TARI, Fabbisogni standard Anno 2026: Aggiornamento delle Linee guida

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2026. Le linee di indirizzo – predisposte con la collaborazione di IFEL e Sogei S.p.A. – sono finalizzate a inquadrare il contesto applicativo della nuova regolazione e a supportare i comuni nella predisposizione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) per il quadriennio 2026-2029. In tale prospettiva, viene confermata la possibilità per gli enti locali che abbiano già approvato le tariffe TARI di intervenire successivamente, e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per recepire le risultanze dei fabbisogni standard.

In continuità con le precedenti linee guida, i fabbisogni standard del servizio rifiuti si configurano come un paradigma obbligatorio di confronto, funzionale alla valutazione dell’andamento gestionale del servizio. Il richiamo operato dal comma 653 deve pertanto essere letto in coordinamento con l’intero procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico tariffario sui contribuenti.

L’attività regolatoria di ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e culminata nel MTR-3, incide in modo significativo sulla discrezionalità del comune, orientandola verso una verifica stringente del rispetto dei criteri regolatori nella determinazione dei costi da parte dei gestori, nell’ambito del PEF.

La struttura del fabbisogno standard

Il fabbisogno standard finale di ciascun comune è dato dal prodotto di due grandezze:

  • il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
  • le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

Il costo standard unitario è stimato mediante un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione di comuni con variabili gestionali e di contesto. Il parametro di base è rappresentato dal costo medio nazionale di riferimento, pari a 130,45 euro per tonnellata, cui si sommano o sottraggono i differenziali di costo associati alle singole componenti.

Le componenti del costo standard

Le principali componenti che concorrono alla determinazione del costo standard comprendono:

  • la percentuale di raccolta differenziata, modellata con una specificazione non lineare;
  • la distanza dagli impianti di conferimento;
  • la dotazione impiantistica regionale e le modalità di trattamento e smaltimento;
  • la forma di gestione del servizio, con un differenziale a favore della gestione diretta rispetto a quella associata;
  • i fattori strutturali di contesto del comune (demografici, morfologici ed economici);
  • le economie o diseconomie di scala, rilevanti soprattutto per i comuni di minori dimensioni;
  • le modalità di raccolta dei rifiuti;
  • l’appartenenza del comune a specifici cluster omogenei.

Alcune variabili, pur considerate nel modello, non presentano un impatto statisticamente significativo e non incidono direttamente sul calcolo del costo standard, mentre altre assumono rilevanza solo se valutate congiuntamente.

Componenti fisse, variabili e aggiornamento temporale

Ai fini applicativi, le componenti del costo standard possono essere ricondotte a tre macro-categorie:

  1. componenti fisse non modificabili dal comune
  2. componenti legate alla dotazione impiantistica regionale;
  3. componenti specifiche del comune, modificabili in funzione delle scelte gestionali.

Per l’applicazione del comma 653, le variabili del terzo gruppo devono essere calcolate con riferimento alle caratteristiche del servizio attive nel quadriennio 2026-2029. Diversamente, per l’utilizzo del fabbisogno standard come benchmark ai fini degli articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, tali variabili devono riferirsi alle annualità 2024 e 2025, in conformità all’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione n. 397/2025.

Il nuovo assetto regolatorio rafforza il ruolo dei fabbisogni standard come strumento di razionalizzazione, trasparenza e controllo dei costi del servizio rifiuti. Nel MTR-3 essi non rappresentano più soltanto un parametro conoscitivo, ma assumono una funzione operativa vincolante, incidendo direttamente sui meccanismi di produttività, potenziamento del servizio e dinamica delle entrate tariffarie. In tale quadro, il comune è chiamato a un utilizzo consapevole e strutturato delle risultanze dei fabbisogni standard, quale elemento imprescindibile per una gestione efficiente, sostenibile e coerente con i principi della regolazione ARERA e della finanza pubblica locale.

 

CSEA: Chiarimenti dichiarazione componenti perequative Rifiuti 2025

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ha fornito importanti chiarimenti operativi rivolti a tutti gli operatori del settore rifiuti, in merito agli obblighi di rendicontazione delle componenti perequative UR1, UR2 e UR3, previsti dalla regolazione ARERA.
Di seguito riepiloghiamo le principali indicazioni, con particolare attenzione alle scadenze e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni attraverso il Portale DataEntry Rifiuti.

Rendicontazione delle componenti UR1 e UR2 – Documenti emessi nel 2025
Ai sensi dell’art. 6.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 386/2023/R/rif e s.m.i., gli operatori del settore rifiuti sono tenuti a trasmettere alla CSEA la dichiarazione relativa all’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2.
In particolare, tutti i dati relativi ai documenti di riscossione emessi nel corso del 2025 dovranno essere rendicontati entro il 31 gennaio 2026, inviando la dichiarazione riferita all’“Anno di fatturazione” 2025 tramite il Portale DataEntry Rifiuti.
Il Portale è accessibile all’indirizzo:
https://dataentryrifiuti.csea.it/DataEntryRifiuti/login.html

Gestione di documenti riferiti a più annualità di competenza
Qualora, nel corso del 2025, siano stati emessi:
• documenti di competenza 2024 e
• documenti di competenza 2025,
sarà necessario compilare un Modello Unico UR distinto per ciascuna annualità di competenza.
Operativamente:
• per entrambi i modelli dovrà essere selezionato come Anno di fatturazione: 2025;
• per ciascun modello dovrà essere indicata la Delibera ARERA corrispondente all’annualità di competenza dei documenti emessi.
I modelli così compilati confluiranno automaticamente:
• nel Riepilogativo dell’anno di fatturazione 2025;
• nella Dichiarazione relativa al 2025.
Da tale riepilogo saranno determinati gli importi delle componenti perequative UR1 e UR2. Qualora tali importi risultino a debito, il versamento dovrà essere effettuato tramite IUV alla CSEA entro il 15 marzo 2026.

Componente UR3 e bonus sociale rifiuti
La CSEA precisa inoltre che la componente perequativa UR3, applicata nei documenti di riscossione emessi nel 2025, non dovrà essere rendicontata con la dichiarazione 2025.
La rendicontazione della UR3 avverrà infatti:
• unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;
• con riferimento ai documenti emessi nel 2026;
• attraverso la dichiarazione relativa all’anno di fatturazione 2026,
che dovrà essere trasmessa alla CSEA entro il 31 gennaio 2027.

Recupero delle credenziali di accesso al Portale DataEntry Rifiuti
Infine, per gli operatori che non fossero più in possesso delle credenziali di accesso al Portale DataEntry Rifiuti, la CSEA ricorda che è possibile creare o modificare la password consultando il Capitolo 1 del

Manuale DataEntry Rifiuti.
Il Manuale è disponibile nella sezione Manuali del Portale, accessibile dal seguente link:
https://dataentryrifiuti.csea.it/DataEntryRifiuti/login.html

 

ARERA dà avvio al nuovo periodo regolatorio: approvati i documenti attuativi del MTR-3 per il quadriennio 2026-2029

Con la Determinazione del 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025, ARERA compie il passo decisivo per l’entrata in vigore del nuovo metodo tariffario MTR-3, aprendo ufficialmente il periodo regolatorio 2026-2029 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il provvedimento mette a disposizione degli enti locali e dei gestori l’intero set di strumenti necessari per predisporre in modo uniforme e trasparente le proposte tariffarie e i piani economico-finanziari del prossimo quadriennio.

La Determinazione introduce infatti gli schemi tipo degli atti che compongono la proposta tariffaria, le modalità operative di trasmissione all’Autorità, nonché gli schemi tipo del Piano Economico-Finanziario di Affidamento (PEFA). A questi si aggiungono una serie di allegati tecnici, inclusi il tool di calcolo, la guida alla compilazione e le dichiarazioni di veridicità, che hanno l’obiettivo di uniformare la raccolta dei dati, aumentare la qualità delle informazioni trasmesse e favorire la comparabilità tra territori.

L’impianto complessivo rafforza il livello di rigore della regolazione, spingendo verso una gestione più strutturata e verificabile dei costi del servizio. Tuttavia comporta anche un maggiore impegno operativo per Comuni, enti d’ambito e gestori, chiamati a organizzarsi tempestivamente per rispettare scadenze e requisiti documentali. La qualità e la coerenza dei dati diventeranno elementi centrali, così come la capacità di tradurre gli indirizzi del MTR-3 in piani economici realistici e sostenibili.

Con la Delibera n. 480/2025, emanata in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 397/2025/R/rif (recante l’approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti, MTR-3), si procede alla quantificazione di taluni parametri di adeguamento monetario e finanziario necessari ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative al terzo periodo regolatorio 2026-2029, completando il quadro normativo necessario affinché Comuni, gestori e affidanti possano predisporre le proposte tariffarie e i piani economico-finanziari sulla base di parametri economico-finanziari definiti.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI e attività agrituristiche: legittima l’assimilazione agli esercizi alberghieri se basata sulla capacità di produrre rifiuti

Con la sentenza n. 7614 del 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha accolto l’appello del Comune di Ercolano, riformando la decisione del TAR Campania (Sez. VI, n. 171/2025) che aveva annullato la delibera comunale n. 33/2021 nella parte in cui equiparava l’attività agrituristica a quella alberghiera ai fini della TARI.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittima tale assimilazione, valorizzando la diversità strutturale e funzionale tra agriturismo e impresa alberghiera, nonché la natura accessoria dell’attività ricettiva rispetto a quella agricola.

Il Consiglio di Stato, ribaltando tale impostazione, ha chiarito che il criterio determinante per la classificazione tariffaria non risiede nella natura giuridica o nella disciplina di settore delle attività, bensì nella loro effettiva capacità di produrre rifiuti urbani. La TARI, infatti, trova il proprio presupposto impositivo nella potenzialità di generare rifiuti delle superfici tassabili, come stabilito dai commi 641 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147/2013.

Di conseguenza, l’assimilazione tra agriturismi e strutture alberghiere risulta legittima se fondata su criteri oggettivi di produttività dei rifiuti, coerenti con i principi di proporzionalità e ragionevolezza che governano la tariffazione del servizio. Resta fermo che, in sede applicativa, il soggetto passivo dovrà distinguere le superfici destinate ad attività agricola da quelle destinate a ospitalità, applicando a ciascuna la tariffa corrispondente.

La decisione, oltre a ribadire l’ampia discrezionalità dei comuni nella determinazione delle categorie tariffarie, riafferma una lettura funzionale della TARI, ancorata alla reale capacità inquinante e non alla qualificazione formale dell’attività economica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Chiarimenti del MEF in merito all’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ai luoghi destinati al culto

Con la Risoluzione n. 1/2025, il Dipartimento delle Finanze è intervenuto su un tema di particolare interesse per enti locali, amministrazioni e comunità religiose: l’assoggettabilità alla TARI dei locali destinati esclusivamente al culto. Il documento prende le mosse da quesiti sorti in diversi Comuni circa l’applicazione del tributo ai luoghi di preghiera e raccoglimento, alla luce del principio comunitario del “chi inquina paga” e dei criteri di proporzionalità e congruità rispetto all’effettiva produzione di rifiuti.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) disciplina la TARI, individuando all’art. 1, comma 659, alcune ipotesi di riduzioni o esenzioni che i Comuni possono introdurre. Tra queste non rientrano i luoghi di culto. Tuttavia, il successivo comma 660 consente alle amministrazioni comunali di prevedere, con regolamento, ulteriori agevolazioni, purché finanziate attraverso risorse della fiscalità generale. Inoltre, l’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, che contiene i coefficienti per la determinazione della tariffa, annovera espressamente i “luoghi di culto” tra le utenze non domestiche, confermandone l’assoggettabilità al tributo.

La Risoluzione richiama l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui l’esenzione dalla tassa rifiuti non deriva automaticamente dalla natura religiosa dell’immobile. Le riduzioni o esclusioni sono ammissibili solo qualora venga accertato che gli spazi, per loro caratteristiche e concreto utilizzo, siano oggettivamente non idonei alla produzione di rifiuti. Tra le più recenti pronunce si ricordano le sentenze nn. 29156, 16646 e 16645 del 2022, che hanno ribadito la necessità di una valutazione in fatto, fondata su elementi oggettivi e non sulla sola classificazione catastale.

Il Dipartimento delle Finanze ha sottolineato che spetta ai Comuni esercitare la propria potestà regolamentare con attenzione al principio di proporzionalità.
In assenza di specifiche agevolazioni regolamentari, le superfici destinate al culto restano assoggettabili a TARI, ma la tariffa deve essere calibrata sulla ridotta capacità di generare rifiuti, per evitare oneri sproporzionati. Lo stesso principio di proporzionalità si applica anche nell’individuazione dei coefficienti tariffari, che possono variare entro i margini previsti dal D.P.R. 158/1999 (fino al 50% oltre i limiti minimi e massimi). Un esercizio arbitrario di tale discrezionalità potrebbe essere censurato in sede contenziosa.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA approva il MTR-3: nuova regolazione tariffaria per il periodo 2026–2029

Il 5 agosto 2025 ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), che disciplina la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il quadriennio 2026-2029. Il provvedimento aggiorna e consolida l’impostazione introdotta con MTR-2, rafforzando trasparenza, coerenza contabile e strumenti pro-efficienza.

Il cuore del MTR-3 è la formula che scompone il totale delle entrate tariffarie in componenti variabili e fisse. Tra le principali voci figurano: raccolta/trasporto indifferenziato, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, raccolta differenziata (variabili); spazzamento/lavaggio, costi comuni e costi d’uso del capitale (fisse). Il metodo prevede inoltre componenti previsionali per oneri di potenziamento del servizio (sistematici e non) e meccanismi di conguaglio per annualità pregresse. Un elemento qualificante è il fattore di sharing dei proventi dalla vendita di materiali/energia e dei corrispettivi da sistemi di responsabilità estesa del produttore (ba), che l’ente territorialmente competente può fissare tra 0,2 e 0,9 in funzione del contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei.

Per i costi d’uso del capitale il MTR-3 rinvia a un successivo provvedimento l’indicazione delle modalità applicative e dei parametri alla base del calcolo (in particolare per la tempestiva determinazione delle entrate). Sempre con atto successivo ARERA definirà gli schemi tipizzati per la presentazione dei dati e la redazione degli atti della proposta tariffaria 2026-2029.

Il metodo introduce e calibra stimoli all’efficienza attraverso:

  • un coefficiente di recupero della produttività (Xreg), con valori di riferimento indicati nel testo (range tipico 0,1%–0,3% in funzione del livello di servizio e del contesto), e
  • specifiche componenti COnew/COI (fisse e variabili) per finanziare interventi sistematici o non sistematici di potenziamento del servizio, legati a target misurabili.

In parallelo, MTR-3 coordina la regolazione con i macro-indicatori di qualità (es. R1 su avvio a riciclaggio imballaggi e R2 sull’organico), armonizzandosi con gli sviluppi della qualità tecnica (RQTR).

Per la traduzione delle entrate in corrispettivi a carico dell’utenza finale, MTR-3 si coordina con il nuovo TICSER (Delibera 396/2025), che stabilisce i criteri di articolazione tariffaria verso gli utenti. Fino all’entrata in vigore operativa del TICSER, si applicano regole transitorie previste dal MTR-3. In sintesi: MTR-3 determina il quanto (entrate complessive), TICSER governa il come ripartirlo tra le utenze.

Il provvedimento definisce il quadro regolatorio per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, favorendo trasparenza e parità di condizioni lungo la filiera. È inoltre istituito un perimetro dedicato alle “Infrastrutture per la Circular Economy”, con disposizioni che si innestano nel sistema di qualità e di efficienza complessiva della gestione. MTR-3 si inserisce in un più ampio pacchetto regolatorio 2023-2025 che ha riguardato: schema tipo di contratto di servizio, sistemi di perequazione, monitoraggio e trasparenza su raccolta differenziata/impianti, qualità tecnica e unbundling contabile nel settore rifiuti. L’obiettivo è un ecosistema regolatorio coerente, con dati certi e verificabili a base contabile obbligatoria.

Cosa cambia in pratica (vs MTR-2)

  1. Maggiore integrazione tra metodo tariffario, qualità tecnica (RQTR) e articolazione dei corrispettivi (TICSER).
  2. Proventi da valorizzazione (materiali/energia) e corrispettivi REP gestiti con un fattore di sharing ba flessibile (0,2–0,9) per allineare incentivi e obiettivi UE.
  3. Canali dedicati per finanziare potenziamenti del servizio (componenti COnew/COI) con target espliciti e recupero di produttività graduato.
  4. Chiarezza sui successivi atti per WACC e schemi dati, così da assicurare tempestività e omogeneità nella presentazione delle proposte tariffarie.

Delibera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif

Allegato A

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA approva il TICSER: nuova articolazione tariffaria per il servizio rifiuti urbani

Il 5 agosto 2025 ARERA ha approvato, con la delibera 396/2025/R/rif, il Testo Integrato Corrispettivi Servizio Gestione Rifiuti (TICSER), provvedimento destinato a ridisegnare in profondità l’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La riforma entrerà in vigore a partire dal 2028 e si accompagna al nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), approvato con la delibera gemella 397/2025, che regolerà il periodo 2026-2029.

Una tariffa “pentanomia”: la novità più rilevante

Il TICSER introduce una struttura tariffaria a cinque componenti, che rappresenta un cambio di paradigma rispetto agli attuali schemi. Le voci principali sono:

  1. ∑ 𝑇(𝐷𝐸𝐶) – è la componente tariffaria legata al servizio di “Decoro urbano”, che presenta caratteristiche riconducibili ai c.d. servizi indivisibili di godimento collettivo che non possono essere forniti e remunerati individualmente;
  2. ∑ 𝑇(𝐴𝐶𝑆 ) – è la componente tariffaria di “Accesso al servizio”, messo potenzialmente a disposizione dell’utenza, in termini di mezzi, infrastrutture e organizzazione, consentendone l’effettivo utilizzo qualora ne manifesti l’esigenza;
  3. ∑ 𝑇(𝑅𝐴𝐶) – è la componente tariffaria di “Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani” per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto sia delle frazioni differenziate sia del rifiuto urbano residuo;
  4. ∑ 𝑇(𝑅𝐸𝐶) – è la componente tariffaria di “Trattamento e Recupero” relativa alle attività finalizzate al conferimento in impianti di riciclaggio per il recupero di materia, nonché, per il rifiuto residuo e gli scarti non riciclabili, in impianti di incenerimento con recupero energetico o presso impianti produttivi, quali cementifici o centrali termoelettriche, per l’utilizzo all’interno del ciclo produttivo in alternativa a combustibili, tenendo conto anche del contributo dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, come definiti ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente, incluse altresì eventuali componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente;
  5. ∑ 𝑇(𝑆𝑀𝐴𝐿) – è la componente tariffaria di “Trattamento e Smaltimento” relativa alle attività volte all’operazione di smaltimento finale in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

Questa suddivisione ha una duplice funzione: da un lato rendere più trasparente per cittadini e imprese il collegamento tra costi del servizio e tariffe; dall’altro favorire un monitoraggio più puntuale dell’efficienza gestionale da parte di ARERA e degli enti locali.

Finalità della riforma

L’Autorità inquadra il TICSER in una prospettiva strategica di lungo periodo, con obiettivi chiave:

  • Trasparenza: le componenti consentono di mostrare in maniera chiara come vengono impiegate le risorse tariffarie.
  • Equità: migliorare il bilanciamento della ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche.
  • Efficienza: riconoscimento dei soli costi efficienti, incentivando i gestori a contenere la spesa.
  • Economia circolare: rafforzare le politiche di riduzione, differenziazione e recupero dei rifiuti.
  • Tariffazione puntuale (pay-as-you-throw): spinta progressiva verso sistemi che commisurano la tariffa all’effettiva produzione di rifiuti.

Impatti per i gestori e per gli enti locali

L’implementazione del TICSER richiederà una significativa fase di adattamento organizzativo. I gestori dovranno:

  • adeguare i sistemi di contabilità gestionale per garantire la corretta imputazione dei costi alle cinque componenti;
  • predisporre strumenti di rendicontazione trasparente da rendere accessibili agli utenti e agli enti regolatori;
  • sviluppare campagne informative per famiglie e imprese in vista del 2028;
  • coordinarsi con gli enti locali, che a loro volta dovranno integrare la nuova struttura tariffaria nei PIAO (Piani Integrati di Attività e Organizzazione) e negli strumenti di pianificazione economico-finanziaria.

Dal punto di vista della compliance, il TICSER avrà anche effetti sul fronte della prevenzione dei rischi corruttivi, imponendo maggiore tracciabilità delle scelte tariffarie e delle modalità di affidamento dei servizi collegati al ciclo dei rifiuti.

Il TICSER rappresenta una svolta regolatoria per il settore dei rifiuti urbani. La suddivisione in cinque componenti tariffarie, unita alla cornice del MTR-3, promette maggiore equità, trasparenza e coerenza con i principi di sostenibilità e circolarità. Per amministrazioni e gestori la sfida sarà duplice: da un lato adeguarsi tecnicamente e organizzativamente, dall’altro comunicare in maniera efficace agli utenti finali il senso e i benefici della riforma. Il 2028 appare vicino e la fase di preparazione sarà decisiva per garantire che il nuovo modello tariffario diventi uno strumento di efficienza e di fiducia nel sistema.

Delibera 05 agosto 2025 396/2025/R/rif

Allegato A

Trattamento contabile delle componenti perequative TARI

Le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente; l’obbligo di riversamento, in quanto obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 13/2025. La deliberazione interviene su un tema rilevante per gli enti locali: la corretta imputazione contabile delle somme derivanti dalla componente perequativa della TARI, destinate a finanziare servizi energetici e ambientali relativi alla raccolta dei rifiuti in mare.

La Corte è stata chiamata a dirimere due quesiti posti dalla Sezione regionale di controllo per le Marche (su richiesta del Comune di Camerata Picena): a. se il versamento a CSEA debba essere commisurato agli importi incassati o a quelli accertati; b) se le relative somme debbano essere imputate tra le entrate di parte corrente o trattate come partite di giro. Il primo quesito viene dichiarato inammissibile, in quanto la Corte ritiene che la questione attenga al merito dell’obbligazione civilistica, non alla rappresentazione contabile. La competenza a decidere sul “quantum debeatur” deve essere risolta, in via normativa ed applicativa, da ARERA e CSEA, le cui determinazioni possono diventare oggetto di contesa giudiziaria potenzialmente dinanzi a giudici diversi dalla Corte dei conti.

In merito al secondo quesito (imputazione contabile), la Sezione rileva che non è possibile un’imputazione in conto terzi degli accertamenti per le componenti perequative e della spesa di riversamento, con conseguente necessità dell’Ente di vigilare costantemente sulla copertura della spesa, cui la componente perequativa è destinata, e sugli equilibri prospettici connessi. Contro la possibilità di una eccezionale imputazione in conto terzi, infatti, si frappongono le seguenti evidenze normative. La spesa per la raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati è in primo luogo “assimilata”,  per legge (art. 2, commi 2, 7 e 8 della l. n. 60/2022), a quella dei rifiuti urbani; costituisce pertanto funzione propria e fondamentale dei Comuni (art. 14, comma 27, lett. f) del d.l. n. 78/2010). L’onere di copertura, di conseguenza, è del singolo Comune che peraltro, in ragione dello svolgimento di un servizio indivisibile, ottiene successivamente un rimborso, finanziabile attraverso una provvista solidaristica formata e intestata a CSEA, che detiene dei conti specifici su cui refluiscono i fondi raccolti da parte di tutti i comuni (e non utilizzati). L’obbligazione di riversamento, pertanto, è una obbligazione successiva ed eventuale, ossia una passività potenziale che si trasforma in debito ovvero in credito nell’anno successivo.

In definitiva, il credito verso l’utenza per la componente aggiuntiva, da un lato, va rappresentato “come” la TARI, e allo stesso tempo va esposto separatamente. Esso, di conseguenza, va accertato tra le entrate di parte corrente del titolo III, seguendo la classificazione fornita dall’Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 15, comma 2); tuttavia va accertato attraverso una posta separata dalla TARI. Il credito deve essere accertato in base alla sua “esigibilità” e non per cassa. Di conseguenza esso va rilevato in bilancio nell’anno “a” in cui matura il credito, in quanto esso sorga privo di termini o condizioni. L’obbligazione di riversamento, invece, è futura in quanto sorgerà nell’anno “a+1” (delibera ARERA, Allegato A, art. 6) sulla base dei dati comunicati a CSEA, eventuale in quanto su di essa incide l’esito di un procedimento di diritto pubblico. Detto in altri termini, nell’anno “a”,  l’obbligazione di riversamento costituisce solo una passività potenziale di rimborso, per cui sorge, nel rispetto della clausola generale di equilibrio (C. cost., sent. n. 192/2012 e n. 60/2013), l’esigenza di accantonare l’entrata in questione nella Riga B del risultato di amministrazione.

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: TARI, proroga al 30 giugno 2025 per l’approvazione delle tariffe

Le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati hanno approvato l’emendamento finalizzato al rinvio dell’approvazione delle tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno 2025.

All’art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione si legge: “Per l’anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”.

TARI – Fabbisogni standard: Aggiornate le linee guida

Pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni“.

Il documento, predisposto con la collaborazione di IFEL e di Sogei S.p.A., ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per l’eventuale revisione dei piani finanziari relativi al 2025. Nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Nel documento si forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2024 e approvato dalla CTFS in data 17 settembre 2024. Come già in passato, il riferimento al nuovo impianto metodologico di determinazione dei fabbisogni standard e all’aggiornamento dei dati prescinde dal suo utilizzo ai fini della determinazione della componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale (FSC), stante anche la neutralizzazione degli effetti perequativi generati dai fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti rispetto alla capacità fiscale TARI.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:
• il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
• le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

 

La redazione PERK SOLUTION