Piattaforma per la notificazione degli atti della PA, in vigore dal 21 giugno il nuovo regolamento

È stato pubblicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2022 il decreto 8 febbraio 2022 del ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale recante “Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione”. La piattaforma notifiche è affidata alla società PagoPA, ed è parte delle infrastrutture pensate per permettere la fruizione completamente digitale dei servizi pubblici con l’obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale per cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e costi. Il regolamento mette in primo piano anche la garanzia della protezione dei dati personali in tutti i passaggi. Grazie a questa piattaforma, le notifiche non solo saranno disponibili in forma telematica sul portale, ma saranno trasmesse anche tramite PEC (che resta il canale di interazione privilegiato) e, qualora il cittadino non avesse disponibilità di accesso digitale, la notifica avverrà attraverso la classica raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il funzionamento

Accedere alla piattaforma sarà molto semplice sia per le amministrazioni sia per i cittadini. Le amministrazioni, attraverso un proprio funzionario, accederanno mediante Spid o Cie. Potranno caricare sulla piattaforma il documento da notificare, inserire il codice fiscale del destinatario e il suo domicilio digitale (Pec). Dal punto di vista del cittadino le modalità di accesso sono le medesime, ovvero tramite Spid o Cie – per aziende e persone giuridiche verranno utilizzati Spid o Cie dei rispettivi legali rappresentanti. Al mittente verrà fornita data e ora dell’accesso e presa visione dell’atto da parte del destinatario. PagoPA, gestore della Piattaforma, invierà al destinatario un avviso via Pec per allertarlo dell’esistenza dell’atto, fornendo le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento. La notificazione verrà effettuata in prima battuta presso il domicilio digitale eletto dal destinatario; in seconda battuta, presso il suo domicilio digitale speciale, qualora eletto; in ultima istanza, presso il “domicilio digitale generale” (ossia l’indirizzo inserito in uno degli elenchi delle Pec di professionisti, Pa o cittadini previsti dal Cad). Nel caso in cui tutti i domicili digitali risultino saturi o non validi, il gestore effettuerà un secondo tentativo. Dopo due tentativi falliti, il gestore renderà disponibile al mittente, in apposita area riservata, l’avviso di mancato recapito del messaggio e darà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto con raccomandata e avviso di cortesia. Se il destinatario avrà invece comunicato un recapito diverso (indirizzo email, numero di telefono, ecc.), il gestore invierà un avviso di cortesia e lo renderà disponibile tramite il punto di accesso telematico.

Notifiche anche a chi non ha la Pec

Per i destinatari sprovvisti di recapiti digitali con certificato idoneo, il gestore invierà una raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di indirizzo inesistente saranno svolti accertamenti per individuare un recapito alternativo. In ultima battuta, l’addetto al recapito postale depositerà l’avviso di avvenuta ricezione sulla Piattaforma e lo renderà così disponibile al destinatario. Una volta entrati nella piattaforma essi potranno eleggere uno o più “domicili digitali”, consultare i documenti messi a disposizione dalle varie amministrazioni (potendo verificare in particolare mittente, data e ora di messa a disposizione, avvisi di mancato recapito, codice IUN) ed eventualmente scaricarne una copia o inviarla a chi preferisce. Sarà possibile inoltre delegare l’accesso alla piattaforma a specifici soggetti individuati dal titolare, anche solo per alcuni tipi di documenti (con l’esclusione degli atti giudiziari).

Obblighi e responsabilità

I mittenti sono responsabili del contenuto degli atti notificati tramite la piattaforma, nonché delle informazioni fornite al gestore della stessa. Il gestore della piattaforma è responsabile del corretto funzionamento del servizio, fatte salve le responsabilità dell’operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Disciplina delle spese per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum

Allo scopo di agevolare l’espletamento dei delicati servizi relativi alle consultazioni elettorali da svolgere ed al fine di consentire i corretti pagamenti, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno, con la Circolare n. 54 del 20 maggio 2022, fornisce le istruzioni in merito alla disciplina delle spese necessarie per lo svolgimento delle consultazioni amministrative e referendarie.

Il ministero evidenzia che si è in attesa di conoscere l’importo delle risorse che sarà stanziato, dal Ministero dell’economia e delle finanze, per il rimborso ai comuni delle spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali”. Appena il MEF determinerà l’ammontare dello stanziamento si provvederà a comunicare l’importo massimo che potrà essere assegnato a ciascun Comune e costituirà riferimento per il controllo sul rendiconto presentato dagli enti locali. Nelle more della cennata comunicazione, viene raccomandato ai Comuni di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all’importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi.

