Imposta di soggiorno: i gestori delle strutture ricettive non sono agenti contabili

Con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, le Sezioni Unite della Corte di cassazione intervengono su una questione di particolare rilievo sistematico, chiarendo in modo netto il riparto di giurisdizione in materia di mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive. Nel caso di specie, la Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto aveva convenuto in giudizio una società alberghiera e il suo amministratore unico, chiedendone la condanna per danno erariale pari all’imposta di soggiorno incassata dai clienti e non riversata al Comune di Montegrotto Terme per gli anni 2022 e 2023.

L’amministratore ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che, alla luce della normativa sopravvenuta, la controversia dovesse essere devoluta al giudice tributario e non alla giurisdizione contabile. La Procura contabile e la Procura generale presso la Cassazione avevano invece difeso la persistenza della giurisdizione della Corte dei conti.

La Suprema Corte afferma il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e riconduce la controversia nell’alveo della giurisdizione tributaria, valorizzando il mutato assetto normativo introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020 e dalla successiva interpretazione autentica del 2021.

Il punto di svolta è rappresentato dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che ha introdotto il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, qualificando espressamente il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti del cliente. A rafforzare tale impostazione è intervenuto l’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, che ha attribuito efficacia retroattiva alla nuova qualificazione, estendendola anche ai rapporti sorti prima del 19 maggio 2020.

La Corte sottolinea che:

  • il gestore non è più un ausiliario dell’ente locale nella riscossione del tributo;
  • egli è debitore in proprio dell’imposta, seppur solidalmente e con diritto di rivalsa sul soggetto passivo (il turista);
  • l’obbligazione che grava sul gestore ha natura esclusivamente tributaria, partecipando della stessa natura dell’obbligo fiscale del cliente.

Ne discende che il mancato versamento dell’imposta non può più essere qualificato come maneggio di denaro pubblico, né può fondare un obbligo di resa del conto tipico degli agenti contabili.

In tale contesto, la pretesa comunale per l’omesso versamento dell’imposta non integra automaticamente un danno erariale; coincide con l’oggetto stesso dell’obbligazione tributaria; deve essere fatta valere secondo gli strumenti e davanti al giudice propri del sistema fiscale.

La Corte respinge inoltre l’ipotesi di una coesistenza tra giurisdizione tributaria e contabile, ritenendola foriera di duplicazioni sanzionatorie e contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Anche con riferimento agli esercizi pregressi non sussiste più l’obbligo della resa del conto giudiziale, né quello di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 139 e ss. del Codice di giustizia contabile, né infine quello di depositare il relativo conto.

TARI, Fabbisogni standard Anno 2026: Aggiornamento delle Linee guida

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2026. Le linee di indirizzo – predisposte con la collaborazione di IFEL e Sogei S.p.A. – sono finalizzate a inquadrare il contesto applicativo della nuova regolazione e a supportare i comuni nella predisposizione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) per il quadriennio 2026-2029. In tale prospettiva, viene confermata la possibilità per gli enti locali che abbiano già approvato le tariffe TARI di intervenire successivamente, e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per recepire le risultanze dei fabbisogni standard.

In continuità con le precedenti linee guida, i fabbisogni standard del servizio rifiuti si configurano come un paradigma obbligatorio di confronto, funzionale alla valutazione dell’andamento gestionale del servizio. Il richiamo operato dal comma 653 deve pertanto essere letto in coordinamento con l’intero procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico tariffario sui contribuenti.

L’attività regolatoria di ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e culminata nel MTR-3, incide in modo significativo sulla discrezionalità del comune, orientandola verso una verifica stringente del rispetto dei criteri regolatori nella determinazione dei costi da parte dei gestori, nell’ambito del PEF.

La struttura del fabbisogno standard

Il fabbisogno standard finale di ciascun comune è dato dal prodotto di due grandezze:

  • il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
  • le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

Il costo standard unitario è stimato mediante un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione di comuni con variabili gestionali e di contesto. Il parametro di base è rappresentato dal costo medio nazionale di riferimento, pari a 130,45 euro per tonnellata, cui si sommano o sottraggono i differenziali di costo associati alle singole componenti.

Le componenti del costo standard

Le principali componenti che concorrono alla determinazione del costo standard comprendono:

  • la percentuale di raccolta differenziata, modellata con una specificazione non lineare;
  • la distanza dagli impianti di conferimento;
  • la dotazione impiantistica regionale e le modalità di trattamento e smaltimento;
  • la forma di gestione del servizio, con un differenziale a favore della gestione diretta rispetto a quella associata;
  • i fattori strutturali di contesto del comune (demografici, morfologici ed economici);
  • le economie o diseconomie di scala, rilevanti soprattutto per i comuni di minori dimensioni;
  • le modalità di raccolta dei rifiuti;
  • l’appartenenza del comune a specifici cluster omogenei.

Alcune variabili, pur considerate nel modello, non presentano un impatto statisticamente significativo e non incidono direttamente sul calcolo del costo standard, mentre altre assumono rilevanza solo se valutate congiuntamente.

Componenti fisse, variabili e aggiornamento temporale

Ai fini applicativi, le componenti del costo standard possono essere ricondotte a tre macro-categorie:

  1. componenti fisse non modificabili dal comune
  2. componenti legate alla dotazione impiantistica regionale;
  3. componenti specifiche del comune, modificabili in funzione delle scelte gestionali.

Per l’applicazione del comma 653, le variabili del terzo gruppo devono essere calcolate con riferimento alle caratteristiche del servizio attive nel quadriennio 2026-2029. Diversamente, per l’utilizzo del fabbisogno standard come benchmark ai fini degli articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, tali variabili devono riferirsi alle annualità 2024 e 2025, in conformità all’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione n. 397/2025.

Il nuovo assetto regolatorio rafforza il ruolo dei fabbisogni standard come strumento di razionalizzazione, trasparenza e controllo dei costi del servizio rifiuti. Nel MTR-3 essi non rappresentano più soltanto un parametro conoscitivo, ma assumono una funzione operativa vincolante, incidendo direttamente sui meccanismi di produttività, potenziamento del servizio e dinamica delle entrate tariffarie. In tale quadro, il comune è chiamato a un utilizzo consapevole e strutturato delle risultanze dei fabbisogni standard, quale elemento imprescindibile per una gestione efficiente, sostenibile e coerente con i principi della regolazione ARERA e della finanza pubblica locale.

 

Recupero ICI enti non commerciali

Con il Decreto direttoriale 27 gennaio 2026 il MEF ha approvato il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche concernenti il recupero dell’aiuto di Stato relativo all’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, dal 2006 fino al 2011, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.

Il comma 1 del citato articolo 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024, dispone che i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l’imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l’indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo
dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni.

La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo nel territorio nazionale nel corso del periodo dal 2006 al 2011. Per la determinazione dell’ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell’IMU vigente nell’anno di imposta 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell’ICI, applicabili nell’anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l’aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.

Alle somme oggetto di recupero si aggiungono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario e fino alla data del recupero, calcolati secondo il regime dell’interesse composto. Il soggetto passivo determina gli interessi nella dichiarazione Recupero ICI e li versa insieme alla somma da corrispondere a titolo di recupero ICI. Per effettuare il calcolo degli interessi previsti dall’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 131 del 2024 e dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23 dicembre 2025 è messa a disposizione un’apposita applicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (www.finanze.gov.it), sulla base degli specifici criteri stabiliti dai Servizi della Commissione europea.

La dichiarazione Recupero ICI deve essere presentata entro il 31 marzo 2026. Il versamento delle somme oggetto del recupero è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite con risoluzione del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Allegati:

L’IRAP riguardante gli incentivi tecnici è registrata seguendo il cd. “giro contabile”

Nella seduta del 26 novembre 2025, la Commissione Arconet ha approvato la proposta di adeguamento del principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la contabilizzazione dell’Irap riguardante gli incentivi tecnici, in esito al parere MIT 3358/2025.

Con il suddetto parere, il MIT ha evidenziato che l’art. 10, comma 4, dello schema di regolamento Itaca (il quale stabilisce che gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, con esclusione dell’IRAP, che deve invece trovare copertura all’interno del quadro economico dell’intervento), risulta pienamente coerente con il dato testuale dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, che fa espresso riferimento ai soli oneri previdenziali e assistenziali, ricomprendendoli nell’ammontare complessivo delle risorse destinate agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni tecniche indicate nell’allegato I.10. Nessun riferimento è invece rinvenibile all’IRAP, che non può dunque essere inclusa nel perimetro dell’accantonamento del 2 per cento.

Ne consegue che l’accantonamento percentuale è finalizzato a coprire esclusivamente:

  • gli incentivi economici al personale;
  • i correlati oneri previdenziali e assistenziali;

restando esclusa l’imposta regionale sulle attività produttive.

L’IRAP deve pertanto essere qualificata come un costo aggiuntivo che grava direttamente sul bilancio dell’ente, in quanto tributo proprio dell’amministrazione e non del dipendente. Qualsiasi diversa ricostruzione comporterebbe uno spostamento dell’onere tributario su un soggetto diverso da quello individuato dalla legge, in contrasto con i principi dell’ordinamento tributario e contabile.

A parere del MIT, un ulteriore elemento di conferma si rinviene nella struttura del quadro economico dell’intervento disciplinata dall’art. 5 dell’allegato I.7 vigente. Tale disposizione:

  • inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8);
  • prevede, al successivo punto 10), le “spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del Codice”;
  • riserva infine al punto 18) la voce “IVA ed eventuali altre imposte”.

La collocazione sistematica dell’IRAP tra le “altre imposte” conferma che essa non può essere attratta né nella quota dell’80 per cento destinata agli incentivi al personale, né nella quota del 20 per cento riservata alle ulteriori finalità previste dall’art. 45.

L’aggiornamento del principio proposto dalla Commissione Arconet prevede che:

  • nel rispetto del parere del MIT 3358/2025, gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del d.lgs. 36/20231, comprendono i relativi oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, esclusa l’IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico;
  • l’IRAP riguardante gli incentivi tecnici è registrata seguendo il cd. “giro contabile”. E’ impegnata oltre che a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture, anche tra le spese per le imposte e tasse a carico dell’ente. La copertura dell’IRAP riguardante gli incentivi tecnici impegnata tra la spesa corrente è costituita dall’accertamento di entrata di pari importo al Titolo terzo, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

IFEL: La nuova definizione agevolata delle entrate locali. Approfondimento normativo e schema di regolamento

IFEL ha pubblicato una Nota di approfondimento che affronta la novità introdotta dalla legge di bilancio 2026 (Articolo 1, commi da 102 a 110, legge 30 dicembre 2025, n. 199) circa la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. La norma, già inserita nel decreto legislativo di attuazione della Delega fiscale sulla fiscalità locale tuttora in corso di esame, diventa ora immediatamente operante.

Si tratta di uno strumento che arricchisce le possibilità di intervento sulla gestione delle entrate locali, da utilizzare non in via ordinaria, ma, a determinate condizioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio, in modo straordinario e coerente con la concreta situazione territoriale e senza limitazioni sostanziali in termini di tipologie di entrata ed annualità definibili. Inoltre, IFEL ha pubblicato uno Schema di Regolamento, suddiviso in cinque blocchi, autonomamente mutuabili ed adattabili in base alle esigenze di ciascun ente.

Sponsorizzazioni, gli accordi vanno formalizzati. Obbligatoria la tracciabilità finanziaria

Gli accordi di sponsorizzazione che coinvolgono amministrazioni pubbliche devono essere formalizzati mediante un atto scritto idoneo a disciplinare in modo chiaro e puntuale le prestazioni delle parti, la ripartizione dei compiti e gli oneri economici assunti. La mancanza di un valido accordo formalizzato non è sanabile ex post mediante la successiva sottoscrizione di una convenzione. Inoltre, tali rapporti devono rispettare rigorosamente la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Questi i principi ribaditi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, relativo all’organizzazione di un evento culturale di rilievo internazionale – un Premio destinato a reporter statunitensi – promosso da un Comune capoluogo.

La vicenda trae origine da un esposto pervenuto all’ANAC, nel quale si segnalava una condotta ritenuta poco trasparente da parte dell’amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento. In particolare, il Comune avrebbe assunto un ruolo di intermediario tra un soggetto privato offerente (una banca), impossibilitato a erogare contributi a favore di associazioni non riconosciute, e l’organizzatore dell’evento, costituito proprio da un’associazione non riconosciuta e priva di scopo di lucro.

Secondo quanto ricostruito dall’Autorità, l’amministrazione avrebbe pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla ricerca di uno sponsor per la manifestazione, consentendo in tal modo all’associazione organizzatrice di beneficiare indirettamente del contributo del soggetto privato, attraverso il coinvolgimento del Comune quale soggetto “ponte”.

ANAC ha evidenziato una serie di profili di criticità sotto il profilo della legittimità amministrativa e della trasparenza dell’azione pubblica. In primo luogo, è stata rilevata l’omessa osservanza della forma scritta in relazione all’accordo sotteso all’attività di co-organizzazione dell’evento. La mancanza di un atto formalizzato ha impedito di definire in modo chiaro il perimetro delle obbligazioni assunte dalle parti coinvolte, i rispettivi ruoli organizzativi e la gestione delle risorse economiche.

L’Autorità ha chiarito che tale carenza non può essere sanata mediante una successiva sottoscrizione di una convenzione, poiché la formalizzazione dell’accordo costituisce un presupposto essenziale di legittimità dell’azione amministrativa, non un adempimento meramente formale o posticipabile.

In secondo luogo, ANAC ha riscontrato la mancata osservanza della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, evidenziando come l’assenza di un corretto inquadramento giuridico dell’operazione abbia inciso negativamente anche sul rispetto degli obblighi di tracciabilità, presidio fondamentale in funzione di prevenzione della corruzione e di controllo sull’impiego delle risorse.

Condotta illecita dell’impresa se modifica il contratto di lavoro indicato nella gara

La dichiarazione resa in sede di gara in ordine al Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato costituisce un elemento essenziale dell’offerta economica e vincola l’operatore economico anche nella fase esecutiva del contratto. Ne consegue che l’aggiudicatario non può, dopo l’affidamento e l’avvio dell’esecuzione, modificare unilateralmente il CCNL dichiarato, invocando un presunto errore. Una simile condotta è illegittima e può integrare un grave illecito professionale.

È questo il principio affermato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere di precontenzioso n. 11, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, intervenuta in relazione alla procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e uscite didattiche. Il Comune ha sottoposto ad ANAC diversi quesiti concernenti l’applicazione del CCNL da parte del Consorzio aggiudicatario e dell’impresa indicata come subappaltatrice, con particolare riferimento alla successiva richiesta di autorizzazione al subappalto, poi negata dalla Stazione appaltante.

In fase di gara, l’operatore economico aveva dichiarato di applicare il medesimo CCNL individuato dalla lex specialis e di aver formulato l’offerta economica nel pieno rispetto delle condizioni previste da tale contratto. Tuttavia, dopo l’aggiudicazione e a seguito delle verifiche svolte dalla Stazione appaltante, il Consorzio ha sostenuto di aver commesso un errore, affermando di applicare in realtà CCNL diversi e proponendo un’armonizzazione dei trattamenti economici solo in un momento successivo.

Secondo ANAC, tale comportamento non può ritenersi legittimo. Un operatore economico che si impegna in gara ad applicare un determinato CCNL non può successivamente modificare la dichiarazione resa, incidendo su un elemento che ha concorso alla formazione dell’offerta economica e, potenzialmente, all’esito della procedura.

L’Autorità ha chiarito che spetta alla Stazione appaltante valutare se la condotta dell’operatore integri un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della SA, nonché valutare l’adozione dei conseguenti provvedimenti, incluso l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione.

ANAC precisa che il Comune, previo contraddittorio con l’operatore economico, può valutare l’incidenza concreta della dichiarazione resa in gara sull’aggiudicazione e la sua idoneità ad influenzarne l’esito. A tal fine, rileva che la dichiarazione circa l’applicazione di un unico CCNL ha comportato l’omissione delle verifiche di congruità dell’offerta e di equivalenza delle tutele previste dall’art. 110 del Codice, verifiche che il RUP avrebbe dovuto effettuare qualora fosse stata dichiarata l’applicazione di CCNL differenti.

L’eventuale esito negativo di una verifica di equivalenza può costituire ulteriore elemento di valutazione, fermo restando che la decisione finale è rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante e deve essere assunta alla luce dei parametri fissati dall’art. 98 del Codice dei contratti pubblici.

Non serve qualificazione dell’amministrazione se c’è affidamento diretto dell’impianto sportivo

La qualificazione dell’amministrazione non è richiesta in assenza di una selezione comparativa strutturata. Il principio vale anche per le concessioni quando l’ordinamento consente l’affidamento diretto. Come chiarito dall’ANAC con atto approvato dal Consiglio dell’Autorità il 22 dicembre 2025, tale requisito non opera in modo generalizzato, ma trova applicazione esclusivamente nei casi in cui l’affidamento presupponga lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata.

Ne consegue che, laddove l’ordinamento consenta il ricorso all’affidamento diretto, la qualificazione dell’amministrazione non è richiesta, indipendentemente dall’importo dell’affidamento, purché siano rispettate le condizioni previste dal Codice o da altre disposizioni normative vigenti. Il principio assume portata generale e risulta applicabile non solo agli appalti, ma anche alle concessioni, nelle ipotesi in cui il legislatore consenta l’individuazione dell’affidatario senza l’espletamento di una procedura competitiva.

Il chiarimento dell’Autorità trae origine da una richiesta di parere avanzata da un ente locale in relazione all’affidamento diretto della riqualificazione e della gestione gratuita di impianti sportivi ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 5 del Codice dei contratti pubblici. ANAC ha confermato la possibilità per l’ente locale di procedere autonomamente all’affidamento diretto, anche in assenza della qualificazione come stazione appaltante, ribadendo che il requisito della qualificazione non è richiesto quando non si realizza una “gara” in senso proprio.

L’Autorità ha tuttavia puntualizzato con attenzione i presupposti applicativi della disciplina, circoscrivendone l’ambito operativo. In particolare:

  • sotto il profilo soggettivo, la disposizione è applicabile esclusivamente nel caso in cui una associazione o società sportiva senza fini di lucro presenti all’ente locale una proposta di intervento;
  • unicità della proposta: all’ente deve pervenire una sola proposta riferita allo specifico impianto sportivo;
  • contenuto della proposta: la stessa deve essere corredata da un progetto preliminare e da un piano di fattibilità economico-finanziaria;
  • oggetto dell’intervento: l’impianto deve essere suscettibile di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento, risultando non più adeguato sotto il profilo funzionale;
  • finalità sociali: l’utilizzo dell’impianto deve essere orientato alla promozione dell’aggregazione e dell’inclusione sociale e giovanile;limite economico: il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 14 del Codice.

Solo in presenza congiunta di tali condizioni l’ente locale può procedere all’affidamento diretto senza necessità di qualificazione.

Il parere ANAC si inserisce coerentemente nel nuovo assetto normativo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto correttivo al Codice (d.lgs. n. 209/2024). In particolare, l’articolo 62, come novellato, richiede la qualificazione della stazione appaltante per lo svolgimento delle “gare” di importo superiore alle soglie di autonomia individuate dal comma 1.

Il passaggio terminologico dal concetto di “procedure” a quello più circoscritto di “gare” assume rilievo interpretativo decisivo. Tale scelta lessicale rafforza l’orientamento secondo cui il legislatore ha inteso subordinare l’obbligo di qualificazione esclusivamente allo svolgimento di procedure comparative strutturate, escludendolo nei casi di affidamento diretto legittimamente consentiti.