Edilizia Scolastica: il riparto delle risorse assegnate ai Dirigenti scolastici per l’avvio dell’anno scolastico

Il Decreto 34/2020 “Decreto Rilancio” all’art. 231 comma 1 incrementa di 331 milioni di euro il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, assegnato direttamente ai Dirigenti Scolastici al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica.

In allegato si pubblica il riparto, Regione per Regione, dei Fondi che verranno attribuiti direttamente alle Scuole e che saranno utilizzati dai Dirigenti scolastici.

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Toscana
Umbria
Veneto

 

SIOPE, contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità

Con la FAQ 31 del 7 luglio 2020 il MEF-SIOPE spiega come codificare l’anticipazione di liquidità prevista dal DL n. 34/2020 (decreto Rilancio) per il pagamento dei debiti commerciali. La codifica da utilizzare per contabilizzare l’anticipazione di liquidità è per l’entrata E.6.03.01.01.999 “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.”, mentre per la spesa è U.4.03.01.01.999 “Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.”.
Resta ferma la contabilizzazione dell’operazione secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, al paragrafo 3.20-bis, che richiedono la costituzione del Fondo anticipazione di liquidità, come di seguito evidenziate:

  1. le entrate derivanti dall’anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti”;
  2. nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;
  3. a seguito dell’incasso dell’anticipazione, le rate annuali di rimborso dell’anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell’anticipazione;
  4. il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell’esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.

Tali modalità operative devono essere seguite fino all’integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione. Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all’equilibrio di parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce “Entrate per accensioni di prestiti destinate all’estinzione anticipata di prestiti”.
I codici SIOPE sopra indicati riguardano la reversale relativa all’incasso dell’anticipazione di liquidità nel 2020 e i mandati di pagamento della quota capitale a partire dall’esercizio 2022. Per il fondo anticipazione di liquidità non sono previsti i codici SIOPE in quanto su tale stanziamento non si impegna e non si paga.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per manutenzione di opere pubbliche per gli enti sciolti per infiltrazioni mafiose

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 10 luglio, informa che l’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto che al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUOEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione del Ministero dell’interno sia istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
Con D.M. 26 giugno 2020, pubblicato sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale visualizzabile nelle risorse correlate, si è provveduto al riparto del predetto fondo di 5 milioni di euro quale annualità 2020. L’allegato A del D.M. contiene tutti gli elementi utilizzati per il riparto stesso e l’entità del contributo assegnato a ciascun ente.
Con successivo provvedimento dirigenziale datato 6 luglio 2020 è stata disposta l’erogazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun comune.
Con l’occasione il Ministero raccomanda la celerità nell’utilizzo delle risorse stesse ed il rispetto delle disposizioni dell’articolo 158 del predetto T.U.O.E.L. in materia di rendicontazione di contributi straordinari.
Riguardo tale ultimo aspetto si ritiene che l’adempimento possa essere assolto inviando alla  Direzione Centrale un apposito quadro economico sintetico dell’utilizzo del contributo ricevuto, opportunamente integrato da una breve nota descrittiva, in termini di efficienza ed efficacia, dell’intervento e/o degli interventi effettuati.
I comuni che hanno già beneficiato del contributo in esame nelle precedenti annualità e non abbiano presentato il rendiconto sono invitati ad assolvere a detto adempimento con la massima sollecitudine.
La mancata presentazione del rendiconto comporta la restituzione del contributo straordinario assegnato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni pasto

Con sentenza n. 3463/2020 dell’8 luglio 2020 il Tribunale di Venezia ha stabilito che il lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni pasto. Il diritto ai buoni pasto in favore dei lavoratori degli enti locali è previsto al titolo VI del CCNL 14 settembre 2000, e in particolare gli artt. 45 e 46 – richiamati all’art. 26 del CCNL di comparto, subordinano la fruizione soltanto a determinati requisiti di durata giornaliera della prestazione. Per la maturazione del buono pasto, sostitutivo del servizio mensa (v. art. 45 CCNL di comparto), è necessario che l’orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell’orario di servizio. Quando la prestazione è resa in modalità di lavoro agile, questi presupposti non sussistono, proprio perché il lavoratore è libero di organizzare come meglio ritiene la prestazione sotto il profilo della collocazione temporale. Come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione (sentenza 29.11.2019 n.31137), il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell’ambito dell’organizzazione di lavoro, si possano conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita – laddove non sia previsto un servizio mensa – la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall’Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell’attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio [ … ]”. Non si tratta quindi di un elemento della retribuzione, né di un trattamento comunque necessariamente conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma piuttosto di un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro. Se così è, i buoni pasto non rientrano sic et simpliciter nella nozione di trattamento economico e normativo, che deve essere garantito in ogni caso al lavoratore in smart working ex art.20 Legge n. 81 del 2017. I buoni pasto non sono dovuti al lavoratore in smart working e di conseguenza la mancata corresponsione degli stessi non è oggetto di contrattazione e confronto con le sigle sindacali. D’altro canto è anche difficile ipotizzare quale potrebbe essere l’esito di tale confronto: se i buoni pasto non spettano, non possono erogati e l’atto del Comune con cui se ne sospende l’erogazione al lavoratore in smart working è sostanzialmente un atto “necessitato”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Congedi Covid, la circolare dell’INPS

​Con la Circolare n. 81 dell’8 luglio 2020, l’INPS fornisce le istruzioni operative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sino al 31 luglio 2020.
Risulta aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste nell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020. I genitori possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio. L’Istituto precisa che la domanda di congedo COVID-19 può essere presentata, già dal 29 marzo 2020, dai lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 e può far riferimento anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo 2020.
Il documento precisa anche che la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale – disposta dal comma 2 dell’art. 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 – fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni, interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato le domande di congedo presentate dal 17 marzo al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
La specifica procedura di presentazione delle domande di congedo COVID-19 utilizza la stessa procedura della “Domanda di congedo parentale”, all’interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell’altro genitore, è richiesto di scegliere se presentare domanda per il congedo COVID-19 o per il congedo COVID-19 con figlio disabile, oppure se si vuole proseguire con la presentazione della normale domanda di congedo parentale.
Infine, dopo aver elencato le condizioni di compatibilità del congedo COVID-19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, ferma restando l’alternatività delle misure, la Circolare fornisce le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente indennità di risultato in assenza di obiettivi

La retribuzione di risultato è correlata all’effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, degli obiettivi preventivamente determinati, unitamente all’utilizzo dei criteri e delle metodologie di cui al d.lgs. n. 268/1999 per la verifica e il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati Pertanto, è da escludere che il dirigente abbia diritto alla retribuzione di risultato per il solo fatto di aver svolto funzioni dirigenziali in assenza della dimostrazione, vagliata dal competente ufficio dell’ente, dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi ad essa correlati. L’indennità di risultato è, infatti, una componente della retribuzione volta a remunerare la prestazione lavorativa in funzione dei risultati raggiunti. I criteri per la sua erogazione devono, quindi, essere determinati preventivamente, così come preventivamente devono essere fissati gli obiettivi, dal raggiungimento dei quali deriva inderogabilmente la corresponsione della retribuzione di risultato. In assenza di una reale predeterminazione degli obiettivi, che devono essere diversi e ulteriori da quelli riconducibili all’ordinaria attività dirigenziale, nonché a quelli genericamente riferibili ai compiti istituzionali dell’Ente, l’Amministrazione non può riconoscere e, quindi, erogare alcuna indennità di risultato, poiché in tal caso l’erogazione dell’emolumento sarebbe priva di titolo giustificativo.
Di conseguenza, una relazione a consuntivo disancorata dalla formulazione di obiettivi previamente assegnati non è di per sé presupposto sufficiente per l’erogazione dell’emolumento, posto che la retribuzione di risultato esige un vaglio, ad opera del competente ufficio, circa la rispondenza nell’an, nel quantum, nel quando e nel quomodo dei risultati della gestione agli obiettivi determinati ex ante dall’ente. È quanto ha evidenziato la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 46/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Danno erariale per la distribuzione del bilancio sociale di mandato in costanza della campagna elettorale

Il bilancio sociale di mandato, diverso dalla relazione di fine mandato ex art. 4 d. lgs. 149/2011, corrisponde ad una legittima attività di informazione e di comunicazione istituzionale ai sensi della legge 150/2000. L’attività di informazione e di comunicazione istituzionale, che non corrisponde alla attività di propaganda, incontra il limite sancito dall’art. 9, comma 1, della l. n. 28/2000, secondo cui dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. La normativa dispone quindi un esplicito divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale al fine di “evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali […], una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari” (Corte cost. 502/2000). Il bilancio sociale di mandato, pur non costituendo attività di propaganda in senso stretto, è idoneo a essere sfruttato a fini propagandistici, se diffuso durante la campagna elettorale. Il divieto contenuto nel citato art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, in sostanza, mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l’immagine dell’ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (art. 97 Cost.), della necessaria parità di condizione tra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (art. 48 Cost.)” (cfr. Corte cost. 79/2016). Come confermato anche dalle indicazioni fornite da AGCOM con deliberazione n. 598/16/CONS, l’attività di comunicazione istituzionale effettuata dai Comuni in periodo elettorale attraverso la distribuzione di opuscoli informativi, quali il c.d. Bilancio sociale di mandato, appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma àncora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto le informazioni contenute nella predetta pubblicazione non sono in alcun modo correlate all’efficace funzionamento dell’ente e ben potevano essere diffuse in un momento successivo alla conclusione della campagna elettorale. È quanto stabilito dalla Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza 145/2020, con la quale viene confermata la sentenza di primo grado di condanna, per danno erariale, a carico del Dirigente del Settore Programmazione economica dell’Ente che ha espresso parere favorevole sulla deliberazione di giunta ed ha proceduto alla liquidazione della spesa relativa alla stampa e diffusione del materiale informativo, prestando accondiscendenza all’ingerenza dell’assessore, a seguito della quale si sia lasciato scavalcare dalle proprie potestà anche istruttorie.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, Raccolta dati tariffa rifiuti 2020

Con comunicato del 6 luglio, ARERA informa che a partire dal 3 luglio 2020 è aperta agli Enti territorialmente competenti la raccolta per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif avviata con la deliberazione 57/2020/R/rif.
Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif (di seguito: MTR), ovvero l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.
L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 6, della deliberazione 443/2019/R/rif, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della medesima deliberazione 443/2019/R/rif, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento.
Gli Enti territorialmente competenti che abbiano già trasmesso all’Autorità la predisposizione del piano economico-finanziario per l’anno 2020, potranno eventualmente integrarne il contenuto tramite il sistema telematico di raccolta, al fine di avvalersi della modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento, disposte dall’Autorità con la deliberazione 238/2020/R/rif.
Qualora l’ Ente territorialmente competente non intenda avvalersi delle misure introdotte con la menzionata deliberazione, rimangono valide le pertinenti determinazioni già assunte, o restano confermati i procedimenti per assumere gli atti nei termini previsti dalla normativa vigente, in materia di predisposizione dei piani economico-finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, per l’anno 2020 in coerenza con gli obiettivi definiti secondo i criteri di cui al MTR.
Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Appendice 1 del MTR) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica scaricabile all’interno del portale (PEF.xls). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata.
È inoltre disponibile una Guida alla compilazione per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e della modulistica e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta.
Gli Enti territorialmente competenti possono accedere al sistema on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondo funzioni fondamentali, Anci chiede certezza sui tempi di erogazione

Ricevere al più presto i 2,1 miliardi di euro già previsti dal decreto Rilancio, a compensazione del minor gettito che i Comuni hanno registrato a seguito dell’emergenza Covid. Allo stesso tempo spingere per un incremento di risorse per un miliardo e mezzo, per arrivare a un totale di circa 4,5 miliardi, così da evitare ai Comuni seri problemi in fase di chiusura dei bilanci. E’ questa la posizione unitaria (e la richiesta al governo) che la commissione Finanza locale dell’Anci ha espresso al termine della riunione, in video conferenza, convocata per fare il punto sulla situazione finanziaria dei Comuni a quattro mesi dal primo provvedimento di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus.
“Nel dl 34 Rilancio – ha detto durante i lavori il delegato Anci alla finanza locale Alessandro Canelli – c’erano tre miliardi a noi destinati. Novecento sono stati erogati, gli altri 2,1 miliardi dovevano arrivare domani (10 luglio n.d.r.). Abbiamo certezza che così non sarà anche se i segnali che la situazione possa sbloccarsi a breve ci sono. Tuttavia – ha aggiunto Canelli -, secondo i nostri calcoli serve almeno un altro miliardo e mezzo, senza il quale molti saranno gli enti che a settembre avranno serie difficoltà a chiudere gli esercizi”.
I sindaci sono quindi preoccupati anche perché, con i tempi tecnici necessari, le risorse rischiano di arrivare a settembre in concomitanza con la riapertura delle scuole che, senza risorse sufficienti, sarà molto complicata. “Bisogna spingere affinché le risorse promesse arrivino il più presto possibile – ha detto da parte sua il presidente della commissione finanza locale Anci Mauro Guerra -, tenendo presente quanti e quali incombenze dovranno affrontare i Comuni. Ma oltre a questo dovremo discutere con il governo anche altre criticità, come le norme sulla ristrutturazione del debito e il meccanismo del fondo di solidarietà comunale che oggi prevede una perequazione tra Comuni per cui un comune vince e l’altro perde risorse. E’ un meccanismo che va cambiato – ha aggiunto Guerra – prevedendo una perequazione verticale sulla base di finanziamenti statali, come prevede la legge sul federalismo fiscale”.
La commissione finanza locale si è data quindi appuntamento a fine luglio “nella speranza che nel frattempo arrivino le risorse promesse, vitali per i nostri Comuni”.