ANCI critica sul nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione

ANCI ha pubblicato una nota di approfondimento sul DM 25 luglio 2023 di aggiornamento dei principi contabili, con particolare riferimento al processo di formulazione e deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali che suscitano le maggiori perplessità per gli impatti delle modifiche indotte dal decreto. L’Associazione rileva come le modifiche apportate al complesso processo di approvazione dei bilanci egli enti locali risultano particolarmente invasive di quella potestà regolamentare e organizzativa dei Comuni e delle Città metropolitane, riconosciuta a livello costituzionale e disciplinata nelle norme del TUEL. Risultano pertanto poco aderenti all’assetto ordinamentale vigente di Comuni e Città Metropolitane alcuni contenuti del provvedimento in esame, che, di fatto, incardinano ciascuna delle singole fasi endoprocedimentali del processo di approvazione del bilancio in una regolamentazione di dettaglio, che può risultare gravemente limitativa dell’autonomia regolamentare in materia degli enti.

Uno dei punti che sta destando maggiore preoccupazione tra gli operatori e gli amministratori locali riguarda la decorrenza del nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione. Il bilancio tecnico rappresenta una novità assoluta. Non si tratta, infatti, di una mera ipotesi di bilancio che nasce dalle proposte degli uffici e degli amministratori per poi essere “quadrato” ai fini dell’approvazione, ma di un bilancio che deve essere “quadrato”, sia in termini di competenza e di cassa fin dalla presentazione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai responsabili dei servizi e alla Giunta comunale. Il carattere “tecnico” delle bozze ora oggetto di formalizzazione non deve trarre in inganno sulla loro necessaria “perfezione”. La norma richiede infatti la presentazione di un documento di bilancio a tutti gli effetti, comprensivo della programmazione triennale di lavori, beni e servizi, peraltro desunti dalla programmazione finanziaria 2023-2025.

Anche la previsione di un atto di indirizzo da parte della Giunta, entro la medesima data del 15 settembre, è una novità la cui implementazione non è affatto semplice o immediata. Per quanto riguarda le semplificazioni indicate per gli enti di piccola dimensione, Anci rileva che gli enti di minore dimensione sono definiti non su base demografica, ma sulla
base di un duplice criterio di carattere organizzativo: “gli enti locali che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità” per i principali uffici (personale, tecnico, entrate). Si tratta di requisiti disgiunti, attraverso la congiunzione “o”, per cui è fuor di dubbio che nelle intenzioni della Ragioneria le semplificazioni si applicano senz’altro agli enti fino a 49 dipendenti e a quelli con numerosità superiore che tuttavia non hanno responsabilità distinte e definite sulle principali funzioni. Le prescrizioni inserite nel decreto, per quanto considerabili di natura ordinatoria, costituiscono una evidente lesione dell’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali in materia di contabilità ed organizzazione delle proprie attività. L’indicazione analitica e puntuale della tempistica entro la quale è definito ogni singolo passaggio confligge con la miriade di situazioni locali diversificate che – anche a parità di tempestivo risultato possono alterare il circuito interno che porta alla deliberazione del bilancio di previsione.

Il decreto si spinge poi a limitare l’efficacia delle proroghe dei termini disposte secondo le previsioni di legge a seconda della particolare e specifica condizione di ciascun ente, con
un evidente eccesso di potere rispetto alle potestà del Ministro dell’Interno e del Parlamento. Il punto 9.3.6 pretende di limitare tali potestà prescrivendo un adempimento ultroneo che obbligherebbe i Consigli comunali a dover deliberare e motivare quanto già previsto in un decreto ministeriale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sospensione mutui quota capitale 2023. Domande entro il 30 settembre

ANCI, UPI ed ABI hanno stipulato un Accordo quadro contenente le linee guida in base alle quali le banche potranno procedere alla sospensione della quota capitale delle rate in scadenza nel 2023 dei mutui erogati in favore degli enti locali. L’iniziativa, unitamente alla operazione di rinegoziazione dei mutui approvata da Cdp lo scorso aprile, va quindi a completare il set di misure su cui ANCI ha lavorato in queste settimane al fine di ridurre gli oneri da rimborso prestiti per fare fronte alla carenza di liquidità in un contesto caratterizzato da un generale e persistente incremento dei prezzi, in particolare quelli energetici e delle materie prime.

L’Accordo prevede la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere (solo i contratti stipulati nella forma tecnica del mutuo) in scadenza nel periodo intercorrente tra il 27 luglio 2023 – data di stipula dell’Accordo – e il 31 dicembre 2023, con estensione di sei mesi della durata del piano di ammortamento originario. La durata complessiva non potrà comunque risultare superiore a 30 anni.

Non vengono modificate le condizioni economiche contrattualmente previste: il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste.

È previsto un meccanismo di adesione volontaria da parte delle banche che possono offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo, nonché modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti. Non è previsto il pagamento di commissioni, al netto degli oneri relativi agli atti connessi all’operazione di sospensione.

Tra le cause di esclusione vanno ricordate l’eventuale attivazione nei confronti dell’ente della procedura di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, la presenza di morosità pregresse o di rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda, la condizione di dissesto finanziario qualora, al momento della presentazione della domanda, non sia stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del TUEL. Lo stato di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto) non è condizione di esclusione.

Gli enti hanno tempo fino al 30 settembre 2023 per presentare la domanda di sospensione utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dalle banche. Queste si impegnano a fornire una risposta entro i 30 giorni successivi. L’ABI pubblica sul proprio sito web l’elenco aggiornato delle banche aderenti (www.abi.it).

 

La redazione PERK SOLUTION

L’iscrizione nel registro degli indagati non è più causa di esclusione dalle gare d’appalto

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 397 del 6 settembre 2023, ha chiarito che la mera iscrizione nel registro degli indagati non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. Pertanto non comporta più l’esclusione dalle gare d’appalto.

Rispondendo a una richiesta di parere di un Comune siciliano, riguardo i requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici con particolare riferimento all’illecito professionale grave, l’Anac ha fornito indicazioni specifiche sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023.
In particolare Anac ha provveduto ad individuare le differenze tra la disciplina in tema di illecito professionale grave dettata dal Codice Appalti del 2016 e quella introdotta dal Codice Appalti di quest’anno.

Tra gli aspetti di maggior rilievo del nuovo Codice la tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g) ed h) del comma 3 dell’art. 98) e dei mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell’illecito stesso, superando in tal modo l’impostazione precedente che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea ad incidere sulla affidabilità e sull’integrità della impresa concorrente.

Nell’ambito della tipizzazione introdotta perde, quindi, rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati, probabilmente per esigenze di coordinamento del Codice Appalti con la riforma recata 150/2022 che ha introdotto (tra l’altro) nel codice di procedura penale la nuova disposizione dell’art. 335-bis, che così recita: «La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».

 

La redazione PERK SOLUTION

Aran, disciplina contrattuale del “Welfare integrativo”, art. 82 del CCNL 16/11/2022

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL222, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina contrattuale del “Welfare integrativo”, contenuta all’art. 82 del CCNL 16.11.2022. L’Agenzia ricorda che l’art. 82, comma 2, del CCNL 16.11.2022 prevede testualmente che “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa”; pertanto, a differenza di quanto in precedenza previsto dall’art. 72 del CCNL 21.05.2018, con la nuova disciplina, anche in assenza di specifica disposizione che avesse già consentito agli enti di poter destinare a welfare integrativo apposite risorse di Bilancio, gli Enti potranno, nel limite di quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4 lett. h), destinare quota parte del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del medesimo CCNL, alle politiche di welfare integrativo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza entro il 15 settembre

ANAC ricorda che c’è tempo fino al 15 settembre per compilare la scheda di acquisizione dei dati sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.Per agevolare le pubbliche amministrazioni, il termine, inizialmente previsto per il 31 luglio, era stato spostato al 15 settembre, come indicato nel comunicato del presidente del 17 luglio scorso.

Tale adempimento spetta al soggetto che riveste la qualifica di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) o è comunque incaricato delle funzioni di attestazione previste dalla Delibera Anac n. 203/2023.

Entro il termine del 15 settembre, la scheda di rilevazione deve essere posta nello stato CHIUSO, quindi estratta in formato pdf tramite la funzione “Scarica griglia in PDF” e pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” dell’Amministrazione/Società/Ente per il quale si svolgono le funzioni di “OIV”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributi alle organizzazioni di volontariato per il triennio 2023-2025

Il Dipartimento della Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Decreto del Capo del Dipartimento n. 1472 del 30 maggio 2023 che stabilisce i criteri per la concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato per il triennio 2023-2025.

La concessione di contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile ha l’obiettivo di favorire la crescita qualitativa del volontariato, così come previsto dall’art. 37 Decreto Lgs n. 1 del 2018, che tutela e promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato a tutte le attività di protezione civile. In particolare il Dipartimento della Protezione Civile può concedere alle organizzazioni di volontariato, iscritte all’elenco nazionale, contributi per progetti finalizzati:

  • al potenziamento di attrezzature e mezzi;
  • al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari;
  • alla diffusione della cultura della protezione civile;
  • al coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile nelle attività di pianificazione di protezione civile dei Comuni (misura sperimentale).

I progetti possono essere presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Allegati:
Modulo speditivo per domanda di contributo

 

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DL Concorrenza: Il documento ANCI in Commissione Industria del Senato

“La disciplina delle concessioni per il commercio su aree pubbliche ha creato dei problemi applicativi nei Comuni, determinando un elevato contenzioso e conseguenti sperequazioni nei territori, con incertezze per gli operatori. Per questo chiediamo una disciplina chiara, che tenga conto del diverso grado di attrattività delle aree mercatali”. Lo ha evidenziato Carla Palo‎ne, assessore al Commercio del Comune di Bari, che ha rappresentato l’Anci durante un’audizione svoltasi davanti la Commissione Industria del Senato sul ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (vedi documento di audizione).
Secondo Anci si tratta di una situazione “da superare rapidamente, anche in vista delle prossime scadenze e per dare certezza ai Comuni e alle imprese coinvolte”. Nel corso dell’audizione l’assessore Palone si è anche soffermata sulle norme che mirano a ridurre gli oneri degli operatori che svolgono insieme le vendite straordinarie in una serie di esercizi siti in Comuni diversi. “Pur condividendo l’obiettivo di tali regole, tale semplificazione per gli operatori rappresenta – ha osservato – un aggravio per il SUAP che opera in modalità telematica e che invece, per la gestione di queste comunicazioni, si ritrova a lavorare con un canale diverso e parallelo cioè la PEC”. Da qui la richiesta Anci di semplificare ulteriormente le modalità di comunicazione.

Infine, Anci ha auspicato che, nell’ambito del sistema informativo integrato sull’utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione, venga ampliata la condivisione dei dati messi a disposizione dall’Acquirente Unico: non solo quelli proprio patrimonio ma dell’intero proprio territorio di competenza con le amministrazioni comunali. “Tale modifica è necessaria perché, per pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l’autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili è fondamentale – ha concluso Palone – che ciascun Comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio” (Fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

Bando piccoli Comuni. Riapertura dei termini per la comunicazione dell’indirizzo PEC e proroga per la presentazione delle domande

E’ stato firmato dal Capo del Dipartimento Casa Italia un decreto recante “Integrazione e modifica al Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”.

Con tale atto si chiarisce che, nell’ambito del “Criterio A – Tempi di realizzazione degli interventi” di cui alla nota metodologica del dPCM 16 maggio 2022, agli interventi presentati con un livello di “progetto di fattibilità tecnico-economica” (PFTE) redatto ai sensi del decreto legislativo 36/2023, viene attribuito lo stesso coefficiente di 0,4 del progetto definitivo redatto ai sensi del decreto legislativo 50/2016.

Alla luce di tale integrazione, il Dipartimento ha ritenuto di riaprire da oggi, 11 settembre, fino alle ore 23:59 del 24 ottobre 2023 i termini per la comunicazione della PEC istituzionale per gli Enti che non vi hanno provveduto tra il 15 luglio e il 9 agosto: i Comuni e le Unioni potranno comunicare il proprio indirizzo di PEC istituzionale all’indirizzo https://bandopiccolicomuni.governo.it.  

Conseguentemente, il termine per la presentazione delle domande, per coloro che hanno già ricevuto il link univoco di inserimento dei dati, è prorogato fino alle ore 23:59 del 25 ottobre 2023.  E’ stato infine pubblicato il Manuale operativo per la compilazione delle domande.

Si ricorda che finalità del bando è quella di sostenere lo sviluppo sostenibile, l’equilibrio demografico, favorendo la residenza nei piccoli Comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento. Il Bando disciplina termini e modalità di presentazione delle domande ed i criteri di selezione dei progetti di investimento da finanziare nell’ambito del Piano nazionale finalizzato in sintesi alla:

  • tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio
  • mitigazione del rischio idrogeologico;
  • salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici;
  • messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici;
  • promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive;
  • alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 7 settembre scorso, ha approvato, tra l’altro, un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale.

Al fine di assicurare l’esecuzione di alcune sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, si prevede l’obbligo di aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i rispettivi piani di qualità dell’aria, modificando ove necessario i provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Inoltre, si stabilisce che, nelle more dell’aggiornamento, le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione e le relative deroghe, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche di alcune tipologie di autovetture e di veicoli commerciali ad alimentazione diesel, di categoria “Euro 5”, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Tale limitazione si applica in via prioritaria alla circolazione nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di tali tipologie è inserita nei piani della qualità dell’aria delle Regioni, che adottano i relativi provvedimenti attuativi.

 

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Cumulo Aspettative: L’amministrazione valuta la compatibilità dell’aspettativa con le esigenze organizzative o di servizio

Con l’orientamento applicativo CFL226 l’Aran ricorda che la disciplina prevista in materia di malattia, oggi contenuta all’art. 48 del CCNL del 16 novembre 2022, è sempre stata del tutto autonoma da quella in materia di aspettative.

Nel caso di specie, un dipendente chiede di sapere se la richiesta di fruire di una aspettativa per motivi personali senza un rientro effettivo in servizio, al termine di una lunga malattia chiede di essere autorizzato, sia compatibile con la norma contenuta all’art. 52 del CCNL del 16.11.2022 in materia di cumulo delle aspettative. Per Aran, nel caso rappresentato, la regola sul cumulo delle aspettative di cui all’art. 52 del CCNL del 16 novembre 2022 non troverebbe applicazione.

In ogni caso, come espressamente previsto dall’art. 39 del CCNL 21.05.2018 in materia di “Aspettativa per motivi familiari e personali”, l’amministrazione conserva in ogni caso la facoltà di valutare la compatibilità dell’aspettativa con le esigenze organizzative o di servizio, potendo pertanto legittimamente non concederla.

 

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