Il fondo rischi contenzioso esige un controllo minuzioso e puntuale da effettuarsi con cadenza periodica e costante

L’accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, costituisce adempimento obbligatorio da affettuarsi in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, o in fieri. La corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di “procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di revisione”. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Basilicata, con la deliberazione n. 42/2025.

Nell’ambito dell’analisi dei dati e delle informazioni contenute nel questionario al rendiconto 2022, è emerso che il Comune – in assenza di comunicazioni da parte dei legali – abbia provveduto ad accantonare un fondo contezioso in maniera prudenziale, e quindi in via meramente forfettaria, nulla riferendo circa la prodromica ricognizione delle controversie in essere.

La Sezione ricorda che “La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento” e che, a tale riguardo, occorre dotarsi “di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie”(Sez. Contr. Sicilia, deliberazione n. 6/2019/SS.RR./PARI). Deve ritenersi esclusa una quantificazione meramente forfettaria e prudenziale del rischio di soccombenza; al contrario la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un’analisi specifica delle singole poste e partite.

Secondo la giurisprudenza contabile, in assenza di parametri normativamente determinati (il richiamato principio contabile 5.2., lettera h) non indica, infatti, i criteri per valutare “le significative probabilità di soccombere”), possono a tal fine soccorrere gli standard internazionali in tema di contabilità (IAS 37 e OIC 31), con conseguente classificazione delle passività potenziali da contenzioso secondo i gradi del certo, del probabile, del possibile, e del remoto:
– il debito certo (indice di rischio 100%) è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
– la passività “probabile” (indice di rischio superiore al 51%) è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui sia stato formulato un giudizio di soccombenza di grande rilevanza, ed impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno alla suddetta percentuale (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
– la passività “possibile” (indice di rischio tra il 10% ed il 49%) è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile (cfr. documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37);
– la passività da evento “remoto” (indice di rischio inferiore al 10%), non prevede, infine, alcun accantonamento.

In proposito è stato precisato che “In base alle prassi aziendalistiche affermatesi in materia, ove l’amministrazione giudichi come “remoto” il rischio di soccombenza, non sorge l’obbligo di effettuare alcun accantonamento; ove invece il rischio di perdita della lite sia valutato come tecnicamente “possibile”, all’ente è rimessa la costituzione del fondo in misura oscillante tra il 10% e il 50% del valore della domanda giudiziale e relativi accessori di legge; infine laddove l’accoglimento dell’avversa domanda appaia, ex ante e allo stato dell’arte, “probabile”, la prudenza richiede di accantonare una somma anche maggiore del 50% del valore della causa e, in caso di ammontare particolarmente elevato, il principio contabile consente lo stanziamento delle relative risorse su un orizzonte temporale di tre anni al massimo” (sez. reg. di contr. Piemonte, delibere nn. 16/2022/SRCPIE/PRSE e 134/2022/SRCPIE/PRSE).

Nelle ipotesi di contenzioso rilevante, ai fini della corretta stima del rischio di soccombenza, si è evidenziato, inoltre, che “… si dovrà tener conto di tutte le voci che compongono la domanda giudiziale (danno emergente e lucro cessante ex art. 1223 c.c., danno curricolare, interessi, rivalutazione, etc.) così da effettuare un’analisi quanto più possibile accurata per assicurare un accantonamento corrispondente alle reali esigenze dell’ente” (cfr. Sez. Contr. Lombardia, deliberazione n. 95/2022/PAR).

