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Manodopera, ritocchi legittimi purché non si alteri l’offerta iniziale

È legittimo variare o modificare le giustificazioni rese in sede di offerte sui costi della manodopera a condizione che non si determini una modifica dell’offerta originariamente formulata. È quanto stabilito da ANAC con parere di precontenzioso n.161, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 6 maggio 2026,

Le giustificazioni delle singole voci di costo possono essere modificate durante il procedimento di verifica dell’anomalia per correggere errori di calcolo o rimodulare le componenti economiche dell’offerta, purché:

  • l’importo complessivo dell’offerta economica rimanga invariato;
  • non venga alterata la sostanza dell’offerta originariamente presentata;
  • l’offerta continui a essere attendibile e sostenibile per l’esecuzione del contratto.

In altre parole, è ammesso compensare o redistribuire i costi tra diverse voci, ma non è consentito presentare, di fatto, una nuova offerta. Il principio di immodificabilità riguarda l’offerta economica e tecnica nel suo contenuto sostanziale, non le spiegazioni fornite a supporto dell’offerta stessa. Pertanto sono ammesse modifiche alle giustificazioni, mentre non sono ammesse modifiche che alterino l’equilibrio economico o tecnico dell’offerta originaria.

Nel caso concreto, riguardante un appalto integrato per lavori di manutenzione straordinaria di un immobile dell’Università, il costo complessivo della manodopera non risulta essere stato alterato, rimanendo sempre il medesimo. La rimodulazione del monte ore è apparsa coerente con la durata dell’appalto di 360 giorni. Anche dal punto di vista operativo, la composizione delle squadre di lavoro (coordinate dal capocantiere e composte dalle varie figure di operaio) è risultata coerente con l’offerta originaria anche nella nuova relazione giustificativa.

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