Fondo Garanzia Debiti Commerciali: la Corte dei conti Marche solleva la questione di massima

Nell’ambito dell’esame delle risultanze e degli equilibri di bilancio di un Comune – esercizio 2023 – la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Marche ha disposto la rimessione al Presidente della Corte dei conti di ogni valutazione in ordine all’opportunità ed alla sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie (art. 6, comma 4, D.L. 174/2012) o alle Sezioni riunite in sede di controllo (art. 17, comma 31, D.L. 78/2009) della Corte dei conti della soluzione della seguente questione di massima di interesse generale: “se, ai sensi dell’art. 1, comma 863, L. n. 145/2018, il FGDC, accantonato nel corso degli esercizi precedenti, possa o meno essere liberato anche in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio in cui è stato riscontrato il rispetto dei limiti legislativi fissati in materia di riduzione dell’indebitamento commerciale pregresso e di tempestività dei pagamenti”.

Nell’ambito dell’esame delle risultanze e degli equilibri di bilancio e dalle informazioni raccolte nel corso dell’istruttoria è emerso che, avendo registrato  al 31.12.2021 indicatori di pagamento non rispettosi di quanto stabilito dal legislatore (art. 1, commi 859 e ss. L. n. 145/2018 e s.m.i.), il Comune ha accantonato, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2022, un fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) di importo pari ad euro 2.907,57. Tali condizioni non sono risultate rispettate neanche al 31.12.2022, sicché, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2023, è stato disposto l’accantonamento al FGDC di euro 4.124,32, mentre, nel corso dell’esercizio 2023, in sede di rendiconto dell’esercizio 2022, veniva accantonato al FGDC l’importo di euro 2.907,57, esattamente corrispondente a quanto accantonato nel precedente bilancio di previsione del medesimo esercizio. Viceversa, al 31.12.2023, il medesimo Comune è risultato invece rispettoso dei limiti fissati dal legislatore e, perciò, non ha disposto accantonamenti di risorse al FGDC nel bilancio di previsione dell’esercizio 2024 e, nel corso dell’esercizio 2024, in sede di rendiconto dell’esercizio 2023, per un’ipotizzata “errata interpretazione” del dato normativo, non avrebbe accantonato l’importo di euro 4.124,32 ed avrebbe eliminato il precedente accantonamento di euro 2.907,57. Al 31.12.2024 l’Ente sarebbe tornato a registrare il mancato rispetto dei limiti fissati dalla legge in tema di pagamento dei debiti commerciali e, pertanto, avrebbe disposto, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2025, un accantonamento ad FGDC per euro 17.710,55, mentre, nel corso dell’esercizio 2025, in sede di rendiconto dell’esercizio 2024, non avrebbe accantonato alcun importo ad FGDC, in quanto, per l’anno 2024, non era stato previsto alcun FGDC, dato che, al 31.12.2023, risultavano rispettate le condizioni fissate dal legislatore.

Le risultanze istruttorie hanno consentito di appurare che l’accantonamento al FGDC di euro 2.907,57 disposto nel bilancio di previsione e nel rendiconto dell’esercizio 2022 è stato poi (secondo l’Ente erroneamente) liberato nel corso del 2024, in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio 2023, anziché attendere il rendiconto dell’esercizio 2024, ossia dell’esercizio successivo a quello (il 2023) in cui sono risultati rispettati i limiti legislativi in materia di riduzione dell’indebitamento commerciale e di tempestività dei pagamenti, come richiesto dall’art. 1, comma 863, L. n. 145/2018. Tale ipotizzata anomalia sarebbe stata oggetto di segnalazione automatica anche da parte della piattaforma BDAP in data 24.12.2024.

Il comma 863 prevede che “Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.

In sostanza, le risorse accantonate al FGDC nell’esercizio T, eventualmente sommate a quelle già accantonate nel corso degli esercizi precedenti, potranno essere liberate solo nell’esercizio T+1, a condizione che, al 31 dicembre dell’anno T, siano stati rispettati i requisiti relativi ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale. La previsione per cui l’accantonamento può essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che “solo a fine anno, con la chiusura dell’esercizio, l’Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell’indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell’anno.

L’interpretazione dell’art. 1, comma 863, L. n. 145/2018 è stata oggetto di orientamenti contrastanti, non essendo chiaro se l’inciso “nell’esercizio successivo” sia da intendere in senso strettamente cronologico, vale a dire nel senso che l’importo accantonato al FGDC può essere liberato “nel corso dell’esercizio successivo” a quello in cui sono state rispettate le tempistiche di pagamento e, quindi, anche in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio precedente, materialmente redatto nel corso dell’esercizio successivo, ovvero in senso prettamente contabilistico, vale a dire nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo, ossia, nel caso in questione, nel rendiconto dell’esercizio successivo (il 2024) a quello (il 2023) in relazione al quale è stato riscontrato il ripristinato rispetto delle tempistiche di pagamento e di riduzione dell’indebitamento commerciale.

La Sezione, dopo aver rilevato l’esistenza di orientamenti contrastanti, e considerata la rilevanza generale della questione, sospende la propria decisione, riconoscendo la questione come di massima rilevanza generale, trasmettendo la questione (deferimento) al Presidente della Corte dei conti, per valutare se sottoporla alla Sezione delle autonomie (art. 6, comma 4, D.L. 174/2012) o, in caso di rilevanza eccezionale, alle Sezioni riunite in sede di controllo (art. 17, comma 31, D.L. 78/2009).

 

La redazione PERK SOLUTION

Cessione della capacità assunzionale e deroga ai limiti di spesa del personale nelle Unioni di Comuni

Con la Deliberazione n. 143/2025/PAR della Sezione regionale di controllo per il Veneto, nell’affrontare il coordinamento tra la disciplina della capacità assunzionale introdotta dal D.L. 34/2019 (e dal D.M. 17 marzo 2020) per i Comuni “virtuosi” e il regime speciale delle Unioni di Comuni, ha evidenziato che l’Unione può assumere autonomamente, applicando la regola del 100% turnover ex L. 208/2015 (spazi propri), ovvero con spazi ceduti dai Comuni “virtuosi” (art. 32, comma 5, TUEL). In tale ipotesi, all’Unione si trasferiscono anche i corollari del regime comunale: a) deroga ai commi 557-quater e 562 (art. 7, co. 1, D.M. 17/3/2020); b) adeguamento del tetto del trattamento accessorio (art. 33, co. 2, D.L. 34/2019, ult. periodo). Tale ultima interpretazione risulta, infatti, coerente con il senso sotteso all’art. 5, comma 3, dello stesso D.M. che – come già specificato – concede addirittura spazi in più ai piccoli comuni (ovvero con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), affinché siano utilizzati per l’Unione alla quale aderiscono (ma attraverso l’istituto del «comando»).

La Sezione precisa che anche le assunzioni attraverso cessione di spazi assunzionali potranno avvenire soltanto a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria ai fini dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, oltre che delle disposizioni generali sul contenimento della spesa di personale.

Del resto, una lettura in tal senso orientata si porrebbe anche a salvaguardia del principio di necessario coordinamento della finanza pubblica, sotteso alla finalità, evidenziata dalla Sezione delle Autonomie con la pronuncia n. 4/2021/QMIG – attraverso il rinvio alla sentenza n. 22/2014 della Corte Costituzionale – finora perseguita dal legislatore, di incentivare le Unioni di comuni “orientate ad un contenimento della spesa pubblica, creando un sistema tendenzialmente virtuoso di gestione associata di funzioni (e, soprattutto, di quelle fondamentali) tra Comuni, che mira ad un risparmio di spesa sia sul piano dell’organizzazione amministrativa, sia su quello dell’organizzazione politica”.

A sua volta, la Sezione di controllo della Toscana, con la citata deliberazione n. 158/2023, ha ribadito che “laddove la cessione abbia luogo a beneficio di Unioni di Comuni, come previsto dal ridetto art.32 Tuel, il Comune, in virtù dell’art.7, comma 1, D.M. 17 marzo 2020, non debba includere i relativi importi nel computo del limite di spesa di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal momento che per il Comune la cessione della capacità assunzionale equivale, quoad effectum, alla avvenuta utilizzazione della stessa mediante assunzione diretta, tenuto conto che una volta ceduta la capacità assunzionale non può più essere utilizzata dal Comune cedente”.

 

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Inedificabilità sopravvenuta e rimborso ICI e IMU

Ai fini dell’ICI e dell’IMU, un’area deve considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base ad uno strumento urbanistico generale, anche se mancano strumenti attuativi o l’approvazione regionale.
La giurisprudenza, ormai consolidata, distingue infatti tra ius aedificandi (diritto a edificare, di natura urbanistica) e ius valutandi (criterio di tassazione, di natura fiscale): presupposti distinti, che non possono essere confusi.