I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il 18 aprile 2022, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 17 giugno 2022, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all’espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Comuni saranno rimborsate al lordo sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell’entità dei predetti contributi da versarsi a cura del Comune, l’amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell’onere da sostenersi per il titolo in questione.

Il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni è fissato entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili; è necessario che la determinazione autorizzativa all’effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l’inibizione del pagamento dei compensi. Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l’eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell’attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni.

Gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i Comuni. Ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali la legge non riconosce altre tipologie di enti oltre i Comuni. I Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto e inviarlo alle SS.LL. con la massima sollecitudine ed in ogni caso non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè entro il giorno 12 ottobre 2022. L’eventuale ritardo nella presentazione del rendiconto non consentirà l’erogazione delle somme dovute a titolo di saldo. Ai fini della decorrenza dei termini, occorrerà far riferimento alla data di trasmissione telematica dell’elaborato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Da Anac le proposte di revisione della disciplina sul pantouflage

L’Anac ha recentemente inviato un atto di segnalazione al Parlamento con proposte di revisione della disciplina sul pantouflage, al fine di rafforzare l’istituto, e soprattutto con la possibilità di applicarlo al meglio. Come noto, la pratica del pantouflage, per cui pubblici dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, vengano poi assunti dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti, è proibita dalla legge italiana. Il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 stabilisce oggi che nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, i dipendenti pubblici non possono essere assunti o svolgere incarichi per gli stessi privati, oggetto dei loro precedenti provvedimenti. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di ciò sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

In forza del proprio potere di vigilanza in merito a casi di pantouflage, Anac evidenzia la necessità di precisare e rendere più organica la disciplina delle tipologie sottoposte al divieto. Attualmente, infatti, esiste un automatismo delle sanzioni, senza alcuna gradualità o valutazione di fattispecie diverse, prevedendo il testo di legge una sanzione inibitoria, come conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell’incarico. Per l’Autorità è necessario riconsiderare la formulazione del dispositivo al fine di valutare l’elemento psicologico sotteso alla violazione del divieto. Inoltre, la sanzione del divieto di contrattazione con le pubbliche amministrazioni per tre anni, in certi casi di minore gravità appare sproporzionata con riferimento alla durata prevista. Occorre, pertanto, poter graduare il periodo di interdizione, ancorando ad elementi oggettivi valutabili, caso per caso, in sede di applicazione della sanzione stessa.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incompatibilità per i consiglieri comunali che si trovano ad avere parte in appalti nell’interesse dell’ente

L’art. 63 comma 1 n. 2 del TUEL, dispone una causa di incompatibilità per i consiglieri comunali che si trovano ad aver parte direttamente ed indirettamente in appalti nell’interesse del comune. E’ rilevante l’affidamento della gestione dei servizi socio – assistenziali del comune ad una fondazione nel cui consiglio di amministrazione il consigliere comunale riveste il ruolo di presidente. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno in risposta  in merito alla possibile sussistenza di una causa di incompatibilità ai sensi dell’art.63 commi 1 e 2 in capo ad un consigliere comunale.

Nel caso di specie il Comune ha affidato ad una fondazione, che gestisce sul territorio comunale una struttura di accoglienza per anziani – nel cui consiglio di amministrazione il consigliere riveste la carica di presidente – il servizio di assistenza domiciliare comunale per la durata di un anno, servizio che in precedenza veniva svolto da una dipendente cessata perché collocata a riposo. Il Ministero ricorda che l’art.63 disciplina le cc.dd. incompatibilità d’interessi, le quali hanno la finalità di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità.

L’affidamento presuppone la stipula di un contratto e, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, in materia di affidamento di appalti pubblici, (cfr. Tar Basilicata n.194 del 20.03.2018) all’esito dell’espletamento della gara, dopo la stipula del contratto tra il Comune e l’aggiudicatario, sorge per l’appaltatore/consigliere comunale l’incompatibilità di cui all’art.63 comma 1 n.2. Inoltre, l’assenza di finalità di lucro dell’attività svolta dalla fondazione non è sufficiente ad escludere la sussistenza dell’ipotesi di incompatibilità. Il comma 2 dell’art.63 ha, infatti, escluso l’applicazione della suddetta ipotesi solo per coloro che hanno parte in cooperative sociali, iscritte in pubblici registri dal momento che solo tali forme organizzative offrono adeguate garanzie per evitare il pericolo di deviazioni nell’esercizio del mandato da parte degli eletti ed il conflitto di interessi, anche solo potenziale, che la medesima persona sarebbe chiamata a dirimere se dovesse scegliere tra l’interesse che deve tutelare in quanto amministratore dell’ente che gestisce il servizio e quello che deve tutelare in quanto consigliere del comune che di quel servizio fruisce. In ogni caso,  la valutazione in ordine alla eventuale sussistenza di ipotesi di incompatibilità è rimessa al consiglio comunale. Infatti, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all’espletamento del mandato è compiuta con la procedura prevista dall’art.69 del decreto legislativo n.267 del 2000, che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 10 luglio 2004, n.12809; Id., sentenza 12 novembre 1999, n.12529).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Seduta di seconda convocazione del consiglio nella stessa data della prima convocazione

Non è preclusa la possibilità che la seduta di seconda convocazione del Consiglio comunale possa essere tenuta nello stesso giorno in cui è prevista la prima convocazione, poiché l’art.38, c.2, del d.lgs. n.267/2000 demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale al regolamento consiliare.

È quanto affermato dal Ministero dell’Interno in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un consigliere comunale circa la prassi invalsa presso il suo comune di far seguire la seduta di seconda convocazione del consiglio nella stessa data della prima convocazione, decorsi 30 minuti dalla constatazione della mancanza del numero legale previsto per le sedute di prima convocazione. Ad avviso del consigliere, tale prassi, oltre a ledere il diritto dei consiglieri di poter presenziare alla seduta di seconda convocazione ove impossibilitati a partecipare alla adunanza di prima convocazione, si porrebbe in contrasto con la normativa regolamentare del consiglio, ai sensi della quale le sedute di seconda convocazione devono essere tenute “nelle successive 24 ore”.

Il Ministero rammenta che l’art.38, comma 2, del Tuel demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale ad apposito regolamento che, nell’ambito dei principi stabiliti dallo statuto, stabilisce anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il comma 2 del citato art.38 dispone che il regolamento indichi il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente.

Ai sensi dell’art.60, comma 2, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale dell’ente in parola, “può essere prevista la seconda convocazione, la cui seduta è da tenersi nelle successive 24 ore”. A parere del Ministero, l’espressione “nelle successive 24 ore”, invero, non implica che debba attendersi necessariamente il giorno successivo per poter convocare nuovamente il consiglio. Si soggiunge, infine, che, ai sensi dell’art.3 della citata fonte regolamentare, è previsto che il presidente del consiglio, nell’interpretare il regolamento, possa avvalersi della collaborazione del segretario generale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Partecipazione ai progetti del Pnrr e principio di matrice euro-unitaria della cd. sana gestione finanziaria dell’aiuto

La delibera comunale che, in termini generici e meramente programmatici, indichi l’intento di promuovere la candidatura dell’ente per l’ottenimento di fondi legati al Pnrr ovvero di eventuali bandi di altri soggetti alle tematiche del Pnrr si presenta inidonea allo specifico fine. È quanto stabilito dal Tar Valle d’Aosta, sentenza 10 maggio 2022, n. 28,  chiamato a pronunciarsi sull’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale, con la quale è stato individuato, quale “progetto pilota” della Regione Autonoma Valle d’Aosta per la rigenerazione culturale sociale ed economica dei borghi storici a rischio di abbandono ed in stato di abbandono nell’ambito dell’intervento finanziato dalla Linea di Azione “A” della Misura 2.1 “Attrattività dei Borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il progetto presentato da un Comune, con contestuale intesa tra la Regione ed il Comune medesimo ai fini della presentazione del suddetto progetto pilota al Ministero della Cultura.

Il Tar – sul presupposto assiologico per cui la correttezza formale e completezza contenutistica della decisione della giunta comunale incide sul piano sostanziale sul controllo in ordine al principio (anche) di matrice euro-unitaria della cd. sana gestione finanziaria dell’aiuto, anche in termini di emersione di situazione di conflitto di interesse dei singoli amministratori e della loro responsabilità individuale – osserva con riferimento al caso di specie che la delibera dell’ente locale per un verso, con oggetto plurimo, mentre prevede, al punto 3, di “presentare” la candidatura del Comune a bando della Fondazione San Paolo e per la linea B del bando borghi, dispone, invece, in termini generici e meramente programmatici, al punto 4, l’intento “promuovere” la candidatura del Comune ricorrente “per l’ottenimento di fondi legati al PNRR e/o eventuali bandi di altre fondazioni/enti legati alle tematiche del PNRR che siano coerenti con l’obiettivo strategico dell’Amministrazione volto alla valorizzazione del borgo di Bard, avvalendosi anche delle competenze e delle professionalità messe a disposizione del Dipartimento di Management dell’Università degli studi di Torino, dando in tal senso ampio mandato alla segretaria comunale previa, condivisione, anche verbale, con il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’ente”; per altro verso, tale delibera risulta, quanto al segmento procedurale de quo, priva della necessaria specificità non solo riguardo alla linea di azione ma anche riguardo ai contenuti della proposta, sicché con evidenza è carente la specifica formazione di volontà da parte dell’Ente Comune, atteso che la proposta progettuale avente i contenuti di uno studio di fattibilità deriva soltanto dalla determinazione del Sindaco senza nessuna previa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi collegiali del Comune.

 

 

Causa di incompatibilità in capo ad un consigliere/assessore comunale destinatario di una ingiunzione di pagamento

Sussiste la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6) in capo ad un consigliere – assessore comunale destinatario di una ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380 del 2001. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno in merito alla contestabilità di una causa di incompatibilità ex art.63, comma 1, n. 6) TUEL in capo ad un consigliere assessore comunale destinatario di una ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art.31 comma 4-bis del dpr 380/2001 (abuso edilizio).

Secondo i tecnici del Ministero, la predetta causa di incompatibilità è inquadrabile nella categoria delle cosiddette “incompatibilità di interessi”; la ratio di tale previsione è quella di garantire il corretto adempimento del mandato ed impedire che concorrano, all’esercizio della relativa funzione, soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità. L’articolo 63, comma 1, n. 6), del D.lgs. n. 267/2000 contempla due distinte ipotesi, la prima prevede che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale “colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora”, deve quindi trattarsi di un debito verso il comune con le seguenti caratteristiche: determinato nel suo ammontare, il debitore è esattamente individuato,  è maturato il termine per il suo pagamento ovvero lo stesso non è sottoposto a termine né a condizione. La seconda parte della disposizione citata, contempla l’incompatibilità in caso di “colui che avendo … un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti,  abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Nel caso di specie, è emerso che che il responsabile del servizio tecnico comunale aveva ordinato al consigliere comunale, responsabile dell’abuso edilizio e occupante l’immobile, di provvedere a sua cura e spese alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi entro XXX giorni dalla notifica. Successivamente, l’ufficio tecnico, accertava l’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché la mancata impugnazione della stessa, disponendo, nei confronti del predetto consigliere comunale, la sanzione amministrativa pecuniaria (ai sensi dell’articolo 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001) ingiungendo al consigliere interessato il pagamento di tale somma entro XXX giorni dalla notifica con l’avvertimento che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il termine assegnato si procederà alla riscossione coattiva e alla immediata iscrizione a ruolo della predetta somma.

Per il Ministero, l’ingiunzione di pagamento, al pari della cartella di pagamento, è idonea a far sorgere la causa di incompatibilità. Infatti, l’ingiunzione contiene un accertamento definitivo del debito e l’intimazione al pagamento con l’espresso avvertimento che, in mancanza, si procederà al recupero coatto delle somme dovute. Si configura, dunque, nel caso in specie, un debito provvisto dei caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità, come indicato dall’articolo 63 comma 1 n. 6 del TUEL ai fini della integrazione dell’ipotesi di incompatibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Censimento auto di servizio, migliora la partecipazione degli Enti

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto i risultati dell’ultimo censimento sulle auto di servizio, che fotografa le vetture utilizzate dalle amministrazioni pubbliche al 31 dicembre 2021. Sono 8.142 gli enti che hanno assolto all’adempimento; l’80% dei 10.128 registrati, con un aumento del 21,6% (+1.449) rispetto alla rilevazione precedente. A tale positivo allargamento della partecipazione, tornata praticamente ai livelli del censimento relativo al 2018, corrisponde un aumento delle vetture di servizio registrate: risultano 29.894, con un incremento del 12,3% (pari a 3.267 auto in più) rispetto al numero del 2020, che si fermò a quota 26.627. Rispetto all’aumentata consistenza del parco auto, tuttavia, il numero medio delle autovetture registrate per amministrazione scende a 3,6 rispetto a 3,9 dell’anno precedente.

La rilevazione, che si era arenata durante il picco dell’emergenza sanitaria, è ripartita consentendo il pieno rispetto delle regole stabilite dal Dpcm 25 settembre 2014. A maggio del 2021 era stata recuperata la rilevazione del 2020 sui dati al 31 dicembre 2019, a cui avevano risposto 7.074 enti (il 70%). Ad agosto del 2021 si era concluso anche il censimento riferito al 31 dicembre 2020, con un numero di amministrazioni rispondenti sceso ancora a 6.693, pari al 66% del totale. La partecipazione oggi è tornata, invece, sostanzialmente in linea con quella del censimento 2019 (sui dati al 31 dicembre 2018), a cui rispose l’82% degli enti, ma in cui le auto registrate risultarono ben 33.527 contro le 29.894 attuali.

