Qualificazione stazioni appaltanti, nuovo regolamento su accertamento requisiti e sanzioni

L’ANAC ha pubblicato il nuovo regolamento sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. Adottato con delibera n. 126 dell’11 marzo 2025 dal Consiglio Anac, il testo disciplina gli ambiti applicativi per le attribuzioni dell’Autorità in materia, ai sensi delle relative disposizioni del Codice degli Appalti (articolo 63, comma 11, e allegato II.4) anche alla luce degli ultimi interventi correttivi operati dal legislatore (d.lgs. n. 209/2024).

Il regolamento interviene quindi sull’esercizio del potere dell’Autorità finalizzato: all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione e all’adozione dei conseguenti provvedimenti di riduzione del punteggio, revoca della qualificazione o riduzione del livello di qualificazione nei casi di carenza, totale o parziale, dei requisiti accertata; all’irrogazione delle sanzioni, previste per le gravi violazioni, di tipo pecuniario (da un minimo di 500 euro a un massimo di un milione di euro) e accessorio (sospensione, per i casi più gravi, della qualificazione precedentemente ottenuta); all’attribuzione in via temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di irrogazione della sanzione da 500 a massimo 5mila euro da parte di Anac (ai sensi dell’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice); all’irrogazione delle sanzioni per i casi di gravi violazioni consistenti nella mancata comunicazione ad Anac del piano di riorganizzazione, nei casi di tempo medio superiore ai 160 giorni tra la data di presentazione delle offerte e quella di stipula del contratto, o nella eventuale mancata adozione delle misure proposte sulla riduzione nel ritardo degli affidamenti.

Tra i principali contenuti del regolamento, vi sono la specificazione dei casi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, e le relative modalità di accertamento tra verifiche a campione e segnalazioni, nonché i criteri per la quantificazione delle sanzioni.

Il regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito dell’Autorità, avvenuta oggi 11 aprile 2025, di cui verrà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Dal momento dell’entrata in vigore, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettere o) e p) e l’articolo 4, comma1, lettere f) e g) del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, adottato con delibera n. 271 del 20/6/2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Chi dirige un organismo comunale non può amministrare una partecipata regionale

Il ruolo di direttore di un organismo strumentale di un Comune non è compatibile con quello di amministratore con deleghe gestionali di una società privata in controllo pubblico regionale. Lo precisa il parere anticorruzione, approvato dal Consiglio Anac del 2 aprile 2025, con il quale l’Autorità si è espressa sulla richiesta relativa alla possibilità che il direttore di un centro di servizi sociali in favore delle persone anziane, costituito da un Comune capoluogo regionale del Centro Italia, assuma anche l’incarico di amministratore di una società totalmente partecipata dalla Regione e attiva, nel caso di specie, nella consulenza per la realizzazione di opere pubbliche.

La fattispecie di incompatibilità da considerare (secondo il dettato dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 39/2013) risulta applicabile all’ipotesi esaminata, spiega il parere, quale che sia la qualificazione attribuibile al centro servizi, ente pubblico o pubblica amministrazione in quanto istituzione riferibile a mera articolazione dell’ente locale che lo ha istituito.

Il ruolo di direttore del centro, poi, rileva per la normativa sulle incompatibilità sia che sia qualificabile come incarico di tipo dirigenziale, con esercizio quindi in via esclusiva di competenze di amministrazione e gestione, sia che sia qualificabile come incarico amministrativo di vertice (venendo comunque in rilievo, in questo secondo caso, la speculare causa di incompatibilità prevista all’articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 39/2013).

Rispetto all’incarico ulteriore previsto di amministratore unico della società partecipata, va considerata la disposizione del decreto legislativo che fa riferimento, per l’incompatibilità, alla carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione: l’Anac, ricorda il parere, ha sempre interpretato tale nozione – a tutela del principio di uguaglianza e a garanzia della razionalità complessiva del sistema – richiamando la definizione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” (di cui all’art. 1, co. 2 lett. I), del d.lgs. 39/2013), che si caratterizzano per il possesso di deleghe gestionali dirette.

Per cui, “laddove sia configurabile nel caso di specie un modello di amministrazione tradizionale imputabile ad un unico soggetto (in luogo che ad un CdA), non si dubita che esso sia riconducibile alla prospettata categoria” e l’incarico di amministratore unico della società regionale è da considerare quindi non compatibile con quello ricoperto di direttore del centro servizi comunale per anziani (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: tracciabilità finanziaria, chiarimenti sulle modalità di attuazione della normativa

Stante le riscontrate irregolarità emerse a seguito di diversi procedimenti di vigilanza, Anac ha ritenuto opportuno fornire indicazioni in merito alle corrette modalità di attuazione della normativa in tema di tracciabilità finanziaria, anche con riguardo agli strumenti di controllo attivabili dalle stazioni appaltanti al fine di minimizzare i rischi di violazione delle disposizioni normative in esame.

Con Comunicato del Presidente del 26 marzo 2025, l’Autorità ha fatto presente gli specifici obblighi a carico dei soggetti destinatari nell’ambito di un appalto pubblico, oltre che le stazioni appaltanti, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese. Dall’attività di vigilanza condotta dall’Autorità è emerso che, in relazione a molteplici fattispecie analizzate, le disposizioni in esame non hanno avuto concreta attuazione, a fronte del venire in rilievo di profili di inadempimento. Al riguardo, nell’evidenziare che non sono emerse problematiche in merito alla tracciabilità dei pagamenti diretti effettuati dalle stazioni appaltanti nei riguardi delle imprese, le criticità emerse hanno riguardato sostanzialmente la tracciabilità dei rapporti e dei movimenti finanziari intercorsi tra le imprese della filiera e i loro subcontraenti.

Pertanto, in relazione a tali generalizzate carenze, sorge l’esigenza di fornire indicazioni operative circa le corrette modalità di attuazione della normativa di riferimento, quale strumento di ausilio per il mercato.

Nei riguardi delle Stazioni appaltanti è previsto l’obbligo di:
– inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 8);
– verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 comma 9);
– effettuare i pagamenti sui conti correnti dedicati e utilizzare, per ogni transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) (art. 3, comma 5).

Le imprese appaltatrici e subcontraenti sono tenute a:
– inserire all’interno del subappalto/subcontratto, a pena di nullità assoluta, le clausole che regolano la tracciabilità (art. 3 comma 9);
– comunicare alla stazione appaltante i contratti stessi, anche per estratto (art. 3 comma 9[1]);
– comunicare alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3, comma 7);
– comunicare, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti, comunicando altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3 comma 7);
– utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (anche non in via esclusiva) alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici (art. 3, comma 1);
– effettuare i movimenti finanziari esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo alcune eccezioni (art. 3, comma 1);
– riportare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) (art. 3, comma 5);
– utilizzare il conto corrente dedicato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, garantendo la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 2);
comunicare immediatamente alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente, l’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria (art. 3 comma 8).

A fronte di tali adempimenti, che in parte coinvolgono direttamente le stazioni appaltanti e in parte ineriscono ai rapporti tra le imprese della filiera, si rende opportuno, altresì, fornire indicazioni comportamentali nei riguardi delle Stazioni appaltanti, al fine di adottare strumenti di verifica della corretta attuazione della tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Per la verifica, da parte delle stazioni appaltanti, dell’obbligo della presenza delle clausole di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità comunicano alle stazioni appaltanti i contratti per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione. È possibile assolvere all’onere di comunicazione anche mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando fermo che le stazioni appaltanti e i soggetti della filiera devono comunque effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese. In un’ottica più generalizzata, si raccomanda alle Stazioni appaltanti di adottare un adeguato sistema di controllo e monitoraggio periodico sulla tracciabilità dei pagamenti ed incassi, minimizzando i rischi di violazione della normativa in esame.

Si richiamano di seguito possibili indicazioni da utilizzare come “best practice”:
– inserire specifiche clausole contrattuali, che obblighino, ad esempio, l’appaltatore a fornire alla stessa le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP relativi all’appalto;
– ricorrere, per la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all’interno di tutta la filiera delle imprese, all’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate, secondo le formalità di legge, da parte dei soggetti della filiera attestanti la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità;
– riservarsi di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell’appalto, con la possibilità di richiedere all’appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti. Ciò, tenuto conto che l’appaltatore rappresenta il dominus della filiera, come principale responsabile della corretta esecuzione dell’appalto, tenuto ad un ruolo di controllo e coordinamento rispetto a tutte le attività coinvolte nel progetto.

Nel contratto dovranno pertanto richiamarsi gli obblighi sulla tracciabilità e le modalità che si intenderanno adottare per effettuare i controlli sulla tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nell’ambito della filiera delle imprese. Tali controlli sono da intendersi complementari ai controlli che devono essere svolti dal R.U.P., dal D.L. e dal Coordinatore per la Sicurezza, ciascuno per quanto di competenza, sui subappaltatori e su tutti i soggetti che operano nei cantieri, verificando la regolarità delle prestazioni svolte e il rispetto dei ruoli assunti ed autorizzati ai sensi di legge.

A fronte di tali indicazioni, Anac rammenta che il mancato rispetto della normativa di riferimento risulta sanzionato con l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 6 della medesima legge 136/2010, che risultano applicate dal Prefetto della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, mentre il mancato svolgimento dei controlli da parte delle stazioni appaltanti sul rispetto della normativa sulla tracciabilità rileva ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

La stazione appaltante non può subordinare un compenso all’esito del finanziamento.

I compensi per i servizi di ingegneria e architettura di una procedura di gara non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento. Le tariffe ministeriali assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura. Inoltre, le attività richieste ai fini della richiesta di finanziamento non possono essere compensate forfettariamente. È quanto stabilito da ANAC, con la delibera n. 102 del 19 marzo 2025. 

Le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), occorrente ai fini della richiesta di finanziamento, rientrano nell’ambito i servizi di ingegneria e architettura e pertanto non è conforme alla normativa la previsione di una remunerazione costituita da una somma forfettaria massima per due anni di contratto, in quanto anche il compenso per tale attività deve necessariamente essere individuato utilizzando il parametro delle tariffe ministeriali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Procedure di affidamento, serve più tempestività. Ritardi non consentiti anche per gli obiettivi PNRR

Con il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio l’11 marzo 2025, Anac ha fornito importanti chiarimenti riguardo i termini di conclusione delle procedure di affidamento. Sono state infatti rilevate criticità in merito al rispetto della massima tempestività nell’affidamento dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti.
Alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti viene richiesta la pubblicazione dei documenti di gara iniziali e la conclusione delle procedure di selezione nei termini indicati. Sono previsti termini massimi per la conclusione delle procedure di appalto e di concessione, differenziati per tipologia di procedura. Tali termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invito ad offrire, e cessano con l’aggiudicazione alla migliore offerta.

I termini stabiliti costituiscono termini massimi, e assolvono alla funzione di consentire l’accertamento di responsabilità amministrative e/o contabili in capo ai dipendenti incaricati dello svolgimento delle procedure di gara. È espressamente, previsto, infatti, che il superamento degli stessi rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire il principio del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività. Il principio del risultato, infatti, costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, e rappresenta un criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi delle procedure di affidamento e attribuire gli incentivi.

Il principio del risultato è espressamente perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. A tale ultimo fine, la Commissione Europea ha previsto, tra le Milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un abbattimento della cosiddetta decision speed ovvero del tempo intercorrente tra la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto, nelle procedure aperte sopra soglia. Pertanto, il mancato rispetto del principio della massima tempestività nell’aggiudicazione e nella stipula del contratto rischia di pregiudicare il mantenimento degli impegni assunti nell’ambito del Pnrr, con grave danno economico per il Paese.

Le stazioni appaltanti devono pertanto rispettare il principio della massima tempestività. Anac evidenzia che la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e il corretto utilizzo delle Piattaforme di approvvigionamento digitale consentono la massima semplificazione e accelerazione delle procedure, con notevoli benefici sulla riduzione dei tempi di affidamento dei contratti (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Obblighi di trasparenza per le società in controllo pubblico come per le pubbliche amministrazioni

Con Parere di Trasparenza approvato dal Consiglio del 12 febbraio 2025, Anac ha chiarito che le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 33/2013 per le pubbliche amministrazioni. Questo vale anche per le società per azioni che operano in regime di concessione, come gestori di autostrade.

Tale obbligo di trasparenza riguarda gli amministratori della società in controllo pubblico (Presidente e C.d.A.), quali titolari di amministrazione, di direzione o di governo ai sensi dell’art. 14, comma 1bis, del citato decreto. La società è pertanto tenuta a pubblicare all’interno della sezione “Società trasparente”, tutti i dati richiesti per legge, ivi comprese le informazioni relative ai compensi percepiti e alle spese di missione.

Per quanto riguarda i titolari di incarichi dirigenziali di tali società, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l’emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo che disponga in modo univoco sugli obblighi di trasparenza per i citati titolari di incarichi dirigenziali. Rimane pur sempre l’obbligo in capo ai suddetti dirigenti di comunicare alla società tutti i dati di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013.

Tra i dati che tali società in controllo pubblico sono tenute a pubblicare in merito ai loro amministratori vi sono: l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; il curriculum; i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Revisione prezzi: nelle gare di appalto ammessa anche la revisione in diminuzione

Nelle gare d’appalto i prezzi possono essere rivisti anche in diminuzione sulla base del quadro normativo di riferimento. “La misura revisionale trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della contabilità finale dell’appalto, la necessità di adeguare l’importo dell’appalto”. È quanto evidenziato da ANAC nel parere in funzione consultiva n. 4 del 12 febbraio 2025.

Nel caso di specie, un Comune ha formulato un quesito in ordine alle disposizioni dell’art. 26 del d.l. 50/2022, con riferimento al meccanismo di adeguamento dei prezzi del contratto d’appalto, come disciplinato, in particolare, dai commi 1, 6-bis e 6-ter della norma. Più in dettaglio, il tema riguarda il caso in cui l’applicazione in concreto del meccanismo di adeguamento prezzi dia luogo, a seguito dalla differenza tra l’importo complessivo del SAL determinato sulla base dei prezzi aggiornati e quello dovuto in base ai prezzi contrattuali, ad un importo “in diminuzione” da addebitare, dunque, nella misura dell’80% o 90%, all’impresa appaltatrice.

Anac ha evidenziato che “Il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all’articolo 26 del d.l. 50/2022, deve ritenersi “obbligatorio” in presenza delle condizioni ivi indicate”. La stazione appaltante è obbligata ad effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma. Fermo l’obbligo di applicare tale misura straordinaria, in presenza delle specifiche condizioni ivi stabilite ed entro i limiti disposti, la stessa trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della contabilità finale dell’appalto, la necessità di adeguare l’importo complessivo del contratto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti: Va esclusa dalla gara l’impresa che non applica il contratto di lavoro indicato dalla stazione appaltante

Va esclusa dalla gara l’impresa che indica un CCNL le cui componenti fisse della retribuzione globale annua non siano complessivamente pari a quelle del CCNL indicato dalla stazione appaltante. È quanto stabilito da ANAC, con parere di precontenzioso n. 32, approvato dal Consiglio il 5 febbraio 2025.
“L’accertamento dell’equivalenza delle tutele economiche – scrive Anac – presuppone che il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua – retribuzione tabellare annua, indennità di contingenza, EDR, eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste – previste nel CCNL indicato dall’operatore economico sia almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara o nell’invito”.

La formulazione dell’articolo 11, commi 2, 3 e 4, segna, dunque, un cambiamento radicale nell’approccio alla tematica della tutela del lavoro: l’impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara assurge a requisito necessario dell’offerta di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la Stazione appaltante sarà tenuta a verificare – nei casi di indicazione di un diverso CCNL – prima dell’aggiudicazione”.

“Nel caso in cui l’operatore economico dichiari di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, l’Amministrazione è tenuta a verificare, dapprima, se sussistano i presupposti per l’operatività della presunzione di equivalenza, ovvero se i due CCNL (quello indicato nel bando e quello dichiarato dall’impresa) siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (le organizzazioni datoriali saranno necessariamente diverse), concernano il medesimo sottosettore e il CCNL indicato dall’impresa risulti coerente con la sua dimensione o natura giuridica; nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, la Stazione appaltante dovrà confrontare, sul versante economico, le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due CCNL, costituite dalle seguenti voci:
a) retribuzione tabellare annuale;
b) indennità di contingenza;
c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
d) eventuali mensilità aggiuntive;
e) eventuali ulteriori indennità previste dei due contratti e potrà ritenere accertata l’equivalenza solo nel caso in cui il valore complessivo delle suddette componenti della retribuzione globale annua del CCNL indicato dall’impresa risulti almeno pari a quelle del CCNL indicato negli atti di gara”.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Abnorme ritardo per lavori non conclusi a dieci anni dall’aggiudicazione

Con la delibera n. 331 del 2024, all’esito di istruttoria condotta nell’ambito del procedimento di vigilanza su un appalto di un piccolo Comune, ha evidenziato la cattiva gestione di un intervento riguardante la realizzazione di lavori di collegamento delle reti fognarie al depuratore comunale, di manutenzione di tratti di fognatura e ampliamento della rete fognaria, che a circa dieci anni dall’indizione della gara non risulta ancora concluso.

Nel caso di specie, l’intervento – con progetto esecutivo del 2003, poi adeguato nel 2008 – è andato in gara nell’agosto 2014, è stato aggiudicato solo nel marzo 2019 per poi essere contrattualizzato nell’ottobre successivo; nel marzo 2020 è stata effettuata la consegna parziale, nel marzo 2021 la consegna definitiva e alla scorsa estate non era ancora concluso, presentando un avanzamento pari a circa l’80%: una “abnorme dilatazione temporale” afferma la delibera, specificando come tale circostanza abbia di fatto vanificato la consistente riduzione del tempo di esecuzione dei lavori che era stata offerta dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, con un dimezzamento da 530 a 265 giorni, insieme a un ribasso e a interventi aggiuntivi in Frazioni del Comune.

L’esecuzione dei lavori risulta caratterizzata da continue modifiche al progetto posto a base di gara, da una contabilizzazione lacunosa degli stessi tanto da suscitare la richiesta della Regione della revoca del SAL. n. 1, da una perizia di variante disposta sia a causa della non rispondenza del progetto alle mutate esigenze della popolazione e del territorio sia a causa di carenze nel progetto esecutivo originario.

Per l’Autorità, risulta in contrasto ai criteri di efficacia ed efficienza la gestione di un appalto di lavori, relativi al sistema fognario-depurativo comunale, che a circa dieci anni dall’indizione della gara non siano ancora conclusi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Relazione periodica SPL: cambiano le modalità per inoltro e pubblicazione delle relazioni annuali

Con comunicato del 30 dicembre 2024, l’ANAC informa che gli Enti individuati dal dlgs 201/22 art. 30 non sono più tenuti ad inviare all’Autorità Nazionale Anticorruzione tramite Pec o protocollo le relazioni annuali in quanto sono in corso nella Piattaforma per la Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali implementazioni di ulteriori funzionalità che consentiranno agli Enti stessi la pubblicazione in autonomia della relazione annuale.

La nuova Piattaforma Unica della Trasparenza consente agli Enti locali e agli Enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, dati e documenti richiesti dalla normativa del 2022 sul Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’ANAC gli Enti procedono alla pubblicazione della relazione sui servizi pubblici 2024 sul proprio sito istituzionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 del D. Lgs. 201/2022.

 

La redazione PERK SOLUTION