AgID, Linee Guida documenti informatici: prorogata la data di entrata in vigore al 1° gennaio 2022

L’Agid ha pubblicato il nuovo testo dell’Allegato 5 e dell’Allegato 6 alle Linee guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. La gestione documentale dei procedimenti amministrativi garantisce la corretta amministrazione dei documenti, dalla produzione alla conservazione. In quest’ottica, con la determinazione n. 407/2020, AgID ha adottato le “Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, dopo aver esperito la procedura di informazione prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e dalla Legge 317/86, come modificata con D. Lgs. 223/2017.
Le linee guida sono state oggetto di consultazione pubblica, svolta dal 17 ottobre al 16 novembre 2019, ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 82/2005, come integrato e modificato dal D. Lgs. 217/2017, e adottate dopo aver sentito l’Autorità garante per la protezione dei dati personali e il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nelle materie di competenza, e aver acquisito il parere della Conferenza Unificata.
A seguito di numerose interlocuzioni e richieste di modifica provenienti da associazioni di categoria e amministrazioni, per quanto attiene in particolare l’Allegato 5 – Metadati e l’Allegato 6 –  Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati, AgID ha provveduto all’aggiornamento di tali allegati nonché alla correzione di alcuni refusi nel testo delle Linee guida adottati con nuova  Determinazione n. 371/2021. Per consentire l’adeguamento alle modifiche introdotte, è stata fissata al 1° gennaio 2022 la nuova data relativa all’obbligo di adozione delle Linee guida.
Autore: La redazione PERK SOLUTION

Garante Privacy e sussidi Covid-19: i dati dei beneficiari vanno protetti

La condizione di fragilità economica va tutelata anche sul piano della riservatezza e il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione dei sistemi e per impostazione predefinita.
È quanto ha ribadito il Garante per la privacy nel sanzionare il Comune di Palermo per 40.000 euro per non aver protetto adeguatamente i dati personali dei cittadini che richiedevano sussidi alimentari.
Nel reclamo presentato al Garante, un cittadino lamentava che un operatore di un’associazione aveva potuto accedere alla sua domanda di buoni spesa per l’emergenza Covid senza esserne autorizzato e visualizzare i suoi dati personali.
Per assistere gli utenti nella compilazione delle richieste di sussidi, il Comune si era avvalso del supporto di soggetti esterni (Enti del Terzo Settore, Sindacati e Parrocchie, c.d. OpT) che aveva accreditato ad usare la piattaforma informatica di gestione dei sussidi, accessibile dal sito comunale.
In base alla documentazione acquisita, l’Autorità ha accertato che era possibile, per un operatore di qualsiasi organizzazione accreditata, consultare tutte le pratiche inserite nella piattaforma del Comune e visualizzare i dati anagrafici e la fascia economica Isee dei richiedenti, senza registrare le operazioni di consultazione effettuate, con conseguente impossibilità di identificare gli utenti che avevano effettuato le predette consultazioni.
Il Comune aveva infatti rilasciato, di base, a ciascuna OpT un’unica utenza di accesso, che l’organizzazione faceva utilizzare a tutti i propri addetti. Qualunque operatore poteva così accedere ai dati di tutte le domande, anche presentate presso altri OpT e che avevano già completato l’iter previsto. La funzione di ricerca dei beneficiari, prevedeva l’inserimento dei soli primi tre caratteri del codice fiscale, rendendo così facilmente accessibili per un numero elevato di posizioni, le informazioni relative alla condizione di fragilità dei richiedenti i sussidi.
Nello stabilire l’entità della sanzione l’Autorità, pur considerando la necessità di fronteggiare con urgenza il disagio della pandemia, nonché gli sforzi fatti nel corso del tempo per adottare le necessarie misure per rendere la piattaforma conforme ai richiamati principi, ha tenuto conto del fatto che la violazione ha interessato un numero elevato di cittadini in stato di bisogno (circa 18.000) e si è protratta per circa due mesi.