In tale ottica, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana (sent. n. 688/2025) ha parzialmente accolto l’appello di un Comune contro la decisione di primo grado che lo aveva condannato a rimborsare ICI e IMU su un terreno inizialmente edificabile e poi dichiarato inedificabile.

Secondo i giudici toscani:

  • la caducazione dello strumento urbanistico non fa automaticamente venir meno il presupposto impositivo, poiché ai fini fiscali rileva anche la cosiddetta “edificabilità di fatto”;
  • resta quindi imponibile il suolo che, pur in assenza di strumenti urbanistici efficaci, presenti indici obiettivi di vocazione edificatoria.

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto comunque il diritto al rimborso limitatamente alle annualità ICI, poiché il regolamento comunale vigente all’epoca prevedeva espressamente tale possibilità in caso di sopravvenuta inedificabilità.

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Cassazione: determinazione della base imponibile per aree e fabbricati classificati F/3 (unità in corso di costruzione) e F/2 (unità collabenti)

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21749, depositata il 29 luglio 2025, chiarisce che gli immobili in costruzione (F/3) sono tassati sul valore dell’area edificabile, mentre le unità collabenti (F/2) non sono tassabili né come fabbricati né come aree, salvo demolizione. La vicenda trae origine da avvisi di accertamento per IMU e TASI relativi agli anni 2014-2015, emessi da un Comune nei confronti di due contribuenti su immobili censiti nel catasto edilizio urbano in categoria F/3 (“unità in corso di costruzione”) e F/2 (“unità collabente”).

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello dei contribuenti affermando quanto segue: “La tassazione, ai fini IMU, di un immobile soggetto a ristrutturazione edilizia (ex art. 3 co.1 lett. d) del c.d. TUE, D.P.R. 380/2001) o collabente, viene disciplinata dall’art. 13, comma 3 del D.L. 201/11, che richiama le regole Ici dell’art. 5, co. 6 del D.Lgs. 504/92. L’Imu va applicata sul valore dell’area di sedime dei lavori di ristrutturazione, considerata a tutti gli effetti come area edificabile. Sono edificabili, quindi, per definizione, le aree di sedime di fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione”.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del Comune, chiarisce che per gli immobili F/2 (unità in corso di costruzione), la qualificazione di “fabbricato” richiede iscrizione (o obbligo di iscrizione) con rendita; l’F/3 è un classamento fittizio (privo di rendita) e non esprime autonoma capacità contributiva. Ne deriva che l’imposta colpisce solo l’area edificabile, ai sensi dell’art. 5, co. 6, D.Lgs. 504/1992 (valore venale del suolo), senza computare un inesistente “valore del fabbricato in corso d’opera ai fini della rendita.

L’immobile F/2 (unità collabenti) denota un immobile fatiscente e privo di rendita (art. 3, co. 2, lett. b, DM 28/1998): non è imponibile come fabbricato. Non è imponibile neppure come area edificabile, salvo l’ipotesi di demolizione che restituisca autonomia all’area: da quel momento il suolo diventa imponibile come area edificabile, fino alla ricostruzione.

 

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Anci, Canoni demaniali marittimi: il Mit comunica le tabelle aggiornate 2025

Anci comunica che con la nuova Circolare del 25/08/2025 Prot. n. 8569 – che fa seguito a quella dell’11.08.2025 prot. n. 8376, il MIT trasmette le tabelle aggiornate degli importi unitari dei canoni demaniali che, per comodità ed uniformità di calcolo, vengono condivise in formato .pdf .xlsx. Queste informative sono state diramate anche in risposta ai numerosi solleciti da parte di ANCI, che come è noto da tempo aveva richiesto al MIT di procedere con l’adozione del decreto annuale per consentire ai Comuni di calcolare i canoni demaniali marittimi per l’anno 2025, che vanno pagati entro il 15 settembre.
Come si evince dalle tabelle allegate, per il settore turistico ricreativo, dal 1 aprile 2025 è stato applicato l’aumento del 10%  di cui all’art. 4, comma 11, della legge n. 118/2022, quindi la misura minima del canone applicabile – per i mesi di riferimento aprile/dicembre 2025 – ammonta a € 3.524,98633. Per i primi 3 mesi del 2025 invece il valore di riferimento è pari ad euro € 3.204,53303, quindi, come viene riportato in nota nella circolare MIT a titolo esemplificativo, la misura minima del canone applicabile a una concessione turistico-ricreativa per il corrente anno 2025 (1 gennaio/31 dicembre 2025) sarà di € 3.444,87299.
Come già evidenziato più volte, Anci sta continuando a sollecitare implementazione del SID “Il portale del mare” per facilitare le operazioni di calcolo, ma al  momento non è nota la tempistica (fonte Anci).

Tabelle canoni 2025

 

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Criterio di aggiudicazione appalto di lavori con manodopera superiore al 50%

Nelle procedure negoziate per lavori di manutenzione ordinaria, anche qualora i costi della manodopera superino il 50% del valore dell’appalto, la stazione appaltante può legittimamente adottare il criterio del minor prezzo, non trovando applicazione il divieto di cui all’art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023. È quanto evidenziato dal MIT (parere n. 3589 del 23/06/2025).

Dalla lettura coordinata delle disposizioni emerge che:

  • L’art. 50, comma 4, pone come regola generale, per le procedure negoziate di lavori, la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione, salvo il limite previsto dall’art. 108, comma 2.
  • L’art. 108, comma 3, introduce un vincolo specifico all’applicazione del criterio del minor prezzo solo per i servizi ad alta intensità di manodopera, non estendendolo né alle forniture né, tantomeno, ai lavori.
  • L’assenza di un richiamo espresso ai lavori, anche quando caratterizzati da un’elevata incidenza della manodopera, impone un’interpretazione letterale e sistematica della norma, la quale deve ritenersi volutamente limitata ai servizi. In tal senso depone altresì la ratio della disposizione, che mira a tutelare la qualità delle prestazioni nei servizi ad alta intensità di personale, dove la variabile prezzo potrebbe incidere negativamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità del servizio stesso.

Pertanto, nei lavori pubblici, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, non opera alcun divieto normativo all’uso del criterio del minor prezzo, anche quando l’incidenza dei costi della manodopera superi il 50%.

Alla luce del quadro normativo e interpretativo sopra delineato, si ritiene che:

  • Nelle procedure negoziate per lavori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), la stazione appaltante può legittimamente scegliere il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in alternativa all’OEPV;
  • L’unico limite riguarda i casi previsti dall’art. 108, comma 2, che non ricomprendono i lavori di manutenzione ordinaria;
  • L’art. 108, comma 3, non trova applicazione ai lavori, essendo norma riferita esclusivamente ai servizi ad alta intensità di manodopera.

Ne consegue che, anche in presenza di un’incidenza dei costi della manodopera superiore al 50% dell’importo dei lavori, è pienamente legittimo l’utilizzo del criterio del minor prezzo.

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La deliberazione di surroga del consigliere dimissionario costituisce atto dovuto e non può essere impedita da comportamenti ostruzionistici

La deliberazione di surroga del consigliere dimissionario costituisce atto dovuto e non può essere impedita da comportamenti ostruzionistici. In caso di mancata approvazione in prima convocazione, il consiglio comunale può validamente deliberare in seconda convocazione con un quorum ridotto, pari ad almeno un terzo dei consiglieri assegnati all’ente, escluso il sindaco. La ratio della seconda convocazione è quella di evitare la paralisi dell’organo collegiale, in ossequio al principio di efficienza. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, con il parere del 16 luglio 2025, in risposta ad una richiesta di un segretario generale di un ente.

l segretario riferisce che, a seguito delle dimissioni presentate e protocollate da un assessore, dimissionario anche dalla carica di consigliere comunale, è stata avviata la procedura di surroga in favore del primo dei non eletti. Tuttavia, nella seduta fissata per esaminare il punto relativo alla surroga, il numero legale è venuto meno per l’uscita dall’aula di alcuni consiglieri. Pur avendo indetto con urgenza una seconda seduta, il passaggio di alcuni consiglieri dalla maggioranza alla minoranza ha determinato un equilibrio tra i presenti e votanti: 12 consiglieri complessivi (su 13 eletti), di cui 6 di minoranza e 6 di maggioranza, incluso il sindaco. Secondo il segretario, tale assetto integra una condotta ostruzionistica dei consiglieri di minoranza.

Circa la necessità di adottare la deliberazione di surroga e le conseguenze della sua mancata approvazione, il ministero richiama l’orientamento costante secondo cui la surroga è atto dovuto. In tal senso, il Consiglio di Stato (sent. n. 2273 del 17 marzo 2021; conforme, sez. III, 12 giugno 2020, n. 3736) ha precisato che la sostituzione del consigliere dimissionario non può essere impedita da manovre dilatorie od ostruzionistiche che paralizzino il regolare funzionamento degli organi elettivi e la vita democratica dell’ente.

Nel caso concreto, l’art. 38, comma 8, TUEL stabilisce che “il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari”. Lo statuto comunale, all’art. 16, comma 6, ribadisce il termine di dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni; il comma 8 del medesimo articolo prevede che “la surrogazione avviene in favore del candidato che nella medesima lista immediatamente segue l’ultimo eletto”. Ai fini della validità delle deliberazioni, l’art. 17, comma 1, dello statuto richiede la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati e la maggioranza dei votanti, salvo diverse maggioranze qualificate. Il regolamento consiliare (art. 39) dispone che è adottato il provvedimento che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei votanti; ove tale maggioranza non sia raggiunta, la deliberazione è invalida. In caso di parità tra favorevoli e contrari, la deliberazione è inefficace e può essere nuovamente iscritta all’ordine del giorno della successiva adunanza (art. 39, comma 6).

Quanto al quorum strutturale in seconda convocazione, l’art. 16 del regolamento prevede che il consiglio non possa deliberare se non è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare il sindaco. La formulazione della predetta norma relativamente all’espressione “(e pari a n.6 consiglieri)” è frutto di un testo non aggiornato, risalente a quando i consiglieri assegnati erano 17 compreso il sindaco. Dopo la legge n. 56/2014, art. 1, comma 135, lett. b), per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il consiglio è composto da 12 consiglieri oltre al sindaco. Pertanto, nel caso di specie, in seconda convocazione il quorum costitutivo è integrato con la presenza di almeno 4 consiglieri (un terzo di 12), escluso dal computo il sindaco.

Pertanto, poiché in prima convocazione non si è deliberato, in seconda convocazione il consiglio può validamente procedere alla surroga con il quorum ridotto di cui sopra. Considerato che i consiglieri di maggioranza sono 6, incluso il sindaco, sussistono le condizioni per dare corso alla surroga del dimissionario, in coerenza con la natura di atto dovuto della stessa e con la funzione della seconda convocazione, che è quella di ridurre il quorum strutturale e scongiurare la paralisi dell’organo collegiale nel rispetto del principio di efficienza.

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AgID avvia l’attività di monitoraggio sull’attuazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

L’Agenzia per l’Italia Digitale, con comunicato dell’11 agosto 2025, informa che, in attuazione dell’Obiettivo 3.3 del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024–2026 – Aggiornamento 2025, comunica l’avvio dell’attività di monitoraggio sull’attuazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, con l’obiettivo di conseguire per il biennio 2025- 2026 i seguenti target:

  • Target 2025 – Il 100% delle amministrazioni devono avere adottato e pubblicato il manuale di gestione documentale, la nomina del responsabile della gestione documentale per ciascuna AOO e, qualora siano presenti più AOO, la nomina del Coordinatore della gestione documentale in “Amministrazione trasparente”;
  • Target 2026 – Il 100% delle amministrazioni devono avere adottato e pubblicato il manuale di conservazione e la nomina del Responsabile della conservazione in “Amministrazione trasparente”.

L’attività di monitoraggio

L’attività di monitoraggio è rivolta ai soggetti indicati all’art. 2, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale e si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

  • Analisi quantitativa sia degli adempimenti a carico dei soggetti sottoposti all’attività di monitoraggio di cui al Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, sia dello stato generale di attuazione delle disposizioni di cui alla normativa vigente e alle Linee guida;
  • Analisi qualitativa delle principali criticità legate all’attuazione delle disposizioni di cui alle Linee guida;
  • Supporto informativo e formativo ai soggetti coinvolti tramite appositi strumenti di comunicazione, coinvolgimento e formazione.

Il monitoraggio si avvale dei seguenti strumenti per la sua piena attuazione:

  • Form di rilevazione, contenente i quesiti oggetto di monitoraggio;
  • Community “Gestione documentale e conservazione” sulla piattaforma ReTeDigitale;
  • Supporto e Formazione.

Il Form di rilevazione

È possibile consultare in anteprima i quesiti oggetto del monitoraggio attraverso l’allegato “Form di rilevazione 2025“. Relativamente alle modalità di accesso alla piattaforma online e alla compilazione del form di rilevazione per l’anno 2025, nonché alle relative iniziative di supporto e formazione, saranno fornite apposite comunicazioni sia nella sezione “Comunicazione” del sito istituzionale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, sia all’interno della community dedicata su ReTeDigitale.

 

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PNRR, Farmacie rurali: Proroga termini registrazione allo sportello telematico e di invio della domanda

È stato pubblicato dalla Struttura di Missione PNRR il decreto n. 27/2025, di proroga dei termini di registrazione allo Sportello telematico e di invio della domanda di cui all’Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” – Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 2: Strutture sanitarie di prossimità territoriale – finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

La finalità dell’Avviso è quella di sostenere le farmacie rurali (L. 221/1968) per rafforzare i servizi sanitari di prossimità nelle aree più marginalizzate, migliorando l’offerta per la popolazione. Beneficiari del contributo sono le Farmacie rurali situate in Comuni con popolazione < 5.000 abitanti, oppure Frazioni/centri abitati con popolazione < 5.000 abitanti all’interno di Comuni con popolazione > 5.000 abitanti. Sono ammesse al finanziamento anche le farmacie già beneficiarie del contributo di cui all’Avviso n. 305/2021, purché presentino progetti in ambiti diversi da quelli già finanziati.

La dotazione complessiva dell’Avviso è di € 81.472.793,44 (risorse PNRR), mentre il Contributo massimo per beneficiario è pari ad € 44.260,00 (una tantum, a fondo perduto).  L’aiuto copre almeno i 2/3 del costo del progetto.

La proposta progettuale finanziabile prevede la realizzazione di uno o più dei seguenti ambiti di intervento:
– Primo Ambito: Ottimizzazione dell’efficace dispensazione del farmaco;
– Secondo Ambito: Partecipazione alla presa in carico del paziente cronico;
– Terzo Ambito: Prestazione di servizi di primo e secondo livello, operabile anche nell’ambito di assistenza domiciliare e telemedicina.

La domanda di partecipazione all’Avviso dovrà essere compilata, previa registrazione, esclusivamente attraverso l’apposito servizio telematico messo a disposizione dalla Struttura di missione PNRR-Ufficio V e predisposto e gestito da Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Lo Sportello telematico per la registrazione e il successivo invio della domanda di partecipazione è aperto dalle ore 10.00 del giorno 22 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2025, termine prorogato con Decreto del Direttore Generale n. 27/2025.

 

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Accrual: Definiti i requisiti generali per l’adeguamento dei sistemi informativi

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2025, emanato ai sensi dell’ articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, sono stati definiti i requisiti generali sulla base dei quali le amministrazioni, tenute a predisporre gli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, devono avviare una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativo-contabili, necessari per il recepimento degli standard contabili ITAS.

Le amministrazioni individuate con determina RGS n. 259/2024 sono chiamate ad avviare una ricognizione dei propri processi amministrativi (programmazione, gestione, rendicontazione) e a pianificare gli interventi di adeguamento dei sistemi informativi.

I sistemi informativi dovranno gestire, oltre al piano dei conti, ulteriori classificazioni conoscitive:

  • funzioni di governo secondo la codifica internazionale COFOG;
  • missioni e programmi, natura economica delle spese, centri di responsabilità e di costo;
  • eventuali dimensioni aggiuntive (geografiche, organizzative, finanziarie).

Il decreto impone la copertura integrale delle funzioni contabili e amministrative (personale, acquisti, inventari, tesoreria). È ammesso l’utilizzo di più applicativi, purché sia garantita la piena interoperabilità con il sistema contabile principale e con le banche dati del MEF, secondo protocolli standardizzati.

La riforma introduce un principio di chiarezza:

  • la contabilità accrual è autonoma rispetto a quella finanziaria (utilizzata per fini autorizzatori);
  • i due sistemi devono dialogare senza duplicazioni, ma non è consentita la derivazione automatica delle scritture economico-patrimoniali da quelle finanziarie.

Implicazioni per le amministrazioni

Il decreto non è un mero adempimento tecnico, ma una vera trasformazione culturale:

  • sistemi informatici: dovranno essere riprogettati o potenziati per recepire il piano dei conti multidimensionale e gli schemi accrual;
  • processi: la mappatura amministrativo-contabile richiederà di ridisegnare flussi e responsabilità;
  • competenze: sarà indispensabile un investimento in formazione per dirigenti e funzionari;
  • trasparenza: la multidimensionalità consentirà un monitoraggio più preciso della spesa pubblica, migliorando la comparabilità europea.

 

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