Commissione Arconet: Canone patrimoniale e aggiornamento piano dei conti, scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio/PEG

Nella seduta dello scorso 27 maggio 2026, la Commissione Arconet ha esaminato la proposta di adeguamento del piano dei conti integrato alla sentenza della Corte suprema di Cassazione – sezioni unite civile del 16 dicembre 2025, riguardante il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019. La sentenza ha definito il principio di diritto secondo il quale il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “ha, in ogni caso, natura tributaria”.

Gli aggiornamenti degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011:
a) riguardano anche il comparto delle Regioni e delle Province autonome, in quanto, nei bilanci gestionali della regione Friuli-Venezia Giulia e delle due Province autonome sono presenti capitoli di entrata riguardanti il “Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”;
b) decorreranno necessariamente dall’esercizio 2027, in quanto, alla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale, le entrate derivanti dal canone unico patrimoniale saranno già state registrate nel titolo terzo delle entrate e risulterebbe estremamente complesso e oneroso chiedere agli enti di modificare le registrazioni già effettuate.

La proposta di aggiornamento del piano dei conti integrato, prevede l’inserimento:
a) tra le entrate tributarie del modulo finanziario, di appositi codici gestionali per le entrate riguardanti il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e il “Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinato ai mercati”;
b) tra i “proventi da imposte, tasse e proventi assimilati” del modulo economico, di appositi codici per i proventi derivanti dal “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e dal “Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile, destinato ai mercati”;
c) tra i “crediti da tributi” del modulo patrimoniale, di appositi codici per i “Crediti da riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria” e i “Crediti da riscossione Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinato al mercato”.

La Commissione ha esaminato, inoltre, l’aggiornamento scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio/PEG degli enti locali. La scheda rappresenta una
mera ricognizione della disciplina delle variazioni del bilancio di previsione e del PEG.

Rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche: termine prorogato al 3 luglio 2026

Per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute negli ultimi giorni, la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2024, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, è stata prorogata al 3 luglio 2026.

Per informazioni sull’adempimento si rimanda all’avviso del 10 marzo relativo all’avvio della rilevazione.

Corte dei Conti: obblighi di gestione, cura e pulizia degli impianti sportivi scolastici

Con deliberazione n. 215/2026 la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine all’applicazione del nuovo comma 4-bis dell’art. 96 del D.Lgs. n. 297/1994, introdotto dalla legge 7 aprile 2026, n. 53, nota come legge “Palestre aperte”.

Il Comune istante ha evidenziato come il proprio regolamento, adottato nel 2016, preveda che l’ente continui a sostenere direttamente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle palestre, la pulizia degli impianti, le spese per acqua calda, energia elettrica e riscaldamento. Gli utilizzatori versano invece un corrispettivo determinato sulla base di tariffe orarie approvate dalla Giunta comunale. Tuttavia, tali tariffe non risultano sufficienti a coprire integralmente i costi sostenuti dall’ente, soprattutto con riferimento alle attività di pulizia. Da qui il dubbio interpretativo: se il nuovo obbligo posto a carico dei concessionari impone necessariamente una gestione diretta delle attività di pulizia e manutenzione oppure può essere assolto anche mediante il pagamento di un corrispettivo economico al Comune.

La Sezione ha evidenziato che gli obblighi di gestione, cura e pulizia degli impianti sportivi scolastici e delle relative attrezzature, posti a carico delle società e delle associazioni sportive dall’art. 96, comma 4-bis, del d.lgs. n. 297/1994, per gli utilizzi al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio scolastico, possono essere assolti per equivalente economico, mediante corresponsione al Comune concedente che provveda alla relativa manutenzione, pulizia e al pagamento delle utenze, di un canone/corrispettivo determinato sulla base di tariffe orarie.

La concessione dell’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico sulla base di tariffe agevolate deve essere sorretta da adeguata motivazione delle ragioni di interesse pubblico perseguite, nel rispetto dei canoni di buon andamento e parità di trattamento, fermo restando il limite della spesa storica destinata alla diffusione delle pratiche motorie e sportive sostenuta alla data di entrata in vigore della L. 7 aprile 2026, n. 53”.

In house e incentivi fotovoltaici: non è incostituzionale il diverso trattamento rispetto agli enti locali

Con la sentenza numero 103/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato, sezione seconda, aventi ad oggetto l’articolo 22-bis del decreto-legge numero 133 del 2014, come convertito, che prevede l’inapplicabilità, solo in favore di impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione in peius della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall’articolo 26 del decreto-legge numero 91 del 2014, come convertito.

Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata, nella parte in cui non include, tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione, anche gli impianti i cui soggetti responsabili siano società in house costituite da enti locali, violerebbe gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Innanzitutto, essa determinerebbe una disparità di trattamento tra enti locali e società in house da questi costituite, alla luce della contiguità istituzionale e funzionale tra le due categorie e della sostanziale corrispondenza degli interessi perseguiti da entrambe; ancora, la norma sarebbe viziata da irragionevolezza intrinseca, poiché l’interesse pubblico facente capo agli enti locali sarebbe ugualmente riscontrabile qualora gli stessi enti avessero deciso di avvalersi del modello dell’in house per l’erogazione del servizio. La previsione di un trattamento deteriore per le società in house finirebbe, inoltre, per penalizzare, e indirettamente scoraggiare, tale scelta organizzativa anche quando essa dovesse rappresentare l’opzione più razionale ed efficiente per l’ente locale, in violazione del principio di buon andamento.

La Corte, pur riconoscendo la sussistenza di ambiti nei quali il legislatore ha scelto di assoggettare le società in house al regime pubblicistico, ha affermato tuttavia, in linea con la giurisprudenza amministrativa e di legittimità più recente, la natura privatistica di tali enti e, di conseguenza, l’eterogeneità e la non comparabilità rispetto alla categoria degli enti locali. Ha inoltre ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore, comunque tenuto all’osservanza dei vincoli in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nel settore dell’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di assoggettare alla rimodulazione delle tariffe le società in house, considerandole alla stregua di operatori economici comuni, attesa la flessibilità che connota la loro struttura organizzativa nonché la possibilità di operare nel mercato sia pure nei limiti del 20% dell’attività svolta.

Quanto, infine, alla denunciata violazione del principio di buon andamento, la Corte ha escluso che la disposizione censurata possa condizionare, scoraggiandola, l’originaria decisione dell’ente locale di avvalersi di tale modello gestionale, incidendo semmai sul successivo svolgimento dell’attività da parte della società in house; attività che, però, non può pretendersi rimanga del tutto impermeabile alle variabili tipicamente connesse al fluire del tempo e afferenti a quel rischio di impresa che proprio il modello societario prescelto dall’ente locale dovrebbe essere meglio in grado di gestire.

Bando Cultura Missione Comune 2026, termine di partecipazione entro il 30 settembre 2026

È stato pubblicato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Cultura il Bando “Cultura Missione Comune 2026”, l’iniziativa dedicata agli Enti Territoriali per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Cultura Missione Comune 2026 si integra, inoltre, con gli altri strumenti di sostegno agli investimenti disponibili per gli Enti territoriali, tra cui i bandi regionali, i contributi per investimenti e le opere pubbliche destinate allo sviluppo del patrimonio culturale.

Attiva fino al 30 settembre, l’iniziativa consente agli Enti territoriali di accedere a mutui a tasso fisso con integrale abbattimento del tasso d’interesse per finanziamenti fino a 10 anni. È prevista inoltre la possibilità di estendere la durata del piano di rimborso fino a 25 anni, favorendo la sostenibilità economico-finanziaria anche degli interventi di maggiore dimensione.

Gli importi massimi finanziabili sono definiti in funzione della tipologia e della dimensione dell’ente beneficiario: fino a 2 milioni di euro per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fino a 4 milioni di euro per i Comuni di medie dimensioni, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata e fino a 6 milioni di euro per Comuni capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni.

Rottamazione quinquies, prorogato al 31 luglio il termine per l’adesione dei Comuni

Con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. “dl Carburanti ter”, è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l’adesione alla “rottamazione quinquies” da parte di tutti gli enti territoriali. Slittano anche le successive scadenze operative per AdE-R e per i debitori interessati.
La proroga riguarda la definizione agevolata prevista dal dl 38/2026, convertito lo scorso 22 maggio (legge 88/2026), per i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali, compresi i Comuni, all’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Per i Comuni, la modifica principale riguarda il termine per l’adozione e la comunicazione del provvedimento consiliare con cui l’ente decide di applicare la rottamazione quinquies alle proprie entrate. Il termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2026, è prorogato al 31 luglio 2026. Come ampiamente osservato dall’Anci e da IFEL nelle scorse settimane, il termine del 30 giugno risultava troppo ravvicinato per la generalità degli enti e proibitivo per i numerosi Comuni coinvolti nelle tornate elettorali locali di maggio e giugno.
Entro il nuovo termine del 31 luglio, il Comune deve avere pubblicato il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e deve averlo comunicato all’agente della riscossione, secondo le modalità rese disponibili da quest’ultimo. L’efficacia del provvedimento continua a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. Resta ferma la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.
La proroga produce effetti anche sulle attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. I dati necessari a individuare i carichi definibili saranno resi disponibili ai debitori nell’area riservata del sito istituzionale dell’agente della riscossione a decorrere dal 15 ottobre 2026, e non più dal 15 settembre 2026.
Cambia anche il periodo entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione. La finestra temporale viene spostata dal periodo 16 settembre-31 ottobre 2026 al periodo 16 ottobre-15 dicembre 2026. Entro il 15 dicembre 2026 sarà possibile anche integrare la dichiarazione già presentata.
È prorogato inoltre il termine per il pagamento delle somme dovute. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. In caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.
In caso di pagamento rateale, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo decorreranno dal 1° aprile 2027. Slitta anche il termine entro cui l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2027, anziché entro il 31 dicembre 2026. La proroga interviene quindi sui principali termini operativi della procedura, ma non modifica l’impianto della disciplina, già analizzato con la nota Ifel del 18 maggio 2026 “L’adesione alla rottamazione quinquies. Restano ferme, salvo le nuove scadenze, le condizioni previste per l’accesso alla definizione agevolata e i limiti già stabiliti per i carichi degli enti territoriali.
Per i Comuni interessati, la nuova scadenza del 31 luglio 2026 rappresenta il termine operativo essenziale entro cui completare l’iter del provvedimento di adesione, pubblicarlo sul sito istituzionale e trasmetterlo all’agente della riscossione (fonte Anci)