Pagamento del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, anno 2021

La Direzione della Finanza locale informa che con provvedimento dell’11 maggio 2021, sono state erogate a favore degli enti locali le risorse economiche indicate in oggetto, le cui richieste sono individuate dalla posizione n.1 alla posizione n.1.118 della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2021, approvata con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 3 maggio 2021, e riportata nell’allegato 2 dello stesso decreto, il pagamento del contributo suindicato, nel limite di 128 milioni di euro resi disponibili per l’anno 2021.
Si rammenta che l’articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n.160, (come richiamato dall’articolo 3, punto 1, del citato decreto interministeriale del 3 maggio 2021), ha stabilito che gli enti beneficiari siano tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo, ovvero entro il termine del 3 agosto 2021.
Pertanto, entro il 3 agosto 2021 è necessario che sul sistema SIMOG dell’ANAC risultino richiesti, perfezionati e associati ai CUP, almeno uno dei relativi CIG di spesa per la realizzazione della progettazione. L’articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dispone, infatti, che l’affidamento della progettazione è verificato tramite il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
Gli interventi sono classificati come “Sviluppo capacità progettuale dei comuni”: “LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITÀ PROGETTUALE_anno 2021”.
Si sottolinea che l’articolo 3, punto 3, del predetto decreto interministeriale del 3 maggio 2021, ribadisce l’esclusione tassativa di utilizzo dello SMART CIG.
In caso di inosservanza del termine del 3 agosto 2021, il contributo erogato verrà recuperato da questo Ministero secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228.
Con le medesime modalità il Ministero dell’interno provvederà a recuperare le quote del contributo non utilizzate per la realizzazione dell’attività progettuale finanziata, individuate, per ciascun CUP, per differenza tra importo del contributo erogato e la somma dei CIG associati. La richiamata normativa, infatti, non ha previsto l’utilizzo delle eventuali economie realizzate. Il contributo, assegnato ed erogato in base ad apposita graduatoria, è finalizzato alla sola ed esclusiva realizzazione della progettazione indicata nella richiesta presentata entro il 15 gennaio 2021. Non è ammessa alcuna variazione ai dati comunicati (come ad esempio la variazione del CUP, la variazione dell’oggetto della progettazione, etc.), che configurerebbe un diverso utilizzo del contributo. Il differente utilizzo del contributo ha come conseguenza la perdita dello stesso ed il successivo recupero da parte di questo Ministero con le identiche modalità innanzi precisate.  Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono stati erogati per il tramite delle rispettive regioni e province autonome, secondo quanto disposto dai relativi statuti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Più risorse agli enti locali per l’accoglienza integrata

Il Ministero dell’Interno rende noto che  il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione ha pubblicato l’Avviso Pubblico per gli enti locali titolari di progetti SAI categ. DM-DS (disagio mentale – assistenza sanitaria specialistica e prolungata) finanziati col Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di presentare richiesta di ampliamento dei posti, per un totale di 1500 posti, con le modalità di cui all’art. 9 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019 ed in conformità con quanto previsto dall’art. 10 comma 1 delle medesime linee guida. Non è ammessa la richiesta di ampliamento in caso di mancata attivazione di tutti i posti già finanziati alla data di presentazione della domanda (art.9 comma 2, linee guida allegate al D.M. 18.11.2019). Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine, non prorogabile, del 30 giugno 2021, ore 18.00, utilizzando l’allegato modello A) rinvenibile anche in formato word nella piattaforma
FNAsilo, https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/ da inoltrare alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, tramite pec“servizi.civili@pecdlci.interno.it ”, avente ad oggetto: ampliamento posti MSNA SAI. Il finanziamento sarà calcolato, fino alla naturale scadenza del progetto, in rapporto al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero di posti da ampliare, sulla base dei contributi già riconosciuti. (art. 12, comma 4 DM 18.11.2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In consultazione le Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici

Sono in consultazione pubblica fino al 18 maggio le “Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici” adottate con Determinazione 318/2021 che si focalizzano sulle tecnologie e le loro modalità di utilizzo, al fine di garantire la sicurezza delle transazioni digitali realizzate tra e verso le pubbliche amministrazioni che utilizzano le Application Programming Interface (API) tramite Internet. Le Linee Guida contribuiscono alla definizione del modello di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni (MODI), definito da AgID ai sensi dell’articolo 73 e 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), individuando:
– le tecnologie e standard utilizzati per la sicurezza a livello di trasporto;
– le tecnologie e standard utilizzati per la sicurezza a livello applicativo;
– le modalità e gli elementi per la definizione del trust tra i soggetti interessati.
Il nuovo Modello di Interoperabilità rappresenta un asse portante del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, necessario per il funzionamento dell’intero Sistema informativo della PA. Il modello rende possibile la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti terzi, per mezzo di soluzioni tecnologiche che assicurano l’interazione e lo scambio di informazioni senza vincoli sulle implementazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANCI: I Comuni possono usare i beni mobili registrati confiscati. Le domande su OpenRe.G.I.O

Nell’ambito dell’attività di Anci sul tema dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e della collaborazione con l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC, è stata trasmessa a tutti i Sindaci la lettera a firma del Segretario Generale Anci, Veronica Nicotra per segnalare l’opportunità di utilizzo da parte dei Comuni dei beni mobili registrati confiscati, attraverso una manifestazione di interesse da realizzare sulla piattaforma OpenRe.G.I.O. dell’ANBSC, disponibile al seguente link https://openregio.anbsc.it/.
Come individuato nelle Linee guida per la destinazione dei beni mobili registrati adottate dall’ANBSC, tali beni si distinguono in veicoli speciali funzionali alle esigenze del soccorso pubblico e altri beni registrati.

In particolare:

  • per i veicoli speciali funzionali alle esigenze del soccorso pubblico:  previa destinazione prioritaria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,  la visibilità e la possibilità di manifestare interesse sono riservate alle strutture operative nazionali e regionali facenti parte del sistema di Protezione Civile, indicate all’art. 13 del D.L.gs. n. 1/2018 ed alle strutture di protezione civile degli enti locali;
  • per i veicoli e gli altri beni registrati idonei per l’impiego in attività istituzionali o a fini sociali:  possono manifestare interesse gli organi dello Stato, gli enti territoriali ed i soggetti previsti dall’art. 48 comma 3 lett. c del Codice Antimafia.

Le manifestazioni di interesse vanno presentate nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella sezione  “Vetrina” della piattaforma OpenRe.G.I.O, – previo accreditamento.
Nell’ipotesi di concorrenti manifestazioni di interesse per il medesimo bene, le istanze verranno graduate secondo i seguenti criteri: maggiore vicinanza territoriale, assenza di altre assegnazioni nei 12 mesi precedenti e, infine, ordine cronologico di presentazione della richiesta. Le procedure per l’accreditamento e per l’espressione della manifestazione di interesse sono state recentemente semplificate. Nel caso di reale interesse per un bene mobile registrato in vetrina, la manifestazione di interesse risulterà generata automaticamente cliccando sull’apposita icona della pagina dedicata. A questo punto l’ente dovrà procedere esclusivamente al download, alla sottoscrizione ed all’invio alla casella pec dell’ANBSC.
Al fine di riepilogare ed illustrare le modalità di espressione della manifestazione di interesse da parte degli enti interessati, è disponibile un documento esemplificativo del flusso operativo (fonte Anci).

Pa, nasce il comitato per la transizione amministrativa

Nasce con l’obiettivo di supportare le trasformazioni organizzative nella Pubblica amministrazione il Comitato consultivo per la transizione amministrativa, nominato dal ministro Renato Brunetta. Una sorta di “advisory board” composto da ventuno esperti e rappresentanti di amministrazioni centrali e locali, autorità indipendenti, grandi aziende, associazioni del mondo imprenditoriale.
Il Comitato sosterrà il ministro nel monitoraggio dell’implementazione e della reingegnerizzazione dei processi legati alla digitalizzazione e alla complessiva riforma della Pubblica amministrazione, tassello cruciale per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Servirà inoltre a registrare il grado di soddisfazione di cittadini e imprese, a individuare colli di bottiglia e buone pratiche, a rafforzare le sinergie pubblico-privato e a monitorare le differenze territoriali per suggerire strategie mirate di aumento dell’attrattività.

I componenti del Comitato sono Piero Antonelli, Direttore generale dell’Upi; Laura Aria, Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom); Paolo Calcagnini, Vice Direttore generale di Cassa depositi e prestiti; Vincenzo Caridi, Direttore Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione dell’Inps; Ernesto Ciorra, Direttore Funzione Innovazione e Sostenibilità di Enel; Giordano Colarullo, Direttore generale di Utilitalia; Silvia Giacomelli, Capo Divisione Economia e diritto della Banca D’Italia; Alessia Grillo, Segretario generale della Conferenza delle Regioni; Vanni Le Donne, Capo Divisione Sviluppo organizzativo della Banca D’Italia; Riccardo Maltoni, Direttore Organizzazione di Poste Italiane; Maria Vittoria Marongiu, Direttore generale dell’Aran; Marcello Minenna, Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; Federico Monaco, Direttore generale Servizi fiscali dell’Agenzia delle Entrate; Veronica Nicotra, Segretario generale dell’Anci; Daria Perrotta, Presidenza del Consiglio dei ministri; Filippo Romano, Dirigente Ufficio Vigilanza e vigilanze speciali dell’Anac; Raffaella Saporito, SDA Bocconi; Stefano Stinchi, Direttore Divisione Pubblica amministrazione di Microsoft Italia; Stefano Tomasini, Direttore Sistemi informativi dell’Inail; Gianfranco Torriero, Vice Direttore generale di Abi; Giuseppe Tripoli, Segretario generale di Unioncamere.

DL Consultazioni elettorali 2021, dalla Camera l’OK definitivo

La Camera dei deputati ha approvato con 376 voti a favore e 28 contrari il ddl di conversione del decreto-legge del 5 marzo 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021. Il provvedimento differisce i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 2021, prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 su tutto il territorio nazionale, nonché dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio. Contestualmente dispone che le consultazioni si svolgano in due giornate, sia di domenica che di lunedì e riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali.
In deroga alla normativa elettorale vigente, il differimento del turno elettorale e le altre disposizioni si riferiscono alle seguenti procedure elettorali previste per l’anno in corso:
• elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
• elezioni ordinarie delle amministrazioni comunali (conseguenti alla scadenza naturale del mandato degli organi in carica);
• elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per mafia;
• elezioni per il rinnovo delle elezioni comunali in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;
• elezioni per il rinnovo dei consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2021;
• elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche se già indette e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo con la proroga della durata del mandato.
Nel corso dell’esame del Senato è stato inserito, tra l’altro, il nuovo art. 3-ter che prevede che, per l’anno 2021,  non siano irrogate le sanzioni per mancato adempimento all’obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione di fine mandato del sindaco, ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anci, il quaderno operativo sugli organismi indipendenti di valutazione

ANCI ha pubblicato il 26° Quaderno operativo dell’Anci “Attestazioni degli organismi indipendenti di valutazione o delle strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021”. Il Quaderno fa riferimento alla deliberazione Anac 294 del 13 aprile 2021 e punta a supportare i Comuni nell’attuazione della normativa in materia di trasparenza. Il testo offre un quadro d’analisi degli obblighi di pubblicazione soggetti ad attestazione da parte degli OIV fornendo alcune indicazioni utili in merito al loro contenuto. Il Quaderno infine è corredato, in appendice, da documenti utili all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (riportati a mero titolo esplicativo ed esemplificativo, non sostituendo in alcun modo gli originali).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sindaco, obbligo di astensione dall’esercizio della professione in materia edilizia privata e pubblica

Il Ministero dell’Interno, con parere del 23 aprile scorso, ha ribadito che sul sindaco, “responsabile dell’amministrazione del comune” ex articolo 50, comma 1, TUEL e presidente dell’organo esecutivo ex comma 2 del medesimo articolo, grava l’obbligo di astensione positivizzata dal comma 3 dell’articolo 78 del predetto testo unico. L’articolo 78, comma 3, nel disporre che “I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”, intende garantire la imparzialità dell’azione amministrativa in un quadro di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un’attività libero-professionale negli stessi delicati settori nei quali, come pubblici amministratori, sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale. Tra i destinatari dell’obbligo di astensione (…) rientrano non solo gli assessori cui siano state conferite deleghe nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e dei lavori pubblici, ma anche lo stesso sindaco, sul quale, come organo responsabile dell’amministrazione del Comune e presidente della giunta comunale, grava l’onere di sovraintendere su tutte le attività del Comune, anche su quelle delegate. La violazione del dovere di astensione, pur non comportando la decadenza dalla carica, può rilevare, comunque, sul piano della personale responsabilità politica e deontologica del soggetto interessato, nonché sul piano della legittimità degli atti adottati. Va pertanto, escluso che, per il fatto di essersi avvalso della facoltà di delega ad un assessore nella materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici, il sindaco possa ritenersi esonerato dall’osservanza dell’obbligo di astensione dall’esercitare, nel territorio da lui amministrato, attività professionale di architetto in materia di edilizia privata e pubblica” (così Cass. Civ.. sezione II, sentenza n. 14764 del 19/7/2016, sopra cit.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION