Il vademecum Anci sulle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre

L’Anci ha pubblicato il vademecum sulle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno nei giorni 17 e 18 di ottobre. Al fine, dunque, di fornire un supporto alle amministrazioni comunali impegnate in una tornata elettorale ancora una volta particolarmente complessa, il documento vuole essere uno strumento di lavoro utile e di facile consultazione per tutti gli amministratori e gli operatori interessati alle attività e alle scadenze del prossimo appuntamento elettorale. Il Vademecum fornisce un quadro sinottico dei molteplici adempimenti per lo svolgimento delle consultazioni, corredato da una raccolta delle più importanti norme che disciplinano la materia elettorale e da una sintesi degli aspetti più rilevanti riguardanti le modalità del sistema elettorale e i requisiti per l’eleggibilità dei candidati. È presente un quadro riepilogativo delle fonti normative di riferimento, nonché un quadro giurisprudenziale in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Recovery Plan, nasce il portale “Italia Domani”

E’ online italiadomani.gov.it, il portale ufficiale dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo rendono noto Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia. “Sul portale – spiegano – sono illustrati i contenuti del Piano e viene raccontato il percorso di attuazione attraverso schede intuitive e chiare dedicate al monitoraggio degli investimenti e delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento. Il sito consente di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute”, dando modo a “tutti i cittadini” di controllare e monitorare.

“Priorità trasversali” è una delle sezioni del portale nella quale è possibile navigare tra le principali misure che hanno un impatto positivo sui giovani, sulla parità di genere e sulla riduzione dei divari territoriali. La sezione “Missioni” contiene i principali interventi del PNRR suddivisi nelle 6 missioni del Piano. In “Risorse” è possibile consultare un prospetto delle risorse finanziarie disponibili per ogni Missione.

La sezione “Riforme” illustra i contenuti, gli obiettivi e le tempistiche delle Riforme orizzontali, abilitanti e settoriali. Alla sezione investimenti è possibile consultare gli oltre 150 progetti di investimento contenuti nel Piano. È inoltre possibile scaricare la versione integrale del PNRR.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Responsabilità per il Sindaco che omette di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per la scuola comunale

La Corte di cassazione, Sez. III Penale, con Sentenza 28-07-2021, n. 29575, ha confermato la responsabilità in capo al Sindaco pro tempore del Comune per aver omesso di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per la scuola media statale comunale. Dopo la sentenza del Tribunale, il Sindaco ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 16, e art. 20, comma 1, e D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, nonchè alla L. n. 19 del 2017, art. 4, e successive integrazioni, sul rilievo che, in spregio al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione, erroneamente era stata configurata la responsabilità dell’imputato, invece di quella del dirigente dell’ufficio tecnico del Comune.
Secondo i giudici, la responsabilità di adempiere agli obblighi stabiliti in materia di prevenzione degli incendi in capo al proprietario degli edifici scolastici gravava, pertanto, sull’imputato, quale Sindaco del Comune e, in ogni caso, trattandosi di materia concernente la pubblica incolumità, il medesimo ne era comunque responsabile.
Più volte la Corte di cassazione ha osservato che anche laddove talune funzioni siano state correttamente delegate al personale dirigente, il Sindaco, in base agli artt. 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, rimane titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità pubblica in quanto, pur essendo privo di poteri di concreta gestione, deve svolgere un ruolo di vigilanza e controllo sull’operato dei suoi dirigenti, e dispone di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire eventi dannosi nonchè del potere sostitutivo di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti (Sez. 4, n. 58243 del 26/09/2018, T., Rv. 274950). La distinzione operata dall’art. 107 T.U.E.L. fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti – si è in altra occasione precisato, in materia di gestione di rifiuti – non esclude il dovere di attivazione del Sindaco allorchè gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l’integrità dell’ambiente (Sez. 3, n. 37544 del 27/06/2013, Fasulo, Rv. 256638).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Disciplina delle modalità estensive dell’ISEE corrente

È stato pubblicato in G.U. n. 203 del 25-08-2021 il l decreto ministeriale del 5 luglio 2021 recante la disciplina delle modalità estensive dell’ISEE corrente. A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, l’ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere presentato anche in caso l’Indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. Laddove ricorrano le condizioni, fermi restando l’indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l’ISEE corrente è ottenuto sostituendo all’indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU. L’ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni. 
Nell’ipotesi in cui ricorrono le condizioni per l’aggiornamento contestuale sia della componente reddituale
che della componente patrimoniale, vengano aggiornate ambedue le componenti, l’ISEE corrente ha comunque validità fino, e non oltre, al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso, l’ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla, parte patrimoniale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte reddituale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte patrimoniale deve essere aggiornata. Parimenti, laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte reddituale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte patrimoniale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte reddituale deve essere aggiornata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021

Il ministro dell’Interno e il ministro della Salute hanno sottoscritto, in virtù di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, il “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021”, nel quale sono individuate alcune misure per prevenire il rischio d’infezione da Covid-19 in occasione dello svolgimento delle prossime elezioni.
Con un’apposita circolare, il capo dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  ha conseguentemente, fornito ai prefetti le indicazioni per l’adozione di tutte le precauzioni organizzative e di protezione necessarie per garantire la sicurezza nell’espletamento delle operazioni elettorali e prevenire i rischi di contagio.
Con il citato decreto-legge 117/2021 sono state, inoltre, disciplinate le modalità di raccolta del voto degli elettori in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario e degli elettori sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare per Covid-19.
In continuità con quanto già disposto per le consultazioni del 2020, è stata prevista l’istituzione di sezioni ospedaliere nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospitano reparti Covid-19, le quali, per mezzo dei relativi seggi speciali, saranno chiamate, altresì, a provvedere alla raccolta del voto domiciliare e del voto dei ricoverati nei reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.
Anche quest’anno, in caso di accertata impossibilità di una loro costituzione, le sezioni ospedaliere e i seggi speciali potranno essere composti da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) o, in subordine, da soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato disponibilità. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvederà alla nomina di suoi delegati.
Il decreto legge ha, inoltre, introdotto un’importante novità, al fine di assicurare l’esercizio del diritto di voto da parte di coloro che si trovano in trattamento domiciliare, in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario. In tal senso, è stata riconosciuta ai Comuni nei quali non sono ubicate le predette strutture sanitarie Covid la possibilità di istituire seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare. In caso di accertata impossibilità per il Comune di costituire tali seggi speciali, potrà essere istituito un solo seggio speciale per due o più enti locali.
Per garantire adeguate condizioni di sicurezza, infine, è stato disposto che i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali dovranno essere in possesso del “Green pass”.

Attribuzione indennità di funzione all’assessore in stato di quiescenza

La Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 88/2021, fornisce chiarimenti circa la possibilità, o meno, di attribuire l’indennità di funzione a un Assessore componente la Giunta comunale in stato di quiescenza, quindi titolare di una pensione, al momento del conferimento dell’incarico. La Sezione ricorda che ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 conv., con modificazioni, dalla l. n. 135/2012, novellato dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 90/2014, conv., con modificazioni, dalla l. n. 114/2014, di seguito riformulato dall’art. 17, comma 3, della l. n. 124/2015, è fatto divieto alle P.A. di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv, con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125. La norma prevede, tuttavia, eccezioni al divieto, menzionando espressamente i componenti delle giunte degli enti locali territoriali: sindaci, assessori e presidenti di giunta degli stessi. L’art. 82, commi 1 e 8, del d.lgs. n. 267/2000, statuisce che questi percepiscano un’indennità di funzione. Risulta dirimente il fatto che tali attribuzioni derivano dall’investitura elettiva da parte dei cittadini o, comunque, dalla nomina sulla base degli equilibri politici scaturiti dal voto popolare, per cui non assume alcuna rilevanza la ratio della norma sul collocamento in quiescenza e sul ricambio generazionale. Di conseguenza, la disposizione non preclude per i componenti delle giunte degli enti locali territoriali l’attribuzione dell’indennità di funzione, anche al fine di non menomare il pieno esercizio dell’elettorato passivo che deve essere garantito a tutti i cittadini a parità di condizioni, a prescindere dalle condizioni personali di ognuno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Non serve il Green Pass per accedere agli uffici pubblici

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato alla Regione Siciliana una richiesta di informazioni in merito alle nuove modalità per l’accesso degli utenti agli uffici pubblici e agli edifici aperti al pubblico introdotte dall’ordinanza presidenziale del 13 agosto 2021, n. 84, nell’ambito delle misure di contrasto della pandemia da Covid19.

L’ordinanza prevede che le persone sprovviste della certificazione verde non possono accedere agli uffici pubblici e agli edifici aperti al pubblico e possono usufruire dei servizi, anche di quelli resi da privati preposti all’esercizio di attività amministrative, esclusivamente in via telematica, o comunque da remoto.

Le misure di sanità pubblica che implichino il trattamento di dati personali – ricorda l’Autorità – ricadono nelle materie assoggettate alla riserva di legge statale e, pertanto, non possono essere introdotte con un’ordinanza regionale, ma solo attraverso una disposizione di rango primario, previo parere del Garante.

Non risulta, inoltre, che i più recenti interventi normativi in tema di certificazioni verdi abbiano imposto l’esibizione di tali documenti per l’accesso dell’utenza agli uffici pubblici o similari, per cui il loro utilizzo per finalità ulteriori e con modalità difformi rispetto a quanto previsto dalla legge statale creerebbe una evidente disparità di trattamento a livello territoriale.

Il Garante privacy quindi, oltre a chiedere chiarimenti ha invitato la Regione – già destinataria di un “avvertimento” sui trattamenti di dati personali relativi allo stato vaccinale dei dipendenti pubblici – a sospendere l’efficacia di tali misure nell’ipotesi in cui siano già state messe in atto, circoscrivendo l’uso delle certificazioni verdi ai soli casi individuati dalle disposizioni di legge statali.

Disciplina delle spese per le consultazioni elettorali dell’anno 2021

Con la Circolare n. 53 del’11 agosto 2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno fornisce indicazioni operative sulla disciplina delle spese per le prossime consultazioni elettorali. 
La circolare ricorda che le spese di organizzazione e attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni interessate. Sono a carico dello Stato, invece, le spese indicate all’art. 17, comma 3 della legge n. 136/1976: spese spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati per le operazioni degli uffici elettorali di sezione. 
Relativamente alle spese riferite al lavoro straordinario dei dipendenti comunali, non potrà essere superato il limite mensile individuale di 40 ore medie fino ad un massimo di 60 ore mensile. Inoltre il periodo di effettuazione del lavoro straordinario decorre dal 50° giorno antecedente la data delle elezioni e termina il giorno successiva alla data delle consultazioni. In caso di ballottaggio, il termine ultimo per l’effettuazione del lavoro straordinario scade il quinto giorno successivo alla data di svolgimento del secondo turno elettorale.
Le spese anticipate dai comuni relative:
• alla istituzione di ulteriori sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid e di seggi speciali per provvedere alla raccolta del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario;
• alla sanificazione dei seggi elettorali;
• alle spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’esterno;
dovranno essere rendicontate entro e non oltre 4 mesi dalla data delle consultazioni, da trasmettere con modalità telematica alle Prefetture competenti.
Con successiva circolare ministeriale saranno diramate le modalità operative con cui la predetta rendicontazione dovrà essere effettuata, nonché quelle di segnalazione degli importi ammessi a rimborso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Elezioni 2021 e modalità di raccolta del voto: la circolare esplicativa del Dait

Con la Circolare n. 50 del 09 agosto 2021, il capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, illustra le misure contenute nel decreto legge (in attesa di pubblicazione in G.U.), approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 5 agosto scorso, sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle elezioni del 2021. Il decreto-legge intende assicurare anche per il 2021, come per l’anno precedente, l’esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino specifiche misure di precauzione per prevenire i rischi di contagio da Covid-19 e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche degli elettori positivi al virus, in trattamento ospedaliero o domiciliare, e di coloro che si trovano in quarantena o in isolamento fiduciario.
Questi gli argomenti affrontati nella circolare:
– Inserimento delle schede votate dagli elettori nell’urna presente nella sede dell’ufficio elettorale di sezione
– Sezioni elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19
– Accertata impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e/o di un seggio speciale – Criteri di nomina dei componenti
– Requisiti sanitari per la nomina a componente di sezione elettorale ospedaliera e di seggio speciale
– Trattamento economico dei componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali
– Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19. Adempimenti e termini
– Applicazione del decreto-legge anche nei comuni in cui si svolgono le elezioni regionali
– Sanificazione dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza.
Sempre allo scopo di prevenire i rischi di contagio da Covid-19, il decreto-legge approvato il 5 agosto stabilisce che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e delle precauzioni previste dai protocolli sanitari e di sicurezza che saranno adottati dal Governo, delle quali gli enti interessati dovranno tenere conto anche nello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Whistleblowing: Garante privacy, servono maggiori tutele per il segnalante

L’identità dei whistleblower è protetta da uno specifico regime di garanzia e riservatezza previsto dalla normativa di settore per la particolare delicatezza delle informazioni trattate e per gli elevati rischi di ritorsioni e discriminazioni nel contesto lavorativo. In tale quadro, il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, assicurandone l’integrità e la sicurezza.
E’ quanto ribadito dal Garante privacy che, a seguito di attività ispettive sugli applicativi usati per le segnalazioni di illeciti (whistleblowing), ha sanzionato la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna per 40.000 euro e il suo fornitore di software per 20.000 euro per violazioni delle regole poste a tutela dei dati personali trattati.
Nel caso della Società aereoportuale il Garante ha accertato il mancato utilizzo di tecniche di crittografia per la trasmissione e la conservazione dei dati e la violazione del principio della privacy by design.
Nel corso dell’istruttoria è emerso infatti che l’accesso all’applicativo per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti avveniva senza l’uso di un protocollo di rete sicuro (quale il protocollo https) e che l’applicativo stesso non prevedeva la cifratura dei dati identificativi del segnalante, delle informazioni relative alla segnalazione e della eventuale documentazione allegata.
La società aereoportuale, titolare del trattamento, tracciava poi, mediante i log generati dai firewall, l’accesso all’applicativo da parte dei dipendenti connessi alla rete aziendale. Ciò rendeva inefficaci le altre misure adottate per tutelare la riservatezza dell’identità dei segnalanti, considerato anche l’esiguo numero di connessioni all’applicativo in questione. Inoltre, tenuto conto della delicatezza delle informazioni trattate, dei rischi e della vulnerabilità degli interessati, la società avrebbe dovuto effettuare una valutazione di impatto.
Nel comminare la sanzione il Garante ha ribadito che il titolare del trattamento, anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi, deve verificare la conformità ai principi di protezione dati impartendo le necessarie istruzioni al fornitore del servizio (ad es. disattivando le funzioni in contrasto con le norme di settore). L’Autorità ha sanzionato con un secondo provvedimento anche il fornitore dell’applicativo, nella sua qualità di responsabile del trattamento, sia per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza, sia per la mancata regolamentazione del rapporto con altre due società che trattavano i dati per suo conto.