La Sezione sottolinea al riguardo la centralità del ruolo dell’Organo di revisione in ordine alla corretta determinazione del fondo anzidetto. È lo stesso legislatore, infatti, a richiedere al Collegio dei revisori una approfondita e analitica “verifica”, che non si limiti all’ espressione di un mero giudizio. La “verifica” espressamente richiesta dal principio contabile, infatti, “consiste nell’accertamento della conformità al “diritto” della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato” (Sez. contr. Campania, del. n. 217/2019). Con riferimento alle specifiche verifiche intestate all’Organo di revisione sul fondo rischi contenzioso, è, inoltre, d’uopo rimarcare che nella deliberazione n. 61/2024/VSG, depositata il 25/11/2022, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha evidenziato come le stesse riguardino “… l’entità delle quote accantonate al fondo rischi, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell’enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso (secondo quanto indicato dal principio contabile e dalla deliberazione n. 14/2017/INPR della Sezione Autonomie), che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Valutazione economica tra locazione e acquisto di un immobile

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 57/2025, in risposta ad una richiesta di parere, ha evidenziato che la scelta tra le possibili alternative di azione (locazione e acquisto immobile) rientra nelle prerogative gestionali del Comune. L’attività negoziale dell’ente locale, tuttavia, non è libera come quella che connota, sul piano del fatto, i rapporti tra privati, essendo assoggettata ai vincoli che impongono una congrua motivazione delle scelte, la relativa convenienza sia economica che funzionale, la congruità dei prezzi e il dovere di rendere pubblica l’iniziativa negoziale e trasparente il comportamento, tanto al fine di garantire un accesso paritario e non discriminatorio dei potenziali interessati, quanto in ragione di una concorrenzialità del mercato funzionale all’interesse pubblico.

Nel caso di specie, l’ente istante ha rappresentato l’intenzione di acquistare un immobile fatiscente, adibito a casa colonica, adiacente la sede comunale da destinare all’implementazione di alcuni servizi pubblico amministrativi. L’attuale società proprietaria dello stabile è al contempo proprietaria di un parcheggio di n. 80 stalli, che serve la stazione delle Ferrovie, aperto al pubblico in forza di un contratto di locazione privato-pubblico che l’Amministrazione comunale ha sottoscritto ad un canone annuale pari a €. 51,65 oltre iva.  Rispetto alla locazione del parcheggio, quindi, la considerazione degli elementi di fatto implica una adeguata valutazione della rispondenza alla pubblica utilità -oltre che alla stretta convenienza economica- dell’assunzione da parte dell’Amministrazione comunale di un vincolo contrattuale ventennale per l’affitto di un’area con 80 stalli per assicurane l’utilizzo libero e senza pedaggio e, quindi, senza alcun rientro rispetto alla spesa di cui farsi carico.

La richiesta di parere formulata dal Comune illustra due possibili opzioni di acquisto e locazione immobiliari, esito di una trattativa avviata con il medesimo soggetto, contemporaneamente venditore di un immobile e locatore di un’area destinata a parcheggi. Le due alternative si differenziano tra loro in modo sostanziale per i valori di stima dei singoli oggetti trattati, ma configurano sostanzialmente il medesimo impegno economico complessivo a carico del Comune (se non si considerano gli aspetti finanziari ed attuariali dell’operazione).

La Sezione ricorda che il riconoscimento dell’autonomia negoziale in materia di acquisizione di beni patrimoniali disponibili non elide la necessità che la
sottoscrizione dei contratti di acquisto avvenga nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.), anche laddove l’ente non faccia ricorso all’indebitamento ed utilizzi risorse disponibili. Il principio di buon andamento combinato con quello dell’equilibrio di bilancio vincola l’amministrazione a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura. Per tale motivo, è necessario che il Comune svolga e dia atto di un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto del bene (anche, ma solo in un secondo e distinto momento, nella combinazione con una eventuale
locazione passiva dell’area di parcheggio), la finalità pubblica perseguita e formulando una analisi costi/benefici dell’operazione.

Anche in tema di locazione passiva, l’attività negoziale non è affatto libera come quella che connota, sul piano del fatto, i rapporti tra privati, essendo, per l’appunto, assoggettata ai vincoli che impongono una congrua motivazione delle scelte, la relativa convenienza sia economica che funzionale, la congruità dei prezzi e il dovere di rendere pubblica l’iniziativa negoziale e trasparente il comportamento, al fine di garantire un accesso paritario e non discriminatorio dei potenziali interessati, anche in ragione di una concorrenzialità del mercato funzionale all’interesse pubblico.

Solamente una volta che si è avuto riguardo ai principi giuridici sopra delineati per l’acquisto degli immobili e per la locazione dell’area e che sono state esperite -e adeguatamente motivate- tutte le valutazioni di necessità, economicità, congruità dei prezzi, pubblicità riferite ai singoli oggetti contrattuali sarà possibile prendere in considerazione eventuali possibili soluzioni negoziali più articolate e “combinate” in termini di convenienza finanziaria e di raffronto del valore attuale netto delle diverse opzioni di acquisto e locazione, sempre tenendo a riferimento il principio fondamentale del rispetto degli equilibri di bilancio.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Adozione piano di razionalizzazione anche per le aziende speciali

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 43/2025, affronta la questione sottoposta da un Comune in merito all’obbligo di adottare provvedimenti di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, per le aziende speciali.

La Sezione evidenzia come i presupposti per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui all’elenco ex art. 20, c. 2, T.U.S.P. assurgono a parametro di legalità finanziaria per le gestioni di enti pubblici strumentali che, per conformazione organizzativa e gestione finanziaria, siano idonei ad influire sugli equilibri finanziari dell’ente locale. Pertanto, il provvedimento di ricognizione che sarà adottato dall’ente locale, intanto, deve tener conto della presenza dell’azienda speciale. Successivamente, la decisione di razionalizzazione che sarà assunta dall’ente medesimo nella sua piena discrezionalità, dovrà essere adeguatamente motivata, sia che ci si orienti alla conservazione dell’assetto delle partecipazioni (e quindi dell’azienda speciale), sia che si proceda verso un riassetto della “organizzazione” gestionale.

In ragione del principio di legalità finanziaria e per esigenze generali di tutela dell’equilibrio del bilancio dell’ente locale, anche con riguardo (genericamente) all’azienda speciale, la sussistenza di una o più condizioni previste dal c. 2 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 comporta l’obbligo di adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione dell’Ente strumentale, anche tenendo conto delle condizioni di mercato e della coerenza dei criteri concorrenziali che devono essere correlati all’affidamento del servizio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci, Cacer Pnrr: Il Mase proroga al 30 novembre il termine per accedere ai contributi

Anci informa che è stato pubblicato il 24 marzo sul sito del MASE il decreto ministeriale (DM 28 febbraio 2025, n. 59) che proroga dal 31 marzo 2025 al 30 novembre 2025 il termine ultimo per la presentazione da parte dei Comuni delle richieste di partecipazione al cosiddetto Decreto CACER (DM 7 dicembre 2023, n. 414), che consente non solo ai Comuni ma ad una gamma di soggetti tra cui persone fisiche, enti del terzo settore e amministrazioni territoriali, la possibilità di un contributo in conto capitale per l’installazione e la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore individuale a distanza.

Il Ministero considerate l’attuale numero di istanze presentate per l’accesso ai contributi del DM CACER, il mancato esaurimento delle risorse disponibili e l’imminente chiusura dello sportello per la presentazione delle richieste ha ritenuto necessario, per garantire il raggiungimento del target M2C2-47, prorogare la chiusura dello sportello al 30 novembre.

Parallelamente, per rafforzare l’iniziativa e introdurre eventuali ulteriori potenziamenti, di cui la proroga rappresenta la prima misura, ha avviato interlocuzioni con la Commissione europea (fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

Mutui, rinnovato l’accordo tra Anci, Upi e Abi per la sospensione quota capitale 2025

Anci, Upi e ABI hanno rinnovato l’accordo quadro contenente le linee guida in base alle quali le banche potranno procedere alla sospensione della quota capitale delle rate in scadenza nel 2025 dei mutui erogati in favore degli enti locali. L’iniziativa, che rinnova l’accordo già sottoscritto dalle parti nel 2024 (e prima ancora nel 2023), consente di ridurre gli oneri da rimborso prestiti per fare fronte alla carenza di liquidità in un contesto di persistente incremento dei prezzi, in particolare quelli energetici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi sociali, ristori IMU e sostegno ai piccoli comuni: intesa nella Conferenza Stato-città

Rafforzamento dei servizi sociali, ristori per le minori entrate IMU e sostegno ai piccoli comuni in difficoltà: sono questi i principali risultati della seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali, che si è tenuta al Viminale.
Ė stata posta all’attenzione dei ministri la questione – sulla quale è stato condiviso un comune orientamento –  concernente la possibile applicazione dell’articolo 1, comma 79, lettera b), della legge Delrio, in caso di dimissioni dalla carica di presidente della provincia. In questo caso, che non è espressamente normato dalla stessa legge Delrio, si dovrà procedere all’indizione e allo svolgimento delle elezioni del nuovo Presidente entro il termine di 90 giorni, come già previsto nei casi di scadenza per fine mandato, decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

Anci e Upi hanno dato il via libera allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per lo sviluppo dei servizi sociali nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Per il 2025 sono stati stanziati 390 milioni di euro, che verranno distribuiti ai singoli comuni sulla base dei coefficienti di riparto per la funzione sociale, definiti nel calcolo dei fabbisogni standard.

Approvato anche lo schema di decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che definisce le modalità di accesso al fondo previsto dall’articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.Per l’anno 2023 vengono distribuite risorse per un importo totale di 2,45 milioni di euro per compensare le minori entrate derivanti dall’esenzione IMU sugli immobili occupati abusivamente. Le risorse saranno distribuite ai comuni secondo i criteri definiti nel provvedimento.

Intesa raggiunta anche sul riparto del fondo da 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, istituito con la legge di bilancio per il 2025. Le risorse sono destinate a rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l’offerta di servizi sociali nei piccoli comuni in difficoltà finanziaria. Il fondo sarà distribuito tra 102 comuni sulla base delle spese risultanti per la Missione 12 nell’ultimo rendiconto approvato.

Semaforo verde infine sullo schema di decreto che disciplina le modalità e i termini per l’invio telematico della dichiarazione sulle spese legate all’attuazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La legge di bilancio per il 2025 ha istituito un fondo di 100 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 per sostenere le spese comunali relative all’assistenza ai minori allontanati dalla famiglia con provvedimento dell’autorità giudiziaria.

 

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Rendicontazione dei contributi straordinari di cui all’articolo 158 del TUEL

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che l’unica modalità consentita per l’invio della certificazione di rendicontazione dei contributo straordinari di cui all’art. 158 del TUEL è quella telematica. Accedendo sul sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale, nell’area riservata del Sistema Certificazioni degli Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), di volta in volta viene aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione richiesta.

Considerato il numero elevato di contributi straordinari erogati dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale, le certificazioni di rendicontazione verranno rese disponibili nella richiamata area riservata del Sistema Certificazioni degli Enti Locali gradualmente. Gli enti che saranno tenuti a rendicontare riceveranno una comunicazione in cui verrà segnalata l’apertura, sul portale TBEL, della rendicontazione relativa ad una specifica linea di finanziamento.

Gli enti dovranno attendere comunicazioni in tal senso e a non trasmettere alcuna rendicontazione con una modalità che non sia quella informatica tramite la richiamata procedura. Gli enti che hanno già trasmesso la certificazione a mezzo posta certificata saranno tenuti a riproporre nuovamente la rendicontazione nel rispetto delle indicazioni fornite con il presente comunicato.

La certificazione presente nell’area riservata TBEL riguarda soltanto i contributi gestiti dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale. Le rendicontazioni che afferiscono a contributi attribuiti da altri Dipartimenti del Ministero dell’interno o da altre Amministrazioni non sono disponibili sulla ripetuta piattaforma TBEL e dovranno essere inviate ai competenti uffici con le modalità che gli stessi provvederanno a segnalare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Risoluzione anomalie relative all’associazione CIG-CUP nella piattaforma ReGiS

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, commi 139 e seguenti, della Legge n.145/2018 che, a seguito di un controllo effettuato sulla piattaforma ReGiS, sono state riscontrate anomalie relative ai CUP indicati nell’elenco. In particolare, risultano presenti uno o più CIG Lavori nella sezione “Procedure di Aggiudicazione” – “Lista CIG Associati al CUP” che non sono correttamente associati nella relativa sottosezione “Procedure di Aggiudicazione”. Tale mancata associazione potrebbe bloccare l’iter di verifica e di pagamento da parte dell’Amministrazione.

Per risolvere tale anomalia, si invitano gli Enti a seguire la seguente procedura:

  1. Accedere alla tile “Procedure Aggiudicazione”;
  2. Consultare la sottosezione “Lista dei CIG associati al CUP”, all’interno della quale sono elencate le procedure di aggiudicazione espletate per la realizzazione del progetto e associate al CUP (recuperate in interoperabilità con la BDNCP/ANAC). Aggiornare la sottosezione utilizzando la funzione “Aggiorna dati da sistema esterno”;
  3. Selezionare la riga relativa al CIG da associare;
  4. Utilizzare la funzione “Aggiungi da CIG selezionato” per far comparire automaticamente il CIG nella sottosezione “Procedure di aggiudicazione”.

Qualora il sistema esterno non rilevi automaticamente le procedure, è possibile inserirle manualmente nella sottosezione “Procedure di aggiudicazione”. Inoltre, selezionando la riga corrispondente al CIG in questione, l’Ente può modificare i relativi dati e caricare eventuale documentazione amministrativa nella sezione “Allegati”.

Gli enti dovranno provvedere alla corretta associazione delle procedure di gara per garantire la completezza e l’accuratezza dei dati presenti in piattaforma anche al fine di procedere alle verifiche propedeutiche all’erogazione o recupero delle somme dovute e non dovute da parte dell’Amministrazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ripartizione fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025 per specifiche esigenze di correzione del FSC

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 febbraio 2025 recante: “Ripartizione del fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025, per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale”, previsto dall’articolo 1, comma 754, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

A favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui all’allegato B, si provvede all’attribuzione delle risorse finanziarie del fondo destinato a specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale.

Le risorse del fondo diventeranno strutturali a partire dal 2026, in quanto, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 753, della legge del 30 dicembre 2024 n. 207, confluiscono nell’incremento della dotazione complessiva del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alimentando la componente compensativa del Fondo di Solidarietà Comunale prevista dall’articolo 1, comma 449, lettera d-quater) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Accrual: pubblicati tutti i moduli formativi e le linee guida aggiornate

Il Ministero delle finanze e dell’economica comunica che sono stati pubblicati, sul Portale di formazione, gli ultimi moduli formativi relativi a ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio, ITAS 9 – Ricavi e proventi, ITAS 11 – Strumenti finanziari, ITAS 14 –Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto e ITAS 18 – Costi e oneri.

Il test di verifica finale dell’apprendimento, utile al rilascio dell’attestato, verrà reso disponibile quanto prima.

Inoltre, nella sezione degli standard contabili, sono state aggiornate le linee guida di ITAS 1, ITAS 2, ITAS 3, ITAS 5, ITAS 6, ITAS 7, ITAS 8, ITAS 9, ITAS 11, ITAS 12, ITAS 14 e ITAS 18 per un allineamento con i moduli formativi relativi agli stessi ITAS certificati dalla SNA.

 

La redazione PERK SOLUTION