Rendicontazione contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva annualità 2017-2023

Con comunicato del 4 agosto 2025, la Direzione centrale della finanza locale informa che A decorrere dal 1° settembre 2025 ed entro le ore 24:00 del 31 dicembre 2025 è disponibile il modello informatizzato di certificato del rendiconto (unico e complessivo per tutti i contributi erogati a ciascun ente), esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”). Ogni ente, beneficiario di uno o più dei contributi in oggetto, per una o più annualità, è tenuto alla predisposizione del relativo rendiconto, distinto per singolo contributo e per singola progettazione (C.U.P.).

La normativa di cui all’art. 41-bis D.L. n. 50 del 2017 e art. 1 commi da 51 a 58 della L. n. 160 del 2019 ha stabilito che i contributi in esame sono soggetti a rendicontazione. A prescindere da tale previsione normativa, il comunicato rammenta che l’articolo 158 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ha previsto che per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche gli enti locali sono tenuti alla presentazione del rendiconto all’amministrazione erogante.

La mancata presentazione del rendiconto comporta l’obbligo di restituzione del contributo assegnato come previsto dal citato articolo 158.

Decreti ministeriali di assegnazione:

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanziamento centri estivi 2025: Linee guida sulle spese ammissibili

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia finanzia, anche per il 2025, i comuni italiani (ad esclusione dei comuni delle Province Autonome di Trento e di Bolzano) per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minorenni, per un ammontare di 60 milioni di euro, ripartiti sulla base della popolazione minorile residente.

Le iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2025, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, devono essere finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minorenni.

A seguito della pubblicazione sul sito internet istituzionale del Dipartimento, in data 17 giugno 2025, dell’elenco definitivo dei comuni ammessi al finanziamento, la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità ha firmato, in data 25 giugno 2025, il decreto di riparto delle somme. Il decreto riporta in allegato le quote di finanziamento così come individuate nell’elenco pubblicato in data 17 giugno.

Il contributo è direttamente erogato ai Comuni che hanno manifestato interesse formale all’iniziativa. L’impiego delle risorse sarà monitorato dal Dipartimento stesso, sulla base della documentazione trasmessa dagli enti locali beneficiari. Per garantire una corretta gestione dei fondi, sono state definite quattro categorie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa vigente e secondo criteri di trasparenza, efficacia e pertinenza con gli obiettivi degli interventi:

  • Acquisizione di beni e servizi
    Ammesse le spese per acquisti funzionali alle attività, purché effettuate nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici. Ciò include, ad esempio, materiali educativi, arredi, strumenti per attività ludico-ricreative e servizi esterni di animazione o supporto.
  • Sottoscrizione di atti di collaborazione
    Possibile stipulare protocolli, intese, convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati per la gestione, organizzazione o co-progettazione degli interventi. Queste intese possono prevedere anche forme di compartecipazione economica.
  • Realizzazione di interventi materiali
    I fondi possono essere utilizzati per la riorganizzazione degli spazi dedicati alle attività educative e ricreative, per la messa in sicurezza delle strutture e per la manutenzione ordinaria, al fine di garantire ambienti adeguati, accessibili e sicuri.
  • Elargizione di contributi economici alle famiglie
    È prevista la possibilità di rimborsare le spese sostenute dalle famiglie per la partecipazione dei propri figli alle attività finanziate. I rimborsi saranno validi solo per il periodo 1° giugno – 31 dicembre 2025 e dovranno essere documentati secondo quanto stabilito da delibere di Giunta comunale e accompagnati da giustificativi di spesa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo “Piccole Opere”: Trasmissione rendicontazione entro il 30 giugno 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 22 maggio 2025, facendo seguito al comunicato dell’11 ottobre 2024, con il quale si era chiarito che il termine di sei mesi previsto per la trasmissione dei rendiconti a seguito del collaudo/regolare esecuzione degli interventi, si intendeva decorrente dalla data del 30 novembre 2024 (con conseguente scadenza al 30 maggio p.v.), informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, comma 29 e ss., L.n.160/2019 (c.d. “Piccole opere”) che a partire dall’ultima settimana di maggio sarà avviata un’attività di manutenzione e aggiornamento del sistema ReGiS, a cura della relativa assistenza tecnica.

A causa di tale attività, potrebbero essere temporaneamente inibite talune funzionalità e/o verificarsi rallentamenti che potrebbero impedire la trasmissione della rendicontazione finale degli interventi.

Pertanto, tenuto conto della suindicata problematica tecnica, si precisa che il termine del 30 maggio p.v. per la trasmissione del rendiconto è prorogato al 30 giugno 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero interno: Ulteriori rendicontazioni dei contributi straordinari art. 158 TUEL

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 6 maggio informa che è stato realizzato il modello informatizzato di certificato del rendiconto disponibile esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale, alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, da presentare in base all’articolo 158 del Tuel, relative ai fondi erogati a saldo dal ministero dell’Interno ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e manutenzione stradale.

Sono stati resi compilabili sul sistema TBEL i rendiconti per tutti gli enti che si trovano nella condizione suindicata. Gli enti sono tenuti alla presentazione del rendiconto entro 4 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato ovvero entro il termine ultimo del 6 settembre 2025, pena l’avvio della procedura di revoca del contributo assegnato.

Ad ogni buon conto si segnala che i progetti oggetto di rendicontazione si riferiscono alle seguenti linee di finanziamento e sono consultabili negli elenchi allegati:

  • Articolo 30, comma 14, decreto-legge n.34/2019 – annualità 2021, 2022, 2023. 2024
  • Articolo 1, comma 407, legge n.234/2021 – annualità 2022, 2023

Sarà cura degli Enti locali monitorare periodicamente la propria sezione dei rendiconti sul portale TBEL, per prendere tempestivamente visione dei rendiconti disponibili ed adempiere all’obbligo di rendicontazione dei progetti. Qualora l’Ente non visualizzi il proprio progetto all’interno dei predetti elenchi dovrà attendere l’apertura di nuova procedura di rendicontazione. Negli elenchi di che trattasi saranno altresì assenti i progetti la cui procedura di rendicontazione è stata già conclusa. Per entrambe le linee di finanziamento, i decreti di assegnazione prevedono che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

Il Ministero evidenzia che occorre un necessario bilanciamento tra l’esigenza di consentire agli Enti un adeguato utilizzo delle economie derivanti da ribassi d’asta e la necessità di fissare un termine ultimo per tale utilizzo, considerato che tali risorse non possono rimanere indefinitamente a disposizione dell’Ente. In tale contesto, risulta indispensabile per il Ministero dell’interno acquisire la cristallizzazione definitiva dell’importo effettivamente utilizzato da ciascun Ente a valere sul contributo concesso, al fine di garantire la corretta gestione contabile dei fondi assegnati e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Tenuto conto che l’articolo 158 del TUEL stabilisce tempistiche precise per la rendicontazione dei contributi straordinari e che la Direzione Centrale per la Finanza Locale ha l’obbligo di concludere le relative procedure amministrative, propedeutiche per eventuali controlli a campione, si dispone che gli Enti debbano impiegare, liquidare e rendicontare tutte le eventuali economie entro il termine di 4 mesi dalla pubblicazione del presente Comunicato. Decorso tale termine, i fondi non utilizzati saranno oggetto di recupero.

Come ribadito nel comunicato del 26 marzo 2025, l’unica modalità consentita per l’invio della certificazione di rendicontazione è quella telematica sul portale TBEL. Al fine della corretta trasmissione del rendiconto informatico, prima di procedere al caricamento sulla piattaforma TBEL, lo stesso dovrà essere sottoposto alla firma digitale, in modalità PKCS#7 (P7M), da parte del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario. Ove entrambe le figure non siano censite, è necessario procedere preliminarmente al censimento di entrambe su TBEL. È indispensabile, inoltre, che la firma sul rendiconto venga apposta sull’ultimo download del file dal sistema TBEL.

L’ente locale è tenuto a trasmettere il rendiconto solo nel momento in cui siano stati sostenuti tutti i pagamenti legati al progetto finanziato: dovranno quindi essere inseriti mandati di pagamento che coincidano con l’importo utilizzato dal Comune sul contributo attestato in precedenza. Sono escluse dalla modalità di trasmissione sopra descritta le linee di finanziamento per le quali la rendicontazione è prevista sul sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Allegati

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione dei contributi straordinari di cui all’articolo 158 del TUEL

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che l’unica modalità consentita per l’invio della certificazione di rendicontazione dei contributo straordinari di cui all’art. 158 del TUEL è quella telematica. Accedendo sul sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale, nell’area riservata del Sistema Certificazioni degli Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), di volta in volta viene aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione richiesta.

Considerato il numero elevato di contributi straordinari erogati dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale, le certificazioni di rendicontazione verranno rese disponibili nella richiamata area riservata del Sistema Certificazioni degli Enti Locali gradualmente. Gli enti che saranno tenuti a rendicontare riceveranno una comunicazione in cui verrà segnalata l’apertura, sul portale TBEL, della rendicontazione relativa ad una specifica linea di finanziamento.

Gli enti dovranno attendere comunicazioni in tal senso e a non trasmettere alcuna rendicontazione con una modalità che non sia quella informatica tramite la richiamata procedura. Gli enti che hanno già trasmesso la certificazione a mezzo posta certificata saranno tenuti a riproporre nuovamente la rendicontazione nel rispetto delle indicazioni fornite con il presente comunicato.

La certificazione presente nell’area riservata TBEL riguarda soltanto i contributi gestiti dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale. Le rendicontazioni che afferiscono a contributi attribuiti da altri Dipartimenti del Ministero dell’interno o da altre Amministrazioni non sono disponibili sulla ripetuta piattaforma TBEL e dovranno essere inviate ai competenti uffici con le modalità che gli stessi provvederanno a segnalare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione proventi da violazione Codice della Strada 2024. Istruzioni operative

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con Circolare D.A.I.T. n. 3/2025, fornisce le istruzioni operative in merito alla rendicontazione dei proventi di propria spettanza relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio 2024, come previsto dall’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

La certificazione dovrà essere trasmessa a partire dal 1° marzo 2025 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2025, accedendo all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify. Dopo l’invio della certificazione, l’ente dovrà accertare il buon fine della trasmissione della stessa verificando che il sistema (che provvede immediatamente ad un controllo) non abbia inviato all’ente medesimo, a mezzo PEC (trattasi della PEC o delle PEC indicate dall’ente nella piattaforma TBEL), la segnalazione di eventuali errori. In tal caso il sistema trasmette in modo automatico, in genere entro pochi minuti dall’invio della certificazione, una comunicazione con la specifica dell’errore rilevato o di corretta acquisizione.

È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver prima annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro le ore 23:59 del 31 maggio 2025. Il termine del 31 maggio 2025 è da considerarsi perentorio e che, in caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall’art 4 del citato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019.

Per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi ai proventi dell’anno 2024 si rimanda a quanto già precisato con la precedente circolare DAIT. n. 11 del 6 febbraio 2024. Ciascun ente locale ha l’obbligo di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno.

Si ricorda che l’ente ha l’obbligo di certificazione anche nel caso di proventi pari a zero; in tal caso è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Centri estivi: prorogato al 31 luglio 2024 il termine per la rendicontazione fondo anno 2023

Il Dipartimento per le politiche della famiglia informa che, alla luce delle necessarie attività di manutenzione della piattaforma dedicata, la scadenza per la presentazione, da parte dei comuni, della documentazione attestante l’ utilizzo del finanziamento (prevista dall’art. 2, co. 3, del decreto ministeriale del 24 luglio 2023), è prorogata al 31 luglio 2024.

Sulla base della documentazione trasmessa dagli enti, il Dipartimento provvederà a monitorare i trasferimenti e l’utilizzo delle risorse finanziarie nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati. Il comune beneficiario del finanziamento è tenuto a restituire le somme ricevute nel caso in cui:
a) non abbia impegnato e non abbia pagato le somme, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023 e entro il 31 maggio 2024;
b) abbia impegnato parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2023. In tal caso, il comune beneficiario sarà tenuto alla restituzione solamente della quota di risorse finanziarie ricevute e non impegnate entro il suddetto termine;
c) abbia impegnato totalmente o parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2023 per realizzare interventi che non rientravano nelle fattispecie previste dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, quali il potenziamento dei centri estivi e dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Monitoraggio spesa del Fondo Povertà: scadenza 22 aprile 2024

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 5737 del 25.03.2024, rende noto che a partire dal 25 marzo 2024, ciascun Ambito Territoriale Sociale (di seguito ATS) dovrà completare il monitoraggio della spesa al 31 dicembre 2023 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers) con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021.

A tal fine, è stata attiva la specifica funzionalità in Piattaforma Multifondo che permetterà agli ATS di inserire a sistema, nell’apposita sezione accessibile dal menu a tendina denominata “Riepilogo dati economico finanziari”, i dati relativi alle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2023, seppur non ancora rendicontate. Nello specifico, i dati richiesti e relativi alle quote del Fondo Povertà andranno inseriti nel loro valore complessivo al 31 dicembre 2023 (in tal senso non è da considerare soltanto la parte incrementale da ottobre a dicembre 2023 bensì in considerazione del dato già inserito alla rilevazione al 30 settembre 2023, il valore attuale da inserire sarà dato da: VALORE INSERITO SETTEMBRE 23 + VALORE OTTOBRE/DICEMBRE 23).

Il sistema non consente l’inserimento di dati relativi alle risorse impegnate o liquidate aventi un valore inferiore rispetto a quanto dichiarato nelle precedenti rilevazioni. Pertanto, qualora siano stati effettuati disimpegni di spesa nel periodo intercorso o siano stati comunicati dati non corretti relativi ad impegni e liquidazioni, sarà necessario inviare una mail entro e non oltre il 12 aprile p.v. all’indirizzo fondopoverta@lavoro.gov.it con oggetto: “Disimpegno/errore materiale ATS … QS 20181 ” al fine di fornire la motivazione sottesa al disimpegno, le variazioni intervenute o gli errori effettuati, con riferimento alla specifica quota e annualità oggetto di modifica chiedendo l’autorizzazione alla variazione dei suddetti dati. Laddove si riterrà opportuno consentire le variazioni, sarà trasmesso un file Excel da compilare e trasmettere all’indirizzo fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it al fine di apportare le modifiche richieste a sistema e permettere l’inserimento dei valori corretti relativi agli impegni di spesa realizzati al 31 dicembre 2023. Il file Excel inviato può essere utilizzato solo ed esclusivamente nei predetti casi (intervenuto disimpegno delle risorse e/o errori materiali) e l’eventuale invio al di fuori delle ipotesi previste non costituirà in alcun modo comunicazione dei dati, la cui valorizzazione deve avvenire in Piattaforma Multifondo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione risorse centri estivi 2023 entro il 30 giugno 2024

È online la piattaforma per la rendicontazione delle risorse a valere sul Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori 2023 (centri estivi). Così come previsto dall’art. 2 del decreto del 24 luglio 2023 del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (registrato presso la Corte dei conti in data 23 agosto), il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede a monitorare i trasferimenti e l’utilizzo delle risorse finanziarie nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della seguente documentazione trasmessa informaticamente da ciascun comune, entro il 30 giugno 2024:

  1. copia degli atti con i quali sono state impegnate e pagate le somme;
  2. dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto, che ciascun comune deve realizzare, comprensivi delle informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti. A tal fine, i comuni, accedendo al sito del Dipartimento tramite un’apposita piattaforma telematica utile per le azioni di monitoraggio dell’utilizzo delle risorse, invieranno la scheda di rilevazione predisposta dallo stesso Dipartimento congiuntamente con ANCI.

 

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Ministero interno: Manuale utente della procedura per la trasmissione del rendiconto ex art. 158 TUEL (contributi straordinari)

Come noto, l’articolo 158 del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000) dispone l’obbligo di rendiconto per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali. Il rendiconto deve essere presentato all’amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio e la sua inosservanza comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato. Nel caso in cui il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l’ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

A tal riguardo, il Ministero dell’interno ha diffuso il Manuale utente della procedura per la trasmissione delle certificazioni (ex TBEL) della Finanza Locale per la trasmissione del rendiconto ex art. 158 TUEL.

 

La redazione PERK SOLUTION