Certificazione contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive conseguenti a calamità naturali

Con decreto del Ministero dell’interno del 28 novembre 2025, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stato approvato il modello di certificazione riguardante:

  • la richiesta per l’anno 2025 di un contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, relative al periodo dal 21 dicembre 2024 (giorno successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmesso) al 22 dicembre 2025 (termine di presentazione della richiesta per l’anno 2025), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame sia superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2024 dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati);
  • la correzione in diminuzione del dato già comunicato nelle richiamate certificazioni, prodotte negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si sia ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’interno.
    Si precisa che la suddetta certificazione non dovrà essere trasmessa nel caso in cui i Comuni non siano interessati a tale finanziamento.

La richiesta da parte dei Comuni dovrà essere formulata al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), entro le ore 24:00 del 22 dicembre 2025, a pena di decadenza.

Certificazione contributo indennità amministratori per l’anno 2024

La Direzione centrale della Finanza Locale comunica che, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 febbraio 2025, sarà resa disponibile, a decorrere dalla data del 4 dicembre 2025, la certificazione telematica concernente l’importo delle risorse utilizzate dai comuni per l’incremento dell’indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234 . L’acquisizione di tale dato si rende necessaria al fine di monitorare l’utilizzo delle risorse ripartite con il menzionato decreto del 7 febbraio 2025 e, di conseguenza, quantificare l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2024 che dovrà essere riversato al Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati secondo le modalità indicate in apertura del modello di certificazione, con l’avvertimento che la mancata trasmissione dei dati richiesti renderà necessaria l’attivazione dei controlli ex articolo 158 Tuel, per la verifica del corretto utilizzo del contributo di cui all’articolo 1, comma 586, della legge n.234 del 2021.

 Allegato 1 Istruzioni per la compilazione

 Allegato 2 Prospetto Indennità amministratori

Contributo minori, Anci sollecita i Comuni per la presentazione delle domande

Anci richiama l’attenzione dei Comuni affinché si proceda con sollecitudine alla presentazione della dichiarazione telematica  (clicca qui per accedere alla piattaforma) necessaria per accedere alle risorse di cui all’articolo 1 comma 764 legge n. 207 del 2024, in tempi rapidi ed entro i prossimi giorni, nella piattaforma dedicata del ministero dell’Interno.

Si ricorda che l’articolo 1, commi 759-765 della legge di bilancio 2025 istituiscono un Fondo, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Per il riparto del Fondo, effettuato con decreto del Ministero dell’interno, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile.

Possono attingere al Fondo i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 3 per cento (l’entità del rapporto è stata così modificata nel corso dell’esame alla Camera: il valore precedente era del 10 per cento). Per quanto riguarda le fonti da cui ricavare i fabbisogni standard monetari, si fa riferimento al D.P.C.M. 22 febbraio 2024 per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, mentre per i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna si fa riferimento alla Nota metodologica – determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido – approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023.

Per il riparto del fondo si terrà conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile e dell’incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale. Nel caso in cui i fondi disponibili si rivelassero insufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle dichiarazioni presentate, la ripartizione sarà effettuata in modo proporzionale, in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell’ente rispetto al totale delle richieste avanzate da tutti i comuni aventi diritto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riaperta la procedura per la certificazione contributo indennità amministratori per l’anno 2023

Con comunicato del 21 maggio 2025, la Direzione Centrale della Finanza Locale informa della riapertura dell’applicativo per la certificazione riguardante il contributo a copertura del maggiore onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento relativo all’anno 2023 delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori, e presidente dei consigli comunali dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

La riapertura è giustificata dal fatto che alcuni comuni hanno rappresentato di aver erroneamente riversato sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” un importo superiore all’ammontare del contributo non utilizzato per l’anno 2023. Tenuto conto delle istanze pervenute, la procedura di certificazione riguardante il contributo di cui in oggetto verrà riaperta fino alle ore 14.00 del 23 maggio 2025. I comuni, pertanto, potranno procedere alla modifica della certificazione riportando gli estremi della quietanza concernente l’importo erroneamente restituito ed indicando l’ammontare del contributo non utilizzato risultante dalla certificazione.

Al termine di tale procedura, la somma erroneamente versata dovrà essere richiesta alla Direzione centrale, producendo apposita istanza con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione che sarà presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati), evidenziando la differenza tra l’importo versato (risultante dalla quietanza in allegato) e l’importo del contributo non utilizzato.

Pertanto il rimborso delle somme erroneamente versate verrà eseguito a cura dell’Ufficio Territoriale di Governo competente, mediante assegnazioni di fondi a valere sullo stanziamento del capitolo 2965 “Restituzioni di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato”, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Interno. I versamenti effettuati erroneamente su altri capitoli di entrata dovranno essere sanati dagli enti stessi mediante operazioni di storni di quietanza per il tramite dei propri tesorieri.

Infine i versamenti effettuati tramite tesorerie provinciali dello Stato diverse da quelle territorialmente competenti non necessitano di alcuna correzione.

Gli altri comuni che non hanno depositato la certificazione potranno procedere a tale adempimento sempre entro le ore 14.00 del 23 maggio 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione spese assistenza ai minori allontanati da casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che sono state approvate delle modalità e dei termini della dichiarazione telematica di cui all’articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2027, n. 204. La norma prevede che al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 207 del 2024, la spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 febbraio 2025.

Nella seduta del 27 marzo 2025, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole in merito allo schema di provvedimento recante modalità e termini per l’invio, da parte dei comuni, della dichiarazione telematica inerente le spese derivanti dall’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il decreto, a seguito della sottoscrizione del Ministro dell’interno, sarà spedito alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e dal giorno successivo alla pubblicazione, i comuni avranno a diposizione un termine di 30 giorni per la redazione della dichiarazione.

Al fine di agevolare gli enti locali nella compilazione della dichiarazione, è stato reso disponibile il modello di dichiarazione (Allegato A), unitamente alle istruzioni relative alla sua compilazione (allegato B).

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti deficitari, certificazione copertura del costo dei servizi anno 2022 prorogata al 30 maggio 2025

Il Ministero dell’interno informa che, stante le difficoltà riscontrate da alcuni enti nella procedura di trasmissione, è stato prorogato al 31 maggio 2025 il termine ultimo entro il quale deve essere inoltrata, sul portale TBEL, la certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2022 a cui sono tenuti gli enti locali strutturalmente deficitari, gli enti locali in dissesto finanziario e gli enti locali in riequilibrio finanziario.

Si ricorda che con il decreto del Ministro dell’interno del 19 febbraio 2025 sono stati approvati i modelli di certificazione concernenti la dimostrazione, per l’anno 2022, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa.

Gli enti locali di cui all’art. 243, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alla data indicata al successivo art. 2, la condizione di assoggettamento ai controlli centrali. Gli enti locali di cui all’art. 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui all’art. 265, comma 1, del medesimo decreto. I comuni, le province e le città metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, dovranno essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione economico-finanziaria.

 

La redazione PERK SOLUTION

Equo indennizzo e rimborso delle spese di degenza per cause di servizio personale Polizia Locale

Con la Circolare DAIT n. 5/2025, la Direzione Centrale della Finanza Locale fornisce le istruzioni in merito ai criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Sono legittimati alla presentazione della richiesta di rimborsi solo i comuni e solo per gli eventi verificatisi esclusivamente dal 22 aprile 2017. L’invio del certificato pertanto è obbligatorio solo se si intende chiedere il contributo. Le richieste da parte dei comuni, modello “A” allegato al citato decreto interministeriale del 4 settembre 2017, devono essere inviate con modalità esclusivamente telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale, entro le ore 24,00 del 31 marzo 2025, a pena di decadenza, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. È comunque data facoltà ai comuni che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di formulare, sempre telematicamente entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025 una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente.

Il Ministero effettuerà un’attività di monitoraggio della spesa ed eseguirà, anche a campione, verifiche della documentazione relativa alla liquidazione delle
istanze accolte per i comuni che presenteranno un andamento della spesa particolarmente elevato, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, dei servizi ispettivi di finanza pubblica dell’Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ove dal monitoraggio si rilevassero spese non ammissibili al rimborso, si provvederà al recupero delle suddette somme a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti al comune interessato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riaperta la procedura per la certificazione del contributo indennità amministratori 2023

La procedura di certificazione riguardante il contributo per la copertura del maggiore onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento relativo all’anno 2023 delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori, e presidente dei consigli comunali dei comuni delle regioni a statuto ordinario  verrà riaperta fino alle ore 12 del 3 marzo 2025. Lo ha deciso il Ministero dell’interno a seguito segnalazione di enti che hanno rappresentato di aver erroneamente riversato sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” un importo superiore all’ammontare del contributo non utilizzato per l’anno 2023.

I comuni potranno procedere alla modifica della certificazione riportando gli estremi della quietanza concernente l’importo erroneamente restituito ed indicando l’ammontare del contributo non utilizzato risultante dalla certificazione. Al termine di tale procedura, la somma erroneamente versata dovrà essere richiesta alla Direzione centrale della finanza locale, producendo apposita istanza con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati), evidenziando la differenza tra l’importo versato (risultante dalla quietanza in allegato) e l’importo del contributo non utilizzato.

Pertanto il rimborso delle somme erroneamente versate verrà eseguito a cura dell’Ufficio Territoriale di Governo competente, mediante assegnazioni di fondi a valere sullo stanziamento del capitolo 2965 “Restituzioni di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato”, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Interno. I versamenti effettuati erroneamente su altri capitoli di entrata dovranno essere sanati dagli enti stessi mediante operazioni di storni di quietanza per il tramite dei propri tesorieri.

Infine i versamenti effettuati tramite tesorerie provinciali dello Stato diverse da quelle territorialmente competenti non necessitano di alcuna correzione.

Gli altri comuni che non hanno depositato la certificazione potranno procedere a tale adempimento sempre entro le ore 12 del 3 marzo 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione TBEL. Contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva

Con comunicato del 6 dicembre 2024, la Direzione centrale della Finanza Locale ricorda che a decorrere dall’1° agosto 2024 ed entro le ore 24:00 del 2 dicembre 2024 è stato reso disponibile il modello informatizzato di certificato del rendiconto (unico e complessivo per tutti i contributi erogati a ciascun ente), esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale, per consentire ad ogni ente, beneficiario di uno o più dei contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva (articolo 41-bis del decreto-legge n.50 del 2017 e articolo 1, commi da 51 a 58, della legge n.160 del 2019), per una o più annualità, è tenuto alla predisposizione del relativo rendiconto, distinto per singolo contributo e per singola progettazione (C.U.P.).

Ciascun ente locale è stato chiamato all’adempimento con apposita Pec del 10 luglio 2024 e successivamente richiamato con apposita PEC del 7 novembre 2024. Ad oggi la procedura è chiusa. Pertanto non è possibile riaprire i termini per la presentazione del certificato di rendicontazione.

Nel sottolineare nuovamente che l’inadempimento al rendiconto comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato, la Direzione  prima di procedere ai relativi recuperi, consentirà di certificare le situazioni che non hanno raggiunto la corretta acquisizione finale in occasione del prossimo certificato di rendiconto anno 2025, che sarà comunicato in modo analogo e l’adempimento potrà essere fatto con modalità analoghe a quelle dell’anno corrente.

Eventuali certificazioni trasmesse con modalità difformi da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non assolvono all’adempimento certificativo e non saranno ritenute valide ai fini della rendicontazione del contributo statale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Riapertura procedura di certificazione contributo indennità amministratori fino al 31 dicembre 2024

Alcuni comuni hanno rappresentato di aver erroneamente riversato sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” un importo superiore all’ammontare del contributo non utilizzato per l’anno 2023.

Tenuto conto delle istanze pervenute, il Ministero dell’interno ha deciso di procedere alla riapertura della procedura di certificazione riguardante il contributo di cui in oggetto fino alla data del 31 dicembre 2024. I comuni, pertanto, potranno procedere alla modifica della certificazione e, a chiusura della procedura, fare riferimento agli estremi della quietanza concernente l’importo erroneamente restituito. Inoltre, dovranno caricare nel sistema una nuova quietanza, indicando la nuova e corretta somma generata dal sistema.

Al termine di tale procedura, la differenza tra l’importo correttamente riversato e quello riversato in precedenza, potrà essere rimborsato, previa fornitura di adeguata prova documentale, mediante la presentazione all’Ufficio II -Trasferimenti ordinari da federalismo fiscale, compensativi e contributi per spese correnti e di investimento agli enti locali, di istanza ex articolo 68 del decreto ministeriale del 29 maggio 2007, recante “Approvazione delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato”. Gli altri comuni che non hanno depositato la certificazione potranno procedere a tale adempimento entro la data del 31 dicembre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION