno considerate strategiche, in quanto finalizzate a garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa sancite dall’articolo 97 della Costituzione, nonché il pieno esercizio della cittadinanza e delle libertà individuali da parte dei cittadini. Per queste finalità, riprendendo lo spirito del Legislatore che introdusse la 150/2000, l’intento del GdL è quello di valorizzare l’utilizzo, da parte delle PA, della comunicazione pubblica come leva strategica essenziale nella gestione dell’immagine dell’Ente e nella relazione con il cittadino e gli stakeholder, anche attraverso le nuove piattaforme digitali, che garantiscono interattività in tempo reale, interrogabilità e valutabilità delle PA stessa, permettendo sia maggior efficacia sia risparmi di tempo e risorse economiche per i cittadini e le imprese. Il GDL ha proposto al Ministro per la Pubblica amministrazione un impianto di riforma centrato su 10 punti-chiave (Relazione di accompagnamento).

La pubblicazione dei dati sui buoni per la spesa alimentare

Con comunicato del 27 maggio 2020 il Presidente dell’ANAC ricorda che i buoni per la spesa alimentare erogati a causa dell’emergenza COVID-19 sono riconducibili agli atti di “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” previsti dall’art. 26 del D.lgs. 33/2013. Si tratta, infatti, di interventi di aiuto finanziario vincolato all’acquisto di generi alimentari di prima necessità per nuclei familiari che versano in situazione di difficoltà economico-finanziaria. Di conseguenza, i comuni sono tenuti a pubblicare, innanzitutto, i criteri e le modalità di erogazione dei buoni (art. 26, co. 1) sul sito web all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
Gli atti di concessione dei buoni per la spesa alimentare adottati dai Comuni (art. 26, co. 2) vanno invece pubblicati, sempre nella sotto sezione richiamata, solo ove di importo complessivamente superiore a mille euro in un anno nei confronti dello stesso beneficiario.
Il comunicato ricorda che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico degli interessati (cfr. art. 26, co. 4). I comuni, pertanto sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti idonei a tutelare il diritto alla riservatezza.
Al fine di limitare gli oneri per le amministrazioni, l’obbligo di pubblicazione può intendersi assolto anche attraverso un collegamento ipertestuale alla home page o pagina web ove risultano eventualmente già pubblicati i dati in questione, avendo cura di assicurare che i dati siano pubblicati secondo i criteri di qualità delle informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 (cfr. art. 6).
Fermi restando i dati da pubblicare obbligatoriamente, rimane salva la facoltà dei comuni di decidere di rendere trasparenti sul proprio sito istituzionale dati ulteriori e, in particolare, quelli aggregati relativi ai buoni spesa di importo inferiore ai mille euro e l’elenco degli esercizi commerciali presso cui spenderli.
Poiché la sospensione degli obblighi di pubblicazione è cessata il 15 maggio 2020 (art. 103, co. 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 – termine di sospensione non prorogato né dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 né dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34), l’Autorità invita le amministrazioni comunali a riprendere quanto prima la pubblicazione dei dati sui buoni spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conferimento incarico di RPCT a funzionario non Dirigente

