Decadenza automatica degli incarichi conferiti dall’ente sciolto per infiltrazione criminale

La disciplina relativa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare è dettata agli articoli da 143 a 146 del TUEL. Come sottolineato dalla Corte costituzionale, questa particolare ipotesi di scioglimento rappresenta una misura governativa straordinaria che è funzionale all’esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare (sentenza n. 182 del 2014). In particolare, ai sensi dell’art. 143, comma 6, è previsto che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’art. 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria, di cui all’art. 144, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
Lo scioglimento degli organi di un Comune non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio ma preventivo, con eminente finalità di salvaguardia dell’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata (Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5970).
Tale natura preventiva si comunica anche alle conseguenze a valle dello scioglimento degli organi comunali, tra i quali si pone la risoluzione degli incarichi di dirigente o funzionario a tempo determinato di cui all’art. 110, nonché degli incarichi di revisore dei conti e dei rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa.
Infatti, il legislatore, attraverso l’ampia dizione del dispositivo normativo, ha inteso disporre lo scioglimento di tutti quei rapporti di servizio non rientranti nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. Va inoltre notato che lo scioglimento automatico riguarda tutti i pregressi incarichi, indipendentemente dal tempo in cui furono conferiti, dall’organo che lo fece, dalle modalità di selezione dei soggetti cui l’incarico fu affidato. La scelta della Commissione straordinaria di non avvalersi della facoltà di confermare l’incarico è connotata da elevatissimo tasso di discrezionalità, e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non nei casi di palese illogicità e irragionevolezza.  È quanto ribadito dal TAR Campania, sentenza del 20 ottobre 2020, n. 4640.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Monitoraggio dell’attuazione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Con apposito comunicato, l’ANAC informa che a partire dal 2 Novembre sulla Piattaforma online per l’acquisizione dei Piani Triennali sono stati aggiunti i moduli grazie ai quali è possibile inserire i dati relativi al monitoraggio dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Le informazioni di dettaglio e le guide all’uso delle nuove funzionalità sono disponibili nella pagina di accesso al servizio https://servizi.anticorruzione.it/ptpc/.
Sarà data successiva comunicazione riguardante la disponibilità della Relazione Annuale che viene automaticamente generata dal sistema a fronte della compilazione di tutti i moduli.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Covid-19, il Dpcm del 3 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure restrittive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che entreranno in vigore dal 5 novembre e saranno efficaci sino al 3 dicembre 2020. Il provvedimento sospende lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
Le pubbliche amministrazioni dovranno limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Le P.A. dovranno, quindi, assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rimborso al sindaco degli oneri per i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi

In merito alla possibilità per il Comune di rimborsare al Sindaco, libero professionista (avvocato) che non ha sospeso l’attività, gli oneri per i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, che ha sostenuto a proprio carico dal 2014 fino ad oggi, alla luce dell’art. 86, comma 2, del TUEL, la Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 269/2020, ha ribadito che la disciplina possa trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell’art. 86 in un ente avente la popolazione ivi prevista (nel caso dei comuni, sindaco, assessori se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti), si astenga del tutto dall’attività lavorativa (circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare in costanza di mandato amministrativo). Perché ricorra l’obbligo del versamento da parte dell’ente degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa. L’orientamento consolidato della magistratura contabile è quello di ritenere che il riferimento effettuato dall’art. 86, comma 2, al “titolo previsto dal comma 1” debba essere collegato non solo all’oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica. Quest’ultima è da rinvenirsi nel sostegno che l’ordinamento vuole assicurare a favore di chi opti per l’esclusività dell’incarico di amministratore, opzione che, in quanto tale, non può essere differentemente disciplinata per il lavoratore dipendente rispetto a chi non riveste tale posizione. Pertanto, la mancanza di un istituto, quale è l’aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, pubblici o privati e, finanche, la pratica difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo di professioni, arti e mestieri, da parte dell’amministratore locale, non può essere argomento per sostenere che l’art. 86, commi 1 e 2, TUEL, abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori dipendenti (comma 1) o a quelli non dipendenti (comma 2).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il termine d’impugnazione del regolamento comunale decorre dalla pubblicazione della relativa delibera

Il termine d’impugnazione del regolamento comunale decorre dalla data di pubblicazione della relativa delibera all’Albo pretorio, a norma dell’art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). È quanto ribadito dal TAR Lombardia, Sez. III, sentenza 16 ottobre 2020, n. 1947. Circa il regime di pubblicazione dei regolamenti degli Enti Locali (e conseguente disciplina del decorso dei termini di impugnazione), recente giurisprudenza ha chiarito che nell’ambito dell’Ordinamento degli Enti locali e della disciplina del relativo potere regolamentare di cui al d.lgs. 267/2000, se lo Statuto dell’Ente locale non prevede diversamente, vanno tenuti distinti il regime di pubblicazione della delibera di approvazione del regolamento che è regolata dagli artt. 124 e 134 ed il regime di entrata in vigore del regolamento, che è disciplinato dall’art. 10 delle preleggi (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 11 marzo 2020, n. 3179). Nella stessa pronuncia si precisa che i termini di impugnazione della delibera che approva il Regolamento decorrono dalla pubblicazione all’Albo (T.A.R. Potenza, Sez. I, 10 luglio 2014, n. 452; T.A.R. Lecce, Sez. I, 29 aprile 2014, n. 1128).
Nel caso di specie, lo Statuto del Comune intimato prevede una esplicita disciplina della pubblicazione e della esecutività del regolamento, essendo previsto che “I Regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono ripubblicati all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore contestualmente al primo giorno di  pubblicazione”. Lo Statuto, quindi, differenzia la fase di esecutività della delibera di approvazione del Regolamento, che dipende dal compimento della pubblicità ex art. 124 t.u.e.l. da quella della entrata in vigore del Regolamento stesso (che viene fatta coincidere con il primo giorno della seconda pubblicazione).
Il TAR Lombardia condivide la tesi difensiva del Comune, secondo la quale la seconda pubblicazione non è integrativa dell’efficacia della delibera di approvazione del regolamento stesso, ma è rivolta ad una mera pubblicità notizia (sostitutiva del regime della vacatio legis di cui all’art. 10 delle Preleggi), come tale non comportante il differimento dei termini di impugnazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riunioni in modalità a distanza, Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio

Con la circolare prot. n. 14553 del 27 ottobre 2020 il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per le Autonomie – fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità alle riunioni degli organi collegiali degli enti locali della disposizione di cui all’art. 1, lett. d), punto 5, del D.P.C.M. 18 ottobre 2020 (con la quale si stabilisce, tra l’altro, che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni”), confermata dal recente DPCM 24 ottobre 2020.
Di seguito i chiarimenti forniti:

  • fino al 31 gennaio 2021 (data di scadenza dello stato di emergenza) è vigente la previsione di cui all’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che dà facoltà agli enti locali di tenere le sedute con la modalità della videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto dal relativo regolamento di funzionamento dell’organo collegiale, purché sia assicurata l’osservanza delle misure tecniche indicate nella medesima disposizione, idonee a garantire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità e la regolarità della riunione, attraverso la regolamentazione provvisoria demandata al presidente del consiglio, ove previsto, o al sindaco;
  • nell’espressione “riunioni delle pubbliche amministrazioni” non sembrano annoverabili quelle degli organi collegiali di promanazione elettiva. Infatti, vanno tenuti presenti, ai fini della individuazione del perimetro applicativo della disposizione introdotta dal D.P.C.M. 18.10.2020, i principi di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione attraverso cui si svolge l’azione della pubblica amministrazione degli enti locali. Ai consigli e alle giunte di questi ultimi sono, evidentemente, attribuite esclusivamente funzioni deliberative nonché di indirizzo e di controllo;
  • in considerazione dell’attuale andamento della diffusione del contagio da COVID-19, fermo restando che non si riscontra un obbligo normativo, l’ente locale deve valutare con attenzione l’opportunità di tenere le sedute dei consigli e delle giunte, così come le riunioni degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, da remoto e non in presenza, assicurando la pubblicità della seduta degli organi assembleari;
  • nel caso in cui non si ricorra alla modalità della videoconferenza e la riunione si svolga in presenza, devono essere messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistervi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, Le linee guida sul funzionamento dei controlli interni

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato con delibera n. 19/2020 le linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2019, e il relativo questionario.
Finalità delle linee guida è quella di fornire agli organi di vertice degli Enti indicazioni di principio e operative per valutare la coerenza e l’adeguatezza dei rispettivi sistemi di controllo interno, quale strumento di verifica dell’attuazione della sana gestione finanziaria e del rispetto del principio del buon andamento nel governo dei territori.
Un efficace sistema dei controlli, infatti, mette in luce la reale capacità del singolo ente di realizzare i programmi e di conseguire risultati concreti, utilizzando correttamente, nonché in modo economico ed efficiente, le risorse pubbliche, soprattutto in un contesto di crescenti difficoltà economiche e finanziarie derivanti dalla crisi epidemiologica da COVID-2019. Difficoltà che sembrano essere destinate ad incidere in modo particolarmente significativo sul quadro di detti controlli, in considerazione principalmente dell’esigenza di adattarne la struttura organizzativa e le modalità di gestione delle prestazioni lavorative allo scopo di garantire la tutela della salute del relativo personale dipendente.
In questa ottica, le verifiche della Corte dei conti investono il sistema dei controlli sugli organismi partecipati, per l’incidenza di tali gestioni sui bilanci degli enti, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e predisporre piani di risanamento idonei a sostenere il sistema socio-economico territoriale. Sul piano del controllo strategico, occorrerà esaminare le varianti all’impostazione originaria del bilancio di previsione ed individuare le risorse e gli interventi ritenuti prioritari, con valutazione degli impatti strategici e operativi dei relativi rischi. Nell’ambito del controllo di gestione sarebbe utile stimare gli effetti della prosecuzione delle modalità di “lavoro agile” rispetto alle tradizionali modalità di lavoro e il possibile impatto dei processi di lavoro a distanza sull’intera organizzazione di lavoro. In questa fase, accanto alla necessità di potenziare gli strumenti di accesso e di monitoraggio delle attività e dei servizi a garanzia della sicurezza degli ambienti e delle persone, andrebbero altresì effettuate opportune analisi dirette a verificare la coerenza degli obiettivi di gestione e dei risultati raggiunti con l’evoluzione in atto, nonché l’appropriatezza degli indicatori adottati e il livello degli standard di qualità programmati.
Cruciale è il ruolo del responsabile del servizio economico – finanziario, chiamato non soltanto ad effettuare una prudente ricognizione delle risorse finanziarie disponibili, ma anche ad individuare il fabbisogno finanziario dell’Ente nonché l’eventuale disavanzo prospettico emergente dal quadro di riferimento gestionale. Ad esso è altresì affidato il difficile compito di garantire il finanziamento delle spese obbligatorie e indifferibili, oltreché degli interventi richiesti dall’emergenza in corso, senza compromettere la corretta contabilizzazione e l’effettivo utilizzo dei finanziamenti con vincolo di destinazione.
Resta ferma la facoltà per le Sezioni regionali di controllo di integrare le informazioni contenute nel presente schema di relazione con la richiesta di separati ed ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati. Inoltre, le medesime Sezioni regionali competenti, laddove dalle risposte degli Enti dovessero ravvedere gli estremi di un ridotto grado di affidabilità nel funzionamento del sistema di controlli interni da essi adottato, impegneranno le suddette Amministrazioni in controlli più serrati diretti a ridurre il rischio di possibili ricadute sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione finanziaria dell’Ente.
Nella stessa ottica, presso le Sezioni giurisdizionali regionali, in forza del comma 4 dell’art. 148 del Tuel, potranno essere attivati giudizi per l’irrogazione di sanzioni agli amministratori nel caso le Sezioni di controllo dovessero rilevare l’assenza o l’inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottati dagli Enti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Revoca provvedimento amministrativo illegittimo

Nonostante il provvedimento di aggiudicazione costituisca, di regola, l’atto amministrativo conclusivo del procedimento di scelta del contraente, l’amministrazione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, conserva il potere di negare, previa puntuale e congrua motivazione, l’aggiudicazione in favore del miglior offerente, nonché mantiene poteri di autotutela, quali la revoca e l’annullamento dell’aggiudicazione, nel rispetto dei principi che presiedono tale attività. È fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. L’art. 21 nonies legge n. 241 del 1990 dispone che l’annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo può intervenire entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi: tale norma si applica anche in caso di annullamento dell’aggiudicazione di un contratto pubblico. Ed invero, “Nelle gare pubbliche il potere di annullamento in autotutela può ben venire esercitato al fine di garantire il ripristino della legalità, ma questa finalità non può integrare ex se, e tantomeno esaurire, l’ambito delle più ampie e articolate valutazioni che l’Amministrazione pubblica è chiamata ad operare, essendo invece imprescindibile una compiuta comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato, oltre alla ragionevole durata del tempo intercorso tra l’atto illegittimo e la sua rimozione” (Tar Sardegna, sez. I, sent. 16/1/2019 n. 21).
Su tali presupposti normativi e giurisprudenziali, il TAR Campania, con sentenza n. 4528 del 15 ottobre 2020, ha annullato la determina, del responsabile tecnico del Comune, di revoca in autotutela di un’aggiudicazione definitiva ed iniziata in via d’urgenza tre anni prima, relativa alla gara per il servizio triennale di raccolta rifiuti.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Cassazione: No alla proroga automatica delle concessioni demaniali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29105, Terza sezione penale, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, ribadisce la preminenza della legislazione comunitaria in tema di libera concorrenza, che esclude il rinnovo automatico delle concessioni demaniali.
La legge n. 217/2011 ha abrogato l’art. 1, comma 2 del D.L. n. 440/1993, nella parte in cui stabiliva che “Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per alti sei anni e così successivamente ad ogni scadenza…”. Tale abrogazione si era resa necessaria per chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908, avviata ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in conseguenza di un contrasto della normativa interna, oltre che con i principi del Trattato in tema di concorrenza e di libertà di stabilimento, con la direttiva n. 2006/123/CE nella parte in cui, con l’art. 12, comma 2, esclude il rinnovo automatico della concessione.
Alla luce della Direttiva n. 2006/123/CE, con la finalità di rispettare gli obblighi comunitari in materia di libera concorrenza e di consentire ai titolari di stabilimenti balneari di completare l’ammortamento degli investimenti nelle more del riordino della materia, il legislatore con l’art. 1, comma 18, D.L. n. 194 del 2009 (avente carattere transitorio), ha prorogato i termini di scadenza delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative dapprima al 31 dicembre 2015 e, successivamente, le modifiche apportate dal D.L. 18 ottobre 2012, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, sino al 31 dicembre 2020. Successivamente la Corte di Giustizia UE, a fronte di rinvio pregiudiziale del Tar Lombardia e del Tar Sardegna, ha rilevato l’incompatibilità di tale disciplina transitoria con l’art. 12 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Bolkestein), ritenendo necessario garantire una gara ad evidenza pubblica nelle operazioni di rilascio delle concessioni demaniali marittime e lacuali. A seguito della bocciatura della Corte di Giustizia Europea, il legislatore è nuovamente intervenuto con il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, con il quale ha previsto, all’art. 24, comma 3-septies, che “Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione Europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25”.
Con la sentenza in oggetto, la Corte ha disposto che la concessione ad uno stabilimento balneare con scadenza al 31 dicembre 2007, non potendo essere prorogata automaticamente per effetto dell’immediata applicazione della Direttiva Bolkestein, è da considerarsi decaduta. “Essa semplicemente non esisteva più al momento dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 18, del DL 194/2009 convertito in Legge n. 25/2010, e come tale non poteva essere oggetto di proroga al 31 dicembre 2015 e quindi al 31 dicembre 2020.”
La sentenza ha accolto il ricorso del pubblico ministero contro l’ordinanza del riesame con la quale era stato annullato il sequestro di uno stabilimento balneare disposto dal Gip. Il tribunale aveva escluso l’esistenza dei presupposti per applicare la misura cautelare, sostenendo che la concessione rilasciata nel 2002 non fosse scaduta a fine 2007 per effetto di una sorta di “rinnovo automatico” oggetto di una serie di interventi normativi.
Invero la Corte, ricostruisce puntualmente la normativa ma per giungere alla conclusione opposta. Infatti, deve essere disapplicata la normativa di cui all’art. 24, comma 3 septies, del DL 113/2016, in quanto quest’ultima, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dall’art. 1, comma 18, del DL 194/2009, contrasta con la Direttiva Bolkestein e con l’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Sempre secondo la Suprema Corte “Del tutto inconferente è il richiamo, da parte del Tribunale distrettuale, dell’omessa attivazione, da parte della P.A., del procedimento di decadenza della concessione per l’omesso pagamento del canone di concessione di cui all’art. 47, comma 1, lett. d) cod.nav., per l’assorbente ragione che, essendo la concessione scaduta, non era più in essere alcun rapporto giuridico tra l’amministrazione e lo stabilimento balneare.”
Ultimo aspetto esaminato riguarda la qualifica di reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo che, secondo la Suprema Corte, si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo, a nulla rilevando l’esistenza della pregressa concessione e la tempestiva presentazione dell’istanza di rinnovo, attesa la natura costitutiva del diritto e non meramente autorizzatoria del provvedimento amministrativo di concessione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION