Niente incentivi finanziari extra all’Ufficio Ragioneria solo per aver acceso un mutuo di finanziamento dell’opera

Ai dipendenti comunali dell’Ufficio Ragioneria che predispone l’attivazione di un mutuo per un’opera pubblica di un Comune non va retribuito alcun incentivo finanziario extra, solo per il fatto di aver acceso il mutuo. E’ quanto ha stabilito Anac, in un Parere del Presidente discusso nel Consiglio del 16 novembre 2022.

Cassa Depositi e Prestiti ha finanziato con un mutuo il suddetto Comune e, nel momento della liquidazione degli incentivi spettanti al personale, l’Ufficio Ragioneria si era fatto avanti richiedendo anche per i propri dipendenti il riconoscimento degli incentivi, e il relativo pagamento. L’Autorità ha ribadito che “l’attività relativa all’accensione del mutuo per il finanziamento dell’opera non può rientrare tra le attività incentivabili. E’ invece incentivabile la partecipazione mediante svolgimento di specifiche funzioni tecniche o amministrative, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici, con riferimento alle spese per investimenti”.

Il Codice degli Appalti delinea un elenco tassativo di attività incentivabili, e quindi è da considerarsi di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica. Tra queste non c’è quella dell’Ufficio Ragioneria, chiamato semplicemente ad accendere il mutuo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022

Anac ha approvato definitivamente il Piano nazionale Anticorruzione (Pna) 2022, che avrà validità per il prossimo triennio. Il testo è stato trasmesso al Comitato interministeriale e alla Conferenza unificata e, dopo il loro visto, diverrà operativo, presumibilmente dal mese di dicembre 2022.

Il Piano è finalizzato a rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando però nello stesso tempo a semplificare e velocizzazione le procedure amministrative. Tra le novità previste, va segnalato un rafforzamento dell’antiriciclaggio, impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta in cui potessero incorrere all’interno della pubblica amministrazione, e delle stazioni appaltanti.

In merito alla disciplina del pantouflage, le cosiddette “porte scorrevoli” per cui il titolare di un incarico pubblico passa senza soluzione di continuità al privato in favore del quale ha emanato provvedimenti, Anac ha deciso di predisporre delle apposite Linee Guida sulle quali si sta già lavorando, che aiutino le pubbliche amministrazioni ad applicare con più fermezza e definizione il divieto stabilito dalla legge.

Altra novità del nuovo Piano è quella riguardante i Comuni più piccoli. Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non sono tenute a predisporre il piano anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni. Per tali Comuni vengono ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull’attuazione delle misure del piano, concentrandosi solo dove il rischio è maggiore. Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, Anac ha rivisto le modalità di pubblicazione. Non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l’utente e il cittadino possano conoscere l’evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

PTPCT e sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO: al via l’acquisizione dei dati per il 2022

È attiva tramite il sito dell’ANAC la procedura di acquisizione dei dati relativi ai Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2022-2024) per le amministrazioni ed enti tenuti alla predisposizione del PTPCT, e quelli relativi alla sottosezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO per le amministrazioni tenute all’adozione del PIAO e al monitoraggio delle misure in essi previste.

La procedura consente all’Autorità di rilevare le principali informazioni in merito alle modalità di individuazione e valutazione dei rischi corruttivi, progettazione e implementazione delle misure per il trattamento di tali rischi e per l’attuazione della trasparenza, da parte di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici economici e società pubbliche, con il duplice scopo di monitorare lo stato di attuazione della normativa e orientare le attività di vigilanza e di regolazione dell’Autorità.

I Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono utilizzare la Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza previa registrazione da effettuarsi tramite il Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. L’acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti dall’Autorità per cui non è richiesto il caricamento, l’invio o la comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dalle amministrazioni/enti.

 

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ANAC: Compensazione dei prezzi vale per gli appalti ma non per le concessioni

L’ANAC, con il parere n. 51 dello scorso 12 ottobre 2022, ha evidenziato che La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, introdotta dal decreto sostegni bis, è applicabile solo agli appalti pubblici in corso di esecuzione, e non alle concessioni.

L’art. 1-septies del d.l. 73/2021 (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici), convertito in l. n. 23 luglio 2021, n. 106, infatti, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche con riguardo alle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, come rilevate dal MIMS con decreto, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. La compensazione dei prezzi introdotta e disciplinata dall’art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021, è applicabile agli appalti in corso di esecuzione, nei limiti e alle condizioni fissate dalla norma, fino all’approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione (in tal senso delibera Anac n. 63/2022 – AG1/2022 e pareri MIMS n. 1222/2022, n. 1227/2022).

La norma non ha reintrodotto l’istituto della “revisione dei prezzi”, la cui funzione era quella di mantenere l’equilibrio sinallagmatico attraverso l’adeguamento dei prezzi posti a base del contratto: la compensazione prevista dal comma 2 del suddetto articolo non costituisce riallineamento del prezzo contrattuale, bensì una sorta di indennizzo che il legislatore ha inteso riconoscere all’appaltatore nel caso intervengano le condizioni indicate dalla norma…» (pareri MIMS n. 1196/2022, n.1244/2022). Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 1-septies del d.l. 73/2021 e alla possibilità di estendere l’istituto della compensazione dei prezzi ivi disciplinato anche alle concessioni, occorre osservare che se da un lato la disposizione, secondo la definizione contenuta nella rubrica (“disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”), sembra riferita a tutti i “contratti pubblici” disciplinati dal d.lgs. 50/2016, dall’altro, nel testo della stessa, vengono indicati adempimenti a carico dell’appaltatore (e non anche del concessionario), ai fini del riconoscimento della compensazione (ai sensi del comma 4 infatti “Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1…..”).

Peraltro, rileva Anac, l’istituto della compensazione non è coerente con le caratteristiche del rapporto concessorio. Nella concessione, infatti, il concessionario assume i rischi inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla messa a disposizione dell’opera in fase di gestione. Pertanto il concessionario contribuisce con capitale proprio al finanziamento dell’opera e sopporta il rischio operativo derivante dallo sfruttamento economico dell’opera. I rischi dell’operazione e anche della realizzazione delle opere restano in capo al concessionario.

 

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ANAC: Al via il Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico

Dal 25 ottobre 2022, presso la Banca Dati Anac è operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe) che consente alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. Il 24 ottobre il provvedimento dell’Autorità è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale quindi  l’uso del Fvoe dall’8 novembre sarà obbligatorio per partecipare alle gare di appalto.

Tre le principali novità, rispetto al sistema Avcpass precedente che va in soffitta: la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori; il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento; verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati. Attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.

Tra i dati che comprovano il possesso dei requisiti messi disposizione attraverso il Fascicolo ci sono la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere; certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; l’Anagrafe delle sanzioni amministrative, fornita dal Ministero della Giustizia; il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa); la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera; Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

 

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Stazioni appaltanti: Le linee guida ANAC per la qualificazione

Con deliberazione n. 441 del 28 settembre 2022 l’ANAC ha approvato in via definitiva le Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».

Il documento individua i requisiti obbligatori per poter essere ammessi alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori, servizi e forniture. La qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore a alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78. Non è necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti e per
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, avere una struttura organizzativa stabile e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.

Le linee guida individuano tre livelli di qualificazione basati su determinati punteggi: basteranno 30 punti a regime per qualificarsi per i lavori inferiori a un milione di euro (livello L3), 40 punti per importi superiori a un milione di euro e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (livello L2), 50 punti per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (livello L1). Per i primi due anni, sono previsti degli ‘sconti’, la qualificazione cioè può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello 3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello 3 e di 2 per gli altri due livelli.

Anac effettuerà a campione verifiche sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza per controllarne la veridicità e confermare il livello di qualificazione.

 

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ANAC, Messi comunali: Il numero dipende dalla posta da consegnare

In numero dei messi comunali dipende dal numero di raccomandate da notificare, o di semplice corrispondenza ordinaria da spedire in un anno. Perché sia equo il rapporto tra addetti e numero di invii stimati, vanno rispettate le seguenti proporzioni:
a) un addetto ogni 120.000 pezzi di corrispondenza ordinaria da spedire nell’arco dell’anno;
b) un addetto ogni 30.000 pezzi di raccomandata da spedire nell’arco di un anno;
c) un addetto ogni 17.143 pezzi di notifiche eseguite a mezzo di messo comunale, da spedire nell’arco di un anno.
E’ quanto ha precisato Anac in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un Comune. Prendendo atto dell’esito infruttuoso del ricorso al servizio postale manifestato dal Comune, l’Autorità ha fornito indicazioni valide anche per i servizi di notificazione di atti giudiziari e di ogni altro servizio postale gestito in proprio. Anac specifica inoltre che, nel caso il Comune o l’ente pubblico in questione decida di affidare ad un soggetto terzo di servizi postali la consegna delle raccomandate, tali appalti sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

“Si tratta – scrive l’Autorità – di servizi in cui l’attività principale è rappresentata dalla distribuzione, il cui costo è composto, in misura assolutamente prevalente, dal costo sostenuto per il personale”. Intervenendo nello specifico del caso sollevato, Anac aggiunge: “Appare pertanto singolare che, nel caso di specie, il costo della manodopera non raggiunga il 50% del valore del contratto”.

 

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Le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adeguarsi alle Linee Guida Anac

Le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adeguarsi alle indicazioni delle Linee Guida dell’Anac. Non possono discostarsi da esse in maniera irragionevole e abnorme, e comunque – nel caso decidano di non adeguarsi – lo devono motivare adeguatamente adottando un apposito atto che indichi le ragioni sottese a tale deroga. In base all’articolo 71 del Codice degli Appalti, tale motivazione deve essere particolarmente circostanziata qualora sia presente un bando-tipo che esplicita i criteri di valutazione delle offerte. A chiarirlo è la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione con una Nota del Presidente approvata dal Consiglio.

 

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Accordi quadro: le FAQ aggiornate da ANAC

L’Anac ha aggiornato la sezione FAQ (Frequently asked questions) sui contratti pubblici del sito istituzionale con la pubblicazione delle domande e risposte sulla tematica dell’Accordo quadro. L’Autorità intende in questo modo fornire indicazioni al mercato per il corretto utilizzo di uno strumento spesso adottato dalle stazioni appaltanti in maniera distorta.

Le nuove Faq tengono conto dell’innovazione apportata dall’attuale codice dei contratti che consente l’applicabilità dell’accordo quadro a settori non contemplati dalla normativa precedente che limitava questo istituto esclusivamente ai lavori di manutenzione escludendo esplicitamente i servizi di progettazione e gli altri servizi di natura intellettuale: ora invece gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti.

L’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Anche se gli accordi quadro non sono più limitati ai soli lavori di manutenzione, chiarisce Anac nelle Faq, non significa siano lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto. Per questo motivo, l’Amministrazione dovrebbe valutare l’opportunità di utilizzare l’accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L’impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l’esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo. Le Faq infine danno risposta a dubbi di natura procedurale, specie riguardo agli accordi stipulati con più operatori economici, dando indicazioni sul corretto svolgimento del confronto concorrenziale e sulla possibilità di apportare varianti in corso di esecuzione.

 

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ANAC: Affidamento con gara del servizio illuminazione pubblica

Un Comune non può affidare in concessione il servizio di illuminazione votiva del cimitero in maniera diretta e senza gara, procedendo semplicemente con un rinnovo tacito, sulla falsariga di una convenzione scaduta. Tale modo di amministrare è illegittimo e in contrasto con le disposizioni del Codice degli Appalti. È quanto evidenziato da ANAC, con una nota del 7 settembre 2022, richiamando un Ente “a indire, nei termini strettamente necessari, una nuova procedura di gara per i servizi in questione, o di affidare direttamente tali servizi a diversi operatori economici, nel rispetto della legge”.

Dall’istruttoria condotta da Anac sono emerse diverse criticità nell’affidamento dei servizi da parte del Comune. Innanzitutto, nel caso dell’illuminazione votiva, anche dopo la scadenza della convenzione nel 2018 la ditta ha continuato a erogare il servizio per anni, come se nulla fosse, traducendosi di fatto in un “affidamento senza gara, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici”, come sottolinea l’Autorità, ignorando del tutto il Codice degli Appalti.

La legge impedisce il rinnovo tacito degli affidamenti. La stessa proroga è uno strumento del tutto eccezionale, per consentire temporaneamente l’espletamento della nuova procedura di selezione. Non può esserci un affidamento diretto, senza gara, in maniera tacita, alla stessa ditta, per anni. La legge non lo consente.

“Risultano completamente disattesi dal Comune di T. – evidenzia Anac – i presupposti di legittimità della proroga, che non è mai stata contemplata nei documenti di gara, né disposta formalmente alla scadenza del primo rapporto. Semplicemente si è continuato con un implicito assenso allo svolgimento del servizio di fatto”.

Irregolarità sono state riscontrate anche nel servizio di car sharing, scaduto a dicembre del 2016. Dopo sei anni in cui il servizio era stato sospeso, il Comune ha deciso di riattivarlo, rinnovando alla stessa dita tale servizio fino al 2024, senza svolgere una gara aperta, in regime di concorrenza e di libero mercato.

 

La redazione PERK SOLUTION