Welfare aziendale assegnato ai dipendenti: non si può effettuare senza accedere a un Codice gara

L’affidamento del servizio di welfare aziendale quale quota di fringe benefit erogata al dipendente non può essere effettuato senza accedere a un codice identificativo di gara (Cig). E’ quanto ha precisato Anac con Atto a firma del Presidente del 28 maggio 2025, rispondendo a richiesta di parere di un’Autorità portuale.

L’Autorità portuale intende fornire ai dipendenti un quantum annuale sotto forma di fringe benefit per l’utilizzo della Piattaforma informatica web (Portale web). Il corrispettivo per il servizio è rappresentato da:

  • il canone annuale per l’utilizzo della piattaforma WEB oltre IVA;
  • una percentuale fissa calcolata sul quantum erogato a ciascun dipendente, oltre IVA.

Secondo l’Autorità portuale, il valore economico erogato sotto forma di fringe benefit a ciascun dipendente, non sarebbe da computare all’interno del valore economico dell’affidamento. Quindi, l’operatore economico che fornisce il servizio dovrebbe emettere una doppia fattura: una avente a oggetto l’importo dovuto per il servizio e il canone annuale spettante per l’utilizzo della piattaforma, con indicazione del CIG; l’altra avente a oggetto la quota economica che verrà caricata in piattaforma ed erogata ai dipendenti sotto forma di fringe benefit, senza CIG.

Secondo l’Autorità portuale questo sarebbe giustificato dal fatto che si tratta di welfare aziendale, cioè nell’attribuzione da parte del datore di lavoro ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, in quanto finalizzate a migliorare la loro vita privata e lavorativa. La particolarità di tali opere, servizi ed erogazioni consiste nel fatto che, in deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione, tali attribuzioni non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

L’oggetto della prestazione demandata all’appaltatore (e, dunque, la spesa dell’Ente da computare nell’importo dell’appalto quale corrispettivo del servizio reso) sembrerebbe riguardare l’importo nel suo complesso ivi incluse le attività connesse alla creazione/manutenzione della piattaforma online e alla gestione tecnico-amministrativa del credito welfare, comprese le somme ascrivibili a “crediti welfare” del personale. Tali somme complessive, infatti, dovrebbero confluire nell’importo totale pagabile all’appaltatore, quale corrispettivo per l’attività svolta.

Secondo Anac si tratta di un contratto assimilabile ai contratti sui servizi espletati dalle agenzie di viaggio e a quelli per la erogazione dei buoni pasto. Ne consegue – afferma Anac – che l’Autorità portuale dovrà comunque procedere con l’acquisizione del relativo CIG secondo le modalità previste per la procedura di affidamento individuata (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Stazioni appaltanti, nuovo modulo e indicazioni operative per la qualificazione con riserva

Con comunicato del 8 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione rende noto che sono stati messi a diposizione degli enti alcuni nuovi documenti e strumenti operativi, in coerenza con le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 cosiddetto Correttivo al Codice dei contratti pubblici.

In particolare, sulla pagina web relativa al servizio di qualificazione, disponibile nella sezione dedicata alle pubbliche amministrazioni nel portale Anac, vengono messi a disposizione il nuovo modulo di domanda e un documento con indicazioni operative per la qualificazione con riserva, che ha carattere eccezionale e può essere concessa, previa valutazione istruttoria, per consentire alle amministrazioni di acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria a operare in conformità con le disposizioni normative vigenti, in alcuni casi come, ad esempio: costituzione di nuovi enti; fusioni o aggregazioni tra enti già esistenti, riorganizzazioni significative; circostanze oggettive ed eccezionali che non hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo.

La domanda di qualificazione con riserva deve essere presentata esclusivamente compilando l’apposito modulo reso disponibile, per poi trasmetterlo via Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La domanda deve contenere la documentazione necessaria come allegato con, tra l’altro, la specifica relazione sulla motivazione in merito alle ragioni della richiesta. È però necessario aver proceduto preliminarmente all’invio dell’istanza nel sistema di qualificazione, compilando tutti i campi previsti per la domanda e selezionando in particolare la dichiarazione relativa alla volontà di presentare istanza con riserva: gli elementi identificativi della domanda di qualificazione registrata dovranno infatti essere riportati in fase di compilazione del modulo.

È stato anche predisposto un documento di guida esplicativo a supporto della lettura del file di download delle gare utilizzate per il calcolo del punteggio di qualificazione: nel documento sono illustrate in modo dettagliato le informazioni presenti nel file excel disponibile per il Rasa (Responsabile per l’Anagrafe Unica) in fase di elaborazione della domanda di qualificazione.

Sul sito Anac sono inoltre presenti FAQ aggiornate per l’istanza di qualificazione, con domande frequenti e relative risposte.

Nel contesto del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento in vigore dal 1° luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in seguito ai materiali e chiarimenti già pubblicati, mette a diposizione degli enti alcuni nuovi documenti e strumenti operativi, in coerenza con le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 cosiddetto Correttivo al Codice dei contratti pubblici.

In particolare, sulla pagina web relativa al servizio di qualificazione, disponibile nella sezione dedicata alle pubbliche amministrazioni nel portale Anac, vengono messi a disposizione il nuovo modulo di domanda e un documento con indicazioni operative per la qualificazione con riserva, che ha carattere eccezionale e può essere concessa, previa valutazione istruttoria, per consentire alle amministrazioni di acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria a operare in conformità con le disposizioni normative vigenti, in alcuni casi come, ad esempio: costituzione di nuovi enti; fusioni o aggregazioni tra enti già esistenti, riorganizzazioni significative; circostanze oggettive ed eccezionali che non hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo.

La domanda di qualificazione con riserva deve essere presentata esclusivamente compilando l’apposito modulo reso disponibile, per poi trasmetterlo via Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La domanda deve contenere la documentazione necessaria come allegato con, tra l’altro, la specifica relazione sulla motivazione in merito alle ragioni della richiesta. È però necessario aver proceduto preliminarmente all’invio dell’istanza nel sistema di qualificazione, compilando tutti i campi previsti per la domanda e selezionando in particolare la dichiarazione relativa alla volontà di presentare istanza con riserva: gli elementi identificativi della domanda di qualificazione registrata dovranno infatti essere riportati in fase di compilazione del modulo.

È stato anche predisposto un documento di guida esplicativo a supporto della lettura del file di download delle gare utilizzate per il calcolo del punteggio di qualificazione: nel documento sono illustrate in modo dettagliato le informazioni presenti nel file excel disponibile per il Rasa (Responsabile per l’Anagrafe Unica) in fase di elaborazione della domanda di qualificazione.

Sul sito Anac sono inoltre presenti FAQ aggiornate per l’istanza di qualificazione, con domande frequenti e relative risposte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Qualificazione delle stazioni appaltanti: nuove indicazioni generali e chiarimenti di ANAC

Con l’entrata in vigore, dal 1° luglio 2025, del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento, l’Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce ulteriori chiarimenti a supporto degli enti, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto cosiddetto Correttivo (d.lgs. n. 209/2024) al Codice dei contratti pubblici.

Il sistema è attivo in ogni momento e consente la presentazione delle domande di qualificazione ordinaria senza vincoli temporali, mediante una procedura interamente automatizzata, fondata su autodichiarazioni e dati già disponibili all’Autorità. L’istanza va trasmessa attraverso il portale istituzionale nell’area riservata alle pubbliche amministrazioni. La qualificazione si considera acquisita alla data di presentazione e ha validità biennale. Con l’avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l’invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative.  L’eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione.
Resta sempre possibile il rilascio del Cig (Codice identificativo di gara) per le procedure sottosoglia. Gli enti non qualificati potranno avvalersi di centrali di committenza qualificate o, in assenza di convenzioni, potranno attivare il meccanismo di assegnazione d’ufficio previsto dal Regolamento Anac.
Sono esonerati dall’obbligo di qualificazione i soggetti qualificati di diritto, nonché i soggetti esclusi (che sono comunque tenuti a compilare l’apposita dichiarazione nella piattaforma). Ulteriori eccezioni oggettive potranno essere gestite nella Piattaforma Contratti Pubblici (Pcp) mediante dichiarazione motivata del Rup (Responsabile Unico del Progetto). Nei chiarimenti sono fornite anche precisazioni sul criterio della formazione del personale ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio.

“Per facilitare ulteriormente le stazioni appaltanti, in un’ottica di collaborazione e supporto, abbiamo voluto aggiungere, alle indicazioni e ai documenti tecnici già pubblicati nell’ultimo periodo, specificazioni aggiuntive che – spiega il Presidente di Anac, Giuseppe Busia – possano agevolare il percorso di qualificazione, a partire dal chiarimento sul fatto che le procedure già in corso possono proseguire indipendentemente dalle vicende legate alla qualificazione della stazione appaltante che le sta portando avanti. Ciò, tenendo presente che le richieste potranno essere presentate anche dopo la scadenza del 30 giugno. Il biennio mobile, ossia decorrente dalla data di presentazione dell’istanza, rappresenta un’applicazione utile a una verifica costantemente aggiornata e trasparente della qualificazione, nella logica del rafforzamento di capacità e professionalizzazione nel sistema dei contratti pubblici. Questo, senza pregiudicare al contempo la validità di due anni che decorre dalla data di rilascio o aggiornamento. Un meccanismo che rendiamo possibile con un servizio informatizzato, strutturato per essere completato e aggiornato in qualunque momento, secondo le effettive esigenze operative di ciascuna stazione appaltante”.

Ulteriori dettagli sono contenuti nei chiarimenti allegati, ricordando che nella sezione del portale dedicata al servizio sono disponibili, accompagnati da un documento esplicativo, due simulatori – uno per il settore di qualificazione “lavori” e uno per “servizi/forniture” – utili a comprendere il meccanismo di calcolo del punteggio, nonché la versione aggiornata 8.0 del Manuale utente “Qualificazione Stazioni Appaltanti”. Sul sito Anac è disponibile anche il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, approvato con delibera n. 236 del 3 giugno 2025. (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Società a controllo pubblico, non più di due mandati per il responsabile anticorruzione

L’Anac con il parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità il 3 giugno 2025, in risposta alla richiesta di una società di servizi ambientali in controllo pubblico in merito alla possibilità di confermare per altri tre anni nel ruolo di Rpct lo stesso dipendente dopo due mandati triennali già svolti, ha evidenziato che l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct) in una società a controllo pubblico, la cui durata opportuna è di tre anni, può essere eventualmente prorogato per una sola volta.

L’Autorità invita quindi la società a conferire l’incarico ad un nuovo soggetto, ricordando che, in caso di carenza di soggetti in posizione dirigenziale tra cui individuare il Responsabile anticorruzione dell’ente, tale ruolo può essere attribuito anche a un dipendente con profilo non dirigenziale ma che possa comunque garantire le idonee competenze per svolgere adeguatamente i compiti affidati al Rpct. Con il parere, l’Autorità – richiamando gli indirizzi forniti con apposito allegato al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – evidenzia la coerenza della possibilità di una sola proroga con il principio della rotazione anche dell’incarico di Rpct.

Nel caso in cui la società, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, dovesse decidere invece di prorogare l’incarico di Rpct in capo a tale medesimo soggetto che già lo ha svolto per due mandati, il provvedimento dovrà essere opportunamente motivato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche: i chiarimenti di Anac

Con il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio il 7 maggio 2025, Anac fornisce indicazioni applicative riguardo agli incentivi per funzioni tecniche dopo l’approvazione del Correttivo al Codice.

“Le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’allegato 1.10 al Codice”, precisa Anac. “L’elenco delle attività riportate nel suddetto allegato è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge”.

A seguito del correttivo, “la corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo, mentre non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo”.

Il nuovo quadro normativo, inoltre, non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti.

“Rimane ferma la necessità – sottolinea Anac – che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: La verifica della progettazione non può farla chi ha svolto il progetto

Con il Comunicato del Presidente, approvato dal Consiglio del 30 aprile 2025, l’ANAC, al fine di dirimere alcune criticità riscontrate nell’applicazione del divieto di affidamento del
servizio di verifica della progettazione a soggetti che hanno partecipato alla redazione della stessa, ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti e indicazioni operative.

L’Autorità raccomanda alle stazioni appaltanti di prevedere espressamente nei bandi di gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione, tra i requisiti di partecipazione, il non aver svolto attività di progettazione, per il medesimo progetto, cui afferisce l’attività di verifica. “Stante l’attuale inserimento della causa di esclusione per conflitto di interessi tra le cause di esclusione non automatica e come tale rimessa alla valutazione in concreto della stazione appaltante, assumono particolare importanza – scrive Anac – le misure che quest’ultima è chiamata preventivamente ad adottare, onde evitare siffatte situazioni di conflitto d’interesse”.

“Nel caso di eventuale partecipazione del concorrente (possibile verificatore) alle pregresse attività di progettazione – pur esigendo la norma una valutazione della stazione appaltante in ordine alla situazione concreta – il conflitto di interessi appare, in realtà, difficilmente risolvibile e superabile, stante la necessaria terzietà, che deve essere garantita dal soggetto verificatore, anche se è comunque richiesta”. “Si ricorda, infine, che l’eventuale falsa dichiarazione resa dal concorrente nella gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione comporta, oltre all’esclusione dalla procedura, la conseguente segnalazione da parte del Rup ad Anac che, nel caso di dichiarazione resa con dolo o colpa grave e tenendo conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione, potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo fino a due anni”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION     

ANAC: Frazionamento artificioso e documentazione carente negli interventi di messa in sicurezza

Con la delibera n. 133 del 2 aprile 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha concluso un procedimento di vigilanza su tre affidamenti disposti da un Comune, relativi a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. L’istruttoria, avviata a seguito di una segnalazione, ha riguardato gli incarichi per la progettazione delle opere di consolidamento in tre aree comunali.

Dall’analisi condotta è emersa l’assenza degli atti propedeutici previsti dalla normativa – in particolare il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) – compromettendo così la possibilità di stimare correttamente i corrispettivi e di fornire agli operatori economici elementi completi per la formulazione dell’offerta. “Non a caso – si legge nella delibera – per ogni incarico conferito con l’affidamento diretto è stato assunto lo stesso valore dell’opera da progettare, stimata in euro 1.750.000 ovvero in euro 3.400.000,00 nel caso della procedura negoziata, senza desumersi da tali documenti alcun elemento di calcolo”.

Ulteriori criticità hanno riguardato la mancata completa verifica documentata dei requisiti generali e speciali in capo ai soggetti affidatari, in violazione dell’art. 17 del Codice dei contratti pubblici, nonché la scelta di suddividere la progettazione in tre incarichi distinti, senza che siano state riscontrate reali esigenze tecniche a giustificazione.

L’Autorità ha ritenuto configurabile un frazionamento artificioso degli incarichi, effettuato al fine di rientrare nelle soglie che consentono l’affidamento diretto o procedure meno competitive, in contrasto con il principio di corretta determinazione del valore dell’appalto e con il divieto di elusione delle soglie europee. Inoltre, secondo l’Autorità, nel caso di specie “una visione unitaria del dissesto idrogeologico sarebbe stata consigliabile per una progettazione coordinata” (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Quaderno ANCI sugli adempimenti in materia di albero della trasparenza

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno n. 57, strumento gratuito di supporto tecnico giuridico arricchito da modelli e schemi operativi su un tema oggetto di innovazione normativa quali appunto gli adempimenti in materia di albero della trasparenza.

La Deliberazione ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 introduce tre nuovi schemi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione), con l’obiettivo di favorire una maggiore trasparenza all’interno delle pubbliche amministrazioni. L’intento principale è agevolare e uniformare l’inserimento di dati, documenti e informazioni obbligatorie nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti web, semplificandone la gestione per le PA.

Dal 13 novembre 2025, infatti, sarà obbligatorio utilizzare i nuovi schemi standard per la pubblicazione sui portali della trasparenza di Comuni e Città Metropolitane. Durante il periodo transitorio, l’ANAC sospenderà l’attività di vigilanza in riferimento alla mancata conformità ai tre schemi indicati, intesa come modalità di rappresentazione del dato. Tuttavia, ciò non significa che gli enti siano esonerati dal rispettare le prescrizioni dettate dagli artt. 4-bis, 13 e 31 del d.lgs. n. 33/2013. In altre parole, gli obblighi di pubblicazione previsti da tali articoli rimangono in vigore, ma l’ANAC non sanzionerà la mancata adozione degli schemi standard per la presentazione dei dati fino al termine del periodo transitorio.

Al termine dei 12 mesi, i dati dovranno essere pubblicati in conformità agli standard adottati da ANAC. A quel punto, l’Autorità potrà esercitare la propria attività di vigilanza, verificando il mancato utilizzo degli schemi. Il periodo transitorio concesso da ANAC per l’entrata in vigore dei nuovi schemi dovrà essere impiegato per compiere modifiche organizzative e gestionali sulle strutture amministrative: il quaderno operativo vuole offrire strumenti di analisi e sviluppo per adempiere al meglio ai nuovi obblighi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Qualificazione stazioni appaltanti, nuovo regolamento su accertamento requisiti e sanzioni

L’ANAC ha pubblicato il nuovo regolamento sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. Adottato con delibera n. 126 dell’11 marzo 2025 dal Consiglio Anac, il testo disciplina gli ambiti applicativi per le attribuzioni dell’Autorità in materia, ai sensi delle relative disposizioni del Codice degli Appalti (articolo 63, comma 11, e allegato II.4) anche alla luce degli ultimi interventi correttivi operati dal legislatore (d.lgs. n. 209/2024).

Il regolamento interviene quindi sull’esercizio del potere dell’Autorità finalizzato: all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione e all’adozione dei conseguenti provvedimenti di riduzione del punteggio, revoca della qualificazione o riduzione del livello di qualificazione nei casi di carenza, totale o parziale, dei requisiti accertata; all’irrogazione delle sanzioni, previste per le gravi violazioni, di tipo pecuniario (da un minimo di 500 euro a un massimo di un milione di euro) e accessorio (sospensione, per i casi più gravi, della qualificazione precedentemente ottenuta); all’attribuzione in via temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di irrogazione della sanzione da 500 a massimo 5mila euro da parte di Anac (ai sensi dell’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice); all’irrogazione delle sanzioni per i casi di gravi violazioni consistenti nella mancata comunicazione ad Anac del piano di riorganizzazione, nei casi di tempo medio superiore ai 160 giorni tra la data di presentazione delle offerte e quella di stipula del contratto, o nella eventuale mancata adozione delle misure proposte sulla riduzione nel ritardo degli affidamenti.

Tra i principali contenuti del regolamento, vi sono la specificazione dei casi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, e le relative modalità di accertamento tra verifiche a campione e segnalazioni, nonché i criteri per la quantificazione delle sanzioni.

Il regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito dell’Autorità, avvenuta oggi 11 aprile 2025, di cui verrà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Dal momento dell’entrata in vigore, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettere o) e p) e l’articolo 4, comma1, lettere f) e g) del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, adottato con delibera n. 271 del 20/6/2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Chi dirige un organismo comunale non può amministrare una partecipata regionale

Il ruolo di direttore di un organismo strumentale di un Comune non è compatibile con quello di amministratore con deleghe gestionali di una società privata in controllo pubblico regionale. Lo precisa il parere anticorruzione, approvato dal Consiglio Anac del 2 aprile 2025, con il quale l’Autorità si è espressa sulla richiesta relativa alla possibilità che il direttore di un centro di servizi sociali in favore delle persone anziane, costituito da un Comune capoluogo regionale del Centro Italia, assuma anche l’incarico di amministratore di una società totalmente partecipata dalla Regione e attiva, nel caso di specie, nella consulenza per la realizzazione di opere pubbliche.

La fattispecie di incompatibilità da considerare (secondo il dettato dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 39/2013) risulta applicabile all’ipotesi esaminata, spiega il parere, quale che sia la qualificazione attribuibile al centro servizi, ente pubblico o pubblica amministrazione in quanto istituzione riferibile a mera articolazione dell’ente locale che lo ha istituito.

Il ruolo di direttore del centro, poi, rileva per la normativa sulle incompatibilità sia che sia qualificabile come incarico di tipo dirigenziale, con esercizio quindi in via esclusiva di competenze di amministrazione e gestione, sia che sia qualificabile come incarico amministrativo di vertice (venendo comunque in rilievo, in questo secondo caso, la speculare causa di incompatibilità prevista all’articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 39/2013).

Rispetto all’incarico ulteriore previsto di amministratore unico della società partecipata, va considerata la disposizione del decreto legislativo che fa riferimento, per l’incompatibilità, alla carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione: l’Anac, ricorda il parere, ha sempre interpretato tale nozione – a tutela del principio di uguaglianza e a garanzia della razionalità complessiva del sistema – richiamando la definizione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” (di cui all’art. 1, co. 2 lett. I), del d.lgs. 39/2013), che si caratterizzano per il possesso di deleghe gestionali dirette.

Per cui, “laddove sia configurabile nel caso di specie un modello di amministrazione tradizionale imputabile ad un unico soggetto (in luogo che ad un CdA), non si dubita che esso sia riconducibile alla prospettata categoria” e l’incarico di amministratore unico della società regionale è da considerare quindi non compatibile con quello ricoperto di direttore del centro servizi comunale per anziani (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION