Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale

Con comunicato del 20 maggio 2026, la Direzione centrale della Finanza Locale comunica che è disponibile nell’area del Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’importo complessivo delle agevolazioni ex articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58,
concesse per l’anno 2025.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati (i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, con esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano) entro il termine del 30 giugno 2026. La mancata trasmissione della certificazione, prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, comporterà l’esclusione dal riparto del relativo fondo per l’anno 2025.

La certificazione in argomento è riferita unicamente alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’articolo 30-ter sopra richiamato e che rimangono tassativamente escluse dalla certificazione tutte le analoghe agevolazioni eventualmente concesse dai comuni per effetto di altre disposizioni di legge o per propria autonoma decisione.

Il comunicato richiama l’attenzione degli enti in particolare sul comma 5 dell’articolo 30-ter, il quale dispone che le agevolazioni previste da tale articolo consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del
contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo.

Fondo per le mense scolastiche biologiche: modifica dei criteri di ripartizione dal 2026

Il Decreto 30 marzo 2026, pubblicato nella G.U. n. 109 del 13 maggio 2026, interviene sulla disciplina del Fondo per le mense scolastiche biologiche, aggiornando i criteri di riparto previsti dal decreto interministeriale 22 febbraio 2018. Il provvedimento, adottato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell’istruzione e del merito, si applicherà a partire dal riparto relativo all’anno 2026.

La ripartizione del Fondo è operata per quote determinate per ciascuna regione e per le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le quote riferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano, determinate in sede di riparto, sono accantonate per essere acquisite all’erario, ai sensi dell’art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e non sono oggetto di trasferimento ai rispettivi bilanci. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per almeno l’86% sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, risultanti al 31 marzo di ogni anno nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica. Il contributo a favore di ogni stazione appaltante e soggetto erogante il servizio di mensa scolastica biologica non può superare il 16% dell’importo complessivo del Fondo.

Entro il 31 luglio di ogni anno, ciascuna regione, cui è stata assegnata la quota parte del Fondo, invia al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una relazione illustrativa, redatta secondo lo schema ministeriale all’uopo predisposto, delle iniziative realizzate nell’anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica in valori assoluti.

L’ulteriore assegnazione del Fondo per un importo non superiore al 14%, alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, avverrà sulla base della popolazione scolastica accertata per ciascun anno scolastico dal Ministero dell’istruzione e del merito, al fine di realizzare iniziative di informazione, promozione nelle scuole e accompagnamento al servizio di refezione. Sempre entro il 31 luglio di ogni anno ciascuna regione, cui e’ stata assegnata la quota parte del Fondo, dovrà inviare al Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste una relazione illustrativa dei progetti e delle iniziative intraprese nelle scuole, compreso il numero degli utenti coinvolti nelle iniziative di informazione, promozione nelle scuole e accompagnamento al servizio di refezione.

Non è illegittima l’applicazione del termine ordinario di prescrizione alla riscossione dei tributi erariali

Con la sentenza numero 85/2026, la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell’articolo 2946 del codice civile, nella parte in cui, secondo il costante orientamento della giurisprudenza che costituisce “diritto vivente”, si applica alla riscossione dei crediti erariali (IRPEF, IVA, IRES), comportando l’estinzione della pretesa tributaria se il fisco resta inerte per un periodo di dieci anni.

Le questioni erano state sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nel giudizio di impugnazione di una cartella esattoriale, deciso in primo grado a favore del contribuente sul rilievo del decorso del termine decennale. L’Agenzia delle entrate aveva impugnato la decisione, ritenendo operante la proroga del termine disposta durante l’emergenza pandemica; i giudici d’appello hanno invece sollevato le questioni di legittimità dell’articolo 2946 c.c., ritenendo meglio applicabile alla fattispecie il termine quinquennale previsto per la riscossione dell’IMU, delle sanzioni accessorie alle violazioni tributarie e dei crediti previdenziali.

Secondo la Corte di giustizia, in particolare, l’applicazione del termine ordinario determinava un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina della riscossione dell’IMU, tale da configurare un ingiustificato privilegio per l’amministrazione statale. Era violato, inoltre, il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’articolo 97 della Costituzione, poiché il termine decennale appariva sproporzionato rispetto al brevissimo tempo che normalmente occorre all’Erario per interrompere la prescrizione, utilizzando gli strumenti di comunicazione telematica.
Una terza questione, riferita al medesimo principio, evidenziava l’anomalia del termine decennale rispetto a un sistema nel quale tutti i termini per l’accertamento e la riscossione dei crediti tributari sono quinquennali; mentre una quarta questione, formulata con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, denunziava l’irragionevolezza della previsione di un termine di prescrizione doppio rispetto a quello previsto, a pena di decadenza, per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’amministrazione finanziaria.

Ancora, la Corte di giustizia tributaria sosteneva che il mantenimento del termine decennale si ponesse in contrasto con la tendenza, manifestata dal legislatore in diversi àmbiti dell’ordinamento, ad abbreviare i termini per il compimento di determinate attività; infine, denunziando la violazione dell’articolo 111 della Costituzione, lamentava anche l’effetto di una protrazione dei tempi del procedimento di riscossione, anch’esso soggetto al principio di ragionevole durata stabilito per i processi. La Corte costituzionale ha ritenuto tutte le questioni non fondate.

Quanto alla prima, ha evidenziato che quella per i tributi erariali e quella per l’IMU costituiscono due tipologie di credito fra loro eterogenee e che, come tali, non possono essere poste in comparazione fra loro; diversamente dalle imposte dovute all’erario, infatti, l’IMU è un tributo periodico, che va versato per il solo fatto del decorso del tempo e senza altri accertamenti, così da giustificare l’applicazione della prescrizione breve, stabilita per i crediti periodici dall’articolo 2948, n. 4), c.c. Quanto alle questioni formulate in relazione all’articolo 97 della Costituzione, la Corte ha poi osservato che la determinazione del termine di prescrizione è affidata alla discrezionalità del legislatore, che in tal senso è tenuto a bilanciare l’interesse dell’amministrazione finanziaria a riscuotere il credito con l’affidamento che la relativa inerzia può ingenerare nel contribuente; da tale valutazione, pertanto, resta estranea ogni considerazione attinente al tempo necessario per interrompere la prescrizione, ovvero al fatto che, in relazione ad altri incombenti previsti dal sistema tributario o nei giudizi avverso atti della pubblica amministrazione, siano stabiliti termini diversi.

In relazione alla quinta questione, poi, la Corte ha osservato che la previsione di un termine in sé non irragionevole esclude che possano essere svolte altre forme di sindacato, in particolare alla luce dell’affermata tendenza del legislatore ad abbreviare i termini per il compimento di determinate attività. Infine, e quanto alla denunziata violazione del principio di ragionevole durata del processo, ha ritenuto tale parametro del tutto non pertinente, poiché la prescrizione è istituto di diritto sostanziale.

Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla durata delle misure interdittive per gli amministratori responsabili del dissesto degli enti locali

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 84/2026, interviene su uno dei profili più discussi della disciplina del dissesto finanziario degli enti locali, ossia la misura interdittiva decennale prevista dall’art. 248, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 nei confronti degli amministratori e dei sindaci ritenuti responsabili del dissesto.

La questione era stata sollevata dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Calabria, che aveva censurato la rigidità della sanzione accessoria consistente nell’incandidabilità e nel divieto di ricoprire cariche negli enti locali per un periodo fisso di dieci anni, senza possibilità di graduazione in relazione alla concreta gravità della condotta. La Consulta ha dichiarato le questioni inammissibili, ma con motivazioni di particolare rilievo sistematico. La Corte, infatti, riconosce espressamente la sproporzione dell’attuale meccanismo sanzionatorio, osservando come la “fissità” della misura impedisca qualsiasi valutazione differenziata delle singole posizioni soggettive.

Secondo la Corte costituzionale, la disciplina vigente non consente di considerare:

  • il diverso grado di responsabilità psicologica (dolo o colpa grave);
  • la tipologia delle violazioni commesse;
  • la durata dell’incarico ricoperto;
  • l’effettivo contributo causale fornito al verificarsi del dissesto.

In altri termini, l’attuale sistema equipara situazioni profondamente diverse, applicando automaticamente la medesima interdizione decennale sia a condotte marginali sia a comportamenti particolarmente gravi. Nonostante tali rilievi critici, la Corte ha ritenuto di non poter intervenire direttamente sulla norma. La motivazione risiede infatti nella pluralità delle possibili soluzioni normative, che implicano scelte discrezionali riservate al legislatore.

La Consulta evidenzia che una futura riforma potrebbe articolarsi in diverse direzioni:

  • prevedere una durata variabile della misura interdittiva;
  • introdurre criteri di graduazione legati alla gravità della condotta;
  • attribuire alla Corte dei conti il potere di modulare anche la sanzione interdittiva, analogamente a quanto già avviene per la sanzione pecuniaria.

Per gli amministratori pubblici la decisione conferma, allo stato, la piena operatività dell’art. 248, comma 5, TUEL, ma apre contestualmente un importante fronte di riflessione sulla necessità di una revisione della disciplina sanzionatoria collegata al dissesto finanziario.

Contratti pubblici: il Dossier dell’Ance sull’imposta di bollo

L’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha pubblicato il nuovo Dossier “Imposta di bollo: Disciplina generale e applicazione nei contratti pubblici”, uno strumento operativo che ricostruisce in modo sistematico la disciplina dell’imposta di bollo, con particolare attenzione alle novità introdotte dal D.Lgs. 36/2023 e alla futura riforma prevista dal D.Lgs. 123/2025, in vigore dal 1° gennaio 2027.

Il documento nasce dall’esigenza di offrire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti un quadro aggiornato di una materia particolarmente articolata, che negli ultimi anni ha subito profonde modifiche, soprattutto con riferimento alla partecipazione e all’esecuzione dei contratti pubblici.

Il Dossier si articola in due sezioni principali. La prima ricostruisce la disciplina generale dell’imposta di bollo attualmente contenuta nel DPR 642/1972, evidenziando al contempo i nuovi riferimenti normativi destinati a sostituirla dal 2027. La seconda parte è invece dedicata specificamente ai contratti pubblici e analizza sia il regime previgente, ancora applicabile alle procedure avviate prima del 1° luglio 2023, sia il nuovo sistema semplificato introdotto dal Codice dei contratti pubblici.

Particolare rilievo assume il focus dedicato alle fattispecie di maggiore interesse per le imprese del settore edile, affrontate anche alla luce dei più recenti chiarimenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria.

Pubblicato il nuovo Avviso “Sport e Periferie”, anno 2026

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’Avviso “Sport e Periferie 2026” per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.

L’iniziativa mira a valorizzare l’importanza dello sport quale strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita, il benessere e l’inclusione. In particolare, le erogazioni sono finalizzate a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità urbana ed il tessuto sociale, ed incrementare la sicurezza, contribuendo a diffondere, pertanto, la cultura del rispetto e della giustizia sociale.

È stato stanziato un finanziamento complessivo pari ad euro 100 milioni, di cui € 30.000.000 per la realizzazione di nuovi impianti e € 70.000.000 per la rigenerazione e/o recupero di impianti preesistenti e dal 4 giugno p.v. sarà possibile caricare le proposte progettuali nella Piattaforma dedicata.

L’Avviso, al pari dell’edizione precedente, è rivolto a tutti i Comuni italiani ed offre soluzioni differenziate sulla base delle esigenze degli enti locali; in particolare, le candidature saranno oggetto di valutazione sulla base di specifici criteri di merito, legati alla qualità delle proposte presentate.

Nello specifico, l’Avviso prevede differenti tipologie di interventi quali:

  1. a) La realizzazione di nuovi impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica;
  2. b) La demolizione e ricostruzione dell’impianto sportivo, a energia quasi zero (nZEB);
  3. c) opere destinate alla manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adeguamento o miglioramento sismico, attraverso lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale, nonché demolizione/ricostruzione degli impianti sportivi, ivi inclusa la fornitura di attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti, nei limiti del 10% del contributo richiesto
  4. d) opere finalizzate all’efficientamento energetico, messa a norma dell’impiantistica, installazione e messa in opera di sistemi dibuilding automation, ed ulteriori interventi strumentali e connessi all’impianto sportivo, attraverso lavori di risanamento, recupero e adeguamento degli impianti tecnologici.

I contributi massimi attribuibili sono i seguenti:

  • importo massimo di euro 3.000.000,00, per tutti i Comuni a prescindere dalla numerosità della popolazione residente (fermo restando la soglia dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche per i Comuni più piccoli con un accordo tra Comuni confinanti), per la realizzazione di nuovi impianti sportivi dedicati all’attività agonistica.
  • importo massimo di euro 3.000.000,00, per tutti i Comuni a prescindere dalla numerosità della popolazione residente (fermo restando la soglia dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche per i Comuni più piccoli con un accordo tra Comuni confinanti), per la demolizione e ricostruzione di un intero impianto sportivo. Nel caso particolare di demolizione integrale di tendostrutture o tensostrutture e relativa ricostruzione, l’importo massimo assentibile è di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per tutti i Comuni, a prescindere dalla numerosità della popolazione residente;
  • importo massimo di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per i Comuni con un numero di abitanti superiore ai 50.000 (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025);
  • importo massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per i Comuni con popolazione residente oltre i 15.000 e fino a 50.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025);
  • importo massimo di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) per i Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025).

È, in ogni caso, prevista una quota di cofinanziamento a carico del Comune richiedente pari ad almeno il 15% del contributo, qualora il contributo richiesto sia d’importo superiore ad euro 1.000.000,00, e ad almeno il 10% del contributo, qualora il contributo richiesto sia d’importo pari o inferiore ad euro 1.000.000,00.

La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 4 giugno 2026 e fino alle ore 12:00 del 25 giugno 2026, esclusivamente sull’apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/

Per eventuali richieste di supporto scrivere a:

supporto.avvisibandi@coninet.it  per chiarimenti sulla piattaforma;

impiantisticasportiva@governo.it per chiarimenti sull’Avviso.

Sono, altresì, disponibili i numeri telefonici dedicati all’assistenza 0636857395 e 0636854181