Escluso l’affidamento diretto per le concessioni degli impianti sportivi

Nel caso di concessione di servizi riguardanti la gestione di impianti sportivi, deve farsi ricorso “a procedura pubblica (articolo 182 D. Lgs. 36/2023) oppure a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (articolo 187 D. Lgs. 36/2023)”. È quanto evidenziato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nell’atto di segnalazione n. 2064 del 5 febbraio 2025 in merito alle procedure di affidamento di uno stadio, nonché ad alcune previsioni del Regolamento comunale per l’affidamento della gestione di impianti sportivi.

Secondo l’articolo 6, commi da 1 a 3, del D.lgs. n. 38/20211, l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali “deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”. Ove intenda ricorrere a terzi, il Comune ne affida la gestione “in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni
sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”, nel rispetto del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) e della normativa euro-unitaria vigente.

Uno dei principi cardine del nuovo Codice dei contratti pubblici è quello di accesso al mercato, sulla base del quale “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità” (articolo 3 del D.lgs. n. 36/2023).

Il Codice dei contratti pubblici non consente infatti il ricorso all’affidamento diretto in caso di concessione di servizi, per il quale deve farsi ricorso a procedura pubblica (articolo 182) oppure a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (articolo 187). Il ricorso ad affidamenti diretti in casi del genere è stato escluso anche dal MIT in due recenti pareri (n. 2409 e n. 2441 del 2024).

Pertanto, la regola da seguire è l’evidenza pubblica, potendo rilevare gli aspetti associativi e sportivi locali in sede di criteri e di attribuzione del punteggio da valutare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo indennità di funzione: pubblicato il decreto di riparto per l’anno 2024

È stato pubblicato il decreto del 7 febbraio 2025, concernente il riparto dell’incremento, per l’anno 2024, del fondo di 220 milioni di euro, per il concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento dell’indennità di funzione, disposto dall’articolo 1, commi 583, 584 e 585, della legge n. 234 del 2021.

Per l’anno 2024, le risorse sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinunzia, parziale o totale, delle misure di tali indennità in precedenza previste dal DM 119 del 2000. Tale possibilità, a seguito della modifica apportata all’articolo 1, comma 20-ter dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 29 gennaio 2024, inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38, è prevista fino al 31 dicembre 2025, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente per l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza ridotta.

 

La redazione PERK SOLUTION

Asili nido, nuovo decreto per Piano di interventi per 800 milioni

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato il decreto che avvia la procedura per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli enti locali, finalizzata alla costruzione di nuovi asili nido e alla riconversione di edifici pubblici non già destinati a questo servizio. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta un passo concreto per il potenziamento dell’offerta educativa nella fascia 0-2 anni e nel raggiungimento del target finale del PNRR grazie alla possibilità di utilizzare oltre 800 milioni aggiuntivi derivanti dall’incremento di risorse riconosciuto dalla Commissione europea al Ministero dell’Istruzione e del Merito in sede di revisione del Piano per aver raggiunto alcuni obiettivi PNRR sull’edilizia scolastica, nonostante l’incremento dei prezzi.

“Con questo decreto – dichiara il Ministro Valditara – confermiamo il nostro impegno concreto nel garantire pari opportunità educative sin dalla prima infanzia, consapevoli che una educazione fin dalla più tenera età è fondamentale per colmare divari sociali. Nostro obiettivo è altresì quello di eliminare differenze territoriali nella disponibilità di asili nido, affinché ogni bambino possa avere accesso a un’educazione di qualità indipendentemente dal comune o dalla regione di appartenenza. Investire nell’istruzione significa investire nel futuro del Paese. Vogliamo costruire una società dove ogni famiglia possa contare su un sistema educativo che supporti concretamente la crescita dei propri figli”.

Il decreto stabilisce che gli enti locali potranno presentare le proprie manifestazioni di interesse per ottenere finanziamenti destinati alla realizzazione di nuovi posti negli asili nido. È una procedura innovativa, nella quale sono stati individuati direttamente e sulla base dei dati ISTAT i comuni che sono al di sotto della media del 33% di copertura del servizio per asili nido, così da garantire in modo più diretto e immediato oltre che uniforme su tutto il territorio nazionale, l’obiettivo di attivare i servizi per la fascia di età 0-2 anni.

L’accesso ai fondi sarà regolato, infatti, da criteri oggettivi privilegiando i Comuni con una copertura del servizio nella fascia 0-2 anni inferiore al 33% e assicurando almeno la percentuale minima di riserva per i comuni del Mezzogiorno.

Per gli interventi che saranno ammessi al finanziamento i comuni dovranno garantire l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 agosto 2025, nel rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito garantirà un costante supporto ai comuni sia in fase di manifestazione di interesse, del tutto semplificata, sia ai fini della gestione delle procedure di appalto dei lavori. Continuano ad applicarsi anche a questo nuovo bando le procedure derogatorie e di semplificazione previste da questo Governo per gli interventi di edilizia scolastica PNRR (fonte MIM).

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto contributo sviluppo servizi sociali per i Comuni siciliani e della regione Sardegna

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 5 febbraio 2025, corredato della Nota metodologica con gli allegati 1 e 2, recante: “Riparto del contributo pari a 68 milioni di euro, per l’anno 2025, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna”, di cui all’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

La redazione PERK SOLUTION

DL PA 2025 in Gazzetta Ufficiale: Nuove regole per concorsi e assunzioni. La nota Anci

È stato pubblicato in G.U. n. 61 del 14 marzo 2025, il Decreto-Legge n. 25/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”. Tra i numerosi interventi, emerge la disposizione che consente a Regioni, Province, Città Metropolitane ed Enti locali di assumere, come funzionari, diplomati degli ITS Academy. L’obiettivo è quello di attrarre le nuove generazioni al settore pubblico e, allo stesso tempo, dotare le amministrazioni di personale tecnico qualificato. I giovani, assunti a tempo determinato, potranno proseguire il loro percorso professionale dopo aver conseguito la laurea e una valutazione positiva del lavoro svolto. Per sostenere il percorso formativo, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa tra le amministrazioni coinvolte e il Dipartimento della funzione pubblica, gli interessati potranno ottenere un contributo economico grazie al progetto “PA 110 e lode”.

È prevista una specifica richiesta dell’ANCI, relativa al differimento del termine a tutto il 2025 per l’applicazione delle misure relative alla stabilizzazione del personale precario contenute nel D.Lgs. n. 75/2017, con riferimento agli assistenti sociali assunti con contratto a termine, finanziato con le risorse stanziate dal comma 200 della Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017).

Si prevede una radicale riforma della disciplina dell’istituto della mobilità volontaria propedeutica all’indizione di nuove procedure di reclutamento (cd mobilità propedeutica). La formulazione del novellato art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001 , le amministrazioni destinano alle procedure di mobilità una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali. Le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. Si ristabilisce così il primato del concorso pubblico quale modalità di reclutamento prevalente, ribaltando la tradizionale visione improntata al risparmio di spesa. Tuttavia il decreto-legge introduce una sanzione per il caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, ovvero che «le facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l’amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall’avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato».

Si prevede il ripristino della durata triennale delle graduatorie concorsuali degli enti locali ai sensi dell’art. 91 del TUEL. Si sopprime la norma che riconosceva la possibilità di reclutamento degli idonei nei soli casi in cui, in numero corrispondente, uno o più vincitori rinunciassero all’assunzione o non superassero il periodo di prova o si dimettessero entro sei mesi dall’assunzione; si ricorda che tale condizione era operante con riferimento esclusivo all’ambito di applicazione del suddetto limite del venti per cento.

Lo scorrimento delle graduatorie vigenti è consentito per tutte le esigenze dell’ente e non esclusivamente in caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione. Le amministrazioni, in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, mediante
l’utilizzo di graduatorie di altre amministrazione.

Vedi nota Anci

 

La redazione PERK SOLUTION

Fatturazione delle ritenute di garanzia per le prestazioni rese in regime di split payment

Con la risposta n. 52/2025, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla fatturazione della ritenuta di garanzia dello 0,5% nelle ipotesi di prestazioni rese in regime di split–payment, evidenziando che l’esigibilità dell’imposta si realizza alla data del pagamento del corrispettivo ­nonostante lo stesso sia stato fatturato,­ salva la possibilità di optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione ovvero della registrazione della fattura.

Nel caso di specie, l’ente istante fa presente di aver stipulato una convenzione per la fornitura di energia elettrica. Il contratto prevedeva l’applicazione della ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolare solo alla conclusione del rapporto, dopo la verifica di conformità e il rilascio del DURC regolare. La società invece di emettere una fattura mensile per il 99,5% delle prestazioni, con il restante 0,5% da fatturare solo a fine contratto, emetteva fattura per l’intero importo, comprensivo della ritenuta di garanzia, sostenendo che i propri sistemi contabili non consentivano una gestione diversa. Pertanto, l’Istante ha chiesto di sapere se risulta corretto richiedere alla società l’emissione della fattura della prestazione resa, al netto delle ritenute di garanzia di cui all’articolo 11, comma 6 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L’Agenzia ricorda che in base all’art. 11, comma 3 sopra richiamato, le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. L’addebito di dette ritenute (c.d. ”ritenute a garanzia”) sull’importo netto progressivo delle prestazioni è volto, in linea generale, a costituire la provvista necessaria per consentire al committente di ottemperare agli obblighi contributivi nell’eventualità in cui questi non siano stati assolti direttamente dall’appaltatore. In base all’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 e secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, per la quota relativa alle ritenute di garanzia la condizione di esigibilità dell’imposta si verificherà
solo al termine del contratto.

In ambito di split payment, le Pubbliche Amministrazioni versano direttamente all’Erario l’IVA sul corrispettivo del contratto, senza trasferirla al fornitore. Secondo il meccanismo previsto dal D.M. 23 gennaio 2015, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo all’impresa, con facoltà per la Pubblica amministrazione di anticipare il versamento dell’IVA prima dell’effettiva erogazione del saldo.

Per l’Agenzia, il comportamento della società non è contrario alle disposizioni di legge, poiché è ammissibile che il prestatore di servizi fatturi il controvalore complessivo delle prestazioni rese­ nonostante il corrispettivo non sia in tutto o in parte pagato, restando in ogni caso l’esigibilità ancorata al momento del pagamento dello stesso. Ciò, dunque, non determina un’anticipazione dell’obbligo di versamento dell’IVA (fatta salvala facoltà di deroga dell’acquirente).

In tale evenienza, all’atto della corresponsione del corrispettivo fatturato, l’Istante ne tratterrà una parte, precisamente lo 0,50 per cento, che provvederà a:
a) versare direttamente all’istituto previdenziale o assicurativo nel caso in cui sia riscontrata l’irregolarità contributiva della Società;
b) restituire alla Società previo riscontro della sua regolarità contributiva.

Qualora l’Istante intenda avvalersi dell’opzione dell’esigibilità anticipata di cui all’articolo 3, comma 2 del DM del 2015, invece, l’IVA relativa all’intero corrispettivo indicato in fattura, comprensivo delle ritenute di garanzia, andrà versata anticipatamente rispetto al pagamento delle somme a titolo di ritenute di garanzia.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Procedure di affidamento, serve più tempestività. Ritardi non consentiti anche per gli obiettivi PNRR

Con il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio l’11 marzo 2025, Anac ha fornito importanti chiarimenti riguardo i termini di conclusione delle procedure di affidamento. Sono state infatti rilevate criticità in merito al rispetto della massima tempestività nell’affidamento dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti.
Alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti viene richiesta la pubblicazione dei documenti di gara iniziali e la conclusione delle procedure di selezione nei termini indicati. Sono previsti termini massimi per la conclusione delle procedure di appalto e di concessione, differenziati per tipologia di procedura. Tali termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invito ad offrire, e cessano con l’aggiudicazione alla migliore offerta.

I termini stabiliti costituiscono termini massimi, e assolvono alla funzione di consentire l’accertamento di responsabilità amministrative e/o contabili in capo ai dipendenti incaricati dello svolgimento delle procedure di gara. È espressamente, previsto, infatti, che il superamento degli stessi rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire il principio del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività. Il principio del risultato, infatti, costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, e rappresenta un criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi delle procedure di affidamento e attribuire gli incentivi.

Il principio del risultato è espressamente perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. A tale ultimo fine, la Commissione Europea ha previsto, tra le Milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un abbattimento della cosiddetta decision speed ovvero del tempo intercorrente tra la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto, nelle procedure aperte sopra soglia. Pertanto, il mancato rispetto del principio della massima tempestività nell’aggiudicazione e nella stipula del contratto rischia di pregiudicare il mantenimento degli impegni assunti nell’ambito del Pnrr, con grave danno economico per il Paese.

Le stazioni appaltanti devono pertanto rispettare il principio della massima tempestività. Anac evidenzia che la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e il corretto utilizzo delle Piattaforme di approvvigionamento digitale consentono la massima semplificazione e accelerazione delle procedure, con notevoli benefici sulla riduzione dei tempi di affidamento dei contratti (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Valutazione della performance e sviluppo di carriera: ok dal Consiglio dei ministri al disegno di legge

Via libera dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, al disegno di legge in materia di valutazione della performance e sviluppo di carriera. Il testo introduce importanti innovazioni destinate a rendere più moderni ed efficienti gli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni. È un obiettivo raggiungibile attraverso l’introduzione di nuovi strumenti per migliorare la misurazione e la valutazione della performance dei dipendenti pubblici a cui collegare prospettive di carriera capaci di valorizzare il merito.

«Questo provvedimento rappresenta un passo importante che riconosce la centralità delle persone. Passiamo da un approccio “burocratico” della valutazione e misurazione della performance a uno per “obiettivi” in cui contano i risultati raggiunti. Si tratta di un passaggio fondamentale per motivare le persone, accrescere le organizzazioni e, in questo modo, offrire servizi sempre più efficienti ai nostri utenti, cittadini e imprese», commenta con soddisfazione il ministro Zangrillo.

Il nuovo sistema, infatti, mira a perfezionare l’efficacia della valutazione esistente disciplinando in modo stringente modalità e tempi di assegnazione degli obiettivi e misurabilità. Agli obiettivi di mestiere si affianca la valutazione dei comportamenti organizzativi e cioè di quelle capacità, tra cui la leadership, che devono completare il profilo delle persone.

Il disegno di legge apre così alla possibilità di creare una struttura a “obiettivi” che prevede un trattamento retributivo legato alla performance. Questo deve essere progressivo e strettamente correlato, in termini percentuali, alla valutazione conseguita. Per questo, non potranno essere attribuiti a più del 30% dei valutati punteggi apicali.

A questo si affianca un percorso di sviluppo della carriera improntato sul merito che introduce un importante elemento di novità: l’accesso alla dirigenza di seconda fascia può avvenire, per il 30% dei posti a disposizione, per coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio nell’area dei funzionari o 2 anni nell’area dell’elevata qualificazione. Un nuovo strumento che si somma ai percorsi già esistenti come il corso-concorso SNA (50% dei posti) e il concorso bandito da ciascuna amministrazione (20% dei posti). All’accesso alla dirigenza di prima fascia è destinata una quota pari al 50% dei posti.

Le procedure di sviluppo di carriera si articolano in due fasi: la prima, selettiva e comparativa, finalizzata ad individuare i soggetti idonei al conferimento temporaneo di un incarico dirigenziale, la seconda di osservazione e valutazione. L’esito positivo delle due fasi consente l’accesso ai ruoli. Ciascuna amministrazione pubblica specifici bandi ai quali può partecipare il personale di ruolo o in servizio presso la stessa amministrazione.

La selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente è affidata ad una Commissione indipendente composta da 7 componenti di cui: 4 dirigenti di livello generale appartenenti alla stessa amministrazione che ha indetto la procedura; 2 professionisti esperti nella valutazione del personale proveniente da un’amministrazione diversa da quella interessata o dal settore privato ed è presieduta da un dirigente generale di ruolo proveniente da un’altra amministrazione. Ai lavori partecipano, senza diritto di voto, il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun candidato e un componente dell’Organo indipendente di valutazione, con funzioni di supporto.

Per fare in modo che la selezione risponda ai criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza i componenti della Commissione sono estratti a sorte, non possono farne parte per due volte consecutive e restano fermi i casi di incompatibilità previsti per la partecipazione alle commissioni di concorso. Inoltre, è costituito un apposito Albo presso il Dipartimento della funzione pubblica per l’individuazione dei professionisti, pubblici o privati, esperti nella valutazione del personale.

La selezione inizia con due step. Il primo è relativo alla valutazione della performance individuale e dei comportamenti organizzativi. Il secondo si basa sullo svolgimento di una prova individuale di carattere esperienziale. Ai fini della prima valutazione la commissione tiene conto di un colloquio di carattere esperienziale-attitudinale-motivazionale e di una relazione dettagliata, sottoscritta dal dirigente sovraordinato al candidato, dalla quale devono emergere anche indicatori di carattere comportamentale riguardanti le capacità di leadership.

Gli incarichi conferiti non possono avere durata superiore a 3 anni e sono rinnovabili una sola volta previa la necessaria valutazione favorevole della Commissione sull’attività svolta.

La seconda fase consiste nell’osservazione e valutazione. Trascorsi 4 anni dall’assegnazione del primo incarico, se la valutazione è positiva, si passa all’inserimento nei ruoli.

«Le novità introdotte consentiranno di avvalersi di personale sempre più qualificato e motivato. I dipendenti verranno incentivati a raggiungere nuovi traguardi e a sviluppare ulteriormente le proprie competenze, con benefici concreti sia per la loro crescita professionale, sia per l’intera organizzazione. Questo provvedimento permetterà di costruire ambienti lavorativi ancora più dinamici e stimolanti, in cui le nostre persone potranno esprimere al massimo il loro potenziale, contribuendo in modo significativo a un Pubblica amministrazione moderna e al passo con i tempi», ha concluso il titolare della Funzione pubblica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Elezioni amministrative e referendum 2025

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 marzo 2025, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2025.

Le norme introdotte prevedono, tra l’altro:

  • svolgimento delle votazioni in due giorni (domenica e lunedì), anziché in un solo giorno come previsto dalla disciplina vigente, per le elezioni amministrative e per le consultazioni referendarie del 2025;
  • le disposizioni applicabili in caso di svolgimento contestuale delle consultazioni elettorali e referendarie, l’ordine di scrutinio delle schede e le modalità di ripartizione delle relative spese;
  • la possibilità di partecipazione alle consultazioni referendarie dell’anno 2025 per tutti coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, sono temporaneamente domiciliati in un comune di una provincia diversa da quella di residenza;
  • il potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL) del Ministero dell’interno;
  • la sottoscrizione con firma elettronica qualificata delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre firma autografa.

In seguito all’esame del decreto-legge, il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha svolto una informativa al Consiglio dei Ministri in relazione alle date di svolgimento delle elezioni amministrative e al possibile abbinamento con le consultazioni referendarie. Il Ministro Piantedosi intende indire, con proprio decreto, le elezioni amministrative per domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuali ballottaggi domenica 8 e lunedì 9 giugno. Pertanto, in considerazione della necessità di conciliare la più ampia possibilità di partecipazione dei cittadini con le esigenze di continuità dell’attività didattica nelle scuole sedi di seggio elettorale, in un prossimo Consiglio dei ministri sarà deliberato di proporre al Capo dello Stato la convocazione dei comizi per i cinque referendum abrogativi in concomitanza del secondo turno delle amministrative, domenica 8 e lunedì 9 giugno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato lo schema di Relazione al rendiconto 2024 dell’organo di revisione

Il Consiglio e la Fondazione Nazionali dei Commercialisti, in collaborazione con Ancrel (Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali), hanno reso disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione 2024”.

La relazione è predisposta nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile” del D. Lgs.18/8/2000 n. 267 (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D.lgs. 118/2011. Per la formulazione dello schema di relazione e per l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi delle check-list pubblicate a corredo della relazione e dei Principi di vigilanza e controllo emanati dallo stesso Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

Il format è aggiornato tenendo conto delle norme emanate, degli orientamenti di prassi e giurisprudenziali pubblicati fino alla data di divulgazione del documento ed è allineato, nel quadro della proficua collaborazione da tempo avviata con la Corte dei conti, al contenuto della deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR del 27 febbraio 2025 pubblicata oggi riguardante le Linee guida e il relativo questionario per la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto 2024.

Il documento guida il revisore nello svolgimento dei controlli sulle tematiche del disavanzo, dell’indebitamento, delle verifiche degli equilibri e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica grazie anche al supporto di apposite carte di lavoro.

Particolare attenzione è dedicata alla segnalazione di eventuali criticità, anomalie e/o irregolarità che l’Organo di revisione dovesse riscontrare nel corso delle sue attività con avvertenza, in apposita sezione, a valutare accuratamente questi alert sia nella fase di formulazione del proprio giudizio sia, nell’ambito della funzione di collaborazione, nell’ottica di fornire un valido supporto all’organo politico al quale compete la complessa attività d’indirizzo e controllo amministrativo dell’ente.

Il documento è composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione correlato da tabelle in formato Excel editabili, che possono essere copiate e incollate nel testo Word. Il format proposto costituisce soltanto uno schema per la formazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta l’unico responsabile dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento, nonché della documentazione a supporto prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo anche mediante dettagliate carte di lavoro e check-list.

 

La redazione PERK SOLUTION