I proventi da sanzioni stradali destinati al welfare della Polizia Locale restano fuori dal tetto del trattamento accessorio

Con la deliberazione n. 281/2025/PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – ha chiarito che le risorse destinate al welfare integrativo del personale di Polizia Locale, quando finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del Codice della strada, non sono soggette al limite del trattamento accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Le risorse destinate al welfare integrativo hanno natura non retributiva ma assistenziale-previdenziale, come già affermato dalla giurisprudenza contabile (Sezione Autonomie n. 17/2024/QMIG). L’art. 1, c. 124, l. 207/2024 ha stabilito che, in via generale, anche le risorse per il welfare integrativo concorrono al limite dell’art. 23, salvo che si tratti di fondi “riconosciuti a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”.

L’art. 208, c. 4, lett. c), d.lgs. 285/1992 prevede che una quota pari al 50 per cento (ovvero in diversa misura ex comma 5 dello stesso art. 208) dei proventi da sanzioni stradali spettanti agli enti locali possa essere destinata, tra l’altro, a misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente ai Corpi e ai Servizi di Polizia municipale.

Quand’anche si dovesse ritenere che la destinazione delle risorse al welfare integrativo del personale di Polizia locale non possa ritenersi impressa da una specifica disposizione di legge, integrando la detta finalità una delle possibili destinazioni che le amministrazioni locali possono imprimere ai proventi da sanzioni stradali, l’art. 98, c. 1, lett. b), del contratto collettivo relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto a novembre 2022, recependo l’art. 208, c. 4, lett. c), abilita espressamente le amministrazioni locali a devolvere i proventi anche a finalità assistenziali del detto personale, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 82 del contratto collettivo (cfr. Sezione delle Autonomie n. 5/2019/QMIG, che valorizza, ai fini del vincolo sulle risorse – seppure in relazione alle finalità previste dal comma 5 bis dell’art. 208 – la fonte contrattuale).

Ne consegue, quindi, che dette risorse possano ritenersi tuttora escluse dal limite normativo previsto dall’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017.

 

La redazione PERK SOLUTION

Società pubbliche, dai commercialisti focus sui processi di aggregazione

È stato pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale ricerca dei commercialisti un documento dal titolo “Le aggregazioni di società a partecipazione pubblica”, che analizza i processi di aggregazione delle società a partecipazione pubblica, fenomeno attuato con sempre maggior frequenza poiché consente sia di superare la frammentazione delle gestioni dei servizi pubblici locali, come auspicato dal Decreto di riordino dei servizi pubblici locali (d.lgs. 201/2022) sia di attuare quei processi di razionalizzazione delle società pubbliche che sono richiesti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016 e s.m.i.).

L’analisi prende avvio da una ricognizione normativa, per poi evidenziare le principali criticità che ostacolano l’attuazione delle operazioni aggregative. In particolare, viene sottolineato come il favore espresso dal legislatore e la valenza strategica delle aggregazioni non trovino adeguato sostegno nell’attuale quadro normativo, caratterizzato da disposizioni frammentarie e non sempre coerenti.

I processi di aggregazione si realizzano prevalentemente tramite operazioni straordinarie di natura societaria disciplinate dal Codice civile, senza un corrispondente riferimento né nel Tusp né nel decreto di riordino, né tantomeno nelle normative settoriali sui servizi pubblici. Tale lacuna ha prodotto interpretazioni amministrative eterogenee, che in molti casi hanno complicato e rallentato i percorsi di attuazione. Inoltre, la presenza di regimi vincolistici pensati per altre finalità incide negativamente sui tempi e sulla fattibilità delle operazioni, laddove invece servirebbe un quadro incentivante.

Da qui l’esigenza, emersa con chiarezza nel documento, di una disciplina specifica e semplificata per i processi aggregativi, capace di riconoscere la natura unitaria del fenomeno, pur articolato in singole operazioni straordinarie. Un approccio normativo più mirato consentirebbe istruttorie più snelle e coerenti con la logica di medio-lungo periodo che sottende le scelte strategiche di aggregazione. Infine, viene sottolineato come, nei casi di aggregazioni che coinvolgano società a partecipazione pubblica con presenza di soci privati e gestione di servizi pubblici, sarebbe opportuno prevedere un quadro normativo semplificato che, oltre a garantire efficienza, assicuri la continuità e la stabilità dei servizi affidati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incarichi affidati in modo continuativo a tre avvocati in violazione del principio di rotazione

Con la delibera n. 335 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha posto l’attenzione su una vicenda che solleva questioni di rilievo nel rapporto tra amministrazioni pubbliche e affidamenti di servizi professionali: il ricorso sistematico e pluriennale da parte di un Comune a tre avvocati esterni per la gestione del contenzioso.

ANAC ha chiarito che l’affidamento dei servizi legali costituisce un appalto di servizi quando ha carattere continuativo o periodico. Solo gli incarichi conferiti occasionalmente e in relazione a specifiche controversie possono essere qualificati come contratti d’opera professionale. Il Comune, invece, ha proceduto a un’esternalizzazione stabile e reiterata, corrispondendo ai tre professionisti un compenso mensile predeterminato, assimilabile alla retribuzione annua prevista dal CCNL Funzioni locali, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità delle prestazioni.

L’operato dell’Ente si pone in contrasto con i principi cardine del Codice dei contratti pubblici:

  • economicità ed efficacia, poiché i compensi non sono legati al risultato o all’impegno effettivo;
  • imparzialità e parità di trattamento, in quanto l’affidamento esclusivo a tre legali ha impedito l’accesso ad altri professionisti;
  • trasparenza, proporzionalità e pubblicità, assenti nelle procedure di scelta;
  • soprattutto, il principio di rotazione, sistematicamente disatteso.

ANAC ha evidenziato come siano stati conferiti oltre 2.100 incarichi ai medesimi professionisti, determinando una rendita di posizione in loro favore e frustrando il favor partecipationis, che costituisce uno degli obiettivi primari della disciplina sugli appalti. La gestione dell’area legale dal 2011 a oggi appare, secondo l’Autorità, in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost. L’assenza di un’Avvocatura comunale adeguatamente strutturata ha contribuito a giustificare un’esternalizzazione totale che, invece, dovrebbe essere limitata a fattispecie particolari richiedenti professionalità specialistiche.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione delle spese elettorali relative all’anno 2025

Il Ministero dell’interno, con comunicato del 17 settembre 2025, rende noto che a seguito di una verifica effettuata sui dati inseriti all’interno dell’applicazione denominata “Finanza Locale” del portale “DAIT Servizi”, sono ancora numerosi gli enti che non hanno ancora avviato la procedura di rendicontazione delle spese elettorali.

Il Ministero ricorda che per la presentazione della rendicontazione gli enti devono preliminarmente chiedere le credenziali di accesso all’applicativo “Finanza Locale” sulla piattaforma DAITWEB agli amministratori delle utenze della Prefettura di riferimento, in quanto le stesse sono diverse dalle altre, in particolar modo da quelle elettorali.

Per il buon fine della procedura, al termine dell’inserimento dei dati, il rendiconto va CHIUSO e poi INVIATO IN PREFETTURA, sempre tramite procedura, per il successivo controllo. La sola chiusura NON equivale ad Invio, con la conseguenza che il rendiconto risulterebbe non presentato e l’ente, pertanto, considerato inadempiente all’obbligo di presentazione dello stesso.

Per problematiche legate esclusivamente al nuovo applicativo, è possibile inviare una richiesta di supporto alla mail dedicata:  rendicontielettorali.fl@interno.it.

 

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