ANAC: Bando di gara, escluse le clausole che dispensano l’autodichiarazione DGUE

È esclusa la possibilità di inserire nel bando di gara clausole che prevedano che, con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico si intende in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico organizzativo previsti ai fini della partecipazione, senza richiedere la presentazione di un’apposita autodichiarazione DGUE. È quanto chiarito dall’ANAC, con comunicato del del Presidente del 26 gennaio 2022, nell’ambito dello svolgimento dell’attività istituzionale di vigilanza, evidenziando il palese contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 80, 83 e 85 del codice dei contratti pubblici, oltre a precludere l’imputabilità della falsa dichiarazione eventualmente resa e l’irrogazione delle correlate sanzioni previste nel codice dei contratti pubblici (articolo 80, commi 5 e 12 e articolo 213).
La partecipazione alla gara sulla base di una simile previsione non consentirebbe, quindi – sotto il profilo sanzionatorio – di attivare i presidi previsti dal decreto legislativo 50/2016 in caso di false dichiarazioni da parte dell’operatore economico.
L’Autorità ha chiarito, altresì, che le disposizioni contemplanti gli oneri dichiarativi in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione sopra richiamate trovano applicazione anche agli appalti indetti nei settori speciali (unitamente alle ulteriori norme indicate nel Titolo VI, Capo I, del Codice) e quindi si applicano agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e a tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.
Viceversa, per i cosiddetti appalti non strumentali occorre verificare la natura del soggetto committente: nel caso in cui lo stesso sia qualificabile quale amministrazione aggiudicatrice e/o organismo di diritto pubblico si applicheranno le norme relative ai settori ordinari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Esclusione automatica per le offerte anomale anche nelle gare sotto il milione di euro

Con delibera n. 4 del 12 gennaio 2022, l’Autorità intervenendo in una procedura di lavori di un Comune ha chiarito che la norma sull’esclusione delle offerte anomale va sempre applicata anche nelle gare sotto il milione di euro, ancorché non sia previsto dagli atti e dalla procedura negoziata. L’esclusione è infatti automatica.

Nel caso di specie, Anac ha contestato l’operato della stazione appaltante che non aveva proceduto all’esclusione automatica dell’offerta anomala, facendosi forza delle disposizioni del decreto legge n. 76/2020, che prevede una disciplina derogatoria, temporalmente limitata e giustificata dalla pandemia di Covid-19. L’Autorità ha specificato che le previsioni della lex specialis, incompatibili con la disciplina del Codice dei contratti pubblici, debbano essere integrate e sostituite. Questo, nello specifico del Comune, in merito alla disciplina dei contratti sotto-soglia previsti dall’articolo 36 del Codice degli Appalti.

Pertanto, secondo Anac, la disciplina di gara va integrata con l’esclusione automatica delle offerte anomale. Il decreto legge 76/2020, giustificato dall’emergenza Covid, non prevale sulla disciplina dei contratti sotto-soglia del Codice. La stazione appaltante, operante nei settori speciali, si era giustificata sostenendo che nella sua veste di impresa pubblica operante nei settori speciali poteva limitarsi (per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria) ad applicare un proprio regolamento la cui disciplina è soggetta solamente al rispetto dei principi comunitari a tutela della concorrenza. Anac ha ritenuto ciò non legittimo.

 

Indagine ANAC sulle procedure di Project Financing

Diffusa assenza di concorrenza e una sostanziale posizione di monopolio del promotore del progetto: sono le criticità emerse nell’ambito dell’attività di indagine conoscitiva dell’Anac sulle procedure di Project Financing nei servizi. A sottolineare le problematiche, già segnalate dall’Autorità nella Relazione al Parlamento dell’anno 2020, è il presidente dell’Anac, nel comunicato del 12 gennaio 2022, richiamando le stazioni appaltanti a “garantire la massima competitività possibile consentendo a tutti gli operatori economici interessati di presentare un’offerta tecnicamente ed economicamente concorrenziale al pari di quella del promotore” del progetto.

Dall’indagine emerge che il modello di PF risulta imperniato “su una sostanziale posizione di monopolio del promotore e su una diffusa assenza di concorrenza derivante dal diritto di prelazione previsto dall’art. 183, comma 15 del Codice dei contratti pubblici e dal vantaggio competitivo del promotore. Quest’ultimo, in concreto, assume il totale controllo della commessa pubblica sin dalla fase iniziale non solo sotto il profilo progettuale e degli interventi da realizzare in Project Financing, ma anche sotto il profilo economico con possibili ricadute negative sulla fase di esecuzione (per esempio varianti, riequilibro dei costi, indicizzazione dei canoni concessori, ecc..)”.

“La ricorrenza di tale criticità – sottolinea Busia – pone in evidenza che le amministrazioni pubbliche raramente dispongono di adeguate competenze tecniche in grado di elaborare un progetto di base da inserire nella programmazione e che tale condizione le vincola ad una posizione di subordinazione rispetto al privato promotore, precludendo la possibilità di valutare proposte alternative e di individuare l’opzione più conveniente per la pubblica utilità”.
Un’altra criticità frequente è stata riscontrata nella programmazione. “Frequentemente – afferma Busia – gli appalti o le concessioni di servizi non risultano inseriti nella programmazione biennale di cui all’art. 21 comma 6 del D.lgs 50/2016. In alcuni casi, prevedendo una parte di lavori, risultano inseriti soltanto nella programmazione triennale per i lavori”.

Esclusione dagli appalti, le nuove linee guida di ANAC

L’ANAC ha approvato le nuove Linee Guida n° 6: “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici”, sottoposte dal 18 gennaio al 28 febbraio alla consultazione pubblica online.

L’atto è destinato alle stazioni appaltanti che devono verificare la sussistenza della causa ostativa prevista dal codice dei contratti pubblici e agli operatori economici che si trovino a rendere le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti per partecipare alle gare. Il documento si prefigge di agevolare tutte queste attività, riducendo i casi di errore e favorendo la diffusione di best-practice anche per diminuire il contenzioso sulle esclusioni dalle gare da sempre molto elevato.

Le linee guida stabiliscono che gli illeciti professionali gravi possano essere causa di esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito. Si fa riferimento a provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell’esercizio della professione come ad esempio l’abusivo esercizio di una professione, i reati fallimentari, i reati tributari, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio, i reati urbanistici, i reati di corruzione fermo restando che le condanne definitive costituiscono motivo di esclusione automatica dalla gara. La stazione appaltante valuta, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, anche le condanne dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per illeciti antitrust gravi, le sanzioni comminate dall’Anac, le false informazioni rese dai concorrenti alle gare e le carenze nell’esecuzione di precedenti appalti.

L’esclusione dalla gara di appalto non è automatica ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di propria competenza. In caso di esclusione, la durata dell’interdizione dalle gare pubbliche è di tre anni. Gli illeciti vengono inseriti nel Casellario informatico da Anac su segnalazione delle stazioni appaltanti: nel 2021 le comunicazioni di esclusione iscritte nel Casellario informatico ammontano a circa 300 che rappresenta il 33 per cento del totale delle comunicazioni. Le nuove linee guida suggeriscono agli operatori economici misure di self-cleaning da mettere in atto per evitare l’esclusione dalle gare.

Illegittimo assegnare l’appalto dei rifiuti a chi in cambio affitta l’autoparco comunale

E’ illegittimo affidare l’appalto del servizio raccolta rifiuti al concorrente che si offre di prendere in locazione l’autoparco comunale per farne la propria sede aziendale. Lo ha stabilito Anac, con il parere del 10 novembre 2021.
L’Autorità evidenzia come “il baratto” manca di connessione funzionale con l’oggetto dell’appalto, creando una commistione fra offerta tecnica ed economica che è vietata per legge. Palese è in tal caso la violazione dell’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici.
Inoltre, adottare come criterio di scelta della ditta per la raccolta dei rifiuti urbani e il servizio di pulitura delle strade (una gara del valore di 11 milioni di euro) chi si offre di affittare l’autoparco comunale, impedisce di misurare adeguatamente la qualità della prestazione offerta, visto che diventa invece rilevante chi accetta la locazione del magazzino, e chi offre di più per l’affitto. Ciò inevitabilmente inquina il giudizio della stazione appaltante, alterando i criteri oggettivi di valutazione.
L’indagine di Anac è stata avviata a seguito della contestazione del bando da parte di una società concorrente, che ha ravvisato illegittimità nei criteri di scelta stabiliti dal Comune. Dalle verifiche effettuate dall’Autorità effettivamente è emerso l’illegittimità del bando, in quanto “le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti”.
I criteri devono, in sostanza, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, al fine di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo. Tale non è, invece, il criterio stabilito dal Comune “che premia il concorrente che offre il più elevato canone mensile per la locazione dell’autoparco comunale”.

Anac, Introduzione del bando digitale per tutte le gare pubbliche

Finisce l’era della carta nelle gare pubbliche e nell’affidamento di servizi e di forniture da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Da gennaio 2022 diventa operativo il bando digitale tipo per tutte le gare predisposto da Anac, dando avvio alla procedura telematica aperta con cui le stazioni appaltanti d’ora in avanti effettueranno ogni affidamento.

“Questa decisione segna un passaggio importante nella modernizzazione del sistema degli appalti pubblici in Italia e nella digitalizzazione delle procedure”, afferma Giuseppe Busia, Presidente di Anac. “Realizziamo uno degli impegni assunti dall’Autorità all’interno del Pnrr, favorendo una maggiore qualità ed efficienza dell’attività delle stazioni appaltanti. Il bando digitale sosterrà l’accesso delle piccole e medie imprese al mercato (grazie alla diffusione di informazioni e a una tempistica più adeguata); e garantirà una più ampia trasparenza degli atti pubblici e pubblicità delle gare”.

“Oltre a ridurre tempi e costi per le Amministrazioni – aggiunge Busia -, la procedura interamente telematica per le gare garantisce una maggiore trasparenza nelle procedure di aggiudicazione grazie alla tracciabilità delle operazioni compiute su sistemi digitali”.

Il bando-tipo ha oggetto l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
In tal modo viene attuato, finalmente, il sistema nazionale di e-Procurement, attraverso la digitalizzazione end-to-end dei processi di approvvigionamento pubblico.

L’adozione del Bando tipo ha un rilevante impatto sul mercato atteso l’elevato numero sia delle stazioni appaltanti che debbono utilizzarlo sia delle procedure che debbono essere regolate in conformità allo stesso. Le stazioni appaltanti sono, infatti, tenute a redigere i propri bandi in conformità ad esso.

L’introduzione del bando-tipo digitale attua, inoltre, quanto disposto dal Codice degli appalti sul ricorso da parte delle stazioni appaltanti a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, al fine di garantire l’interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, unitamente e la determinazione delle migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro (Fonte ANAC).

Anac, istituisce il fascicolo digitale degli operatori economici

ANAC ha approvato la realizzazione del Fascicolo digitale per gli operatori economici, favorendo un’effettiva riduzione di oneri in capo agli operatori del settore. Si tratta di una delle misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal Pnrr e dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, che ne ha affidato la realizzazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Fascicolo digitale consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali (white list). Inoltre, gli operatori economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. Agli operatori economici non viene più imposto l’onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell’Amministrazione. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico verrà utilizzato per la partecipazione alle singole gare, ma i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, saranno utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indicherà i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.

Tutto quello che un’impresa fa con qualsiasi ramo della Pubblica Amministrazione, pertanto, viene registrato. Un vantaggio per le Pubbliche amministrazioni che non dovranno più chiedere informazioni sulle imprese perché tutto risulta già a portata di mano. “L’obiettivo – dichiara il Presidente di Anac – è quello di rendere quasi automatizzata la verifica dei requisiti, permettendo alle Stazioni appaltanti e alle imprese di concentrarsi sulla strategia di acquisto invece che sulle procedure e sugli aspetti formali”.
Questo trova conferma in quanto affermato da Banca d’Italia nel documento “I benefici dell’e-procurement in ambito pubblico: l’esperienza della Banca d’Italia e le possibili evoluzioni del sistema”, che avanza proposte concrete per la digitalizzazione delle procedure e si sofferma proprio sulla necessità di introdurre il fascicolo virtuale dell’operatore economico per consentire l’acquisizione telematica dei documenti di comprova dei requisiti, chiarendo che tale iniziativa determina importanti benefici in termini di rapidità, automatizzazione ed efficienza delle procedure.

Comunicato del Presidente ANAC del 29 novembre 2021 

 

Anac, attiva la piattaforma procedura per il monitoraggio dei piani anticorruzione

L’ANAC informa che è attiva la procedura di acquisizione dei dati relativi al monitoraggio dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente al triennio 2021-23.
I Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono utilizzare la piattaforma di acquisizione dei dati sui Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per inserire i dati relativi ai piani triennali 2021-23, disponibile tramite il servizio on line ‘Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza’
L’acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti dall’Autorità per cui non è richiesto il caricamento sulla Piattaforma PTPCT, l’invio o la comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dalle amministrazioni/enti.
Una volta completato l’inserimento di tutti i moduli previsti dalla piattaforma, sarà possibile effettuare l’export della Relazione Annuale che viene automaticamente generata dal sistema.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anac, No al progetto donato con parcelle da pagare ai progettisti

Un Comune non può accettare la donazione di un progetto, se questo implica poi in caso di utilizzo il pagamento di parcelle a favore dei progettisti. E’ quanto ha stabilito dall’Anac (Atto del Presidente del 19 novembre 2021), intervenendo sulla decisione di un Comune di accettare la donazione di un progetto.

Invece di indire un concorso di idee sull’utilizzo futuro del parco, il Comune ha invitato i possibili concorrenti a presentare proposte preliminari di intervento. Decisione “inusuale”, secondo Anac, che ha evidenziato come il progetto presentato dai progettisti costituisca già il primo stadio della fase progettuale, con implicazione di interventi successivi in capo all’amministrazione comunale. Quindi, non una semplice proposta ideativa, come avviene nei concorsi di idee, ma un progetto vero e proprio, definito, che si configura quindi come un servizio di ingegneria e architettura, implicando di conseguenza il pagamento di parcelle ai progettisti.

Secondo Anac, le modalità scelte dal Comune costituiscono una violazione del principio di libera concorrenza e di equo compenso, poiché il corrispettivo da porre a base d’asta deve essere proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa.

Nel procedimento avviato nei confronti del Comune, Anac rileva che tale modo di procedere dà luogo a indebito vantaggio a favore di un soggetto a discapito dei concorrenti. E ciò a prescindere se realmente vi sia stato un atteggiamento di favore verso un concorrente, determinato da contiguità con l’amministrazione appaltante. Per tale motivo l’Autorità mette in guardia richiamando le amministrazioni comunali a valutare sempre negli affidamenti di incarichi se vi sia oggettiva disomogeneità delle posizioni di partenza. Questo per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, indispensabili nell’agire della Pubblica Amministrazione.

 

Codice appalti, ANAC: “Delega al Governo troppo generica, serve semplificazione e digitalizzazione”

Semplificazione attraverso la digitalizzazione. Rafforzamento della Pubblica Amministrazione. Qualificazione delle stazioni appaltanti. Potenziamento del partenariato pubblico-privato.

Sono questi i punti prioritari da tenere presente, secondo il Presidente dell’Autorità Anticorruzione, Giuseppe Busia, nella revisione del Codice degli appalti che il governo Draghi si accinge a portare avanti. In audizione, il 21 ottobre all’Ottava Commissione del Senato, sulla Delega al governo per riscrivere il nuovo Codice degli appalti, Busia ha dichiarato come “la delega sia troppo generica in molte sue parti, e questo non fa capire in che direzione il governo si muove nel portare avanti la riforma. Cioè se vengono adottati aspetti migliorativi, o peggiorativi della legge attuale. Per esempio, in fatto di clausole sociali o di massimo ribasso”. “

In materia di appalti, bisogna introdurre semplificazione soprattutto attraverso la digitalizzazione delle procedure”, ha dichiarato Busia. “Questo consente una più forte e facile vigilanza sui contratti pubblici e prevenzione della corruzione, come già sta facendo Anac con la banca dati nazionale dei contratti pubblici, che controlla preventivamente pure il rispetto dei diritti dei lavoratori ed eventuali elusioni in materia di subappalto”.

Condividiamo i principi di delega, ma hanno un difetto: l’estrema genericità”, ha affermato Busia. “Faccio un esempio: quando si dice che le stazioni appaltanti useranno il criterio del costo, questo è già previsto nel nostro ordinamento. Quindi: si vuole aumentare o diminuire il ricorso a tale criterio? Noi consideriamo fondamentale il riordino normativo, e abbiamo assistito in questi ultimi anni a un susseguirsi continuo di interventi normativi che hanno creato disorientamento e oneri. Crediamo che l’idea stessa di Testo unico e Codice debba concentrarsi lì, proprio per garantirne conoscibilità, coerenza interna e armonia”. “

Esprimiamo piena condivisione su quanto indicato in materia di appalti verdi e digitali, però occorre un rafforzamento, prevedendo l’obbligo di attenersi ai criteri ambientali minimi”, ha continuato il Presidente dell’Autorità Anticorruzione. “Sulla deflazione del contenzioso l’Anac ha uno strumento molto apprezzato: il pre-contenzioso: è importante valorizzarlo. Il criterio del prezzo deve essere residuale, e quindi occorre indicare nel criterio di delega ciò che sicuramente è escluso”. “

Va inoltre potenziato il partenariato pubblico-privato, che funziona dove c’è il vero trasferimento del rischio nei confronti del soggetto privato”, ha aggiunto Busia. “Per la progettazione delle opere pubbliche è giusto e doveroso prevedere forme di semplificazione e accelerazione, però non dobbiamo dimenticare che una buona progettazione serve a ridurre le varianti in corso d’opera. Laddove le amministrazioni non abbiano capacità progettuali, bisognerebbe servirsi di centrali di progettazione o creare, attraverso gare, delle strutture di progettazione”.