Partenariato pubblico-privato, Anac emana le nuove Linee Guida per il monitoraggio

L’ANAC ha pubblicato l’aggiornamento delle Linee Guida sul monitoraggio del Partenariato Pubblico-Privato, in attesa di ricevere il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, per l’adozione definitiva.

La revisione riguarda una migliore sistematizzazione dei rischi, funzionale a chiarire le ipotesi in cui è possibile procedere alla revisione del piano economico-finanziario. “Il rischio legato ai cicli economici e sopportato dai produttori nel loro settore di attività non può essere considerato causa di forza di maggiore”, viene specificato. Nel valutare l’opportunità di ricorrere ad un contratto di Partenariato Pubblico-Privato, la stazione appaltante deve considerare attentamente i rischi specifici dell’affidamento. Tali rischi sono classificati in rischi di costruzione (errore di progettazione, rischio ambientale, amministrativo, di slittamento dei tempi ecc.), rischi di domanda (riduzione della domanda del mercato relativa a quel servizio o rischio concorrenza) e rischi di disponibilità (obsolescenza degli impianti, indisponibilità della struttura o dei servizi da erogare). Accanto a questi ci sono anche i rischi di forza maggiore (scioperi o manifestazioni, guerre, esplosioni, fenomeni naturali avversi come siccità o alluvioni).

Nelle linee guida si ricorda che il decreto legge n. 36 del 2022 per l’attuazione del Pnrr prevede l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare progetti di Partenariato di importo superiore a 10 milioni di euro di richiedere un parere preventivo, non vincolante, a Dipe e Ragioneria dello Stato. Al contratto di Partenariato è allegata la “matrice dei rischi”, che costituisce parte integrante del contratto medesimo e “deve indicare con chiarezza quali sono i rischi assunti dall’ente concedente e quali dall’operatore economico”.

Novità anche nel monitoraggio sui rischi. La stazione appaltante presidia sia la qualificazione precisa e corretta della tipologia di contratto di partenariato stipulato fra essa e l’operatore privato, provvedendo a censirla all’interno della Banca dati di Anac, sia l’associazione fra la stipula di tali contratti e l’intervento da realizzare, censito nell’anagrafe nazionale dei progetti d’investimento segnalando se si tratta di un intervento sulle opere pubbliche o di altra natura. Per tale finalità, la stazione appaltante, in sede di richiesta del Codice Identificativo di Gara, indica obbligatoriamente la “tipologia del contratto da stipulare” all’interno di una delle categorie predisposte dall’Anac nonché il Codice Unico di Progetto, che identifica l’intervento da realizzare in regime di partenariato. In un’ottica di collaborazione tra banche dati, il Dipe e l’Anac, stanno rafforzando il legame tra i due codici per disporre di informazioni tempestive e qualitativamente adeguate sul monitoraggio degli investimenti realizzati in Partenariato.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Nella concessione delle spiagge servono più concorrenza e meno criteri rigidi e restrittivi

Nella concessione delle spiagge servono più concorrenza e meno criteri rigidi e restrittivi, finalizzati spesso al mantenimento di oligopoli e di rendite di posizione. L’esclusione di operatori economici qualificati, ma che non hanno mai gestito una spiaggia, crea collusione con gli operatori economici “storici”, producendo minori profitti per le amministrazioni comunali (derivanti dai canoni concessori) e servizi meno efficienti.
Così Anac ha preso posizione sulla decisione di un Comune di affidare in concessione la gestione di tre spiagge attrezzate per il periodo di cinque anni più cinque, adottando criteri molto rigidi di ricambio. “La certezza di avere poca o nessuna concorrenza riduce o annulla la spinta a presentare progetti gestionali innovativi e/o che prevedano significativi investimenti strutturali”, scrive Anac (Parere di precontenzioso n. 347).

Nel caso di specie, il Comune ha chiesto all’Anac se fosse legittimo il requisito di capacità tecnico-professionale contenuto nel Disciplinare di gara che prescrive l’aver “gestito in forma imprenditoriale per almeno una stagione balneare nell’ultimo triennio 2019-2020-2021 uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata od una struttura balneare assimilabile”.

Per l’Anac il requisito richiesto appare immotivatamente restrittivo della concorrenza perché di fatto non ammette che possano partecipare soggetti diversi da coloro che hanno già avuto in gestione lo stesso servizio, incidendo, così, profondamente il legittimo spazio concorrenziale degli operatori economici che svolgono attività analoghe anche se non identiche. Il requisito richiesto è inappropriato o quantomeno mal formulato perché crea una sorta di riserva di partecipazione a favore dei soli operatori economici che abbiano già svolto il servizio balneare o comunque servizi strettamente assimilabili.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le linee guida ANAC per la diffusione di buone pratiche nell’affidamento dei servizi sociali

Sono state pubblicate in G.U. n. 188 del 12 agosto 2022 le Linee Guida n. 17 Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali», approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

Le linee guida sono state elaborate in applicazione dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, con la finalità di promuovere l’efficienza e la qualità dell’attività delle stazioni appaltanti. Le indicazioni ivi contenute, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 805 del 3/5/2022 reso sul testo delle presenti Linee guida, non sono vincolanti, ma rappresentano suggerimenti volti a favorire l’omogeneità dei procedimenti amministrativi e lo
sviluppo delle migliori pratiche.

Con questo strumento si intende agevolare le stazioni appaltanti del Terzo Settore nell’individuare la normativa applicabile agli specifici affidamenti, garantendo sempre il rispetto del codice dei contratti e l’omogeneità delle pratiche amministrative. Le Linee Guida puntano ad intercettare e chiarire le numerose richieste giunte ad ANAC da parte del Terzo settore di chiarimenti e aiuti per applicare la giusta normativa nell’assegnazione dei servizi sociali, specie dopo la legge N.120/2020, e dopo l’emanazione del codice del Terzo settore che si applica ad ambiti coperti anche dal codice degli Appalti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Grave irregolarità il ricorso alla procedura di somma urgenza per il rifacimento del ponte se non c’è pericolo di crollo

L’ANAC, con delibera n. 368 del 27 luglio 2022, a seguito di approfondita istruttoria partita da un esposto anonimo, ha accertato gravi irregolarità e il mancato rispetto dei principi di libera concorrenza, rotazione e imparzialità dell’azione amministrativa da parte di un Comune che ha fatto ricorso alla procedura di somma urgenza per i lavori di rifacimento di un ponte, in quanto non essendoci pericolo di crollo dello stesso, i lavori decisi con affidamento diretto non sono tali da rientrare nei termini di legge “non rilevandosi i caratteri dell’imminente pregiudizio e pericolo per la pubblica incolumità”.

La vicenda parte dall’assegnazione di fondi per un importo di 800.000 euro al Comune per la messa in sicurezza idraulica e delle sponde del fiume Vomano, rilevando rischi idraulici per l’abitato. Facendo leva sulla somma urgenza, l’amministrazione comunale procedeva all’assegnazione ad una ditta dell’esecuzione delle opere ritenute necessarie per rimuovere il pericolo, rafforzando il ponte interessato al passaggio delle betoniere. Successivamente, però, sempre invocando la somma urgenza, il Comune aveva ritenuto “indifferibile e urgente procedere alla demolizione del ponte di accesso all’abitato, non appena ultimati i lavori stessi”. Invece di bandire una gara per l’assegnazione dei nuovi lavori di abbattimento del ponte, il Comune ha affidato in via diretta alla stessa ditta già prescelta in precedenza l’intervento di demolizione del ponte esistente, da effettuare a lavori ultimati, e la realizzazione di un nuovo attraversamento viabile a campata unica.

Anac fa presente che soltanto se le situazioni pericolose si presentano in maniera imprevedibile si può parlare di somma urgenza. Si tratta, quindi, di una procedura eccezionale, da utilizzare con molta attenzione e rigore per evitarne un uso distorto e illegittimo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Online la consultazione sul Pna 2022-2024, possibile inviare contributi entro il 15 settembre

Rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l’attuazione del Pnrr siano vanificati da episodi di corruzione senza per questo incidere sullo sforzo di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative. È questo l’obiettivo del Piano nazionale anticorruzione (Pna) 2022-2024 predisposto dall’Anac di fronte all’ingente flusso di denaro in arrivo dall’Europa e alle deroghe alla legislazione ordinaria introdotte durante la pandemia. Il Piano, in consultazione sul sito dell’Autorità fino al 15 settembre 2022, è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall’Italia con il Pnrr e all’attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante. Eventuali modifiche del Pna potranno essere effettuate per adeguarne i contenuti una volta adottati il Dpr e il Dm previsti dalla citata normativa.

Il Pna è articolato in due Parti. La parte generale rappresenta un supporto ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (Rpct) e contiene indicazioni per la predisposizione della sezione del Piao relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. L’Anac indica su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell’individuare misure di prevenzione della corruzione; fornisce indicazioni per realizzare un buon monitoraggio e semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti (la principale è la previsione, salvo casi eccezionali, di un’unica programmazione per il triennio). Occorrono, si legge nel Pna, poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati.

La parte generale contiene anche un approfondimento dedicato al divieto di pantouflage: l’Autorità nella propria attività di vigilanza ha rilevato che tale istituto comporta problemi per chi deve attuarlo anche a causa delle norme laconiche. Per questo Anac offre chiarimenti e soluzioni operative da inserire nei Piani, fermo restando che, per quanto riguarda l’attività di vigilanza e sanzionatoria dell’Autorità, ci sarà uno specifico regolamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Inconferibile il ruolo di sindaco e presidente del Consorzio pubblico di smaltimento rifiuti

L’incarico di Presidente del Cda di un Consorzio obbligatorio di smaltimento rifiuti, formato da tutti i comuni di una Provincia, non può essere conferito a uno dei sindaci, che controllano lo stesso consorzio. È quanto ha evidenziato ANAC con delibera n. 346 del 20 luglio 2022, dichiarando la nullità dell’atto di conferimento e il relativo contratto.

L’istruttoria dell’Autorità ha dimostrato che il ruolo di Presidente del Consorzio aveva una rappresentanza e una rilevanza esterna fondamentale, compreso quello di firma di bandi pubblici di concorso. Inoltre aveva potere di firma, dando esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea, deliberando assunzioni o incarichi di consulenza, stipulando contratti o accordi. Pertanto, nonostante la presenza di un direttore generale, l’incarico di Presidente “è da ritenersi riconducibile tra quelli di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, anche in considerazione del potere di firma”.

Anac, pertanto, ha documentato che si tratta non di incompatibilità, ma di inconferibilità. Quindi la nomina è viziata fin dall’origine, costringendo l’amministratore comunale a dimettersi da Presidente del Consorzio. Inoltre, l’amministratore deve restituire gli eventuali compensi percepiti da Presidente del Cda. E chi ha conferito l’incarico “inconferibile” viene sanzionato con il divieto di poter conferire incarichi per tre mesi dalla data di comunicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: L’appalto non può essere spezzettato in lotti per aggirare la soglia dei 150.000 euro

Un appalto non può essere spezzettato in diversi interventi allo scopo di rimanere al di sotto della soglia dei 150mila euro, evitare la gara e procedere con un affidamento diretto. Lo ribadisce l’Anac in un atto del presidente del 6 luglio 2022 inviato ad un comune, al termine dell’attività di vigilanza su presunte irregolarità nell’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di una strada cittadina.

Nel caso di specie, è emerso che la Giunta ha approvato nell’agosto 2021 il progetto dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza stradale – via Vittorio Veneto”, esclusi i marciapiedi, per un importo di 98.800 euro. Il progetto è stato affidato tramite la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel. A settembre la stessa Giunta ha approvato altri due progetti: “Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi via Vittorio Veneto Lato destro” per un importo lavori di 74.246 euro e “Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi via Vittorio Veneto Lato sinistro” per un importo lavori di 73.146 euro, anche questi affidati in via diretta mediante la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel.

Secondo Anac i tre affidamenti costituiscono il risultato di un frazionamento di un’unica prestazione di lavori di un valore che risulta superiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto. Si tratta di lavori di manutenzione analoghi della stessa strada Via Vittorio Veneto il cui importo, sommato, arriva ad un totale di 246.193 euro per il quale il decreto semplificazioni prevede la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. La sottrazione all’evidenza pubblica operata in virtù del suddetto frazionamento appare quindi in contrasto con l’art. 1 comma 2 lett. a) e b) del DL 16 luglio 2020, che nell’ambito degli appalti di lavori circoscrive il ricorso all’affidamento diretto con un unico operatore agli importi inferiori a 150.000 euro nonché con le altre disposizioni che disciplinano le procedure da seguire nell’affidamento e i relativi obblighi di pubblicità e comunicazione in proporzione al valore del contratto. Tali regole costituiscono attuazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità immanenti nel diritto comunitario – in particolare per quanto attiene la concezione dell’affidamento diretto senza confronto competitivo come istituto eccezionale, cui è possibile ricorrere nei casi tassativamente previsti dalla legge.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: L’anticipazione del prezzo è obbligatoria e non può essere rateizzata

L’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto, ossia l’importo riconosciuto all’appaltatore per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto, è obbligatoria, ossia dovuta in riferimento alle prestazioni di lavori, servizi e forniture, a prescindere da una specifica richiesta dell’appaltatore e dalla valutazione, da parte della stazione appaltante, della sussistenza di una effettiva esigenza di liquidità, e non può essere rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza. La maggiorazione al 30% introdotta dal Decreto Rilancio, invece, è meramente eventuale e subordinata alle disponibilità in bilancio delle risorse necessarie. L’anticipazione deve essere riconosciuta anche con riferimento a prestazioni già svolte e già pagate per le quali, prima della modifica del codice appalti, non era prevista l’anticipazione. In questo caso, l’anticipazione andrà calcolata sul valore residuo del contratto, scorporando il valore delle prestazioni già eseguite e remunerate. Lo chiarisce l’Anac in una delibera approvata per far fronte ad alcuni dubbi interpretativi sorti a seguito delle modifiche del Codice appalti che riguardano proprio l’istituto dell’anticipazione del prezzo.

L’Autorità chiarisce che la stazione appaltante non può derogare al codice appalti prevedendo unilateralmente, nel bando di gara, la rateizzazione dell’anticipazione al di fuori dei casi, previsti dallo stesso codice dei contratti ultratriennali nel settore della difesa e sicurezza. Con il decreto rilancio infatti il legislatore ha voluto potenziare lo strumento dell’anticipazione per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese nel periodo pandemico, un’esigenza che oggi è ancora più urgente a fronte della guerra in Ucraina. Secondo l’Autorità consentire la rateizzazione – e quindi la riduzione della liquidità al momento dell’avvio dell’esecuzione – anche nei contratti sopra i tre anni che non riguardano il settore difesa e sicurezza sarebbe un’azione contraria all’obiettivo di sostenere le imprese. E vanificherebbe di fatto l’incremento al 30% dell’anticipazione introdotto con il decreto rilancio. Tuttavia, le parti potrebbero prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto convenendo ad esempio la rateizzazione dell’anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto.

 

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Anac: Serve la gara per gestire i musei. La Fondazione non è un organismo in-house

La Fondazione che gestisce i musei e la pinacoteca della provincia, non può essere intesa come un organismo in-house del Comune. Al suo interno, infatti, vi sono soggetti privati quali fondatori e cofondatori. Pertanto, serve una gara pubblica, aperta a tutti, per l’affidamento della gestione dei servizi museali. Se il Comune intende avvalersi della Fondazione come organismo in-house, deve al più presto predisporre la modifica dello Statuto e produrre la documentazione necessaria. E’ quanto ha stabilito l’Autorità Anticorruzione, concedendo al Comune una mini proroga fino al prossimo 30 settembre. Entro quella data dovranno essere adottati tutti gli atti richiesti.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, infatti, Anac ha contestato il fatto che l’affidamento alla Fondazione riguardi un servizio di interesse generale privo di rilevanza economica, e quindi non sottoposto al Codice dei contratti e alla libera concorrenza. Infatti i soggetti fondatori e cofondatori della Fondazione sono di natura privata. E pertanto, non può configurarsi come un semplice “braccio operativo” del Comune. Anche il fatto che la Regione eroghi un contributo all’Amministrazione per l’affidamento dei servizi museali, non configura di per sé l’esistenza di un organismo in-house. Il Comune deve indicare come esercita il controllo sulla Fondazione, prima durante e dopo lo svolgimento dell’attività.

Si chiude così un contenzioso che va avanti dal 2019. Se il Comune provvederà a modificare lo Statuto, facendo propri tutti i rilievi di Anac, l’Autorità potrà considerare l’iscrizione della Fondazione all’elenco degli organismi in-house. In caso di rigetto, il Comune dovrà revocare l’affidamento del servizio alla Fondazione (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: In consultazione nuovo schema di Piano Anticorruzione 2022-2024

L’ANAC ha pubblicato lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024, ponendolo in consultazione pubblica, per la presentazione di osservazioni, fino al 15 settembre 2022.

Il Piano è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall’Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e all’attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante. Eventuali modifiche del PNA potranno essere effettuate per adeguarne i contenuti una volta adottati il dPR e il DM previsti dalla citata normativa.

Il Piano è articolato in due parti: una parte generale contenente indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza e una parte speciale, dedicata ai contratti pubblici, ambito in cui non solo l’Autorità riveste un ruolo di primario rilievo ma a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. Sia nella parte generale del PNA che in quella speciale l’Autorità si è posta nella logica di fornire un supporto alle amministrazioni, ai RPCT e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione. Da qui anche la predisposizione di specifici allegati (n. 11) che vanno intesi come strumenti di ausilio per le amministrazioni.

Per la Parte generale sono stati elaborati i seguenti Allegati:  
Allegato n. 1) contiene una check-list per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.
Allegato n. 2) fornisce un modello per costruire la sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT o del PIAO.
Allegato n. 3) è dedicato al RPCT e alla struttura di supporto.
Allegato n. 4) contiene una ricognizione delle semplificazioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 e 5.000; per le unioni di comuni; per le convenzioni di comuni.

Per la Parte speciale, dedicata ai contratti pubblici, gli allegati riguardano:
Allegato n. 5) “Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici”.
Allegato n. 6) recante un’“Appendice normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici”.
Allegato n. 7) dedicata al bando tipo n. 1/2021.
Allegato n. 8) contiene check-list per gli appalti.
Allegato n. 9) contiene l’elenco degli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Allegato n. 10) “Commissari straordinari: modifiche al d.l. n. 32/2019”.
Allegato n. 11) dà conto degli esiti sintetici dell’analisi dei dati tratti dalla piattaforma Anac sui PTPCT del 2021 inseriti alla data del 15 marzo 2022.

 

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