Elezioni e referendum: rendicontazione spese per sezioni e seggi speciali e pulizia-disinfezione

Con Circolare n. 18/2020 la Direzione centrale della Finanza locale fornisce le prime indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 per le sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costituiti nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale.
Allo scopo di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici e al tempo stesso le massime condizioni di sicurezza sanitaria per i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere COVID-19 e dei seggi speciali COVID-19, è previsto che in caso di accertata impossibilità alla loro costituzione il Sindaco possa nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune, solo previo consenso degli interessati.
Inoltre, essendo impossibile quantificare, anticipatamente alle operazioni di voto, con esattezza e completezza le spese legate alla pianificazione e organizzazione delle strutture eccezionali legate alla presenza di reparti COVID-19 e alle richieste di voto domiciliare, tali spese non rientrano fra quelle cosiddette ordinarie e pertanto NON sono da includere nella ripartizione del fondo stanziato dal Ministero dell’economia e delle finanze per i rimborsi elettorali. Tali spese saranno oggetto di apposita e separata rendicontazione e ad esclusivo carico dello Stato (cioè senza ripartizione fra amministrazioni interessate in caso di abbinamento di votazioni) nei limiti degli stanziamenti previsti dal decreto-legge n. 103/2020 (articolo 2, commi 3 e 4).
Anche le spese che gli enti dovranno sostenere per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale in occasione delle prossime consultazioni elettorali e referendarie sono distinte da quelle ordinarie, quindi sono fuori dal limite massimo rimborsabile delle spese elettorali e saranno oggetto di apposita e separata rendicontazione e ad esclusivo carico dello Stato (cioè senza ripartizione fra amministrazioni interessate in caso di abbinamento di votazioni), nei limiti dello stanziamento previsto dal medesimo decreto-legge n. 117/2020 (articolo 1).
Al riguardo, ricordiamo che l’art. 1 del D.L. n. 117/2020 istituisce entro lo stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggi elettorali, con una dotazione pari a 39 milioni e valevole per il 2020. La ripartizione del Fondo è demandata, quanto a criteri e modalità, ad un decreto del Ministero dell’interno (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze). Circa le operazioni di pulizia dei locali, il protocollo sanitario, sottoscritto dai Ministri dell’interno e della salute il 7 agosto 2020, prevede che prima dell’insediamento del seggio elettorale deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto. Inoltre, durante le operazioni di voto occorre che siano anche effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici (le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità, nel documento dell’8 maggio 2020, e del Ministero della salute, nella circolare n. 1744 del 22 maggio 2020). La relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione del D.L. n. 117/2020 quantifica in complessive 42 ore per sezione elettorale (sabato: 6 ore; domenica: 15 ore; lunedì: 15 ore; martedì: 6 ore) l’impegno lavorativo richiesto, con un corrispettivo costo per sezione elettorale di 630 euro, che moltiplicato per il numero delle sezioni dà un costo di 38.790,360 euro. L’autorizzazione di spesa è stata conseguentemente arrotondata a 39 milioni di euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

DL Semplificazioni, nuovi strumenti per agevolare la digitalizzazione dei servizi

Il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020 (G.U. n. 228 del 14-09-2020) rappresenta la base normativa per velocizzare il processo di trasformazione digitale (le norme in tema di digitalizzazione e innovazione sono inserite negli articoli dal 23bis al 37bis). Entro il 28 febbraio 2021 le PA sono tenute ad avviare i loro processi di trasformazione digitale. I servizi pubblici dovranno diventare quindi fruibili attraverso lo smartphone, lo strumento più usato dagli italiani per comunicare a distanza. Fissando questa scadenza è stata prevista flessibilità per i piccoli Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, per tenere conto delle difficoltà legate all’emergenza Covid-19. La transizione digitale passa attraverso la cultura dell’innovazione ossia la predisposizione della pubblica amministrazione ad utilizzare nuovi approcci e nuove tecnologie offerte dal mercato per rispondere alle sfide della nostra società in campi diversi come la mobilità, la medicina e altro. Per questo la norma del decreto su “diritto a innovare” prevede procedure semplificate di cui beneficeranno imprese, start up e centri di ricerca per sperimentare progetti innovativi per lo sviluppo. Anche il Decreto legge “Cura Italia” ha introdotto disposizioni per aiutare la Pubblica amministrazione nel dotarsi di tecnologie innovative, con l’intento di agevolare le attività da remoto come il lavoro agile e la didattica a distanza.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION

Mibact: pubblicato il bando per la selezione della Capitale Italiana del libro 2021

La legge 13 febbraio 2020, n. 15 prevede, come noto, l’assegnazione annuale a una città italiana, da parte del Consiglio dei ministri, del titolo di “Capitale italiana del libro”.
Il conferimento ha la finalità di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, e avviene all’esito di un’apposita selezione, svolta secondo modalità definite dal decreto n. 398 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 10 agosto 2020. I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro.
La Direzione Generale per le Biblioteche del Mibact ha pubblicato il bando per la selezione della Città Capitale Italiana del libro per il 2021.
Le istanze e relativi dossier di candidatura dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo capitaledellibro@mailcert.beniculturali.it.
La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 16 ottobre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

AGCOM, Sanzionato un Comune per comunicazioni propagandistiche

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con deliberazione n. 432/2020/CONS, a seguito di accertamento svolto dal Comitato regionale per le comunicazioni per la presunta violazione dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28, ha sanzionato un comune, nei confronti del quale è stato emesso un provvedimento d’ordine con l’obbligo di pubblicare sul sito web, sulla home page, dell’ente,  e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza: dei post pubblicati sul profilo facebook, aperti dal Sindaco a proprio nome, di interventi in materia di urbanistica, lavori pubblici, viabilità, scuola, ecc. eseguiti dal Comune (alcuni dei quali ripresi dai profili social del Comune ed utilizzati come comunicazione istituzionale); del volume celebrativo della storia del Comune medesimo, contenente scritti autografi da parte del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura.
L’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce, infatti, che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”.
A giudizio dell’AGCOM, l’attività di comunicazione dell’Ente risulta in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 9, comma 1 della legge 28/2000, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito.  In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto reca il logo del comune, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, né alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, in quanto nella descrizione si utilizzano espressioni enfatiche e propagandistiche da parte dell’Amministrazione uscente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANAC: inopportuno attribuire al RPCT il ruolo di Responsabile delle relazioni sindacali

A fronte di richiesta di parere posta da una società a controllo pubblico, l’ANAC con delibera n. 740 del 9 settembre 2020 è intervenuta sul tema del contemporaneo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e di Responsabile delle relazioni sindacali.
Le società a controllo pubblico – come definite all’art. 2, co. 1, lett. b) e m) del d.lgs. 175/2016 – sono tenute ad applicare la normativa sia sulla trasparenza, ai sensi dell’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sia sulla prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, co. 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L’Autorità, nelle «Nuove linee guida per l’attuazione in generale, della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», adottate con delibera n.1134 dell’8 novembre 2017, (§3.1), ha fornito indicazioni sull’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione alle società a controllo pubblico, nonché sui criteri di scelta del RPCT.
L’ANAC con la delibera n. 740/2020 sottolinea come il ruolo di Responsabile delle relazioni sindacali comporti lo svolgimento di una pluralità di attività tra cui: la cura degli aspetti attinenti il lavoro, la sua organizzazione, la sua retribuzione e la formazione; il confronto con le associazioni sindacali dei lavoratori o con le associazioni datoriali a livello locale o nazionale, a proposito di retribuzioni, ferie, formazione, orari; il presidio alle negoziazioni e alla stipula di accordi e contratti; l’intervento nelle controversie di lavoro e disciplinari, in coordinamento con le altre figure operanti nell’ambito della gestione delle risorse umane; l’applicazione del diritto del lavoro.
Al contempo l’Autorità evidenzia che, quanto alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità tra l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quello di Responsabile delle relazioni sindacali nell’ordinamento non vi è alcuna norma al riguardo, né la stessa ha avuto modo di pronunciarsi sul punto. La questione può quindi essere valutata in termini di opportunità o meno dello svolgimento contemporaneo di tali funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti già affidati dalla legge al RPCT.

L’Autorità conclude stabilendo che:

  • sebbene non vi sia una espressa causa di incompatibilità tra l’incarico di RPCT e quello di Responsabile delle relazioni sindacali, ragioni preliminari di opportunità inducono a raccomandare di non cumulare tale incarico con quello di RPCT;
  • il contemporaneo svolgimento delle funzioni ampie e complesse attribuite dalla legge al RPCT, di presidio sul sistema anticorruzione, e delle funzioni di gestione delle relazioni sindacali, è da valutarsi come inopportuno, in quanto si potrebbero verificare interferenze tali da ingenerare situazioni di potenziale conflitto di interesse tra le due posizioni, con conseguente pregiudizio del corretto svolgimento delle rispettive competenze;
  • in ogni caso, spetta all’autonoma determinazione dell’organo di indirizzo la nomina del RPCT e il compito di assicurare che quest’ultimo possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività. La scelta deve comunque essere adeguatamente motivata nel provvedimento di nomina e compiuta considerando anche gli eventuali conflitti di interessi che possono concentrarsi in capo al soggetto incaricato di svolgere altre funzione, oltre quella di RPCT.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Non applicabile la sospensione dei termini alla rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per violazione al CdS

L’art. 103 del D.L. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 dispone, come noto, la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (prorogato al 15 maggio 2020 dall’art. 37 del D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, dalla n.  40/2020, c.d. decreto Liquidità). L’ambito di applicazione della sospensione riguarda tutti i procedimenti amministrativi, tanto quelli a istanza di parte, quanto quelli ad iniziativa d’ufficio. La sospensione si applica ai termini sia perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) che ordinatori, nonché ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e preparatori: dunque non solo i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la legge n. 241 del 1990 stabilisce una disciplina generale), ma altresì quelli relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (comma 1-bis). A tal riguardo, il Ministero dell’Interno, con nota del 4 settembre 2020, ha fornito parere negativo circa la legittimità della sospensione dei termini di pagamento, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 103 del D.L. 18/2020, anche per le rateizzazioni concesse per le sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della strada (art. 202-bis). Secondo la nota, essendo tassativa l’individuazione delle fattispecie per le quali la sospensione dei termini è considerata legittima e non figurando, tra queste, il pagamento delle rate di ammortamento dei procedimenti di rateizzazione concessi ai sensi dell’art. 202-bis CdS, non è possibile fare ricorso a interpretazioni estensive o analogiche di tali disposizioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di concorso

È stato pubblicato in G.U. n. 225 del 10 settembre 2020 il DPCM del 24 aprile 2020 recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni”. Le amministrazioni ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono stabilire, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del dieci per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto.  Le Regioni e le autonomie locali, nell’esercizio della propria autonomia, possono (facoltà) recepire quanto previsto dal decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, le “Linee Guida” AGID

L’AGID (Agenzia per l’Italia digitale) ha pubblicato il documento che fornisce alle pubbliche amministrazioni indicazioni sulla gestione documentale, elemento centrale per la digitalizzazione delle pratiche amministrative.
La gestione documentale dei procedimenti amministrativi garantisce la corretta amministrazione dei documenti, dalla produzione alla conservazione. In quest’ottica sono state adottate e pubblicate le “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”.
Le Linee Guida, che si compongono di sei allegati tecnici, sono state emanate dopo avere seguito la procedura conforme alle indicazioni dell’art. 71 “Regole tecniche” del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e hanno il duplice scopo di:

  • aggiornare le regole tecniche attualmente in vigore sulla formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, già precedentemente regolate nei DPCM del 2013 e 2014;
  • incorporare in un’unica linea guida le regole tecniche e le circolari in materia, addivenendo ad un “unicum” normativo che disciplini gli ambiti sopracitati, nel rispetto della disciplina in materia di Beni culturali.

Come precisato dal Consiglio di Stato – nell’ambito del parere reso sullo schema di decreto legislativo del correttivo al CAD, n. 2122/2017 del 10.10.2017 – le Linee Guida adottate da AGID, ai sensi dell’art. 71 del CAD, hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes. Ne deriva che, nella gerarchia delle fonti, anche le presenti Linee Guida sono inquadrate come un atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica, con la conseguenza che esse sono pienamente azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION