ANAC: In GU il nuovo regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio

È stato pubblicato in G.U. n. 145 del 19 giugno 2021 il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, approvato dall’ANAC nell’adunanza del del 12.5.2021. Le revisioni apportate al testo del  regolamento sono orientate, principalmente, ad introdurre la regola che le comunicazioni e le notificazioni dell’Autorità, concernenti il procedimento sanzionatorio, sono effettuate direttamente dall’Autorità ordinariamente presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario della sanzione. Inoltre, il novellato regolamento stabilisce, nei casi di mancanza di PEC, in deroga alla modalità ordinaria, che le comunicazioni e le notificazioni possano essere effettuate all’indirizzo di residenza dell’interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
È stato, altresì, pubblicato in G.U. il  Provvedimento del 12 maggio 2021 dell’ANAC, recante “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità nazionale anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento”.
L’Autorità avvia il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al regolamento d’ufficio, nei casi in cui, nel corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione, ovvero sulla base di segnalazioni ad essa pervenute. Nel caso di segnalazioni gravemente incomplete o palesemente infondate il responsabile del procedimento dispone il mancato avvio del procedimento, informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale. Qualora i soggetti interessati ne facciano richiesta, l’Autorita’ da’ comunicazione del mancato avvio del procedimento. Il responsabile, nel caso in cui disponga l’avvio del procedimento, comunque entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza della presunta omessa adozione dei provvedimenti , ne da’ comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e’ destinato a produrre effetti diretti e al soggetto esterno all’Autorita’ che ha formulato la segnalazione. La medesima comunicazione deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento in corso.
Nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, l’Autorita’ provvede a rendere noti gli elementi essenziali del procedimento mediante forme di pubblicita’ idonee di volta in volta stabilite dalla medesima, tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorita’.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi ai comuni per lo spostamento dei seggi elettorali al di fuori degli edifici scolastici

Nella seduta del 17 giugno 2021 della Conferenza unificata è stata raggiunta l’intesa sui criteri di riparto del fondo del ministero dell’Interno, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il prossimo 15 luglio individuino sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l’anno 2021.
In particolare, sono stati individuati 2 parametri di ripartizione del fondo, la cui dotazione è pari a 2 milioni di euro per il 2021:
– il numero delle sezioni trasferite in una sede extra scolastica;
– il numero complessivo degli studenti che a seguito del trasferimento beneficeranno della mancata sospensione dell’attività didattica.
Nella distribuzione delle risorse sarà privilegiato l’ultimo parametro a cui è attribuito un peso maggiore (70/100) rispetto a quello riferibile al numero delle sezioni trasferite (30/100).
I contenuti dell’intesa saranno ora recepiti in un decreto del ministro dell’Interno, da adottarsi di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consiglieri comunali, causa incompatibilità conseguente a sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti

Sussiste la causa di incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 5 TUEL nei confronti di consigliere comunale condannato con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, anche in caso di ricorso ex articolo 211 d.lgs. 174/2016 innanzi allo stesso giudice contabile o di istanza per la rateizzazione del debito. Con il parere dell’11 giugno scorso il Ministero dell’Interno evidenzia che la disposizione di cui all’art. 63, comma 1 (ai sensi del quale non può ricoprire la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale “colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente del comune o della provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito), definisce una causa di incompatibilità la cui ratio, come chiarito dalla giurisprudenza, “risiede nell’esigenza che il consigliere dell’ente territoriale eserciti sempre le funzioni pubbliche in modo trasparente ed imparziale, senza prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere, in qualche modo, orientata dall’intento di tutelare il suo interesse contrapposto a quello dell’ente che è stato chiamato ad amministrare”. (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 4 maggio 2002, n.6426).
L’incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n.5, sussiste per tutto il tempo in cui sia astrattamente possibile (ma non sia stato ancora proposto) il ricorso di conto ex art. 211 d.lgs. 174/2016, oppure nell’ipotesi di presentazione di istanza di rateizzazione del debito. A questo riguardo, nel caso in cui il predetto amministratore dovesse presentare istanza di rateizzazione della somma dovuta, il costante indirizzo del Ministero conferma che continua a persistere la predetta causa di incompatibilità, in quanto la rateizzazione è soltanto una modalità di pagamento e, quindi, di estinzione del debito che così continua a permanere fino a quando non risulti versata l’ultima rata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni, l’elenco dei comuni ammessi

Con provvedimento del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 34082367 del 09 giugno 2021 sono stati approvati gli elenchi delle manifestazioni di interesse – in forma singola o aggregata – presentate dai Comuni nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 20 novembre 2020, e ammesse alla fase di progettazione partecipata del Piano di intervento (FASE 2). I soggetti proponenti, le cui manifestazioni di interesse non sono state ammesse, possono presentare una nuova domanda fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque non oltre il 30 settembre 2022.
Si ricorda che con Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 20 maggio 2020 è stato approvato il progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni” e il relativo Avviso per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a partecipare all’attuazione del progetto, Il progetto è volto a fornire un supporto concreto alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento della qualità dei servizi, l’organizzazione del personale, anche con riferimento agli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, il potenziamento dello smart working e la gestione degli appalti pubblici.
L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OT11 – OS 1.2 Riduzione degli oneri regolatori Azione 1.2.1; OS 1.3 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione Azione 1.3.5; OS 1.5 “Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della Pubblica Amministrazione” Azione 1.5.1 – Fondo FESR – Asse 3 – OT11- OS 3.1 Miglioramento della governance multilivello Azione 3.1.5.

Allegato 1 – Elenco comuni ammessi
Allegato 2 – Elenco comuni non ammessi

 

Fondo demolizioni opere abusive, scade il 15 giugno 2021 il termine di presentazione delle domande

Scade il 15 giugno 2021 il termine entro il quale i Comuni possono presentare istanza di contributo a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie ai sensi della normativa vigente. Il restante 50% è a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i Comuni già dispongano.
I Comuni possono presentare l’istanza attraverso la compilazione del modulo on line.
La domanda di contributo è presentata ai sensi del Decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020 n. 206, con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni
Possono presentare istanza di contributo anche Comuni che abbiano già partecipato al bando di cui all’avviso prot. 9159 del 12 agosto 2020 o che risultino vincitori dello stesso ai sensi del Decreto ministeriale n. 565 del 9 dicembre 2020 e relativo allegato, reperibile sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, purché l’istanza abbia ad oggetto ulteriori interventi di demolizione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riunioni di giunta comunale da remoto. Fase post pandemica. Numero legale dei componenti

La norma statutaria che consentirebbe lo svolgimento delle riunioni della giunta in modalità mista, anche dopo il superamento della fase emergenziale (disciplinata dall’art.73, c.1, del d.l. n.18/2020), potrà trovare applicazione solo nel momento dell’eventuale esplicita previsione legislativa. È la risposta fornita dal Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito alla modifica di una norma statutaria attualmente in esame dal Comune istante, che preveda il quorum strutturale della metà più uno dei componenti, al fine della validità delle sedute di giunta, che possa essere garantito anche mediante la partecipazione da remoto di uno o più assessori, anche al termine della situazione emergenziale.
Il Ministero ricorda che ai sensi dell’art. 73, comma 1 del DL 18/2020 i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi, fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente previsto fino al 31 luglio 2021 dall’art. 11 del DL 52/2021), secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del TUEL, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”. La norma lascia la “facoltà” (e, dunque, non l’obbligo) agli enti locali – sulla base dell’inciso “possono riunirsi secondo tali modalità” – di scegliere per le sedute degli organi collegiali il sistema di videoconferenza in luogo della presenza fisica ed è finalizzata a garantire la funzionalità degli organi medesimi – e per analogia anche degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, garantendo, al contempo, che le riunioni si tengano in condizioni di sicurezza. L’art.73, quale norma emergenziale, consentendo, dunque, le riunioni degli organi collegiali da remoto anche nei riguardi degli enti “che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza” affida al sindaco (che presiede la giunta) l’individuazione dei relativi strumenti in urgenza, ma non potrebbe essere intesa quale interpretazione autentica delle disposizioni del TUEL nel senso che tale previsione possa operare in via ordinaria. L’inciso in parola legittima, invece, nella fase pandemica, l’applicazione degli eventuali regolamenti che fossero già stati adottati dalle amministrazioni comunali, ma non sembra consentirne l’applicazione anche nella fase post pandemica, ossia dopo la cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri o, comunque, oltre i limiti temporali previsti dalle norme di legge. Pertanto, la norma statutaria che consentirebbe lo svolgimento delle riunioni della giunta in modalità mista anche dopo il superamento della fase emergenziale, potrà trovare applicazione solo nel momento della eventuale esplicita previsione da parte della legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Accesso del consigliere comunale ai locali di proprietà del comune

Su segnalazioni di disservizi o carenze nelle strutture comunali, i consiglieri possono utilizzare gli strumenti dell’art. 43 del TUEL, non essendo tenuti alla verifica dello stato dei luoghi. Senza previsione regolamentare, per l’accesso ai locali comunali occorre il previo raccordo con i dirigenti competenti. Nella risposta ad un quesito in ordine alla possibilità di accogliere l’istanza di un consigliere di minoranza finalizzata ad effettuare un sopralluogo presso due edifici comunali concessi rispettivamente in locazione ed in comodato gratuito a due privati, il Ministero dell’Interno chiarisce che l’attività ispettiva dei singoli consiglieri si esercita attraverso gli strumenti previsti dall’articolo 43 del TUEL, ossia attraverso la presentazione di interrogazioni e mozioni od altre istanze di sindacato ispettivo a cui il sindaco e gli assessori sono obbligati a rispondere, ed attraverso richieste di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, ritenute utili all’espletamento del proprio mandato. In base all’art. 107 del TUEL la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. La funzione di controllo operativo è esercitata attraverso il personale dipendente in relazione agli specifici profili professionali. L’art. 147, disciplinando i “controlli interni”, al comma 1, lett.e), li finalizza anche al controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente. Ciò non può non essere realizzato sulla base di una disciplina che garantisca il rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione come declinato, tra l’altro, dal richiamato art.107. Pertanto, proprio nell’eventualità in cui si ricevano segnalazioni di disservizi o di situazioni di carenze nelle strutture comunali, i singoli consiglieri comunali possono utilizzare gli strumenti di cui al citato articolo 43, non sembrando attinente alla propria funzione la verifica dello stato dei luoghi che compete, invero, agli uffici tecnici ed al corpo di polizia municipale. In carenza di apposita previsione regolamentare appare, dunque, indispensabile un previo raccordo con i dirigenti competenti nel caso sia necessario l’accesso ai locali di proprietà comunale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esonero dagli oneri concessori per gli edifici di interesse pubblico

Per essere legittimata all’esenzione dal contributo di costruzione l’opera deve contribuire con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio, non idoneo a soddisfare direttamente interessi pubblici né essendo sufficiente che le opere rendano più agevole la fruizione del servizio. Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 7 giugno 2021, n. 4350 ha chiarito che il discrimine è nella diretta contribuzione delle opere alla erogazione del servizio pubblico. La conseguenza è che non può assumere rilievo, ai fini dell’esenzione del pagamento, la possibilità che le opere in futuro, per effetto della concessione o di accordi convenzionali, possano divenire di proprietà pubblica. ​​​​​​​Il fatto che l’immobile sia destinato a essere acquisito dalla concedente alla scadenza del rapporto concessorio, non è sufficiente a radicare quel nesso diretto con l’interesse pubblico che necessita ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera c), d.P.R. n. 380 del 2017 per legittimare l’esenzione dal pagamento, dovendo quindi ritenersi l’opera strumentale a un interesse commerciale di rilevanza esclusivamente privatistica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consigliere comunale, causa di incompatibilità per contenzioso con una società partecipata

Non sussiste la causa di incompatibilità di cui all’articolo 63, comma 1, n. 4, d. lgs. n. 267/2000 per lite pendente nel caso in cui la lite è pendente tra l’amministratore, il quale ricopre il ruolo di presidente della Commissione consiliare di controllo e garanzia, e la società controllata dal comune. Inoltre, poiché il fatto generatore della controversia è riconducibile all’esercizio delle funzioni di controllo esercitata dall’amministratore, è applicabile l’esimente di cui al comma 3 dell’art. 63 d.lgs. n. 267/2000. Per quanto attiene il dovere di astensione previsto dall’articolo 78, comma 2, TUOEL, esso sussiste in tutti i casi in cui i soggetti tenuti alla sua osservanza sono portatori di interessi personali che possono trovarsi in posizione di conflittualità rispetto a quello, generale dell’organo di cui fa parte. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere concernente l’applicazione del dovere di astensione di cui all’art. 78, comma 2, d. lgs. 267/2000 (T.U.O.E.L.) con riferimento ad un consigliere comunale nei confronti del quale pende una lite instaurata da una società controllata dal comune stesso. Nella richiesta di parere viene evidenziato che il predetto amministratore, il quale ricopre il ruolo di presidente della Commissione consiliare di controllo e garanzia, è stato citato in giudizio dalla menzionata società controllata per presunti danni derivanti da dichiarazioni rese alla stampa nell’esercizio delle proprie funzioni, così da prefigurare una situazione di conflitto di interessi in capo all’interessato rispetto all’assolvimento dello specifico mandato consiliare di cui lo stesso è titolare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Segretari comunali e provinciali, possibili le convenzioni di segreteria con più di 5 enti

È stato pubblicato in G.U. n. 133 del 5 giugno 2021 il decreto del Ministero dell’interno del 28 aprile 2021 concernente l’integrazione dell’articolo 2 del decreto 21 ottobre 2020, recante “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale”. La modifica consente al Viminale di autorizzare, in via straordinaria, convenzioni con più di cinque enti, qualora sussistano motivate esigenze rappresentate dagli enti locali interessati e siano indicate le modalità necessarie per assicurare l’ottimale svolgimento delle funzioni segretariali. A tal riguardo, il Ministero con la Circolare n. 9953 del 7/6/2021 ricorda che l’autorizzazione alla richiesta in questione debba essere inviata al Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, tramite le Sezioni Regionali dell’Albo, che devono verificare, preventivamente, le esigenze puntuali ed oggettive, specificate dettagliatamente dagli enti interessanti, per le quali si ritiene possibile tale deroga. Gli enti dovranno, inoltre, indicare le modalità organizzative attraverso le quali si intende assicurare che le funzioni segretariali vengano svolte in modo da garantire, costantemente, il buon andamento dell’azione amministrativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION