Computo del quorum strutturale richiesto per le sedute consiliari

Qualora la norma regolamentare sulla validità delle sedute consiliari faccia solo riferimento alla presenza di un terzo dei consiglieri, il sindaco va comunque escluso in quanto il legislatore ha ben precisato tale principio nell’art. 38 del TUEL. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla corretta applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari che stabiliscono il quorum strutturale necessario per la validità delle sedute di consiglio comunale.

Il comma 2 dell’art. 38 TUEL dispone che “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”.

Il Ministero ricorda, altresì, che con circolare ministeriale n.1454 del 4/02/2021, è stato diramato il parere n.129 dell’1.2.2021 con cui il Consiglio di Stato, fornendo, tra l’altro, indicazioni in materia di quorum, ha specificato che nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, deve optarsi per l’arrotondamento in eccesso alla cifra intera superiore.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: la carenza di fondi non giustifica la mancata trasparenza sul sito comunale

Un Comune non può giustificare il mancato rispetto degli obblighi normativi di trasparenza e pubblicazione degli atti sostenendo di non aver fondi, e di aver atteso i finanziamenti pubblici per il rifacimento del sito istituzionale, compreso l’adeguamento della sezione “amministrazione trasparente”. Questo specie se l’inadempimento è stato reiterato nel tempo, per diverse annualità, con la gravità delle carenze rinvenute.

E’ quanto ha ribadito Anac, delibera n. 114 del 15 marzo 2023, intervenendo nei confronti di un Comune del Lazio ordinando la pubblicazione di tutte le informazioni, documenti e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria all’interno della sezione «Amministrazione Trasparente» del proprio sito web istituzionale nel rispetto della normativa vigente.

Per Anac, sostenere – come ha fatto il Comune – di non avere risorse per rifare il sito comunale e di aver atteso di partecipare ad un avviso pubblico di finanziamenti per rinnovare il sito tecnologicamente obsoleto, non è accettabile come scusante per la non trasparenza. Infatti, nel Comune é mancata notifica pubblica sul sito di atti approvati, di pagamenti dell’amministrazione, di bandi di gara e contratti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Agid: le PA hanno tempo fino al 31 marzo per pubblicare gli obiettivi di accessibilità

Entro il prossimo 31 marzo le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro, come stabilito dal Decreto legge n. 179/2012 e dalle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici. Per farlo è disponibile l’applicazione online “Form AGID”, che può essere utilizzata dai Responsabili della Transizione Digitale per inserire le informazioni

Gli obiettivi riguardano l’accessibilità dei siti web, delle app, e della intranet, dei servizi di futura attivazione, delle postazioni informatiche e dei documenti pubblicati sui siti, oltre alla formazione del personale addetto alla realizzazione e gestione dei siti web/servizi informatici. La pubblicazione degli obiettivi può essere effettuata dal Responsabile della transizione digitale attraverso l’applicazione “Form AGID”: basta inserire la chiave di accesso e indicare la denominazione dell’Amministrazione o il codice IPA.

 

La redazione PERK SOLUTION

Censimento autovetture di servizio: rilevazione prorogata al 31 marzo 2023

Come noto, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione hanno l’obbligo, previsto dal DPCM del 24 settembre 2014, di aggiornare e comunicare i dati delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate alla data del 31 dicembre 2022. Il termine entro il quale comunicare i dati è stato prorogato sino al 31 marzo 2023.

L’obbligo di comunicazione compete alle amministrazioni anche nel caso in cui non dispongano di auto di servizio. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento  in un’apposita sezione del proprio sito. Gli enti, inoltre, hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l’elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione.

Sono escluse dal censimento le autovetture indicate al comma 2 dell’art.1 del DPCM 25 settembre 2014:
– Auto in uso all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
– auto in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
– auto in uso per servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
– auto in uso per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli di assistenza (es. auto mediche e/o sanitarie, trasporto diversamente abili…);
– auto in uso per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa;
– auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale di gestita da ANAS SpA;
– auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade provinciali;
– auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade comunali;
– auto in uso per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero.
– veicoli non immatricolati come autovettura (Automezzi ad uso promiscuo persone e cose, Scuolabus, Minibus, Ambulanze, Autocarri, Motocarri, Motocicli, Ape car, Quadricicli (Porter), Spazzaneve, Mezzi per pulizia strade, Auto storiche, ecc.).

