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Attribuzione indennità di funzione all’assessore in stato di quiescenza

La Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 88/2021, fornisce chiarimenti circa la possibilità, o meno, di attribuire l’indennità di funzione a un Assessore componente la Giunta comunale in stato di quiescenza, quindi titolare di una pensione, al momento del conferimento dell’incarico. La Sezione ricorda che ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 conv., con modificazioni, dalla l. n. 135/2012, novellato dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 90/2014, conv., con modificazioni, dalla l. n. 114/2014, di seguito riformulato dall’art. 17, comma 3, della l. n. 124/2015, è fatto divieto alle P.A. di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv, con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125. La norma prevede, tuttavia, eccezioni al divieto, menzionando espressamente i componenti delle giunte degli enti locali territoriali: sindaci, assessori e presidenti di giunta degli stessi. L’art. 82, commi 1 e 8, del d.lgs. n. 267/2000, statuisce che questi percepiscano un’indennità di funzione. Risulta dirimente il fatto che tali attribuzioni derivano dall’investitura elettiva da parte dei cittadini o, comunque, dalla nomina sulla base degli equilibri politici scaturiti dal voto popolare, per cui non assume alcuna rilevanza la ratio della norma sul collocamento in quiescenza e sul ricambio generazionale. Di conseguenza, la disposizione non preclude per i componenti delle giunte degli enti locali territoriali l’attribuzione dell’indennità di funzione, anche al fine di non menomare il pieno esercizio dell’elettorato passivo che deve essere garantito a tutti i cittadini a parità di condizioni, a prescindere dalle condizioni personali di ognuno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION