Bonus asilo nido: invio ricevute prorogato al 30 giugno

Prorogato dal 1° aprile al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria abitazione (non allegate alle domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio e dicembre 2022). Lo ha comunicato l’Inps con il messaggio n. 1346/2023.

L’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, ha introdotto un contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. La domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere indicando le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo i servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non può eccedere la spesa sostenuta.

Per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022, il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), era stato fissato al 1° aprile 2023 (cfr. il messaggio n. 925 del 25 febbraio 2022). Con il presente messaggio si comunica che il predetto termine è prorogato al 30 giugno 2023.

Si ricorda che, ai fini dell’accoglimento della domanda, la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) deve contenere le seguenti informazioni: denominazione e Partita Iva dell’asilo nido, codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, queste dovranno essere inviate in un unico file.

La documentazione può essere allegata esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (in cui è presente la funzione “Allega documenti”), disponibile sul sito dell’Istituto www.inps.it, o da dispositivo mobile attraverso il servizio “Bonus nido” nell’app “INPS mobile”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dal Cdm via libera al decreto che rafforza la Pubblica amministrazione

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato un Decreto-legge relativo al rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto interviene al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni, sulla base delle necessità espresse, il potenziamento delle proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell’incolumità pubblica. Il testo innalza al 12%, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale massima per la copertura con personale estraneo alle amministrazioni pubbliche dei posti dirigenziali di amministrazioni che rivestono il ruolo di stazioni appaltanti per il PNRR. Inoltre si incrementano, come già previsto in base agli stanziamenti effettuati con la legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), le dotazioni organiche delle amministrazioni centrali, dando termine al 30 giugno per la conseguente riorganizzazione delle strutture e con la previsione delle relative procedure di assunzione del personale.

Si potenziano le dotazioni organiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo delle Capitanerie di porto, dei Vigili del fuoco, del personale militare e di polizia e si prevede l’istituzione e la disciplina della carriera dei medici nel Corpo di Polizia Penitenziaria. Si istituisce l’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, con abrogazione dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e della Commissione tecnica per la performance.

Sono destinati contributi al potenziamento della struttura organizzativa della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Per l’anno scolastico 2023/2024, si prevede una procedura straordinaria di reclutamento per i docenti, inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi, che sono in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Inoltre, si interviene sulle modalità di svolgimento del concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell’istruzione e del merito, in modo da sbloccare le procedure per il relativo reclutamento.

Si prevedono specifiche disposizioni in relazione al trattamento accessorio per la valorizzazione del personale degli enti di ricerca. Si introduce, infine, una disposizione che riguarda titoli preferenziali per la qualifica di agente ed ispettore fitosanitario.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale: il numero massimo dei mandati consecutivi dei Sindaci eletti direttamente deve essere deciso dal legislatore statale

È costituzionalmente illegittima la normativa della Regione autonoma Sardegna che consente quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti, e tre mandati consecutivi a quelli dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.
Essa infatti contrasta con la disciplina statale (articolo 51, comma 2, del testo unico sugli enti locali, in vigore dal 14 maggio 2022), in forza della quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con sentenza n. 60/2023, ribadendo che la competenza legislativa attribuita dallo Statuto speciale alla Regione nella materia “ordinamento degli enti locali” va esercitata in armonia con la Costituzione e, in particolare, con il principio previsto all’articolo 51 della Costituzione.
Quest’ultimo, a tutela del diritto fondamentale di elettorato passivo, esige che tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possano accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza: deve essere perciò il legislatore statale, con disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale (e quindi per tutti i Comuni), a stabilire, per i sindaci, il numero massimo di mandati elettivi consecutivi.
La Corte evidenzia che la previsione del numero massimo dei mandati elettivi consecutivi dei sindaci, introdotta come ponderato contraltare alla loro elezione diretta, serve a garantire vari diritti e principi di rango costituzionale: «la par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali».

 

La redazione PERK SOLUTION

Computo del quorum strutturale richiesto per le sedute consiliari

Qualora la norma regolamentare sulla validità delle sedute consiliari faccia solo riferimento alla presenza di un terzo dei consiglieri, il sindaco va comunque escluso in quanto il legislatore ha ben precisato tale principio nell’art. 38 del TUEL. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla corretta applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari che stabiliscono il quorum strutturale necessario per la validità delle sedute di consiglio comunale.

Il comma 2 dell’art. 38 TUEL dispone che “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”.

Il Ministero ricorda, altresì, che con circolare ministeriale n.1454 del 4/02/2021, è stato diramato il parere n.129 dell’1.2.2021 con cui il Consiglio di Stato, fornendo, tra l’altro, indicazioni in materia di quorum, ha specificato che nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, deve optarsi per l’arrotondamento in eccesso alla cifra intera superiore.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: la carenza di fondi non giustifica la mancata trasparenza sul sito comunale

Un Comune non può giustificare il mancato rispetto degli obblighi normativi di trasparenza e pubblicazione degli atti sostenendo di non aver fondi, e di aver atteso i finanziamenti pubblici per il rifacimento del sito istituzionale, compreso l’adeguamento della sezione “amministrazione trasparente”. Questo specie se l’inadempimento è stato reiterato nel tempo, per diverse annualità, con la gravità delle carenze rinvenute.

E’ quanto ha ribadito Anac, delibera n. 114 del 15 marzo 2023, intervenendo nei confronti di un Comune del Lazio ordinando la pubblicazione di tutte le informazioni, documenti e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria all’interno della sezione «Amministrazione Trasparente» del proprio sito web istituzionale nel rispetto della normativa vigente.

Per Anac, sostenere – come ha fatto il Comune – di non avere risorse per rifare il sito comunale e di aver atteso di partecipare ad un avviso pubblico di finanziamenti per rinnovare il sito tecnologicamente obsoleto, non è accettabile come scusante per la non trasparenza. Infatti, nel Comune é mancata notifica pubblica sul sito di atti approvati, di pagamenti dell’amministrazione, di bandi di gara e contratti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Agid: le PA hanno tempo fino al 31 marzo per pubblicare gli obiettivi di accessibilità

Entro il prossimo 31 marzo le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro, come stabilito dal Decreto legge n. 179/2012 e dalle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici. Per farlo è disponibile l’applicazione online “Form AGID”, che può essere utilizzata dai Responsabili della Transizione Digitale per inserire le informazioni

Gli obiettivi riguardano l’accessibilità dei siti web, delle app, e della intranet, dei servizi di futura attivazione, delle postazioni informatiche e dei documenti pubblicati sui siti, oltre alla formazione del personale addetto alla realizzazione e gestione dei siti web/servizi informatici. La pubblicazione degli obiettivi può essere effettuata dal Responsabile della transizione digitale attraverso l’applicazione “Form AGID”: basta inserire la chiave di accesso e indicare la denominazione dell’Amministrazione o il codice IPA.

 

La redazione PERK SOLUTION

Censimento autovetture di servizio: rilevazione prorogata al 31 marzo 2023

Come noto, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione hanno l’obbligo, previsto dal DPCM del 24 settembre 2014, di aggiornare e comunicare i dati delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate alla data del 31 dicembre 2022. Il termine entro il quale comunicare i dati è stato prorogato sino al 31 marzo 2023.

L’obbligo di comunicazione compete alle amministrazioni anche nel caso in cui non dispongano di auto di servizio. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento  in un’apposita sezione del proprio sito. Gli enti, inoltre, hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l’elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione.

Sono escluse dal censimento le autovetture indicate al comma 2 dell’art.1 del DPCM 25 settembre 2014:
– Auto in uso all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
– auto in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
– auto in uso per servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
– auto in uso per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli di assistenza (es. auto mediche e/o sanitarie, trasporto diversamente abili…);
– auto in uso per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa;
– auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale di gestita da ANAS SpA;
– auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade provinciali;
– auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade comunali;
– auto in uso per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero.
– veicoli non immatricolati come autovettura (Automezzi ad uso promiscuo persone e cose, Scuolabus, Minibus, Ambulanze, Autocarri, Motocarri, Motocicli, Ape car, Quadricicli (Porter), Spazzaneve, Mezzi per pulizia strade, Auto storiche, ecc.).

Le amministrazioni pubbliche che non adempiono all’obbligo di comunicazione non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Pubblicata in G.U. la legge n. 14 del 2023 di conversione del DL Milleproroghe

È stata pubblicata in G.U. n. 49 del 27-2-2023 la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative, c.d. “Milleproroghe”.

Il 23 febbraio 2023 la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni urgenti.  Nel testo del provvedimento, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, sono confluite le previsioni del decreto-legge n. 4 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici (art. 4, comma 8-bis). Il disegno di legge di conversione reca, inoltre, la proroga dei termini per l’esercizio di alcune deleghe legislative in materia di ordinamento sportivo, di disabilità, di spettacolo, di sostegno e valorizzazione della famiglia, di concessioni demaniali, di fonti energetiche rinnovabili.

 

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Elezioni amministrative 2023: Si vota il 14 e il 15 maggio

Il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 14 e 15 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 591 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza). Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari. Le indicazioni di ANAC all’AGCOM

Tra i requisiti che un’impresa deve avere per ottenere la licenza di svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e multe deve esserci l’obbligo di rispetto della normativa antimafia. È quanto si legge nelle osservazioni dell’Anac in merito alla consultazione pubblica sulla revisione del regolamento Agcom per il rilascio delle licenze.

Il Regolamento Agcom disciplina i requisiti e il procedimento per conseguire la licenza. Tra i requisiti sono individuati quelli morali, di affidabilità, onorabilità e moralità sostanzialmente coincidenti con i requisiti di carattere generale previsti dall’articolo 50 del codice dei contratti pubblici. Il Regolamento inoltre prevede la possibilità di conseguire la licenza individualmente oppure come gruppo di imprese ampliando, in questo caso, l’ambito anche ai raggruppamenti di imprese (Rti) di tipo verticale (e non solo orizzontale).  E proprio a proposito di questo ampliamento, Anac invita alla prudenza: la materia dei raggruppamenti temporanei d’impresa è stata oggetto di indicazioni dalla Corte di Giustizia ed è anche modificata dallo schema del nuovo codice dei contratti pubblici attualmente sottoposto al parere delle commissioni parlamentari. È difficile, secondo Anac, prevedere quale potrà essere l’assetto normativo definitivo: il suggerimento dell’Autorità è di evitare l’introduzione di innovazioni che potrebbero essere a breve superate dalla legge e di rinviare le indicazioni sulla partecipazione alle gare dei Rti in occasione dell’aggiornamento delle linee guida Anac – Agcom. Se invece Agcom volesse confermare la previsione, potrebbe adottare una formulazione più generica.

Quanto alla piattaforma per le notifiche digitali, Anac condivide le preoccupazioni di AGCOM in relazione alle previsioni che regolano il funzionamento e l’accesso alla Piattaforma e ai possibili profili di disparità di trattamento evidenziati con riferimento ai vari soggetti interessati al processo di notifica. A tale ultimo proposito, si condivide la necessità di prevedere requisiti di accesso al servizio uniformi in modo da evitare discriminazioni basate sull’organizzazione societaria adottata.