Manodopera, ritocchi legittimi purché non si alteri l’offerta iniziale

È legittimo variare o modificare le giustificazioni rese in sede di offerte sui costi della manodopera a condizione che non si determini una modifica dell’offerta originariamente formulata. È quanto stabilito da ANAC con parere di precontenzioso n.161, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 6 maggio 2026,

Le giustificazioni delle singole voci di costo possono essere modificate durante il procedimento di verifica dell’anomalia per correggere errori di calcolo o rimodulare le componenti economiche dell’offerta, purché:

  • l’importo complessivo dell’offerta economica rimanga invariato;
  • non venga alterata la sostanza dell’offerta originariamente presentata;
  • l’offerta continui a essere attendibile e sostenibile per l’esecuzione del contratto.

In altre parole, è ammesso compensare o redistribuire i costi tra diverse voci, ma non è consentito presentare, di fatto, una nuova offerta. Il principio di immodificabilità riguarda l’offerta economica e tecnica nel suo contenuto sostanziale, non le spiegazioni fornite a supporto dell’offerta stessa. Pertanto sono ammesse modifiche alle giustificazioni, mentre non sono ammesse modifiche che alterino l’equilibrio economico o tecnico dell’offerta originaria.

Nel caso concreto, riguardante un appalto integrato per lavori di manutenzione straordinaria di un immobile dell’Università, il costo complessivo della manodopera non risulta essere stato alterato, rimanendo sempre il medesimo. La rimodulazione del monte ore è apparsa coerente con la durata dell’appalto di 360 giorni. Anche dal punto di vista operativo, la composizione delle squadre di lavoro (coordinate dal capocantiere e composte dalle varie figure di operaio) è risultata coerente con l’offerta originaria anche nella nuova relazione giustificativa.

Riparto delle risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l’anno 2026

È stato pubblicato in G.U. n. 120 del 26-05-2026, il decreto 22 aprile 2026 del Dipartimento della trasformazione digitale che ripartisce le risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l’anno 2026. L’obiettivo del Fondo è sostenere l’attuazione delle politiche nazionali in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, sviluppo dei servizi digitali e innovazione tecnologica, in coerenza con le strategie di trasformazione digitale del Paese.

Il provvedimento assegna complessivamente 35,1 milioni di euro, destinando la quota prevalente, pari a circa 31,6 milioni di euro, al finanziamento di interventi e progetti di innovazione e trasformazione digitale, mentre ulteriori 3,5 milioni di euro sono riservati ad attività di assistenza tecnica, supporto operativo, monitoraggio e iniziative di divulgazione.

Gli ambiti di intervento previsti sono realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale attraverso la stipula di convenzioni o accordi con amministrazioni pubbliche, con enti pubblici o con società o consorzi a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti, anche a favore delle imprese, da parte del Dipartimento medesimo mediante l’espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa applicabile sugli aiuti di Stato. Gli interventi a cui sono destinate le risorse oggetto di riparto sono realizzati tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

 

 

Videosorveglianza urbana,19 milioni di euro ai Comuni per nuovi impianti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2026 il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti destinati ai Comuni per la realizzazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana.

Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni previste dalla legge di bilancio e rende disponibili 19 milioni di euro relativi all’annualità 2025, destinati a sostenere gli interventi inseriti nei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana sottoscritti tra Prefetti e Sindaci. Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni:
a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;

b) che non hanno beneficiato del «finanziamento» nelle tre procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto;

c) i cui «progetti» sono stati approvati in sede di «Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell’interno;

d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.

Non è ammesso il «finanziamento» dei «progetti» per i quali l’importo, richiesto a valere sulle risorse statali, superi i 250.000 euro.
Non è ammesso, in ogni caso, il «finanziamento» per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati a qualsiasi titolo.

Le richieste di ammissione al «finanziamento» per l’esercizio finanziario 2025 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente
entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle 04Forze di polizia non oltre i trenta giorni successivi.