Con deliberazione n. 453 del 27 maggio 2020, l’ANAC ha espresso il proprio parere sulla possibilità di un Comune di conferire ad un funzionario, e non al dirigente, le funzioni di anticorruzione previste dalla normativa, laddove il Comune medesimo è destinatario di fondi europei – PICS – per il quali i dirigenti dell’Ente sono chiamati a svolgere funzioni di controllo di I livello, autorità di gestione ed organismo di pagamento, funzioni tali da rendere impossibile, in quanto incompatibili, l’attribuzione in capo agli stessi della funzione di RPCT.
L’Autorità ricorda che l’art. 1, co. 7, legge 190/2012, prevede che negli enti locali i compiti di RPCT devono essere svolti, di norma, dal Segretario comunale, previsione ribadita nel PNA, che ha chiarito che eventuali scostamenti dalla norma devono essere adeguatamente motivati. L’individuazione del Segretario comunale, quale scelta ottimale, per ricoprire il ruolo di RPCT negli enti locali, trova fondamento nelle funzioni che il segretario svolge e individuate dall’art. 97 del TUEL, che si sostanziano in compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Pertanto, le molteplici attività intestate al segretario comunale, sono riconducibili per lo più a un ruolo di garanzia, così come la prevenzione della corruzione che assume un ruolo preminente, a difesa di interessi del tutto avulsi dalla logica particolare della concreta attuazione di indirizzi politici.
In merito alla possibilità di nominare RPCT un funzionario iscritto all’albo speciale degli avvocati di enti pubblici, l’Autorità ha evidenziato alcune criticità, ritenendo altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La questione è stata affrontata dalla stessa Autorità nella deliberazione 841/2018, nella quale è stato indicato che pur non essendoci una previsione normativa circa l’incompatibilità tra le funzioni di avvocato di ente pubblico e quelle di RPCT, ciò si può desumere dalla legge speciale sull’iscrizione al predetto Albo, che richiede quale requisito principale l’esclusività delle funzioni legate all’attività forense. Le attività poste in essere dal funzionario avvocato, in qualità di RPCT, ricoprendo lo stesso una posizione subordinata all’interno della struttura amministrativa, potrebbero non avere l’autonomia e l’autorevolezza necessarie affinché siano anche efficaci. Inoltre, il Comune non essendo privo di figure dirigenziali (l’organico ne conta n. 8), è possibile che nell’ambito dell’apparato dirigenziale si possa individuare un dirigente coinvolto in minor misura nelle predette operazioni legate alla gestione dei fondi comunitari, eventualmente affiancato da una struttura di supporto, anche non esclusivamente dedicata, così come indicato al § 3, parte IV, del PNA 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali

Ci sarà a breve un disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali e penso abbia molto senso che il Parlamento avvii un dibattito sul superamento delle Province rimasto incompiuto dopo il referendum costituzionale del 2016; è necessario e urgente intervenire sul piano istituzionale, organizzativo e finanziario per garantirne la piena funzionalità”. Così il ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, Francesco Boccia, nel corso del question time alla Camera.
“Personalmente – ha aggiunto – ho incontrato più volte il Coordinamento dei sindaci metropolitani che fanno un lavoro straordinario senza avere alcuno strumento. Do atto a tutti i sindaci, in particolare a quelli metropolitani, di aver gestito i fondi per le periferie, che potrebbe essere una sperimentazione e con l’aiuto del Parlamento potremmo accelerare e dare direttamente come competenze alle città metropolitane, così come chiedono i sindaci”.
“La stessa cosa – ha proseguito – abbiamo oggi il dovere di dire e fare con le Province: 2,5 milioni di ragazzi dei licei hanno bisogno di certezze, che ora con le risorse del decreto Rilancio avranno, ma è evidente che dobbiamo accelerare le procedure amministrative. Così sui 130 mila km di strade e gli oltre 30 mila ponti”.
“Ricordo sempre – ha concluso il ministro Boccia – le parole del Presidente della Repubblica: “autonomia e sussidiarietà rafforzano l’unità nazionale, non la indeboliscono, e le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni sono pilastri della nostra architettura istituzionale e garantiscono quei diritti e sulla solidarietà per la quale gli italiani, indipendentemente dai colori politici, rivendicano con grande orgoglio”.

Enti locali: la revoca dell’assessore deve essere motivata

Il provvedimento di revoca dell’incarico di assessore, pur rivestendo carattere ampiamente discrezionale, soggiace all’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. È quanto stabilito dal TAR Campania, sezione I, 25 maggio 2020, sentenza n. 1966. È pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale la legge non pone vincoli contenutistici all’esercizio del potere di revoca dell’incarico di assessore; spetta al vertice dell’organo giuntale il potere di effettuare le più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa da porre a base della decisione, che possono consistere nella prospettazione sia di esigenze di carattere generale, quali ad esempio rapporti con l’opposizione o rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell’amministrazione locale sia di valutazione afferenti all’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore (C.d.S., Sez. V, n. 209/2007; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 111/2014).
Nonostante il carattere ampiamente discrezionale che connota il provvedimento di revoca dell’incarico di assessore, in ogni caso l’amministrazione non può tuttavia omettere qualsivoglia riferimento alle ragioni logico-giuridiche del provvedimento di secondo grado, ostando alla diversa ermeneutica la natura del medesimo, siccome ascrivibile alla categoria degli atti amministrativi (e non degli atti politici), quindi soggetta all’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION