Minor gettito IPT e RC Auto: Ripartito il fondo di 20 mln di euro per Province e Città metropolitane

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 settembre 2022, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stato disposto il riparto del fondo di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, in relazione alla riduzione del gettito di IPT e RC Auto, previsto dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Con successivi provvedimenti si provvederà ad assegnare, in relazione alle perdite di gettito delle citate imposte nel 2022 rispetto al 2021 per l’anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l’anno 2024, risultanti dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze, le ulteriori dotazioni annuali del fondo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Attribuzione a favore dei comuni del gettito dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)

Per l’anno 2020, il Ministero dell’interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale) ha provveduto il 12 ottobre u.s. ad erogare ai Comuni beneficiari, in regola con quanto previsto dall’articolo 161 del TUEL, la quota gettito dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), per un totale pari ad euro 5.169.123,53.

L’articolo 38 del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, ha istituito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Il Ministero dell’economia e delle finanze in data 12 luglio u.s. ha determinato – ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 aprile 2022 – le quote spettanti a ciascun comune in relazione ai versamenti effettuati negli anni 2020 e 2021 (Allegato 1).

Il pagamento è sospeso – ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 – per i Comuni che non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, e per quelli che non abbiano sino ad ora adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE. Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà comunque disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2022, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Per l’anno 2021 il Ministero dell’Interno ha provveduto a chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze l’assegnazione in termini di competenza e di cassa del relativo fondo, sul relativo capitolo di competenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pagamento del contributo per l’anno 2022 per la promozione della legalità

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che con decreto ministeriale del 19 ottobre 2022, è stato disposto il pagamento del contributo per l’anno 2022 (previsto dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n.234) per gli enti locali che abbiano subito nell’anno precedente a quello di riferimento, episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio.

Il pagamento è sospeso – ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 – per i Comuni che non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, e per quelli che non abbiano sino ad ora adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE. Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà comunque disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2022, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “CONTRIBUTI PER INIZIATIVE LEGALITA’ E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI”. Si ricorda che il riparto del Fondo in questione per l’anno 2022 era stato in precedenza determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2022

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del richiamato decreto interministeriale del 7 luglio 2022, il contributo assegnato dovrà essere destinato da ciascun ente beneficiario, secondo le proprie autonome scelte e previa adozione di una delibera di giunta, per la promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi.

 

I Comuni inferiori a 15.000 abitanti beneficiari del contributo per la rigenerazione urbana

È stato adottato il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, che individua i comuni, inferiori a 15.000 abitanti, richiedenti e quelli beneficiari del finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale», ai sensi dell’articolo 1, commi 534-542, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l’anno 2022 i contributi assegnati ammontano complessivamente ad euro 296.285.347,88.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 538, legge n. 234 del 2021, decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto, nello specifico:
a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Il monitoraggio delle opere finanziate dovrà essere effettuato attraverso BDAP-MOP. Il Ministero dell’Interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:
a) 20 per cento previa verifica dell’affidamento dei lavori entro i termini di cui all’articolo 3, comma 1;
b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come
risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 3;
c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gli enti beneficiari del Fondo nazionale Integrativo per i comuni Montani

È stato firmato il decreto, in data 29 agosto 2022, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’Interno e registrato dalla Corte dei conti in data 4 ottobre 2022, individua i comuni beneficiari del Fondo Integrativo per i Comuni Montani (legge 24 dicembre 2012 n. 228, “Legge di stabilità 2013”, art. 1, commi 319, 320, 321.) per le annualità 2018-2021 e residui 2014-2017.

I beneficiari del Fondo sono i Comuni totalmente montani che hanno presentato progetti ammessi e posti in posizione utile nelle graduatorie asseverate con i decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie in data 14 aprile 2021, e con il decreto del Capo dell’Ufficio I del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie in data 23 novembre 2021.

 

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Nuovi fondi per i Comuni per “stalli rosa” e spazi per le persone con disabilità

In arrivo contributi su tutto il territorio nazionale per 9.008 “stalli rosa” per la sosta dei veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con bambini fino a due anni e 2.432 spazi per la sosta di veicoli a servizio di persone con disabilità, già realizzati o da realizzare, con un impegno economico complessivo di oltre cinque milioni di euro. Sono questi i dati derivanti dalle 781 istanze pervenute tra il 27 luglio e il 20 settembre attraverso la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), che impegneranno la totalità del fondo istituito dalla Legge di Bilancio per il 2021, le cui finalità sono state aggiornate con il decreto legge 121/2021 e con il successivo Decreto del 7 aprile 2022 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e con il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani.

Con il fondo vengono anche erogati contributi ai Comuni per la gratuità del parcheggio dei veicoli adibiti al servizio delle persone disabili qualora gli stalli loro riservati risultino già occupati, misura che ha come obiettivo quello di agevolare gli spostamenti delle categorie interessate, riducendo al minimo i disagi e migliorando la qualità della vita delle persone.

“Questa iniziativa assicurerà un migliore esercizio del diritto alla mobilità su tutto il territorio nazionale, nei grandi centri urbani ma anche nei Comuni di piccola e media dimensione, ai quali va una quota significativa del fondo che abbiamo istituito”, ha dichiarato il Ministro Enrico, esprimendo soddisfazione per i risultati evidenziati. “Sin dal primo giorno di apertura della piattaforma online sono pervenute moltissime istanze a testimonianza della reattività dei Comuni nel promuovere il cambio di paradigma verso una mobilità più inclusiva e dunque più sostenibile. Mi auguro che il nuovo governo confermi anche per il futuro le misure che abbiamo adottato in questo campo” (fonte MIMS).

 

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Riparto fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale

Con comunicato del 3 ottobre 2022, il ministero dell’interno rende noto che è stato adottato il decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 settembre 2022, concernente il riparto, in favore dei comuni, del fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022, come previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84.

Ai fini del riparto predetto fondo, con una dotazione complessiva di euro 38.253.740, si è attribuito, a ciascun Comune un importo determinato con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire e, per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.

Si è inoltre tenuto conto di ulteriori correttivi:
a) Per i Comuni potenzialmente interessati al turno di ballottaggio, sono state adeguati il numero delle sezioni e degli elettori, tenendo conto delle distinte votazioni;
b) Per i Comuni fino a 5 sezioni, si è attribuito un importo minimo di 500 euro per sezione (es. 500 euro per una sezione, 1.000 euro per 2 sezioni e così sino a 2.500 euro per 5 sezioni);
c) Per i Comuni che pur avendo un numero di sezioni maggiore di 5 risultano avere, considerati i criteri sopra descritti, un contributo inferiore a tale importo, è stato attribuito un importo minimo di euro 2.500;
d) Il residuo fondo, detratta la parte attribuita ai Comuni sopra individuati, è stato ripartito secondo il criterio generale.

 

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Riparto risorse del Fondo per le politiche per la famiglia 2022

Il Dipartimento per le politiche per la famiglia rende noto che si è concluso l’iter di emanazione del decreto di riparto del Fondo per le politiche per la famiglia 2022. Le risorse del Fondo ammontano, per il 2022, a 44.050.628,00 euro. Le risorse saranno destinate e suddivise tra Stato, regioni ed enti locali.

Ai compiti e alle attività di competenza statale sono assegnati 14.050.628,00 euro, per interventi che diffondano e valorizzino iniziative di enti pubblici e privati in materia di politiche familiari, anche attraverso la condivisione e lo scambio di esperienze virtuose e di buone pratiche. Ulteriori iniziative dovranno riguardare le persone di minore età orfane di crimini domestici, vittime di violenza assistita e vittime di cyberbullismo.

Alle attività di competenza regionale e degli enti locali spettano 30.000.000,00 euro, destinati a finanziare i Centri per le famiglie, i consultori familiari, i sostegno alla natalità e genitorialità e le politiche di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia.

 

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Riduzione IMU dovuta da soggetti non residenti in Italia: effettuato il riparto delle quote residui 2021 e del fondo 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che è stato adottato il decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 settembre 2022, con i relativi allegati 1 e 2, concernente il riparto della quota restante dell’anno 2021 e della quota relativa all’annualità 2022 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU dovuta da soggetti non residenti in Italia», previsto dall’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e successive modifiche e integrazioni.

La quota residuale del fondo istituito dall’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 3.241.767,16 euro e relativa all’annualità 2021, è ripartita, in proporzione alle somme già attribuite per lo stesso anno 2021. Il fondo per l’anno 2022, di cui l’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come integrato dall’articolo 1, comma 743, legge 30 dicembre 2021, pari a complessivi 15 milioni di euro, destinato a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione – per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia – dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella misura della 37,5 per cento, è ripartito sulla base della metodologia dei criteri di riparto previsti
dal decreto ministeriale del 24 giugno 2021, in proporzione alle somme già attribuite per l’anno 2021.

 

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Secondo riparto Fondo per il ristoro ai comuni dell’imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi

È stato pubblicato dal Ministro dell’interno il decreto dell’8 settembre 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo al secondo riparto delle risorse, per l’anno 2022, del Fondo per il ristoro ai comuni dell’imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi, a saldo dei minori incassi nei primi due trimestri del 2022», previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25, e dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, secondo i criteri e le modalità specificati nell’allegato B “Nota metodologica”.

Con il suddetto decreto si provvede al riparto della quota restante delle risorse disponibili per l’anno 2022 per ulteriori 75 milioni di euro.

 

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