Rafforzamento capacità amministrativa dei Comuni: la nota di lettura di ANCI

Anci ha pubblicato la prima nota di lettura sul Decreto-legge 22 aprile 2023 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei Deputati (commissioni Affari Costituzionali e Lavoro) per l’avvio dell’iter di conversione in legge.

La relazione illustrativa (al ddl di conversione, n. 1114 AC).

 

La redazione PERK SOLUTION

Legittimo il diniego alla richiesta del Consigliere di accedere con cadenza settimanale a tutto il protocollo del Comune

È legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta avanzata da un consigliere comunale di accedere con cadenza settimanale a tutto il protocollo del Comune, trattandosi di modalità che esorbita dai limiti funzionali di esercizio del diritto di accesso previsto dall’art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, con sentenza del 6 aprile 2023, n. 3564.

Secondo il collegio,  l’accesso con cadenza settimanale a tutto il protocollo dell’ente non può rivelarsi strettamente funzionale ai compiti che deve assolvere il consigliere. Sul piano del congestionamento degli uffici, occorre rilevare che la stessa Sezione (cfr. sentenza 3 febbraio 2022, n. 769) ha evidenziato come debba essere operata una certa distinzione tra semplice accesso agli atti ed accesso che implica, nella sostanza, una “innovazione organizzativa radicale” ossia “un nuovo atto organizzativo generale”. Ciò avviene nella misura in cui si chiede una mole di dati ed informazioni “pari alla latitudine dell’intera amministrazione di riferimento”. Circostanza questa che si verifica anche nel caso di specie, allorché si chiede di accedere settimanalmente (e dunque anche sistematicamente) a tutto il protocollo dell’ente. Ebbene in queste ipotesi il diritto del consigliere, che non è illimitato, trova un limite nella sua funzione stessa (che non è quella di affiancarsi alla struttura amministrativa istituendo, in concreto, una nuova figura organizzativa e dunque nuovi assetti funzionali e ulteriori modelli procedimentali) e soprattutto nel principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

Più in particolare, una siffatta domanda è diretta non tanto ad esercitare un ben delimitato (per quanto vasto) accesso agli atti ma, piuttosto, ad introdurre e implementare un nuovo modello organizzativo e procedimentale, diretto come tale a consentire in maniera sistematica un determinato modus operandi a carico della P.A. In altre parole, il perimetro di azione e di conoscenza rispetto a determinati dati ed informazioni non risulta ampio e allo stesso tempo comunque delimitato come in occasione dei precedenti della Sezione stessa [es. gestione tassa rifiuti (sentenza n. 2189 del 1° marzo 2023); concessione dei benefici post COVID (sent. n. 2089 dell’11 marzo 2021); abusi edilizi territorialmente e temporalmente circoscritti (sent. n. 8667 del 10 ottobre 2022); servizio TARI per un biennio (sent. n. 3161 del 19 aprile 2021)] ma si rivela, piuttosto, irragionevolmente e indistintamente esteso a tutta l’attività dell’amministrazione comunale.

 

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La responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione pubblica secondo il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3094 del 27 marzo 2023, n. 3094 ha statuito che la responsabilità della pubblica amministrazione da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica è di natura extracontrattuale, non potendo, infatti, configurarsi un rapporto obbligatorio nell’ambito di un procedimento amministrativo in quanto:
-nel procedimento amministrativo, a differenza del rapporto obbligatorio, sussistono due situazioni attive, cioè il potere della p.a. e l’interesse legittimo del privato;
-il rapporto tra le parti non è paritario, ma di supremazia dell’amministrazione.
Il risarcimento può essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi ed alla luce di una loro dimensione sostanzialistica.

Spetta dunque al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dovendo provare:
-sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere l’evento dannoso, derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria;
– sul piano soggettivo, l’integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l’ingiustificata o illegittima inerzia dell’amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano la colpa dell’Amministrazione.

 

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Procedura di revoca del presidente del consiglio comunale

La revoca del presidente del consiglio comunale, al pari dell’elezione, esprime una scelta amministrativa che deve rispettare le finalità normative di garantire la continuità e la correttezza del concreto espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell’ente. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito all’ammissibilità ed alla legittimità della mozione nei confronti del presidente del consiglio per motivi non strettamente attinenti la funzione svolta dal medesimo, ma per motivi connessi a procedimenti giudiziari in cui è coinvolto lo stesso.

La presentazione delle mozioni, ricorda il ministero, deve conformarsi a quanto disciplinato dal regolamento dell’Ente. Inoltre, secondo i principi espressi dal giudice amministrativo “… sia l’elezione a presidente del consiglio comunale, sia la relativa revoca, esprimono una scelta ampiamente fiduciaria delle forze politiche rappresentate nell’organo consiliare, convergente verso una personalità in grado di rispondere alle suddette necessità istituzionali o, al contrario, manifestano il ripensamento di quella scelta iniziale, così che la revoca – al pari dell’elezione – pur non essendo scevra da apprezzamenti di natura latamente politica, esprime nondimeno una scelta amministrativa che non è libera nei fini e che deve pertanto rispettare le finalità normative di garantire la continuità e la correttezza del concreto espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell’ente”.

 

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Ineleggibilità a Revisore degli enti locali del dipendente dell’Amministrazione Provinciale in aspettativa per incarico direttore ASP

È ineleggibile come revisore dei conti il dipendente della Provincia in aspettativa, ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, a seguito della nomina a Direttore dell’Azienda di Servizi alla Persona. È questa in sintesi la risposta del ministero dell’interno ad una richiesta di parere di un revisore, Dirigente dell’Amministrazione provinciale di XXX, in aspettativa ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207 a seguito della nomina a Direttore dell’Azienda di Servizi alla Persona in provincia di YYY, che ha chiesto di conoscere se, in caso di estrazione per la nomina a revisore negli enti locali nella provincia XXX, permane il vincolo di ineleggibilità di cui all’articolo 236 del TUEL.

L’articolo 236 citato prevede, tra l’altro, che l’incarico di revisore non possa essere esercitato dai dipendenti delle regioni, delle province e delle città metropolitane negli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. Il collocamento in aspettativa senza assegni non incide sullo status di dipendente della provincia e, di conseguenza il ministero ritiene che, nella fattispecie, permanga il divieto di svolgere la funzione di revisore nell’ambito della provincia. Relativamente all’attuale rapporto di lavoro costituito con l’Ente ASP, viene evidenziato che non sembrerebbe comunque possibile svolgere l’incarico di revisore in nessun ente locale.

La tipicità della nomina a Direttore dell’ASP, regolata da un contratto di diritto privato, non sembrerebbe escludere i vincoli derivanti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come si evince dalla sentenza della Cassazione n.n25369 del 2020 riferita agli enti del SSN, nella quale vengono espresse considerazioni generali che potrebbero essere estese anche all’incarico in questione. “Ai sensi dell’articolo 384 codice di procedura civile si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto: ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi) – con le relative sanzioni – dettata dall’articolo 53 del d.lgs. n.165 del 2001 (nonché, ratione temporis, dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n.39 del 2013). Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN – peraltro, dalla legge qualificato “esclusivo” – sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché, agli indicati fini, quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di “agente dell’Amministrazione pubblica”, da cui deriva il rispetto del primario dovere di esclusività del rapporto con la P.A.”.

 

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Chi svolge incarichi legali continuativi per il Comune non può essere nominato dirigente

Chi ha svolto incarichi legali per conto del Comune, difendendolo in cause e contenziosi, non può essere nominato dal sindaco Dirigente dell’Ufficio legale e del Settore Affari Generali del Comune stesso. L’incarico è, cioè, inconferibile, per violazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2013 secondo la quale: “a coloro che, nei due anni precedenti, (…) abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

Dalla lettura della disposizione emerge, perciò, che gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all’incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:
a) avere svolto, nei due anni precedenti (c.d. “periodo di raffreddamento”) l’assunzione dell’incarico dirigenziale, attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione che conferisce l’incarico = incarico di provenienza;
b) assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione afferente allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento = incarico di destinazione.

Pertanto la nomina decade, e sono nulli tutti gli atti adottati dall’insediamento inconferibile. Non solo. Sindaco e giunta del Comune che hanno deliberato l’incarico non potranno per tre mesi conferire alcun incarico di natura amministrativa di loro competenza, come prescrive la legge, secondo sanzione ex articolo 18.

E’ quanto ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 136 del 4 aprile 2023.   

 

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Il condannato in primo grado non può fare l’istruttore direttivo contabile del Comune

Un condannato in primo grado per i reati di abuso d’ufficio e falsità ideologica non può ricoprire l’incarico di istruttore direttivo contabile del Comune, anche se la pena è stata sospesa. Lo stabilisce l’Anac nell’atto del presidente del 4 aprile 2023 approvato in seguito alla richiesta di parere di un comune laziale.

La norma a cui fa riferimento l’Autorità è l’articolo 35 bis del decreto legislativo 165/2001 che “rappresenta una nuova e diversa fattispecie di inconferibilità, atta a prevenire il discredito, altrimenti derivante all’Amministrazione, dovuto all’affidamento di funzioni sensibili a dipendenti che, a vario titolo, abbiano commesso certi reati o siano sospettati di infedeltà”. È precluso quindi il conferimento di alcuni uffici o lo svolgimento di specifiche attività ed incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione non solo, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 39/2013, a coloro che esercitano funzioni dirigenziali ma anche a quanti vengano affidati meri compiti di segreteria o funzioni direttive e non di vertice.

È vietata sine die l’assegnazione dei compiti e delle funzioni descritte dall’art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 al dipendente condannato per i reati di abuso d’ufficio e falsità ideologica anche se la pena risulti sospesa. Tuttavia Anac rimanda a quanto stabilito di recente dalla giurisprudenza amministrativa: la condanna non esclude l’assunzione in servizio presso una pubblica amministrazione, ma soltanto eventualmente l’assegnazione di specifiche funzioni incompatibili con la condanna penale. Spetta pertanto all’amministrazione valutare, nel caso specifico, i presupposti per l’assunzione e l’eventuale assegnazione di mansioni non incompatibili, in conformità con il quadro normativo di riferimento ed il proprio ordinamento.

 

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Bonus asilo nido: invio ricevute prorogato al 30 giugno

Prorogato dal 1° aprile al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria abitazione (non allegate alle domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio e dicembre 2022). Lo ha comunicato l’Inps con il messaggio n. 1346/2023.

L’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, ha introdotto un contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. La domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere indicando le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo i servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non può eccedere la spesa sostenuta.

Per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022, il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), era stato fissato al 1° aprile 2023 (cfr. il messaggio n. 925 del 25 febbraio 2022). Con il presente messaggio si comunica che il predetto termine è prorogato al 30 giugno 2023.

Si ricorda che, ai fini dell’accoglimento della domanda, la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) deve contenere le seguenti informazioni: denominazione e Partita Iva dell’asilo nido, codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, queste dovranno essere inviate in un unico file.

La documentazione può essere allegata esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (in cui è presente la funzione “Allega documenti”), disponibile sul sito dell’Istituto www.inps.it, o da dispositivo mobile attraverso il servizio “Bonus nido” nell’app “INPS mobile”.

 

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Dal Cdm via libera al decreto che rafforza la Pubblica amministrazione

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato un Decreto-legge relativo al rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto interviene al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni, sulla base delle necessità espresse, il potenziamento delle proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell’incolumità pubblica. Il testo innalza al 12%, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale massima per la copertura con personale estraneo alle amministrazioni pubbliche dei posti dirigenziali di amministrazioni che rivestono il ruolo di stazioni appaltanti per il PNRR. Inoltre si incrementano, come già previsto in base agli stanziamenti effettuati con la legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), le dotazioni organiche delle amministrazioni centrali, dando termine al 30 giugno per la conseguente riorganizzazione delle strutture e con la previsione delle relative procedure di assunzione del personale.

Si potenziano le dotazioni organiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo delle Capitanerie di porto, dei Vigili del fuoco, del personale militare e di polizia e si prevede l’istituzione e la disciplina della carriera dei medici nel Corpo di Polizia Penitenziaria. Si istituisce l’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, con abrogazione dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e della Commissione tecnica per la performance.

Sono destinati contributi al potenziamento della struttura organizzativa della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Per l’anno scolastico 2023/2024, si prevede una procedura straordinaria di reclutamento per i docenti, inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi, che sono in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Inoltre, si interviene sulle modalità di svolgimento del concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell’istruzione e del merito, in modo da sbloccare le procedure per il relativo reclutamento.

Si prevedono specifiche disposizioni in relazione al trattamento accessorio per la valorizzazione del personale degli enti di ricerca. Si introduce, infine, una disposizione che riguarda titoli preferenziali per la qualifica di agente ed ispettore fitosanitario.

 

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Corte Costituzionale: il numero massimo dei mandati consecutivi dei Sindaci eletti direttamente deve essere deciso dal legislatore statale

È costituzionalmente illegittima la normativa della Regione autonoma Sardegna che consente quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti, e tre mandati consecutivi a quelli dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.
Essa infatti contrasta con la disciplina statale (articolo 51, comma 2, del testo unico sugli enti locali, in vigore dal 14 maggio 2022), in forza della quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con sentenza n. 60/2023, ribadendo che la competenza legislativa attribuita dallo Statuto speciale alla Regione nella materia “ordinamento degli enti locali” va esercitata in armonia con la Costituzione e, in particolare, con il principio previsto all’articolo 51 della Costituzione.
Quest’ultimo, a tutela del diritto fondamentale di elettorato passivo, esige che tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possano accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza: deve essere perciò il legislatore statale, con disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale (e quindi per tutti i Comuni), a stabilire, per i sindaci, il numero massimo di mandati elettivi consecutivi.
La Corte evidenzia che la previsione del numero massimo dei mandati elettivi consecutivi dei sindaci, introdotta come ponderato contraltare alla loro elezione diretta, serve a garantire vari diritti e principi di rango costituzionale: «la par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali».

 

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