Le amministrazioni pubbliche che non adempiono all’obbligo di comunicazione non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Pubblicata in G.U. la legge n. 14 del 2023 di conversione del DL Milleproroghe

È stata pubblicata in G.U. n. 49 del 27-2-2023 la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative, c.d. “Milleproroghe”.

Il 23 febbraio 2023 la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni urgenti.  Nel testo del provvedimento, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, sono confluite le previsioni del decreto-legge n. 4 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici (art. 4, comma 8-bis). Il disegno di legge di conversione reca, inoltre, la proroga dei termini per l’esercizio di alcune deleghe legislative in materia di ordinamento sportivo, di disabilità, di spettacolo, di sostegno e valorizzazione della famiglia, di concessioni demaniali, di fonti energetiche rinnovabili.

 

La redazione PERK SOLUTION

Elezioni amministrative 2023: Si vota il 14 e il 15 maggio

Il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 14 e 15 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 591 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza). Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari. Le indicazioni di ANAC all’AGCOM

Tra i requisiti che un’impresa deve avere per ottenere la licenza di svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e multe deve esserci l’obbligo di rispetto della normativa antimafia. È quanto si legge nelle osservazioni dell’Anac in merito alla consultazione pubblica sulla revisione del regolamento Agcom per il rilascio delle licenze.

Il Regolamento Agcom disciplina i requisiti e il procedimento per conseguire la licenza. Tra i requisiti sono individuati quelli morali, di affidabilità, onorabilità e moralità sostanzialmente coincidenti con i requisiti di carattere generale previsti dall’articolo 50 del codice dei contratti pubblici. Il Regolamento inoltre prevede la possibilità di conseguire la licenza individualmente oppure come gruppo di imprese ampliando, in questo caso, l’ambito anche ai raggruppamenti di imprese (Rti) di tipo verticale (e non solo orizzontale).  E proprio a proposito di questo ampliamento, Anac invita alla prudenza: la materia dei raggruppamenti temporanei d’impresa è stata oggetto di indicazioni dalla Corte di Giustizia ed è anche modificata dallo schema del nuovo codice dei contratti pubblici attualmente sottoposto al parere delle commissioni parlamentari. È difficile, secondo Anac, prevedere quale potrà essere l’assetto normativo definitivo: il suggerimento dell’Autorità è di evitare l’introduzione di innovazioni che potrebbero essere a breve superate dalla legge e di rinviare le indicazioni sulla partecipazione alle gare dei Rti in occasione dell’aggiornamento delle linee guida Anac – Agcom. Se invece Agcom volesse confermare la previsione, potrebbe adottare una formulazione più generica.

Quanto alla piattaforma per le notifiche digitali, Anac condivide le preoccupazioni di AGCOM in relazione alle previsioni che regolano il funzionamento e l’accesso alla Piattaforma e ai possibili profili di disparità di trattamento evidenziati con riferimento ai vari soggetti interessati al processo di notifica. A tale ultimo proposito, si condivide la necessità di prevedere requisiti di accesso al servizio uniformi in modo da evitare discriminazioni basate sull’organizzazione societaria adottata.

 

Possibilità di differire al 31 marzo 2023 l’adozione e la pubblicazione del PIAO 2023-2025 e del PTPCT 2023-2025

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con comunicato del 10 febbraio 2023, ricorda che in occasione dell’esame da parte della Conferenza unificata sul Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), era stata rappresentata dalle amministrazioni la necessità di disporre di un periodo congruo, oltre il 31 gennaio, per dare attuazione sostanziale e non meramente formale alla disciplina del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e alle indicazioni dello stesso PNA, il cui iter di approvazione si è concluso a seguito del parere favorevole del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Tenuto anche conto del differimento al 30 aprile del termine per l’approvazione dei bilanci da parte degli enti locali introdotto con la legge di bilancio, per il 2023 il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), per i profili di rispettiva competenza, hanno ritenuto condivisibile la proposta emersa in sede di Conferenza unificata di un differimento del termine per l’adozione del PIAO, e quindi del PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), non oltre il 31 marzo 2023. Tale differimento è stato reso effettivo nell’ambito dell’approvazione in sede parlamentare, nelle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato, delle proposte emendative al decreto-legge cosiddetto Milleproroghe (Dl 29 dicembre 2022, n. 198).

Occorre considerare il carattere unitario che connota il PIAO – le cui diverse sezioni sono elaborate secondo un criterio di integrazione e interconnessione – nell’ottica di riconfigurare e integrare in modo progressivo e graduale i piani preesistenti in uno strumento nuovo e omnicomprensivo, come sottolineato dal Consiglio di Stato (pt. 4.1. del parere n. 506 del 2022) e nello stesso PNA. Pertanto, i tempi necessari per la corretta predisposizione dell’intero ciclo di programmazione del PIAO non potranno che essere allineati con quelli per la programmazione della strategia di prevenzione della corruzione, che si esplicita in particolare proprio con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Resta fermo che ciascuna amministrazione o ente potrà provvedere all’adozione del PIAO e del PTPCT anche prima del termine di differimento del 31 marzo 2023.

Autonomia differenziata, il Consiglio dei ministri approva il disegno di legge

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato, nella seduta del 2 febbraio 2023, il disegno di legge che reca disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il testo provvede alla definizione dei “principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e delle “relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”.

Di seguito il comunicato stampa del Governo:

– Il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regioni e la loro durata

In merito al procedimento di approvazione delle “intese”, si stabilisce che la richiesta deve essere deliberata dalla regione interessata e trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest’ultimo, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata. Lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Conferenza unificata per un parere da rendere entro trenta giorni. Trascorso tale termine viene comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni. Il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore negoziato. Lo schema è trasmesso alla regione interessata per l’approvazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema d’intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri insieme a un disegno di legge di approvazione da presentare alle Camere. L’intesa è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale. Ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l’approvazione definitiva del disegno di legge, a cui l’intesa è allegata, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Nelle intese sarà specificata anche la durata delle stesse, che comunque non potrà superare i dieci anni. L’intesa può essere modificata su iniziativa dello Stato o della regione e può prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la regione possono chiederne la cessazione, da deliberare con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.

– Le materie e gli ambiti in cui si possono siglare le intese tra Stato e regioni

Le materie sulle quali potranno essere raggiunte le intese tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario per l’attribuzione, alle regioni stesse, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono elencate all’articolo 117 della Costituzione. Si tratta prevalentemente delle materie relative alla legislazione concorrente.

– I livelli essenziali delle prestazioni

Il provvedimento stabilisce che l’attribuzione di nuove funzioni relative ai “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da parte della Cabina di regia istituita dalla legge di bilancio 2023. Il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard sarà attuato nel rispetto degli equilibri di bilancio e dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196). Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente ai provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, siano modificati i LEP con il relativo finanziamento o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata sarà tenuta alla loro osservanza, subordinatamente alla revisione delle relative risorse. Il Governo o la regione potranno, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il trasferimento delle funzioni non riferibili ai LEP, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, potrà essere effettuato fin dalla data di entrata in vigore delle intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

– Le risorse e le garanzie su coesione e perequazione tra le regioni

Il disegno di legge stabilisce che l’attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento sarà determinata da una Commissione paritetica Stato-regione, che procederà annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti per ogni regione dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi all’autonomia, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio.

Il finanziamento delle funzioni attribuite avverrà attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, con modalità definite dall’intesa. Le funzioni trasferite alla regione potranno essere da questa attribuite a comuni, province e città metropolitane, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Le intese, in ogni caso, non potranno pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni.

Inoltre, sarà garantita l’invarianza finanziaria del fondo perequativo e delle altre iniziative previste dall’articolo 119 della Costituzione per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona. Allo scopo di rafforzare tali iniziative e di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse ad esse destinate, il disegno di legge prevede l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, la semplificazione e l’uniformazione delle procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione. Saranno garantiti gli specifici vincoli di destinazione e la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

Rilevazione annuale dei dati sulle auto di servizio

È partito il censimento delle auto di servizio 2023 in uso alle amministrazioni pubbliche. L’invio delle informazioni, aggiornate al 31 dicembre 2022, sarà possibile fino al 28 febbraio prossimo tramite l’apposita piattaforma digitale www.censimentoautopa.gov.it.

La rilevazione, realizzata dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con FormezPA, pone infatti a carico delle amministrazioni l’obbligo di comunicare ogni anno, in via telematica, i dati sulle autovetture in uso – a qualunque titolo utilizzate – che verranno poi elaborati e resi pubblici nel sito del Dipartimento: numero ed elenco dei mezzi, distinti tra quelli di proprietà e quelli in locazione, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione.

Il censimento è uno strumento che, facendo leva sulla trasparenza, punta a verificare il rispetto, da parte delle Pa, delle norme sul contenimento delle spese destinate all’acquisto, alla manutenzione e all’utilizzo delle autovetture di servizio, nonché di quelle sulla riduzione del parco auto dell’Amministrazione centrale.

 

La redazione PERK SOLUTION