Per partecipare a una gara d’appalto i professionisti devono essere iscritti al proprio Ordine

Per partecipare ad una gara d’appalto, i professionisti devono essere iscritti presso il proprio ordine professionale. La documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge. L’iscrizione è necessaria per poter verificare i requisiti di idoneità professionale. E’ quanto ha chiarito Anac nel parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022, approvato in seguito a una richiesta di chiarimenti presentata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle D’Aosta (Oappc).

L’articolo 83, comma 3 del codice appalti, ricorda l’Autorità, sancisce che i concorrenti alle procedure di gara al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale “devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali”. La ratio della norma è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico: ne discende pertanto che la previsione della lex specialis in esame non risulti conforme alla disciplina di riferimento, oltre a rappresentare nel caso di specie un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste, cioè quelle legali e quelle di tipo tecnico.

Fascicolo virtuale, le indicazioni ANAC sulla verifica dei certificati di qualità

Con un Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio lo scorso 20 dicembre, Anac ha indicato le modalità di verifica dei certificati di qualità rilasciati da organismi accreditati, che saranno adottate presumibilmente a decorrere dal 1° settembre 2023. Sussiste piena equivalenza tra le certificazioni ISO 9001/2015 emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA e quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. Tale equivalenza può essere affermata anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Comunicato del Presidente non introduce nuovi requisiti ma fornisce anticipazioni sulle modalità di verifica delle certificazioni di qualità rilasciate da enti accreditati da organismi stranieri, che saranno adottate nel prossimo futuro. Ciò proprio per consentire agli operatori economici di organizzarsi per tempo, assicurandosi che la certificazione di qualità ottenuta da detti enti sia regolarmente inserita nel database IAF.

Anac, constatata la recente realizzazione di un database mondiale delle certificazioni dei sistemi di gestione da parte di IAF, intende avvalersi di tale disponibilità offrendo alle autorità pubbliche la possibilità di verificare i certificati rilasciati da organismi accreditati per i sistemi di gestione. Non appena sarà possibile l’interoperabilità con la banca dati, il fascicolo virtuale dell’operatore economico permetterà la verifica dei certificati rilasciati da organismi accreditati ISO/IEC 17021-1 in ambito IAF MLA per i sistemi di gestione esclusivamente tramite IAFCERTSEARCH. La verifica sarà effettuata attraverso l’utilizzo dell’integrazione API che consente lo svolgimento di verifiche e la ricezione di avvisi in tempo reale. A decorrere da tale momento, i certificati non presenti sul database IAF non potranno essere verificati ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture bandite in Italia.
Gli operatori economici dovranno assicurarsi che le attestazioni agli stessi rilasciate da parte di organismi accreditati in ambito IAF MLA siano correttamente inserite nel database IAF.

Fino al momento in cui sarà disponibile la nuova funzionalità sul fascicolo virtuale dell’operatore economico, le verifiche dei certificati in oggetto, ivi compresa l’inesistenza di provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza delle certificazioni suindicate, possono essere effettuate dalle stazioni appaltanti e dalle SOA con le modalità attualmente in uso.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Contratti pubblici: aggiornate le FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari

E’ stata aggiornata la sezione FAQ “Tracciabilità dei flussi finanziari” mediante l’inserimento della “Sezione E – Tracciabilità servizi sociali”.
Le FAQ sono state elaborate per dare indicazioni sulle prescrizioni e gli adempimenti a carico delle organizzazioni di volontariato e delle imprese di promozione sociale a seguito della delibera Anac n. 371 del 27 luglio 2022, in vigore dal 27 agosto 2022, che ha aggiornato le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Vai alle FAQ.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2022

Il Consiglio dell’ANAC, nella seduta dello scorso 16 novembre, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), in attesa del parere del comitato interministeriale e Conferenza Unificata Stato regioni Autonomie locali. Il Piano è finalizzato a rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzazione le procedure amministrative.

Il PNA è suddiviso in due parti.
Una parte generale, volta supportare i RPCT e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle modifiche normative sopra ricordate che hanno riguardato anche la prevenzione della corruzione e la trasparenza.
Una parte speciale, incentrata sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente
ricorso per far fronte all’emergenza pandemica e all’urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese. Detta parte, pur delineata nel quadro del vigente Codice dei contratti pubblici è prevalentemente ancorata ai principi generali di derivazione comunitaria contenuti nelle direttive. In ogni caso, essa sarà aggiornata laddove le future modifiche della normativa nazionale lo rendessero necessario.

L’Autorità ha voluto dedicare la prima parte del presente PNA ad indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l’intento, sempre presente, di ridurre oneri per le amministrazioni e al contempo contribuire a migliorare i risultati delle attività delle amministrazioni al servizio dei cittadini e delle imprese.  L’Autorità ha introdotto semplificazioni, specie per le amministrazioni di piccole dimensioni. Già la disciplina sul PIAO ha previsto che per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti si debba fare un piano semplificato. In questo l’Autorità è andata oltre prevedendo, salvo casi eccezionali indicati, un’unica programmazione per il triennio per tutti gli enti, non solo per quelli che adottano il PIAO ma anche per quelli tenuti al PTPCT o al MOG 231, con meno di 50 dipendenti e rafforzando, di contro, le attività di monitoraggio con soluzioni differenziate per enti da 1 a 15 dipendenti, da 16 a 30 e da 31 a 49.

 

La redazione PERK SOLUTION

Inconferibilità incarico di Responsabile Lavori Pubblici/ Patrimonio

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 550 del 16 novembre 2022, ha dichiarato inconferibile l’incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici/Patrimonio affidato da un Comune ad un professionisti, in quanto lo stesso – fino al momento della nomina – ha svolto diversi incarichi professionali come direttore lavori di opere comunali a favore del Comune che l’ha nominato, specialmente nel periodo dei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico.

La nomina era avvenuta dopo che alla procedura di affidamento dell’incarico secondo le caratteristiche richieste dal Comune, aveva partecipato un solo professionista, lo stesso che aveva eseguito lavori per il Comune negli anni precedenti l’incarico, come direttore dei lavori di opere e coordinatore della sicurezza. Come rilevato nell’atto di avvio del procedimento, l’assunzione dell’incarico di Responsabile dell’UTC V Settore “Lavori pubblici/patrimonio” presso il Comune potrebbe astrattamente integrare l’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 4 d.lgs. 39/2013 rispetto ai precedenti incarichi dallo stesso svolti a favore dell’Ente nei due anni antecedenti.
L’art. 4, co. 1 lett. c), d.lgs. 39/2013 dispone che “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti:
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.
La ratio sottesa alla disposizione in esame è quella di assicurare che i pubblici funzionari agiscano al solo fine di perseguire e massimizzare l’interesse pubblico dominante senza che taluni interessi privati condizionino illegittimamente l’azione amministrativa.

Niente incentivi finanziari extra all’Ufficio Ragioneria solo per aver acceso un mutuo di finanziamento dell’opera

Ai dipendenti comunali dell’Ufficio Ragioneria che predispone l’attivazione di un mutuo per un’opera pubblica di un Comune non va retribuito alcun incentivo finanziario extra, solo per il fatto di aver acceso il mutuo. E’ quanto ha stabilito Anac, in un Parere del Presidente discusso nel Consiglio del 16 novembre 2022.

Cassa Depositi e Prestiti ha finanziato con un mutuo il suddetto Comune e, nel momento della liquidazione degli incentivi spettanti al personale, l’Ufficio Ragioneria si era fatto avanti richiedendo anche per i propri dipendenti il riconoscimento degli incentivi, e il relativo pagamento. L’Autorità ha ribadito che “l’attività relativa all’accensione del mutuo per il finanziamento dell’opera non può rientrare tra le attività incentivabili. E’ invece incentivabile la partecipazione mediante svolgimento di specifiche funzioni tecniche o amministrative, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici, con riferimento alle spese per investimenti”.

Il Codice degli Appalti delinea un elenco tassativo di attività incentivabili, e quindi è da considerarsi di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica. Tra queste non c’è quella dell’Ufficio Ragioneria, chiamato semplicemente ad accendere il mutuo.

 

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Anac, approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022

Anac ha approvato definitivamente il Piano nazionale Anticorruzione (Pna) 2022, che avrà validità per il prossimo triennio. Il testo è stato trasmesso al Comitato interministeriale e alla Conferenza unificata e, dopo il loro visto, diverrà operativo, presumibilmente dal mese di dicembre 2022.

Il Piano è finalizzato a rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando però nello stesso tempo a semplificare e velocizzazione le procedure amministrative. Tra le novità previste, va segnalato un rafforzamento dell’antiriciclaggio, impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta in cui potessero incorrere all’interno della pubblica amministrazione, e delle stazioni appaltanti.

In merito alla disciplina del pantouflage, le cosiddette “porte scorrevoli” per cui il titolare di un incarico pubblico passa senza soluzione di continuità al privato in favore del quale ha emanato provvedimenti, Anac ha deciso di predisporre delle apposite Linee Guida sulle quali si sta già lavorando, che aiutino le pubbliche amministrazioni ad applicare con più fermezza e definizione il divieto stabilito dalla legge.

Altra novità del nuovo Piano è quella riguardante i Comuni più piccoli. Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non sono tenute a predisporre il piano anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni. Per tali Comuni vengono ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull’attuazione delle misure del piano, concentrandosi solo dove il rischio è maggiore. Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, Anac ha rivisto le modalità di pubblicazione. Non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l’utente e il cittadino possano conoscere l’evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.

 

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PTPCT e sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO: al via l’acquisizione dei dati per il 2022

È attiva tramite il sito dell’ANAC la procedura di acquisizione dei dati relativi ai Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2022-2024) per le amministrazioni ed enti tenuti alla predisposizione del PTPCT, e quelli relativi alla sottosezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO per le amministrazioni tenute all’adozione del PIAO e al monitoraggio delle misure in essi previste.

La procedura consente all’Autorità di rilevare le principali informazioni in merito alle modalità di individuazione e valutazione dei rischi corruttivi, progettazione e implementazione delle misure per il trattamento di tali rischi e per l’attuazione della trasparenza, da parte di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici economici e società pubbliche, con il duplice scopo di monitorare lo stato di attuazione della normativa e orientare le attività di vigilanza e di regolazione dell’Autorità.

I Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono utilizzare la Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza previa registrazione da effettuarsi tramite il Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. L’acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti dall’Autorità per cui non è richiesto il caricamento, l’invio o la comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dalle amministrazioni/enti.

 

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ANAC: Compensazione dei prezzi vale per gli appalti ma non per le concessioni

L’ANAC, con il parere n. 51 dello scorso 12 ottobre 2022, ha evidenziato che La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, introdotta dal decreto sostegni bis, è applicabile solo agli appalti pubblici in corso di esecuzione, e non alle concessioni.

L’art. 1-septies del d.l. 73/2021 (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici), convertito in l. n. 23 luglio 2021, n. 106, infatti, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche con riguardo alle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, come rilevate dal MIMS con decreto, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. La compensazione dei prezzi introdotta e disciplinata dall’art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021, è applicabile agli appalti in corso di esecuzione, nei limiti e alle condizioni fissate dalla norma, fino all’approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione (in tal senso delibera Anac n. 63/2022 – AG1/2022 e pareri MIMS n. 1222/2022, n. 1227/2022).

La norma non ha reintrodotto l’istituto della “revisione dei prezzi”, la cui funzione era quella di mantenere l’equilibrio sinallagmatico attraverso l’adeguamento dei prezzi posti a base del contratto: la compensazione prevista dal comma 2 del suddetto articolo non costituisce riallineamento del prezzo contrattuale, bensì una sorta di indennizzo che il legislatore ha inteso riconoscere all’appaltatore nel caso intervengano le condizioni indicate dalla norma…» (pareri MIMS n. 1196/2022, n.1244/2022). Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 1-septies del d.l. 73/2021 e alla possibilità di estendere l’istituto della compensazione dei prezzi ivi disciplinato anche alle concessioni, occorre osservare che se da un lato la disposizione, secondo la definizione contenuta nella rubrica (“disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”), sembra riferita a tutti i “contratti pubblici” disciplinati dal d.lgs. 50/2016, dall’altro, nel testo della stessa, vengono indicati adempimenti a carico dell’appaltatore (e non anche del concessionario), ai fini del riconoscimento della compensazione (ai sensi del comma 4 infatti “Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1…..”).

Peraltro, rileva Anac, l’istituto della compensazione non è coerente con le caratteristiche del rapporto concessorio. Nella concessione, infatti, il concessionario assume i rischi inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla messa a disposizione dell’opera in fase di gestione. Pertanto il concessionario contribuisce con capitale proprio al finanziamento dell’opera e sopporta il rischio operativo derivante dallo sfruttamento economico dell’opera. I rischi dell’operazione e anche della realizzazione delle opere restano in capo al concessionario.

 

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ANAC: Al via il Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico

Dal 25 ottobre 2022, presso la Banca Dati Anac è operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe) che consente alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. Il 24 ottobre il provvedimento dell’Autorità è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale quindi  l’uso del Fvoe dall’8 novembre sarà obbligatorio per partecipare alle gare di appalto.

Tre le principali novità, rispetto al sistema Avcpass precedente che va in soffitta: la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori; il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento; verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati. Attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.

Tra i dati che comprovano il possesso dei requisiti messi disposizione attraverso il Fascicolo ci sono la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere; certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; l’Anagrafe delle sanzioni amministrative, fornita dal Ministero della Giustizia; il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa); la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera; Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

 

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