Contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva, anno 2021

Il Ministero dell’Interno rende noto che è stato adottato il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 3 maggio 2021, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di assegnazione agli enti locali del contributo a  copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, per l’anno 2021.
Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n. 160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, è stata formata la graduatoria contenuta nell’allegato 2 del ripetuto decreto interministeriale dalla quale si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 128.000.000,00 per l’anno 2021, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dal n. 1 al n. 1118 della stessa graduatoria.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti numeri:
06/46548190 – pasqualelucio.franciosi@interno.it
06/46548156 – amelia.mazzariello@interno.it
06/46548369 – daniela.secondini@interno.it

Decreto del 3 maggio 2021 – Allegato A
Decreto del 3 maggio 2021 – Allegato B

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

5 mln per i comuni di confine e per i comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori

È stato firmato il 22 aprile 2021, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo, di 5 milioni di euro per l’anno 2021, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori, di cui all’articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n.178». Secondo quanto previsto nella nota metodologica, ai fini della ripartizione del fondo sono applicati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell’anno 2020:
a) Comuni costieri:
1. numero di migranti sbarcati presso le coste italiane;
2. numero di migranti sbarcati dalle navi quarantena. Per l’attuazione delle misure di contenimento del rischio di diffusione epidemiologica da COVID-19 sono utilizzate apposite navi per lo svolgimento della quarantena, al termine della quale i migranti
vengono fatti sbarcare presso i porti della Sicilia, per poi essere destinati al sistema di accoglienza. Per tale tipologia di eventi, che vengono programmati al termine del periodo di quarantena, la partecipazione al fondo è calcolata nella misura del 50%,
rispetto al numero dei migranti sbarcati dalle navi stesse;
b) Comuni di frontiera terrestre:
1. numero di migranti irregolari rintracciati nei comuni ubicati presso i quattro confini terrestri (sloveno, francese, austriaco e svizzero);
2. numero di respingimenti effettuati presso il confine italo-francese a seguito del ripristino della frontiera.
La partecipazione al fondo è circoscritta ai comuni che sono stati interessati da flussi non inferiori alle 50 unità nell’arco dell’intero anno solare. Sul totale delle quote destinate a ciascuno dei due sottogruppi di cui alle lettere a) e b) secondo i criteri sopraindicati, pari rispettivamente a 2.830.747,04 € per i comuni costieri e 2.169.252,96 € per i comuni di frontiera terrestre, è introdotto un tetto massimo del 30%.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo di sostegno a comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 15 aprile ha approvato, al fine di dare sollecita attuazione dell’articolo 2 (Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici) del Decreto Legge Sostegni n. 41 del 2021, una proposta di riparto delle risorse disponibili pari a 700 milioni di euro.

Proposta politica di riparto delle risorse del fondo istituito ai sensi dell’art 2 del dl “sostegni” – dl 41/2021, recante “misure di sostegno ai comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici”
L’art. 2 del “Decreto Legge 41/2021 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, disponendo interventi “in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici”, costituisce una risposta positiva al turismo invernale di montagna in relazione alle criticità emerse a seguito delle chiusure intempestive che hanno recentemente condizionato la stagione sciistica.
La Conferenza, in premessa, fa rilevare che in relazione all’attuale formulazione dell’articolo 2 occorre, ai fini del riparto delle risorse, far fronte ad alcuni punti di attenzione, in particolare:
– non ricomprende tutti i comuni montani appartenenti a comprensori sciistici o con sede di impianti;
– non consente un effettivo ed un equilibrato riparto delle risorse ai gestori degli impianti a fune e delle imprese;
– non assicura una omogenea assegnazione delle risorse ai territori regionali e delle Province autonome attesa l’assenza di una norma di carattere nazionale che definisca il concetto di comprensorio sciistico;
– non pone in capo alle Regioni e Province autonome l’assegnazione delle risorse ai soggetti beneficiari, atteso che molti comuni non hanno la struttura amministrativa adeguata per assegnare le risorse alle imprese in tempi rapidi.
Al fine di individuare una soluzione condivisa in ordine ai punti di attenzione, sopra evidenziati nonché per rispondere nei tempi previsti dal Decreto e, soprattutto, alle richieste degli operatori del turismo invernale legato alle stazioni sciistiche e alle altre attività correlate, colpite dagli effetti economici derivanti dall’epidemia da Covid-19, la Conferenza propone di ripartire tra le Regioni e le Province autonome come di seguito illustrato le risorse del fondo di cui all’articolo 2, comma 1 del DL n. 41 del 2021 che attualmente ammontano a 700 mln di euro:

  1. 430 milioni di euro per gli esercenti funiviari così da fornire una risposta la più tempestiva ed efficace possibile per i gestori e/o consorzi di gestori degli impianti di risalita tenendo conto dei principi già utilizzati in altri Paesi europei (e autorizzati dalla Commissione Europea) dove si è ritenuto di stabilire un indennizzo correlato ai mancati ricavi riferiti alla stagione 2020/2021 con riferimento ai due migliori anni dell’ultimo triennio.
  2. 40 milioni di euro in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali, assegnati alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali;
  3. 230 milioni di euro per gli esercenti attività di impresa turistica di vendita di beni e servizi al pubblico sulla base delle presenze turistiche registrate nel triennio 2017-2019 nei comuni appartenenti al “Comprensorio sciistico” inteso come insieme di comuni con partenza, arrivo e passaggio di impianti a fune e/o piste da sci e comuni con essi confinanti e direttamente collegati”, assicurando:– 115 milioni di euro (50%) alle Province Autonome di Trento e di Bolzano;-115 milioni di euro (50%) alle Regioni.

La Conferenza ritiene necessario che la dotazione finanziaria del Fondo di cui al predetto articolo 2, sia incrementata di ulteriori 100 milioni di euro da allocare con le stesse modalità previste dal punto 3 del precedente periodo, utilizzando ai fini della copertura sul versante dell’indebitamento netto del fabbisogno gli stanziamenti allocati sul fondo di cui all’art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 per l’anno 2021 che il Decreto legge all’art. 41 incrementa di 550 milioni di euro.
La Conferenza ritiene, altresì, per una maggiore rapidità ed efficacia della erogazione dei sostegni che sia il Governo a provvedere all’erogazione in favore degli impiantisti delle risorse di cui al punto 1. Per le risorse di cui al punto 2 e 3, sia posta in capo alle Regioni e Province autonome oltre che la programmazione, anche la suddivisione, la destinazione ed erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari. Le Regioni e le Province Autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione provvedono ai sensi dei rispettivi ordinamenti all’utilizzo delle risorse alle stesse spettanti in base al decreto di riparto tra le regioni e le province autonome per le finalità di sostegno previste.
Al fine di consentire l’assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse e l’erogazione ai soggetti beneficiari sulla base dei criteri e delle modalità sopra individuate, la Conferenza chiede al Ministro del Turismo di voler assicurare in sede di conversione del decreto legge n. 41 del 2021 l’adeguamento della normativa di riferimento.

 

Risorse destinate a ciclovie urbane Stazioni-poli universitari

È stato pubblicato in G.U. n. 95 del 21-4-2021 il Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 16 marzo 2021 con il quale è stata disposta l’assegnazione delle risorse previste dall’art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 344 del 12 agosto 2020, a valere sull’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, comma 640, L. 28 dicembre 2015, n. 208, e pari ad euro 4.244.458,00, di cui euro 1.590.984,77 per l’anno 2020 ed euro 2.653.473,23 per l’anno 2021. Le risorse sono destinate alla progettazione e alla realizzazione da parte dei comuni di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari, tenendo conto di eventuali altri poli di attrazione, in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, del Piano urbano della mobilità sostenibile e dei Biciplan laddove adottati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato-città, contributi e trasferimenti agli enti locali ed in materia di segretari comunali

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 22 aprile 2021, ha esaminato e approvato gli schemi dei seguenti provvedimenti:

  • Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, per l’attribuzione dei contributi, per un importo complessivo pari a 430.953,00 euro, da corrispondere a 14 comuni della provincia di Campobasso ed a 8 della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto e del 26 dicembre 2018, a titolo di rimborso dei minori gettiti IMU e TASI, relativi al secondo semestre 2020, derivanti dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.
  • Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, concernente le modalità di riparto, per l’anno 2021, del fondo di 3 milioni di euro previsto dall’articolo 1, comma 832 della legge 30 dicembre 2020, n. 179, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.
  • In materia di segretari comunali, inoltre, è stato dato parere favorevole alla integrazione al decreto del Ministro dell’interno del 21 ottobre 2020 sulle convenzioni di segreteria, con la previsione della possibilità che il Ministero dell’Interno possa autorizzare convenzioni con più di cinque enti, previa richiesta motivata degli enti locali interessati, con la indicazione delle modalità necessarie per assicurare l’ottimale svolgimento delle funzioni segretariali.
  • Per i segretari comunali è stato anche determinato in 171 unità il fabbisogno di personale, per l’anno 2021, nel limite massimo consentito dalla norma specifica relativa alla categoria, pari all’80% dei cessati relativi all’anno precedente; sono stati stabiliti, poi, criteri e modalità operative per lo svolgimento del prossimo corso di formazione, che sarà avviato, in modalità telematica, al termine delle prove orali del concorso, che si stanno attualmente espletando; è stato, infine, approvato il piano della formazione 2021, in continuità con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’Interno dello scorso dicembre, per i segretari comunali e provinciali, amministratori, dirigenti e personale degli enti locali, nonché il prosieguo delle attività formative per i vicesegretari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto risorse isole minori

È stato firmato il 14 aprile 2021, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto delle risorse a titolo di trasferimento ai comuni delle isole minori, di cui all’articolo 32-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, previste in 3 milioni di euro per l’anno 2021, a parziale copertura delle spese per l’acquisto dell’acqua e per l’abbattimento della relativa tariffa».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto contributi straordinari per le fusioni di comuni

È stato predisposto, per l’anno 2021, dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per la finanza locale, il riparto dei contributi straordinari spettanti agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Nell’attribuzione di tali risorse sono stati osservati le modalità e i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno del 25 giugno 2019 (G.U. n.152 del 1°luglio 2019).
L’entità del contributo è stata determinata applicando quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del decreto soprarichiamato che recita testualmente: “Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità.”
È, dunque, in fase di predisposizione il decreto per l’erogazione effettiva delle risorse assegnate. Gli enti beneficiari del contributo risultano essere 101, per un totale di risorse assegnate pari ad euro 76.549.370,00.
– Tabella delle fusioni 2021

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreti di riparto dei fondi assegnati agli enti locali – Conferenza Stato-città del 25 marzo 2021

Il ministero dell’Interno, Direzione della Finanza Locale, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il riparto dei fondi attribuiti agli enti locali con i decreti interministeriali sui quali è stata sancita l’intesa nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 25 marzo scorso. Trattasi del:

1) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo – con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei Comuni di confine con altri Paesi europei e dei Comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori – di cui all’articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

2) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto, a titolo di acconto, dell’incremento di 220 milioni di euro del fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti locali – di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 – disposto dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

3) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del trasferimento di 3 milioni di euro per l’anno 2021 ai Comuni delle isole minori, a parziale copertura delle spese per l’acquisto dell’acqua e per l’abbattimento della relativa tariffa, di cui all’articolo 32-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;

4) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo, con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l’approvvigionamento idrico dei Comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di cui all’articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

5) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla cancellazione, per l’anno 2020, della seconda rata dell’imposta municipale propria relativa ad immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n.137 del 2020, previsto dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;

6) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento dei canoni di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, e commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, previsto dall’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;

7) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto dell’incremento per gli anni 2021 e 2022 del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale di cui all’articolo 53 del decreto-legge n.104 del 2020, disposto dall’articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

Allegati:

1) Riparto fondo 5 mln flussi migratori art. 1 c. 795 L 178/2020
2A) Riparto Comuni acconto esercizio funzioni art. 1 c. 822 L 178/2020
2B) Riparto Province Città Metropolitane acconto esercizio funzioni art. 1 c. 822 L 178/2020
3) Riparto fondo 3 mln isole minori art. 32-quinquies DL 137/2020
4) Riparto fondo 4,5 mln isole minori art. 1 c. 753 L 178/2020
5) Riparto artt. 9 e 9-bis DL 137/2020
6A) Riparto art. 9-ter DL 137/2020 canone unico/pubblici esercizi
6B) Riparto art. 9-ter DL 137/2020 canone unico/titolari concessioni
7) Riparto fondo art. 1 c. 775, L 178/2020

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Erogazione acconto contributo per la stabilizzazione del personale ex E.T.I.

Con comunicato dell’8 aprile 2021, il ministero dell’Interno rende noto che con provvedimento del 6 aprile 2021 è stato disposto il pagamento in acconto, nella misura del 70%, del contributo assegnato nell’anno 2021 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso i predetti enti, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
Le risorse finanziarie in esame vengono assegnate fin quando rimangono in essere il rapporto di lavoro con i soggetti ex E.T.I. trasferiti e che la sua cessazione comporta, conseguentemente, l’interruzione di tale erogazione.
A tal fine, gli enti interessati hanno l’obbligo di comunicare al Ministero dell’interno tempestivamente le intervenute cessazioni del rapporto di lavoro del personale ex E.T.I.
Le somme relative al rimborso in questione sono state erogate sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi – Direzione Centrale per i Servizi al Personale, al quale andranno inoltrate eventuali richieste di variazione degli importi assegnati, nonché chiarimenti su aspetti non riguardanti i dati finanziari.
Il saldo del restante 30% verrà disposto entro il mese di ottobre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I chiarimenti operativi di IFEL sugli aspetti applicativi delle infrastrutture sociali del Decreto Sud

L’Ifel, anche a seguito dei contatti intercorsi con il Dipartimento per le Politiche di coesione, fornisce chiarimenti su alcuni aspetti applicativi del DPCM 17 luglio 2020 (c.d. “Decreto Sud”, commi 311-312, L. 160/2019) con cui, si ricorda, sono stati ripartiti, per il quadriennio 2020-2023, complessivi 300 milioni di euro destinati ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In particolare, viene precisato che:

  1. i “nove mesi” a disposizione degli enti per l’avvio dei lavori ai fini dell’accesso alle risorse relative all’annualità 2020, decorrono dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM, avvenuta il 2 ottobre 2020. La scadenza è pertanto fissata al 2 luglio 2021. Si ricorda che tale termine può essere prorogato di 3 mesi su richiesta degli enti. La richiesta di proroga dovrà essere avanzata in prossimità della scadenza e, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del DPCM, “corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19”. Per le annualità 2021, 2022, 2023, il termine di avvio dei lavori è fissato al 30 settembre di ciascun anno di riferimento. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la revoca del finanziamento e la riacquisizione al Fondo Sviluppo e Coesione;
  2. è possibile realizzare le opere utilizzando più annualità del contributo concesso; in tal caso, dovrà essere rispettato il termine di avvio lavori relativo alla prima annualità di riferimento e potrà essere richiesto un CUP unico. Resta fermo che l’erogazione dei contributi seguirà la scansione temporale indicata nell’assegnazione (art 5 del DPCM);
  3. le opere oggetto di finanziamento devono essere obbligatoriamente monitorate attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria (“SiMon Web”) gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, co. 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative contenute nella circolare 9 dicembre 2020, n. 24, pubblicata sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato;
  4. per “infrastruttura sociale” il DPCM 17 luglio 2020 intende una delle opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti ai fini del codice unico di progetto (CUP), di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3. In particolare, è necessario tenere presente la classificazione per categoria di investimento da riferire a:  – natura 03 – REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (tipologia 01 – “Nuova realizzazione” o tipologia 07 – “Manutenzione straordinaria”); – settore 05 – OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI (cfr. pagine 5 e 8-9 “Il sistema di classificazione dei progetti nel CUP”);
  5. le richieste di erogazione del contributo devono essere trasmesse a mezzo pec al seguente indirizzo: politichecoesione@pec.governo.it. Si precisa che le richieste dovranno tener conto, in diminuzione, delle eventuali economie derivanti da ribasso d’asta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION