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Trasmissione telematica delle spese di istruzione scolastica, obbligatorio a partire dal 2022

È stato pubblicato in G.U. n. 207 del 20 agosto 2020 il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 agosto 2020 concernente la “Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”. I soggetti di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, costituenti il sistema nazionale di istruzione (le scuole statali e paritarie private e degli enti locali), saranno obbligati alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25 -bis , della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. I medesimi soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese di istruzione scolastica dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Per le comunicazioni trasmesse in via facoltativa (spese effettuate nel 2020 e nel 2021) e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022, non è prevista l’applicazione di sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, a meno che l’imprecisione determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni, precisa infine il decreto, saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION