Accreditamento OIV e organismi con funzioni analoghe ai servizi dell’ANAC

Con la delibera n. 251 del 13 giugno 2023, l’Autorità Anticorruzione ha approvato il Regolamento per l’accreditamento degli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione), e degli altri organismi con funzioni analoghe, ai servizi Anac. L’accreditamento è volto a migliorare i flussi informativi tra gli OIV e l’Autorità, al fine di garantire il pieno rispetto della trasparenza, ed è prerequisito per accedere all’applicativo web che dovrà essere utilizzato per la rilevazione dell’assolvimento agli obblighi di trasparenza e la produzione della conseguente attestazione, e che sarà messo a disposizione a partire dal prossimo 3 luglio 2023.

L’accreditamento viene effettuato attraverso il sistema di registrazione e profilazione utenti, secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente sul portale istituzionale dell’Autorità.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: nessuna transazione con azienda inadempiente

Anac, rispondendo ad una richiesta di parere da parte di un Comune marchigiano, ha evidenziato che una stazione appaltante non può concludere un accordo transattivo con un’azienda offrendole in cambio gli stessi lavori revocati per grave inadempimento. Un operatore economico, peraltro, su cui è stata disposta l’annotazione nel casellario informatico delle imprese.

La vicenda si riferisce ad sorta una controversia fra il Comune e la ditta affidataria, che aveva portato alla revoca dell’appalto. Successivamente, volendo chiudere il contenzioso che ne era nato, il Comune marchigiano proponeva un accordo che prevedeva l’aggiudicazione alla stessa dell’appalto come transazione. L’Autorità ha ribadito “il carattere imperativo ed indisponibile dei sistemi di affidamento dei contratti pubblici, e la necessità che detti contratti siano aggiudicati ad operatori economici in possesso di adeguati requisiti professionali e morali, inclusa l’assenza di gravi illeciti professionali, tanto più se commessi – come nel caso in questione – in relazione allo stesso contratto che si intende riaffidare, quale presupposto indispensabile per garantire la corretta esecuzione e la qualità delle prestazioni dedotte nel contratto d’appalto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”. Non si può, quindi, concludere una transazione per risolvere un contenzioso, dando in cambio un appalto.

La conclusione di un accordo transattivo tra amministrazione aggiudicatrice ed appaltatore al fine di tacitare le pretese avanzate da quest’ultimo in sede giurisdizionale in cambio di un nuovo affidamento di lavori, determina un grave vulnus agli equilibri concorrenziali. Le procedure di affidamento sono, infatti, rigorosamente soggette alla normativa comunitaria e nazionale a tutela della libera concorrenza e non possono essere oggetto di scambi transattivi in termini di affidamento lavori/rinuncia alle liti.

 

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Anac, società in-house: mancanza di requisiti e di controlli

Non può essere inserito nell’elenco delle società in-house l’amministrazione o l’ente aggiudicatore che non rispetti il requisito del controllo, o che presenti cause ostative di iscrizione. Pertanto tali amministrazioni non possono operare mediante affidamenti diretti attraverso le proprie società in house. È quanto stabilito da ANAC, con delibera n. 232 del 24 maggio 2023, respingendo la richiesta di un Comune di essere accreditato nell’elenco delle società in-house.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato carenza del controllo analogo congiunto, derivante dalla totale inattività, finanche inesistenza, del comitato di controllo. “Tale grave carenza, associata al modus operandi che contraddistingue le società appartenenti al cosiddetto “sistema Asmel” – scrive Anac – “confermata sia nell’istruttoria che in diverse pronunce dell’Anac, nonché in diverse sentenze, evidenzia che si è di fronte ad un gruppo societario proteso a svolgere con connotazione prettamente commerciale e profittevole, ed al di fuori del perimetro pubblicistico, le attività strumentali degli Enti locali consorziati sotto l’egida formale degli affidamenti in house providing, e rende, nel caso di specie, la promessa di modifiche statutarie, peraltro non pienamente utili a superare i rilievi istruttori alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, non sufficiente per procedere all’iscrizione dell’amministrazione istante, in uno agli enti locali consorziati”.

“Con riferimento al fatturato conseguito dalla consortile Asmenet Campania nel triennio 2019-2021 – continua Anac- , quanto sostenuto dall’amministrazione istante circa l’avvenuta acquisizione delle quote sociali ad opera di Asmenet Calabria a far data 29.10.2018, non comunicato in Camera di Commercio, non risulta minimante comprovato da riscontri documentali. Viceversa, sul sito amministrazione trasparente della società Asmenet l’elenco dei soci al 2021 non indica Asmenet Calabria e nel registro delle imprese, fascicolo storico, non si rinviene l’atto di trasferimento delle quote sociali alla predetta Asmenet Calabria”.

“Nessun rilievo può avere il tentativo in extremis della società di adeguarsi pro futuro ai rilievi dell’Ufficio. La normativa di riferimento, così come confermato in più occasioni dal Consiglio di Stato, prevede infatti che i requisiti dell’in house providing debbano essere posseduti dalla società già al momento dell’affidamento e, conseguentemente, della domanda di iscrizione e devono essere successivamente confermati negli anni, in quanto la determina di iscrizione nell’Elenco non produce effetti costitutivi. La mera presentazione della domanda, infatti, abilita le amministrazioni, sotto la propria responsabilità, a procedere con gli affidamenti diretti”.
“Per tali ragioni – conclude l’Autorità Nazionale Anticorruzione – si ritiene che non sia in alcun modo superabile la rilevata non conformità del fatturato e che, pertanto, anche alla luce degli effetti pregiudizievoli sul controllo analogo, non sia possibile procedere con l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di Asmenet Consortile” (Fonte Anac).

 

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Attestazioni OIV, in arrivo applicazione web sul sito Anac

Ai fini della valutazione della performance della Pubblica amministrazione e della sua trasparenza, ciascun ente è chiamato a nominare un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Come previsto dalla delibera n. 203 del 17 maggio 2023 dell’ANAC, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 30 giugno 2023, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, dovranno utilizzare una applicazione web apposita resa disponibile sul sito della stessa Autorità.

L’accesso all’applicazione sarà possibile previa registrazione dell’utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell’Autorità con richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l’ente ne risulti sprovvisto; in questo caso sarà necessaria l’identificazione del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione.

Con successivo avviso saranno comunicate la data a partire dalla quale sarà possibile richiedere l’attivazione del profilo OIV, e le istruzioni per farlo. Con la stessa utenza sarà possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L’applicazione consentirà, pertanto, all’utente OIV:

  • di documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30 giugno 2023;
  • di convalidare le verifiche entro il 31 luglio 2023 e con la convalida di trasmetterle all’Autorità;
  • di estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda verifiche – ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

 

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ANAC: Polizia locale, serve la rotazione del personale

Con la delibera Anac n. 181 del 3 maggio 2023 con cui l’Autorità ha adottato un atto di constatazione del mancato adeguamento del comune alla raccomandazione inviata a ottobre 2022, concernente la misura anticorruzione della rotazione del personale della Polizia Locale, e ai vertici della polizia urbana.

La misura obbligatoria della rotazione nei confronti degli addetti al Corpo di Polizia Locale, impiegati dal 2013, non è stata applicata dal Comune, in violazione delle disposizioni contenute nella legge Severino e delle indicazioni fornite dal Piano nazionale anticorruzione. L’Anac aveva sollecitato l’ente anche ad integrare il proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024, recependo le indicazioni fornite dal Piano nazionale anticorruzione 2019 in riferimento alla misura della rotazione del personale, con particolare riguardo al Corpo di Polizia Locale.

 

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ANAC: le Case di riposo sono organismi di diritto pubblico e devono applicare il codice appalti

Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono qualificabili come organismi di diritto pubblico, e come tali devono applicare il codice appalti per l’acquisizione di beni e servizi e rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le norme anticorruzione e trasparenza. Lo sottolinea Anac in un atto del presidente del 19 aprile 2023.

Ferma restando la necessità di operare una valutazione caso per caso sulla base del singolo statuto e della singola disciplina regionale in materia, l’Autorità stabilisce che gli ex Ipab (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza) trasformati in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (Asp), dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, operanti senza scopo di lucro e secondo criteri imprenditoriali, dotate di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, deputate allo svolgimento di funzioni pubblicistiche, tenuto conto delle prerogative regionali contemplate nella disciplina di riferimento e qualificate dalla giurisprudenza quali enti pubblici economici sembrano qualificabili come organismo di diritto pubblico.

Anac ricorda i tre requisiti che connotano la figura dell’organismo di diritto pubblico:

  • istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
  • dotato di personalità giuridica;
  • la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli stessi enti, qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici, sono tenuti al rispetto delle previsioni in tema di tracciabilità: tale normativa infatti ha finalità antimafia e tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del Codice appalti sono tenuti al rispetto della normativa antimafia. Quanto alla disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, l’Anac ricorda che le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, approvate con determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, hanno ricondotto nel campo di applicazione della legge Severino anche le case di riposo.

 

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Anac, qualificazione Stazioni Appaltanti: le novità del nuovo Codice

Anac ha illustrato le novità del nuovo Codice dei contratti riguardanti le finalità della qualificazione delle stazioni appaltanti, contenute in due articoli (n. 62 e 63) e nell’allegato alla centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti, già disciplinata nel dettaglio dalla delibera ANAC del 28 settembre 2022, n. 441.

Viene fatta una sostanziale distinzione tra stazioni appaltanti qualificate e non qualificate, stabilendo che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo superiore a 500.000 euro. Superato tale limite, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate, o direttamente all’attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati (articolo 62). Tali soggetti possono provvedere alla nomina di un supporto al Rup.

Le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate sono scelte dai soggetti non qualificati all’interno di un elenco tenuto dall’Anac. Le stazioni appaltanti qualificate eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate quando queste ultime vi abbiano fatto ricorso. Sono previste sanzioni a carico delle stazioni appaltanti e centrali di committenza che rifiutino l’assegnazione d’ufficio da parte dell’Anac.

I livelli di qualificazione
Sono previsti tre livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento degli appalti (fino a 1 milione di euro; fino a soglia comunitaria; illimitata), attribuiti dall’Anac sulla base dei requisiti auto dichiarati dalle stesse stazioni appaltanti (articolo 63). I livelli sono attribuiti principalmente in ragione dell’organizzazione interna, delle competenze e della formazione del personale della stazione appaltante nonché sulle gare svolte nell’ultimo quinquennio e della regolare trasmissione dei relativi dati all’ANAC.

Possono inoltre essere disciplinati dall’Autorità requisiti specifici di qualificazione per l’affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato. Ove, per qualsiasi motivo, la qualificazione venga meno o sia sospesa, le procedure in corso possono comunque essere portate a compimento (articolo 63).

Sono qualificati di diritto i soggetti iscritti nell’apposito elenco (per esempio: MIT, Consip, Invitalia, Agenzia del Demanio), nonché stazioni appaltanti formate da unione di comuni, dai comuni capoluogo di provincia e delle regioni. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto potranno essere disposte con le modalità stabilite dal Codice.

 

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ANAC, illegittima la proroga della piattaforma depurativa avvenuta senza gara

La proroga della piattaforma depurativa di un comune da parte di un Consorzio Regionale è illegittima, avvenuta senza gara, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento degli operatori economici stabiliti dalla legge, e in particolare dal Codice degli Appalti. E’ quanto ha accertato l’Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso la propria attività di vigilanza. Ora il Consorzio dovrà mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per superare l’illegittimità della proroga, nel rispetto della normativa di settore, fornendo ad Anac tempestive informazioni sugli atti formali che saranno assunti per superare le criticità segnalate.

Il Consorzio ha disposto due proroghe a favore dello stesso operatore economico, nel 2021 e nel 2022; e tuttora la società incaricata gestisce il servizio. Se nella prima proroga si poteva parlare di “eccezionalità ed urgenza” nel far proseguire il rapporto scaduto connessa all’incertezza sul regime giuridico applicabile al consorzio posto in liquidazione – afferma Anac -, diversamente risulta del tutto illegittima l’ulteriore proroga a favore sempre dello stesso soggetto economico.

In sostanza il Consorzio, in vista della scadenza dell’affidamento il 31 dicembre 2022, pur sapendo di aver già fatto proroghe precedenti, non si è attivato per indire la gara, ma ha di fatto lasciato continuare la gestione del servizio al medesimo soggetto, senza porre in atto alcun provvedimento formale per giungere alla gara.

 

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Anac, in consultazione fino al 22 maggio 2023 il Bando Tipo sul nuovo Codice dei Contratti

Fino al 22 maggio 2023 è in consultazione sul sito dell’Autorità lo schema di bando tipo per le procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il documento è stato predisposto dall’Anac allo scopo di agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo Codice che si è ritenuto potesse ingenerare difficoltà interpretative e applicative diffuse, con il rischio del rallentamento delle procedure d’appalto e dell’adozione di comportamenti difformi da parte delle stazioni appaltanti.

Alla stesura dello schema di bando ha preso parte un apposito gruppo di lavoro, istituito presso Anac, cui hanno partecipato Consip, Invitalia, rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e Fondazione IFEL. Per garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione, il documento viene posto in consultazione fino al 22 maggio 2023 alle ore 23.59.

 

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Chi svolge incarichi legali continuativi per il Comune non può essere nominato dirigente

Chi ha svolto incarichi legali per conto del Comune, difendendolo in cause e contenziosi, non può essere nominato dal sindaco Dirigente dell’Ufficio legale e del Settore Affari Generali del Comune stesso. L’incarico è, cioè, inconferibile, per violazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2013 secondo la quale: “a coloro che, nei due anni precedenti, (…) abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

Dalla lettura della disposizione emerge, perciò, che gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all’incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:
a) avere svolto, nei due anni precedenti (c.d. “periodo di raffreddamento”) l’assunzione dell’incarico dirigenziale, attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione che conferisce l’incarico = incarico di provenienza;
b) assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione afferente allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento = incarico di destinazione.

Pertanto la nomina decade, e sono nulli tutti gli atti adottati dall’insediamento inconferibile. Non solo. Sindaco e giunta del Comune che hanno deliberato l’incarico non potranno per tre mesi conferire alcun incarico di natura amministrativa di loro competenza, come prescrive la legge, secondo sanzione ex articolo 18.

E’ quanto ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 136 del 4 aprile 2023.   

 

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