A fare la parte del leone anche nel 2021 sono i Comuni, che hanno risposto in 6.510 e possono contare su 11.517 vetture a disposizione (pari al 39% complessivo), a cui vanno aggiunte le risposte di 96 Comuni capoluogo con 2.433 auto. A seguire, il mondo della sanità con 8.179 auto in uso (il 27% del totale), a fronte di 175 enti che hanno risposto.

Nel dettaglio, il censimento appena concluso segnala come il 92% delle auto di servizio risulti in uso a uno o più uffici o servizi senza autista (27.462 su 29.894 veicoli), mentre solo l’8,14% – pari a 2.432 mezzi – è in uso con autista: 850 a uso esclusivo, 1.582 a uso non esclusivo. Rispetto al 31 dicembre 2020, quando la quota di vetture con autista risultava del 7,36% (pari a 1.961, di cui 734 a uso esclusivo sul totale di 26.627 auto), l’aumento registrato è solo apparente, perché la rilevazione attuale comprende, nella categoria “altri enti”, il dato relativo al ministero della Giustizia (608 autovetture con autista) che non era stato riportato nel rapporto precedente, in quanto ancora in fase di verifica al momento della sua pubblicazione. Una riduzione si è registrata anche rispetto al 31 dicembre 2019, quando la percentuale di auto con autista era al 9,24% (2.371, di cui 707 a uso esclusivo, sul totale di 25.668 auto).

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Pubblicata in G.U la legge sul terzo mandato dei sindaci e controllo di gestione nei piccoli comuni

Pubblicata nella G.U. n. 99 del 29-4-2022 la legge n. 35 del 12 aprile 2022 recante “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico”.

Il provvedimento si compone dei seguenti articoli:
– l’art.1, dispone l’inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico nei confronti di coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, relativo ai “delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione;
– l’art. 2, esclude i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal novero degli enti che sono tenuti ad applicare il controllo di gestione, a tal fine novellando l’art.196 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL). L’articolo si pone in linea con la sollecitazione avanzata da ANCI, fra l’altro anche nel documento elaborato in relazione all’audizione svolta dinnanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionale e bilancio della Camera dei deputati volta ad introdurre “regole più semplici per i piccoli comuni”, in modo da differenziare gli adempimenti a carico degli stessi, che sovente registrano carenze di personale o non hanno personale adeguatamente formato per poter assolvere al meglio al complesso dei compiti assegnati:
– l’articolo 3, eleva a tre il numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci dei comuni con meno di 5.000 abitanti. L’articolo 3 novella pertanto l’articolo 51 del TUEL, che disciplina la durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli e dispone in materia di limitazione dei mandati, e dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 138, della legge n.56/2014, che attualmente riserva (solo) ai sindaci di comuni fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anac, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: proroga al 30 giugno 2022

Con un Comunicato del Presidente del 2 maggio 2022, in un’ottica di semplificazione, Anac ha stabilito che le amministrazioni tenute alla adozione del Piao che non abbiano ancora approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, potranno deliberare la proroga della durata del Piano di Prevenzione della Corruzione 2021/2023. Questo qualora ritengano le previsioni contenute ancora attuali ed efficaci, anche tenuto conto dell’eventuale impegno in progetti legati all’attuazione del Pnrr.

Tutto ciò fermo restando che, anche al fine di adeguare la programmazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli altri piani destinati a confluire nel Piao, le amministrazioni potranno procedere a tali adattamenti anche quando saranno predisposti i piani ulteriori che confluiranno nel Piano Integrato.

La decisione dell’Autorità è stata presa a seguito del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 del Governo (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2022), il quale ha ritenuto che le amministrazioni tenute all’adozione del Piano integrato di organizzazione e di attività (Piao) possano prorogare al 30 giugno la pianificazione con riferimento all’anno in corso relativamente a rilevanti ambiti di attività della Pubblica Amministrazione.

Tale termine potrebbe essere differito di quattro mesi dall’approvazione del bilancio di previsione (30 settembre per gli enti locali) se venisse approvato senza modifiche lo schema di decreto ministeriale esaminato in Conferenza Unificata il 2 dicembre 2021. Anac rende noto, infine, che l’Autorità sta lavorando al Pna per il 2023/2025, sul quale sarà avviata una consultazione pubblica a partire dal prossimo luglio, al fine di raccogliere i contributi di tutte le amministrazioni, enti e soggetti interessati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION