Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana

È stato pubblicato in G.U. n. 56 del 6 marzo 2021 il DPCM del 21 gennaio 2021, recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”. Il decreto definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate. Per i trienni successivi al 2023 e per l’ultimo biennio 2033-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell’anno precedente il periodo di riferimento, sono applicate le disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati più recenti disponibili per quanto attiene l’indicatore di cui all’art. 5, comma 2. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente il periodo di riferimento secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 43, della legge n. 160 del 2019.

Comuni richiedenti il contributo
Hanno facoltà di richiedere i contributi, nel limite massimo di 150 milioni all’anno per l’anno 2021, 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana che intendono realizzare interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda.
Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:
a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Interventi ammessi
I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:
a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attivita’ culturali e sportive;
c) mobilità sostenibile.
Il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell’opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell’opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l’importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell’opera.

Presentazione della domanda
Con decreto del Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale, da adottare entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene approvato il modello di presentazione della domanda informatizzato con il quale i comuni richiedono i contributi di cui al presente provvedimento e le modalità operative di invio del modello da parte degli enti.
La domanda deve essere compilata esclusivamente con metodologia informatica avvalendosi dell’apposito modello informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell’«Area certificati».

Erogazione del contributo
Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari nel seguente modo:
a) 30 per cento del finanziamento, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP/MOP;
b) 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente;
c) il residuo 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per la messa in sicurezza anno 2021, entro il 31 marzo 2021 la certificazione del PUA e del PEBA

Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 (vedi notizia del 23 febbraio scorso), sono stati individuati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 1.850.000.000,00. Il Ministero dell’Interno, con apposita comunicazione inviata agli enti destinatari del contributo, segnala che l’art. 2, comma 2 del citato Dm, emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 141 della legge n. 145/2018, ha stabilito che la determinazione definitiva dell’importo assegnato è subordinata all’esito dell’approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PUBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, il contributo determinato è conseguentemente ridotto del cinque per cento.
Pertanto, gli enti beneficiari del contributo sono tenuti a trasmettere, al Ministero dell’Interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato o meno le citate delibere. In assenza della citata attestazione il contributo assegnato sarà rideterminato e le eventuali risorse liberate saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. La predetta certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, tramite il sistema certificazioni enti locali (TBEL), accessibile dal sito internet della Direzione della Finanza Locale. La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata a suo tempo per la compilazione della relativa richiesta di contributo.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2020

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM 21 dicembre 2020, su cui è stata raggiunta intesa in Conferenza Unificata il 3 dicembre scorso e che provvede al riparto dei 90 milioni aggiuntivi previsti dal dl Rilancio per il Fondo Non Autosufficienze per il 2020. ali risorse si aggiungono ai 571 milioni per il 2020 ripartiti con il DPCM del 21 novembre 2019, al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente (cui sono riservati 20 dei 90 milioni) per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all’Allegato C del DPCM 21 novembre 2019. Le regioni utilizzano le risorse d ai sensi dell’art. 104, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, «al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contributo per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e la gestione dei flussi migratori

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato del 16 febbraio 2021 informa che è stato perfezionato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, del 4 febbraio 2021, recante “Attribuzione di contributi, in misura pari a 375.000 euro a favore dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta, per l’anno 2020, destinati a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori”, previsto dall’articolo 42 bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza, ulteriori risorse

Con comunicato dell’11 febbraio 2021, il Ministero dell’Interno informa che in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e dalle successive modificazioni introdotte dall’articolo 45 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è stato adottato il decreto del Ministero dell’interno 7 dicembre 2020 con cui sono stati individuati gli enti locali beneficiari dell’ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020 riportata nell’allegato 2 del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 31 agosto 2020, diffuso con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale – n.220 del 4 settembre 2020.
Il citato decreto del 7 dicembre 2020, all’articolo 1, comma 3, dispone che gli enti locali, le cui richieste siano individuate dalla posizione n.4738 alla posizione n.9350 dell’allegato A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, beneficino, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2021.
Con decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021, il contributo di che trattasi è stato erogato favore degli enti locali titolari delle richieste individuate dalla posizione n.4738 alla posizione n.9350.
Riguardo gli enti locali appartenenti alle Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, il pagamento in esame è stato effettuato direttamente alle citate regioni e province.
Il successivo articolo 3, comma 2, del richiamato decreto del 7 dicembre 2020, ha previsto, inoltre, che gli enti locali assegnatari delle predette risorse finanziarie, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo.
Il Ministero comunica, altresì, che gli enti locali che hanno beneficiato del pagamento disposto in data 10 febbraio 2021 sono tenuti ad affidare la progettazione entro il 10 maggio 2021.
In caso di inosservanza del termine del 10 maggio 2021, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228.
Il controllo sull’affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di perfezionamento del CIG sul sistema dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, è effettuato tramite il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, dove gli interventi sono classificati come “Sviluppo capacità progettuale”.
Per evitare un’eventuale azione di recupero, è necessario che entro il 10 maggio 2021, risulti richiesto (sul sistema SIMOG dell’ANAC) e associato al CUP almeno un relativo CIG di spese di progettazione. Ogni CIG (ad esempio anche relativo alla sola spesa di pubblicazione gara, ad una indagine geologica, etc.) deve essere correttamente perfezionato in BDAP. Il controllo sarà effettuato verificando in BDAP la presenza di almeno un CIG di data anteriore alla scadenza dei 3 mesi e successivamente sommando tutti i CIG. Infine, viene ribadito l’esclusione tassativa di utilizzo dello SMART CIG.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborso spesa sostenuta nell’anno 2020 per il personale ex Fime e Insud. Contributo anno 2021

La Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno, con la Circolare FL n. 7/2021 del 4 febbraio scorso ha stabilito criteri, tempi e modalità per la richiesta di rimborso delle spese sostenute sostenuta nell’anno 2020 per il personale assunto ex Fime e Insud. A tal fine, è stato predisposto l’allegato modello di certificazione che dovrà essere compilato e trasmesso da parte degli Enti Locali nonché da tutte le Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da altre Amministrazioni ed Enti pubblici non economici, aventi titolo. Per la definizione e l’eventuale erogazione del contributo, gli enti aventi potenzialmente titolo, ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 luglio 1998, n. 251, devono trasmettere le certificazioni debitamente compilate e sottoscritte, alle Prefetture-UTG competenti per territorio, entro il 1° aprile 2021.
Per il rispetto del predetto termine verrà presa in esame la data di arrivo (se consegnata a mano) o quella del timbro postale (se spedita) o quella di trasmissione (se inviata con PEC).
Le Prefetture-UTG provvederanno a raccogliere tutte le certificazioni trasmesse dagli enti richiedenti e ad effettuare un mero controllo formale, ovvero verificare che gli enti stessi abbiano compilato in tutte le parti il certificato, abbiano apposto il timbro e firmato la certificazione. Le Prefetture-UTG dovranno inviare al Ministero dell’Interno, entro il 31 maggio 2021, le certificazioni trasmesse dagli enti. Gli originali dei giustificativi della spesa dovranno essere conservati dall’ente per un quinquennio e rimanere a disposizione per eventuali controlli a campione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assegnazione contributi aggiuntivi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

Con decreto dell’11 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 289 del 20-11-2020, il Ministero dell’Interno ha definito il riparto ai comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021, in attuazione del comma 29-bis dell’art. 1 della legge n. 160/2019, inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a), D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020). L’articolo 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni, per il 2021, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari con gli stessi criteri e finalità di utilizzo previsti dai commi 29 e 30 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020. Si ricorda che con decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020, in attuazione del comma 29, sono stati assegnati ai comuni i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per un importo complessivo pari a 497.220.000,00 euro, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, come di seguito riportato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.
Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento. Gli enti beneficiari sono rispettivamente soggetti all’obbligo di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo nonché all’obbligo di monitoraggio delle opere pubbliche.
I contributi integrativi saranno erogati ai comuni beneficiari in due tranche:
a) per una prima quota, pari al 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP;
b) per una seconda quota, pari al restante 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il certificato dovrà essere inviato con modalità telematica, tramite il sistema di certificazione enti locali (Area certificati TBEL, altri certificati).
In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l’assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.
I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Attribuzione contributo ai comuni capoluogo delle Città metropolitane in piano di riequilibro o in dissesto

Pubblicato in G.U. n. 30 del 5-02-2021 il decreto del Ministero dell’Interno del 1° febbraio 2021 ai comuni capoluogo delle Città metropolitane che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del TUEL, o che abbiano deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. L’importo complessivo del contributo attribuito ai comuni indicati nell’allegato A, a valere sul fondo di cui all’art.38, comma 1-septies del D.L. n. 34/2019, ammonta complessivamente ad euro 12.176.468,00.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborso minor gettito IMU ai comuni colpiti dal sisma del 2016

È stato adottato il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° febbraio 2021, concernente il rimborso, per l’ammontare complessivo di 8.952.158,00 euro, ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dei minori gettiti dell’IMU, riferiti al secondo semestre 2020, derivanti dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati inagibili. L’importo complessivo è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, per euro 8.680.705,00, agli enti di cui all’allegato A) al decreto individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e per complessivi euro 271.453,00 ai Comuni di Fermo, Monte Urano e Torre San Patrizio, individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016 così come specificato nell’Allegato B. L’attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2020, sarà disposta con provvedimento successivo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondo per le attività economiche e produttive delle aree interne e montane, le FAQ

Il DPCM 24 settembre 2020 recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020), ha ripartito tra i Comuni delle aree interne e montane italiane 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori. 3.101 i Comuni beneficiari, per un totale di 4.171.667 abitanti italiani coinvolti. Il Decreto lascia ampio margine di discrezione ai Comuni per le modalità di uso del fondo.
I Comuni possono utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, che:
a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
In risposta ad alcuni dubbi emersi circa l’utilizzo dei contributi, l’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato le risposte alle FAQ in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION