Nota metodologica sul monitoraggio del Programma per l’Innovazione Sociale

La Funzione Pubblica ha pubblicato la nota metodologica sul monitoraggio del Programma per l’Innovazione Sociale, con l’obiettivo di fornire i dati più rilevanti raccolti finora attraverso l’analisi di due documenti chiave: i progetti candidati dai Comuni per l’ammissione all’intervento 1 e i report intermedi presentati dagli stessi Comuni al Dipartimento sullo stato di avanzamento dei progetti.
Al link (Microsoft Power BI) è possibile visualizzare una dashboard interattiva alimentata da un database costruito con le informazioni fornite dai Comuni. Tale dashboard è basata su uno schema entità-relazioni che consente di selezionare e filtrare informazioni con l’aggiustamento istantaneo dei dati collegati.

La dashboard è articolata in 6 pagine.

Pagina 1 – Indice del monitoraggio

Pagina 2 – I progetti ammessi all’intervento 1

In questa pagina è possibile visualizzare 3 schede con la rappresentazione dei dati su:

  • i 21 progetti ammessi all’intervento 1 con l’indicazione del Comune capofila
  • la dislocazione territoriale dei 21 progetti ammessi all’intervento 1
  • le aree di intervento dei 21 progetti ammessi all’intervento 1. Considerando che alcuni Comuni hanno indicato più di una area di intervento, il dato in percentuale è calcolato sul totale delle aree di intervento indicate dai progetti.

Come anticipato sopra, le 3 schede sono collegate con un database relazionale, per cui ogni elemento selezionato in una delle 3 schede è collegato agli elementi delle altre 2 schede. Ad esempio, selezionando un’area di intervento nella relativa scheda, automaticamente si selezionano i progetti che intervengono su quella singola area e nella mappa compare la loro dislocazione territoriale.

Pagina 3 – I bisogni sociali su cui intervengono i progetti ammessi all’intervento 1
In questa pagina è possibile visualizzare 3 schede con la rappresentazione dei dati su:

  • i bisogni sociali su cui intervengono i progetti ammessi all’intervento 1. Tali bisogni sono stati analizzati in fase di valutazione della candidatura e, al fine di darne una rappresentazione efficace, è stato condotto un lavoro di aggregazione per ottenere dei cluster omogenei di bisogni.
  • la tipologia di ente partner, ovvero la natura giuridica dei partner dei 21 progetti ammessi all’intervento 1. Il 53% dei partner è un Ente del Terzo Settore, il 24% è un’impresa profit, il 13% è rappresentato da Università e il 9% è rappresentato da altri Enti Pubblici.
  • la dislocazione territoriale dei partner dei 21 progetti ammessi all’intervento 1, con scala cromatica collegata alla tipologia di ente partner.

Così come descritto per la pagina 2, anche questa pagina ha schede collegate. Ad esempio, selezionando un bisogno sociale è possibile visualizzare in mappa solo i partner impegnati in progetti che affrontano quello specifico bisogno sociale.

Pagina 4 – Outcome su cui stanno lavorando i Comuni con i progetti ammessi all’intervento 1 (aggiornamento al 01/04/2021)

In questa pagina sono presentati i dati tratti dai report intermedi elaborati dai Comuni e dai loro partner. Al 01/04/2021 sono 13 i Comuni [1] che hanno inviato il report intermedio. Per i restanti 8, i relativi dati verranno progressivamente integrati in questa pagina.

Le schede contenute in questa pagina contengono la rappresentazione dei dati su:

  • aree di outcome su cui i Comuni stanno intervenendo
  • denominazione delle proxy indicate dai Comuni per verificare la trasformazione in metrica finanziaria dell’impatto sociale
  • le tipologie di outcome payer indicate dai Comuni come possibili soggetti remuneratori degli impatti sociali generati.

Inoltre le schede descritte sono filtrabili attraverso due elementi di qualificazione degli outcome:

  • la tipologia di outcome, distinguendo fra quelli hard (misurabili in modo oggettivo) e quelli soft (misurabili attraverso metodi qualitativi)
  • la cashability degli outcome, distinguendo gli outcome cashable (misurabili attraverso metriche finanziarie) e quelli non cashable (non misurabili attraverso metriche finanziarie).

Pagina 5 – Soggetti investitori e strumenti finanziari indicati in fase di candidatura
In questa pagina è possibile visualizzare 4 schede con la rappresentazione dei dati su:

  • tipologia di soggetti investitori. Si tratta dei soggetti investitori indicati dai Comuni in fase di candidatura all’intervento 1. Analizzando i 21 progetti, sono emerse alcune tipologie come più ricorrenti: banche, fondazioni, Società di Gestione del Risparmio e Enti del Terzo Settore
  • denominazione dei soggetti investitori che hanno manifestato interesse a valutare il co-finanziamento dei progetti ammessi all’intervento 1
  • strumenti finanziari indicati dai Comuni in fase di candidatura all’intervento 1. Tale informazione va considerata come una indicazione prospettica, rispetto alla quale i Comuni intendono lavorare per verificarne la fattibilità
  • dislocazione territoriale dei 21 Comuni ammessi all’intervento 1, in relazione alla tipologia di soggetto investitore e dello strumento finanziario indicato.

Anche in questa pagina, le schede sono collegate. Ad esempio, selezionando una tipologia di soggetti investitore, è possibile visualizzare solo quei Comuni che hanno indicato quella tipologia ed i relativi strumenti finanziari.

Pagina 6 – Collegamento fra gli obiettivi di outcome dei progetti giunti al report intermedio e le due principali tassonomie di sostenibilità (SDGs e BES)
In questa pagina è possibile visualizzare 3 schede con la rappresentazione dei dati su:

  • collegamento fra gli obiettivi di outcome dei progetti e i domini del BES, per integrare il programma FIS con la tassonomia del Benessere Equo e Sostenibile
  • collegamento fra gli obiettivi di outcome dei progetti e gli SDgs, per integrare il programma FIS con l’Agenda 2030
  • dislocazione territoriale dei 21 progetti ammessi all’intervento 1, con possibilità di visualizzare i progetti utilizzando i BES e/o gli SDGs come filtri.

Pagina 7 – Progress del livello di completezza delle informazioni fornite dai progetti attraverso i report intermedi, con aggiornamento al 01/04/2021
In questa pagina è riportata una sintesi del livello di completezza delle informazioni fornite dai 13 progetti giunti alla fase intermedia dell’intervento 1.
Le schede disponibili sono 4 con la rappresentazione dei dati su :

  • livello di completezza delle informazioni fornite nei report intermedi rispetto alla costruzione di un modello di misurazione e valutazione dell’impatto sociale. Più nel dettaglio, sono state scomposte 3 fasi per la costruzione del modello: identificazione degli outcome, qualificazione degli outcome e quantificazione degli outcome. La percentuale associata a ciascuna delle 3 fasi indica quanto sono complete le informazioni fornite e mostra il gap informativo da colmare nel lasso di tempo che intercorre fra i report intermedi e la finalizzazione degli studi di fattibilità [2]
  • tipologia di ente partner, indicando la tipologia giuridica dei partner dei diversi progetti
  • dislocazione territoriale dei 21 progetti ammessi all’intervento 1, con scala cromatica che differenzia i progetti inclusi in questo monitoraggio (perché giunti alla fase intermedia dell’intervento 1) e i progetti che verranno monitorati progressivamente
  • denominazioni di tutti gli enti partner dei 21 progetti, con collegamento ai Comuni capofila.
Autore: La redazione PERK SOLUTION

Quaderno Anci sulle riunioni in videoconferenza di consigli, giunte e commissioni

Dotare le amministrazioni comunali di una ‘bussola operativa’ con cui orientarsi per svolgere, in modo regolare, le sedute dei propri organi nel contesto eccezionale del Covid che ne ha profondamento cambiato le modalità di funzionamento. Nasce da tale esigenza e dalle numerose segnalazioni giunte all’Associazione, il 25° quaderno operativo dell’ANCI, ‘Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta’. Il volume prende spunto dal decreto-legge n. 18/2020 e dai successivi provvedimenti legislativi di modifica che lasciano all’autonomia degli Enti la “facoltà” di scegliere, per le sedute degli organi collegiali – così come degli organismi interni ai Consigli quali le Commissioni e le Conferenze dei capigruppo – il sistema della videoconferenza invece della presenza fisica. Da qui un modello di Regolamento, elaborato sulle esperienze delle Amministrazioni locali in questi mesi e con il contributo importante della Conferenza nazionale dei Consigli comunali dell’ANCI. Lo schema di Regolamento fornisce anche utili indicazioni sullo svolgimento delle sedute in modalità mista (in presenza e “da remoto”) e sulle votazioni a scrutinio segreto per le riunioni in videoconferenza. E’ un tema che vede impegnata l’Associazione che proporrà ulteriori norme di semplificazione, in vista delle prossime consultazioni elettorali, dei primi adempimenti seguenti ad esse, come la nomina della Commissione Elettorale che prevede oggi il voto segreto. Completa il volume un’Appendice con i più recenti pareri espressi dal Ministero dell’Interno in materia e con la Circolare della Direzione Centrale per le Autonomie – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 27 ottobre 2020 che fornisce chiarimenti sull’applicabilità o meno alle sedute di giunta e consiglio comunale delle disposizioni del DPCM del 18 ottobre 2020.
Sandro Fucito, Presidente del Consiglio comunale di Napoli e Coordinatore nazionale della Conferenza Nazionale dei Consigli Comunali, esprime soddisfazione per la pubblicazione del Quaderno Anci cui l’organismo associativo ha contribuito fattivamente. “E’ un lavoro frutto del confronto che abbiamo svolto in questi mesi di pandemia all’interno della Conferenza. In particolare, in occasione dell’ultima nostra riunione abbiamo avuto uno scambio di esperienze sulle principali novità che le Assemblee elettive hanno affrontato in questa fase di emergenza da Covid 19, a partire proprio dalla facoltà concessa di poter tenere le riunioni in videconferenza” (Fonte ANCI).

Eolico: le vecchie convenzioni con i comuni vanno adeguate alle linee guida del 2010 ma restano efficaci fino alla fine del 2018

È legittima la norma della Legge di Bilancio del 2018 che ha prescritto la revisione delle vecchie convenzioni – liberamente pattuite prima del 3 ottobre 2010, tra gli operatori del settore dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, quale l’eolico, e gli enti locali – per adeguarle alle Linee guida ministeriali del 10 settembre 2010 e al contempo ha previsto il mantenimento della piena efficacia di questi accordi fino all’entrata in vigore della Legge stessa (1° gennaio 2019). È quanto si legge nella sentenza n. 46/2021 con cui la Corte costituzionale ha rigettato la questione di legittimità dell’articolo 1, comma 953, della legge n. 145/2018. Le censure erano state sollevate dal Consiglio di Stato nell’ambito di giudizi tra operatori del settore e vari comuni della Puglia, aventi ad oggetto la legittimità della previsione, negli accordi stipulati dalle parti, solo di misure patrimoniali di compensazione. La Consulta ha ritenuto ragionevole la scelta complessiva del legislatore finalizzata, da un lato, a garantire il mercato dell’energia da fonti rinnovabili, riallineando le condizioni degli operatori del settore; e dall’altro lato, a promuovere la tutela dell’ambiente e del paesaggio prescrivendo che le misure compensative siano, almeno in parte, specifiche, ossia di effettivo riequilibrio ambientale e territoriale, e non già solo “per equivalente”, ossia meramente monetarie, e siano comunque da considerare, ai fini fiscali, come costi nella determinazione del reddito d’impresa. Secondo la Corte, la Legge di Bilancio del 2018 ha anche superato le incertezze interpretative sulla portata delle Linee Guida ministeriali del 2010 e della normativa precedente in forza della quale erano state pattuite le vecchie convenzioni tra operatori del settore ed enti locali. Queste incertezze avevano dato luogo a un contenzioso in cui i Comuni erano stati chiamati a restituire le somme già corrisposte dagli operatori del settore sulla base delle vecchie convenzioni, pur liberamente pattuite. Con decorrenza 1° gennaio 2019, le vecchie convenzioni dovranno essere riviste dalle parti in conformità alle prescrizioni delle Linee Guida ministeriali. Pertanto, le compensazioni sono dovute se volte al riequilibrio ambientale e territoriale, contenute entro determinati limiti percentuali e concordate nell’ambito della Conferenza dei servizi che coinvolge tutti i soggetti interessati, in vista del provvedimento di autorizzazione della Regione, e non autonomamente tra operatori economici e Comuni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Indennità di funzione spettante al sindaco di un Comune nato da una fusione

La determinazione delle indennità di funzione degli amministratori locali di un Comuna nato a seguito di fusione andrà effettuata prendendo come popolazione di riferimento, ai fini dell’individuazione della classe demografica di appartenenza, quella residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso. L’eccezione indicata dall’articolo 156 del TUEL per gli enti di nuova istituzione – utilizzo del dato dell’ultima popolazione residente disponibile – trova applicazione laddove non vi sia un penultimo anno di riferimento per il calcolo della popolazione residente. È questa in sintesi la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla determinazione dell’indennità di funzione dovuta al Sindaco di un comune istituito, a partire dal 1° gennaio 2018, a seguito della fusione tra tre comuni.
Già con precedente nota n. 689 del 19/01/2021, il Ministero ha avuto come di osservare che il TUEL individua, per diversi fini, una disciplina normativa differenziata per classi demografiche, il cui criterio statistico di riferimento è dettato dall’articolo 156. Tale articolo, che al comma 1 prevede, in via generale, le classi demografiche di riferimento, stabilisce, al comma 2, che “le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura […] che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile”.
Con specifico riguardo alla determinazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha affermato che “il criterio della “… popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente…” di cui all’art. 156, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000 rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119, costituiscono il presupposto per l’adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori” (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG).
Dunque, la giurisprudenza contabile ha inteso rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico, rappresentata dai dati di più recente acquisizione – la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, così come accertata dall’ISTAT- e non ad un dato statico, così come espresso dal censimento (Corte dei Conti Sez. Veneto deliberazione n. 320/2013/PAR; Sez. Campania deliberazione n. 7/2015/PA; Sez. Puglia deliberazione n. 141/2016/PAR; Sez. Piemonte deliberazione n. 94/2018/PAR).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Per la relazione di fine mandato rileva il termine di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario

La sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere effettuata nel termine ultimo “ordinario” di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011). Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi democratici dell’ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 149/2011 e art. 2 della L. n. 182/1991), e la relazione di fine mandato deve essere redatta «entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni». È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 5/2021, che hanno affrontato il caso di un Comune a cui, con riferimento all’anno 2020, la Sezione regionale di controllo ha contestato la violazione della legge, in ragione della violazione dei termini di presentazione della relazione per effetto della proroga del mandato, a seguito dello slittamento delle consultazioni elettorali.
L’esatto adempimento dell’obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato è infatti conformato da una dettagliata disciplina di legge, articolatamente prevista dall’art. 4 del D.lgs. n. 149/2011, riguardante tempi e contenuti.
L’art. 4 sopra richiamato, introdotto dal D.L. n. 174/2012, come noto, prevede che, al termine del mandato amministrativo, ogni comune e provincia predisponga una specifica relazione; tale documento deve essere predisposto dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale ed è successivamente sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione di fine mandato deve altresì essere certificata dall’organo di revisione dell’ente e, nei successivi tre giorni, la relazione di fine mandato deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti unitamente alla certificazione.
Inoltre, la relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del consiglio, incombe sul Sindaco (dimissionario) sempre l’obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune. In tal caso, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti. In caso di mancata predisposizione e pubblicazione della Relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al Responsabile del servizio finanziario o al Segretario generale è ridotto della metà l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti per i tre mesi successivi.
Lo slittamento delle consultazioni determina una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. L. n. 444/1994). In virtù della decisione della Corte, ne discende che la scadenza della relazione di fine mandato, per gli enti interessati alle elezioni amministrative di settembre/ottobre 2021, è fissata al 6 aprile 2021, ovvero al 19 aprile per i comuni che hanno avuto il ballottaggio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

È stato pubblicato in G.U. n. 62 del 13 marzo 2021 il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 21 dicembre 2020, concernente il riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’annualità 2020. Le risorse assegnate al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, per l’anno 2020, pari a complessivamente euro 78.100.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2016. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all’allegato A che forma parte integrante del decreto. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2016, per l’annualità 2020, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. L’erogazione delle risorse di ciascuna annualità del Fondo è condizionata alla rendicontazione, da parte delle regioni sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalità di cui all’allegato C del presente decreto. Le rendicontazioni relative alle annualità 2017 e 2018 riportano le informazioni sul riparto e l’erogazione agli ambiti territoriali secondo le modalità di cui all’allegato A. . L’erogazione delle risorse è condizionata alla rendicontazione dell’effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anac, progetto trasparenza

L’ANAC ha pubblicato il Monitoraggio conoscitivo sulla “esperienza della trasparenza”. Il report presenta gli esiti di un’attività di elaborazione e analisi di dati condotta dall’Autorità nell’ambito del Progetto sperimentale sulla trasparenza, che tra le principali finalità annovera lo studio della “richiesta di trasparenza” a circa otto anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 e di quale sarà la potenziale domanda di trasparenza nel prossimo futuro. A tale scopo, il Progetto prevede un’ampia fase di c.d. “monitoraggio conoscitivo” volto a rilevare considerazioni tratte dall’esperienza e dalla percezione delle politiche e pratiche di trasparenza attiva da parte di una molteplicità di attori e portatori di interesse. Il monitoraggio si articola in più attività con lo scopo di acquisire i contributi necessari, di ascoltare più voci e di contribuire ad arricchire il patrimonio conoscitivo sul tema delineando così quali sono le criticità del sistema e quali invece gli aspetti da valorizzare. I dati sui procedimenti di vigilanza in materia di trasparenza sono stati elaborati per ottenere una visione di insieme, con livelli di approfondimento di volta in volta maggiori, il dettaglio di “Chi segnala”, ovvero l’origine dei procedimenti e le tipologie di soggetti segnalanti, “Chi viene segnalato”, ovvero le amministrazioni e organizzazioni oggetto dei procedimenti, “Chi segnala chi”, ovvero il rapporto tra origine e organizzazioni oggetto dei procedimenti, “Chi segnala cosa”, ovvero il rapporto tra origine e sezioni di “Amministrazione Trasparente” oggetto dei procedimenti , e la riproposizione delle principali di tali analisi declinate secondo le variabili geografiche a disposizione. Il report presenta infine, alla luce degli esiti delle elaborazioni e in raccordo con quanto emerso dalle altre analisi condotte nell’ambito del Progetto, alcune considerazioni raggruppate in temi salienti sulle politiche e pratiche della trasparenza amministrativa attiva che in questi anni hanno contribuito a promuovere uno dei principi fondamentali della democrazia, la trasparenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 47/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito all’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale, ha ricordato che ove nello statuto di un comune con popolazione sino a 15.000 abitanti sia prevista – alla luce del disposto dell’art. 39, comma 1, TUEL – la figura del Presidente del Consiglio comunale, a quest’ultimo non possa che spettare l’indennità di funzione, di cui all’art. 5 del Decreto 4 aprile 2000, n. 119. La concreta quantificazione di quest’ultima, come peraltro già messo in evidenza da altra Sezione di questa Corte (Sez. controllo Lombardia n. 67/2020/PAR), presuppone un espresso atto deliberativo da parte del Comune, in quanto tale quantificazione – alla luce anche della novella recata dall’art. 57-quater, comma 1, del d. l. 26 ottobre 2019, n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che ha inserito un comma 8 bis all’interno dell’art. 82 TUEL in forza del quale «la misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» – non appare poter operare ex lege, postulando una scelta decisionale rimessa alla discrezionalità dell’Ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Garante privacy sanziona il Ministero dello sviluppo economico

Il Garante per la privacy ha ordinato al Mise il pagamento di una sanzione di 75mila euro per non avere nominato il Responsabile della protezione dati (Rpd) entro il 28 maggio 2018, data di piena applicazione del Gdpr, e avere diffuso sul sito web istituzionale informazioni personali di oltre 5mila manager.
Per la prima volta l’Autorità ha sanzionato una Pa per non avere designato il Rdp entro il termine stabilito ed avere provveduto alla nomina e alla comunicazione al Garante dei dati di contatto con notevole ritardo. Ciò nonostante il Garante avesse, fin dal maggio 2017, avviato una articolata attività informativa rivolta a tutti i Ministeri, indicando proprio la nomina del Rpd tra le priorità da tenere in considerazione nel percorso di adeguamento al nuovo quadro giuridico del Regolamento.
La mancata nomina, è emersa nel corso di una istruttoria, aperta dall’Ufficio anche a seguito di alcune segnalazioni, con la quale è stata accertata la presenza sul sito del Ministero di una pagina web con un elenco di manager nella quale erano visibili e liberamente scaricabili i dati personali di più di cinquemila professionisti: nominativo, codice fiscale, e-mail, curriculum vitae integrale con telefono cellulare e, in alcuni casi copia del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria. All’elenco avrebbero dovuto attingere le piccole e medie imprese, destinatarie dei voucher previsti dalla legge di bilancio 2019, per l’acquisto di consulenze volte a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale.
Dal sito era inoltre possibile scaricare anche il decreto direttoriale con il quale l’elenco era stato approvato, contenente dati e informazioni di tutti i manager. Nel rilevare l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto che il decreto direttoriale richiamato dal Mise, contrariamente a quanto da esso sostenuto, non costituisce una adeguata base normativa per la diffusione dei dati online.
L’Autorità ha ritenuto, inoltre, che la pubblicazione integrale dei curricula, senza alcun filtro, rappresenta un trattamento di dati sproporzionato, non in linea con i principi del Gdpr. Per consentire l’incontro tra la domanda delle società e l’offerta di consulenza da parte dei manager sarebbe stato sufficiente utilizzare strumenti meno invasivi rispetto alla pubblicazione sul web dei dati e delle informazioni di tutti i manager, evitando così il rischio di esporli ad utilizzi non legittimi da parte di terzi (es.: furti d’identità, profilazione illecita, phishing, ecc.). Si sarebbero potute prevedere, ad esempio, forme di accesso selettivo ad aree riservate del sito istituzionale mediante l’attribuzione di credenziali di autenticazione (es. username o password), oppure ancora tramite gli strumenti previsti dal CAD, che permettessero la consultazione solo alle Pmi interessate.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’Amministrazione che ha stipulato un accordo con altre Amministrazioni può recederne unilateralmente

La Pubblica Amministrazione che abbia stipulato un accordo o una convenzione con altre Pubbliche Amministrazioni, art. 30 del TUEL, conserva il potere di recederne unilateralmente con atto motivato. È quanto ribadito dal TAR Abruzzo, sentenza 3 marzo 2021, n. 89.
Gli accordi tra amministrazioni costituiscono strumenti di semplificazione e di razionale coordinamento dell’assetto degli interessi pubblici in attuazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. La predetta qualificazione trova puntuale riscontro sotto il profilo sistematico-normativo nell’inserimento degli accordi in argomento all’interno del capo IV della l. n. 241/1990 relativo alla semplificazione amministrativa.
Gli accordi ex art. 15 della l. n. 241/1990 si connotano per la loro spiccata valenza pubblicistica atteso che la volontà delle Amministrazioni non è mai assimilabile ad una “volontà negoziale” fondata sull’autonomia privata, ma è una “volontà discrezionale” funzionalizzata alla tutela degli interessi pubblici. Trattasi di moduli consensuali ed organizzativi dell’azione amministrativa (che si contrappongono al tradizionale modulo unilaterale provvedimentale ma che condividono, con quest’ultimo, il perseguimento dell’interesse pubblico) di esercizio della potestà pubblica che sostituiscono la sequenza procedimentale destinata a sfociare nell’accordo alla pluralità di procedimenti condotti in modo autonomo dalle diverse Amministrazioni (T.A.R. Lombardia, Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 90). In definitiva, con questo modello convenzionale l’Amministrazione esercita una funzione pubblica (C.d.S., Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1053) ed in tal modo viene assicurata l’azione integrata e coordinata dell’esercizio di funzioni proprie delle amministrazioni in vista del conseguimento di un risultato comune (Cass. civ., Sez. un., ord. 13 luglio 2006, n. 15893).
Riconosciuta la connotazione pubblicistica agli accordi tra PP.AA. ex art. 15 l. 7 agosto 1990, n. 241 ed ex art. 30 t.u.e.l., ne consegue, come ineludibile corollario, che l’Amministrazione possa sempre recedere dall’accordo in quanto tale potere è espressione “del principio di inesauribilità del potere pubblico, che caratterizza l’esercizio delle funzioni pubbliche” (C.d.S., Sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786). Il potere di recedere (nel pubblico interesse) dagli accordi amministrativi, non rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo iniziale anziché in forma unilaterale (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, sent. 20 dicembre 2014, n. 3141). Il provvedimento che sia espressione di un tale potere di recesso va adeguatamente motivato, tenendo conto delle circostanze avvenute e delle esigenze di spesa (C.d.S., Sez. IV, sent. 4 giugno 2014, n. 2859) e mediante l’indicazione del processo valutativo degli interessi su cui si va ad incidere (C.d.S., Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1172). Il potere di recesso dagli accordi tra amministrazioni non discende dall’art. 11, comma 4, della l. n. 241/1990, che prevede l’indennizzo in caso di recesso legittimo dell’amministrazione dall’accordo, ma direttamente dal principio generale della “inesauribilità del potere pubblico”, di talché nel caso di accordo stipulato tra più PP.AA. e di recesso di una delle Amministrazioni, non spetta alle altre PP.AA. alcun indennizzo per eventuali pregiudizi subiti a seguito del recesso (T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. 23 aprile 2019, n. 463), con conseguente inapplicabilità anche dell’ultimo periodo dell’art. 21-quinquies, comma 1, della l. n. 241/1990.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION