Corte Costituzionale: Legittimo il limite ai mandati consecutivi per i Sindaci

Non è manifestamente irragionevole la scelta legislativa di stabilire, a seconda della dimensione demografica dei comuni, un limite ai mandati consecutivi dei sindaci, sempre che essa realizzi un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 196/2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla Regione Liguria, nei confronti dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2024, che ha modificato la disciplina recata dall’art. 51, secondo comma, del t.u. enti locali. Con tale disposizione, il legislatore ha previsto che per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non vi sia alcun limite ai mandati; che per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite di mandati consecutivi sia pari a tre; che per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti resti fermo il limite di due mandati consecutivi.

La Corte ha ribadito che la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi è scelta normativa idonea a bilanciare l’elezione diretta del sindaco con l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali. Il punto di equilibrio tra tali contrapposti interessi costituzionali deve essere fissato dal legislatore ed è sindacabile solo se manifestamente irragionevole.

L’attuale art. 51, comma 2, del t.u. enti locali pone limiti diversi ai mandati consecutivi secondo una logica graduale, sul presupposto che tra le classi di comuni nei quali si articola l’attuale disciplina vi siano rilevanti differenze, in ordine agli interessi economici e sociali che fanno capo agli stessi: si tratta di un esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, che intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riforma Tuel, Ok al terzo mandato per i Sindaci dei piccoli comuni

Il 25 novembre 2021 l’Assemblea della Camera ha approvato la proposta di legge A.C. 1356 recante modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell’attività amministrativa e di finanza locale. Il provvedimento è passato all’esame del Senato. Nella seduta del 4 novembre 2021 è stato conferito mandato ai relatori e riferire in senso favorevole all’Assemblea sul testo risultante dalle modifiche approvate in sede referente.

Il testo approvato dall’Assemblea – all’esito dell’esame in sede referente – reca le seguenti disposizioni:
articolo 1: nel novellare l’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 39/2013, dispone che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali (lett a). L’articolo in esame integra la disposizione vietando anche il conferimento degli incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Attualmente il citato articolo 3, comma 1, dispone, sempre in caso di condanna, l’inconferibilità degli incarichi dirigenziali (lett. c) e di
amministratore (lett. d) di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale. La disposizione in esame estende l’inconferibilità anche agli incarichi amministrativi di vertice degli enti di diritto privato in controllo pubblico.

articolo 2: introduce una semplificazione contabile per i comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali viene eliminato l’obbligo di effettuare il controllo di gestione previsto dal comma 1 dell’articolo 196 del TUEL.

articolo 3:  eleva da due a tre il limite dei mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (come attualmente consentito ai comuni fino a 3.000 abitanti). Per i sindaci dei comuni con 5.000 o più abitanti rimane il limite di due mandati consecutivi. Inoltre, viene definito il divieto di terzo mandato (o di quarto mandato per in comuni sotto soglia) una causa di incandidabilità e non di ineleggibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Durata incarico del revisore. Limite del duplice mandato

Il revisore dei conti che ha già svolto due incarichi non può essere nominato una terza volta nel medesimo ente, a tal fine non rileva se gli incarichi siano stati consecutivi, né se il mandato sia stato inferiore al triennio e neppure il ruolo ricoperto nel collegio. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno, con il parere del 9 luglio 2021, in risposta ad un quesito circa la disposizione contenuta nell’articolo 235, comma 1, del TUEL che prevede che i componenti dell’organo di revisione non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Nel merito, il Ministero ha ricordato che l’articolo 235, comma 1, primo periodo, del suddetto testo unico, come risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 19, comma 1-bis, del DL 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, prevede che “L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ….., e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale.” Sulla base della disposizione in esame, il revisore dei conti che abbia già svolto due incarichi presso lo stesso ente locale non può essere nominato una terza volta revisore nel medesimo ente, non rilevando a tal fine il fatto che gli incarichi siano o meno consecutivi. In ordine all’applicazione del limite nel caso in cui uno dei due incarichi si sia concluso anticipatamente, il Ministero è dell’avviso che l’incarico vada, comunque, considerato nel novero di quelli precedentemente svolti anche nell’ipotesi in cui vi sia stata interruzione anticipata dello stesso. Infine, laddove la disposizione in oggetto fa riferimento ai “componenti” dell’organo di revisione è da intendersi riferita indistintamente ai tre revisori non rilevando se nel passato lo stesso soggetto abbia rivestito o meno la carica di Presidente, in quanto, la ratio della norma nel prescrivere una turnazione di professionisti nello svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è tesa a garantire l’autonomia, la terzietà e l’indipendenza del ruolo di chi è chiamato a fare il controllore in una funzione così importante e delicata.

Autore: La redazione PERK SOLUTION