Anac: Corretta identificazione del contratto negli atti di gara

Con il Comunicato del Presidente n. 2 del 10 febbraio 2026, il Consiglio di ANAC ha fornito alle stazioni appaltanti indicazioni operative puntuali a fronte delle numerose segnalazioni pervenute e delle richieste di chiarimento in merito alla corretta individuazione del contratto collettivo da indicare nella documentazione di gara.

L’Autorità ha precisato che, tra i contratti collettivi strettamente correlati alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, la scelta deve ricadere sui contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A tal fine, le stazioni appaltanti sono chiamate a:

  • individuare i CCNL assunti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come riferimento per la predisposizione delle tabelle ministeriali di determinazione del costo medio del lavoro;
  • qualora l’appalto riguardi un settore privo di specifiche tabelle ministeriali, richiedere al medesimo Ministero di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative applicabile alle prestazioni oggetto di affidamento.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici impone espressamente che, sin dagli atti di gara e nella decisione di contrarre, venga indicato il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto o della concessione. In particolare, l’articolo 11, comma 1, stabilisce – quale regola generale – l’obbligo di applicare un CCNL che presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

  • sia vigente nel settore e nell’ambito territoriale in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali;
  • sia stato sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • presenti una stretta connessione con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione, anche se svolta in via prevalente dall’operatore economico.

L’obbligo di indicazione del CCNL non opera, di norma, nei casi in cui tale previsione risulti inconferente rispetto alla natura del contratto, come nelle forniture senza posa in opera o nei servizi aventi carattere esclusivamente intellettuale.

I criteri sopra richiamati trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche per l’individuazione dei contratti collettivi riferiti a prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie rispetto a quella principale, qualora tali attività – ove riconducibili alla medesima categoria omogenea – assumano un’incidenza pari o superiore al 30 per cento dell’importo complessivo.

Il Codice delinea inoltre il percorso metodologico che le stazioni appaltanti devono seguire per verificare la stretta correlazione tra ambito di applicazione del CCNL e prestazioni oggetto dell’affidamento. In particolare:

  • occorre preliminarmente individuare il contratto collettivo maggiormente coerente con l’oggetto dell’appalto e con le attività che l’operatore economico sarà chiamato a svolgere, anche in via prevalente;
  • successivamente, è necessario definire l’ambito applicativo del CCNL in relazione ai sottosettori nei quali risultano classificati i contratti collettivi nazionali depositati presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito dal CNEL.

Immobile a privato in cambio di opere pubbliche solo se il valore è adeguato

Un ente locale non può trasferire a un operatore privato la proprietà di un immobile di valore superiore rispetto ai costi delle opere pubbliche che quest’ultimo si impegna a realizzare nell’ambito di un partenariato pubblico-privato. È questo il principio ribadito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Parere in funzione consultiva n. 57, approvato il 3 febbraio 2026 in risposta alla richiesta di chiarimenti di un Comune.

La disciplina vigente consente che i bandi di gara prevedano, quale forma di corrispettivo totale o parziale per la realizzazione di opere pubbliche, il trasferimento all’operatore economico della proprietà di beni immobili appartenenti all’ente concedente. Tuttavia, tale possibilità è subordinata a una condizione essenziale: il valore di mercato degli immobili ceduti deve essere commisurato ai costi sostenuti dal privato per l’esecuzione delle opere, senza poterli superare. Secondo la disciplina di cui all’art. 202 del codice dei contratti, risulta quindi esclusa la cessione di beni pubblici che, pur non più destinati a finalità di interesse generale, presentino un valore eccedente rispetto all’impegno economico assunto dall’aggiudicatario per la realizzazione dei lavori.

Nel caso sottoposto all’Autorità, il Comune prospettava la cessione di un terreno a un soggetto privato, a fronte dell’impegno di quest’ultimo a realizzare interventi di miglioramento del lungomare cittadino, ulteriori opere compensative e il riconoscimento all’amministrazione di una quota degli utili derivanti dalla futura vendita delle unità residenziali costruite sull’area ceduta, secondo quanto previsto dal piano economico-finanziario. L’operazione, tuttavia, presenta due profili di criticità: squilibrio di valore (il bene pubblico oggetto di trasferimento risulterebbe di valore superiore rispetto alle opere pubbliche che il privato si obbliga a realizzare); trasferimento del rischio sulla parte pubblica (il recupero dell’eventuale eccedenza di valore sarebbe legato alla vendita degli immobili residenziali realizzati dal privato, circostanza incerta che finirebbe per gravare sostanzialmente sull’amministrazione).

Durc di congruità negli appalti pubblici di lavori edili: le indicazioni di ANAC

Con Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità il 17 dicembre 2025, l’ANAC ha fornito importanti chiarimenti operativi alle stazioni appaltanti in merito alla corretta applicazione del decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143, con specifico riferimento agli appalti pubblici di lavori nel settore edile.

Il punto di partenza ribadito dall’Autorità è la natura obbligatoria della verifica di congruità dell’incidenza dei costi della manodopera per tutti gli appalti pubblici di lavori edili, indipendentemente dall’importo dell’affidamento.
Lo strumento attraverso cui tale verifica si concretizza è il cosiddetto Durc di congruità, introdotto dal D.M. n. 143/2021 con finalità di tutela sostanziale del lavoro: garantire il rispetto dei contratti collettivi di settore, contrastare il lavoro irregolare e prevenire fenomeni di dumping contrattuale.

Il procedimento di verifica della congruità

Il controllo è demandato alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente e si articola in una sequenza procedurale definita:

  1. Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) – L’impresa affidataria trasmette alla Cassa Edile i dati del cantiere mediante il portale Edilconnect della CNCE, indicando valore complessivo dell’opera, quota dei lavori edili, soggetto committente ed eventuali imprese subappaltatrici o sub-affidatarie.

  2. Richiesta della certificazione – Tramite il medesimo portale può essere richiesta l’attestazione di congruità, che la Cassa Edile rilascia entro dieci giorni dall’istanza, presentata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e comunque prima del saldo finale.

  3. Verifica economica – La Cassa Edile confronta il costo del lavoro dichiarato con le percentuali minime di incidenza della manodopera stabilite dall’Accordo collettivo di settore. In presenza di corrispondenza, viene rilasciato il Durc di congruità.

Esiti della verifica e regolarizzazione

L’attestazione può concludersi:

  • con esito positivo, mediante rilascio del certificato di congruità;

  • con esito negativo, qualora emerga uno scostamento rispetto alle percentuali minime.

Se lo scostamento è pari o inferiore al 5%, l’attestazione può comunque essere rilasciata previa dichiarazione motivata del direttore dei lavori.
Diversamente, quando la differenza supera il 5%, l’impresa dispone di 15 giorni per regolarizzare versando il costo della manodopera mancante. In caso di mancata regolarizzazione, la Cassa Edile procede all’iscrizione dell’impresa nella Banca nazionale delle imprese irregolari, con conseguente impossibilità di ottenere il saldo finale dei lavori.

Soggetti legittimati e momento della richiesta

Le disposizioni normative non prevedono deroghe né in relazione ai soggetti legittimati a richiedere il Durc di congruità né con riguardo al momento della richiesta.
La certificazione deve essere domandata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione dell’ultimo SAL e prima del pagamento finale.

Ne consegue che, anche nell’ipotesi di pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante, permane l’obbligo per l’amministrazione di acquisire dall’appaltatore principale l’attestazione di congruità della manodopera.
Resta infatti in capo all’impresa affidataria l’onere di inserire tutti i dati di cantiere nel portale Edilconnect e, correlativamente, la legittimazione a richiedere il rilascio del Durc di congruità.

Definitivamente approvato e adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028 per enti e pubbliche amministrazioni è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Anac del 28 gennaio 2026, con delibera n. 19 dell’Autorità. Ora il Piano (PNA), che avrà validità per il prossimo triennio, è definitivamente adottato e consultabile sul sito di Anac.

Il documento – che ha ricevuto i pareri dell’apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali – propone per la prima volta un disegno di Strategia per la prevenzione della corruzione e per la promozione dell’integrità pubblica per l’Italia per il triennio 2026-2028 che potrà essere sviluppata e perfezionata nel tempo, anche con il contributo di tutti i portatori di interesse (amministrazioni, società civile, cittadini). L’attuazione della Strategia – declinata in linee strategiche, obiettivi, azioni concrete, a cui sono associati risultati attesi, indicatori e target per il monitoraggio e la valutazione – sarà monitorata annualmente e valutata complessivamente al termine del triennio. Obiettivi e azioni per realizzare le linee strategiche sono posti sia in capo ad Anac, quale Autorità deputata a regolare e controllare l’attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione, sia a amministrazioni/enti destinatari della disciplina in materia.

Il PNA è articolato in una parte generale e in una parte speciale.

La parte generale contiene indicazioni per la predisposizione della Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”, inserita nella Sezione 2) “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), finalizzate a supportare i Responsabili RPCT nel ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre Sezioni e Sottosezioni di cui si compone il PIAO, in un’ottica di programmazione unitaria e integrata. L’Autorità ha illustrato i contenuti della Sottosezione – introduzione/parte generale, anagrafica, analisi del contesto esterno ed interno, mappatura dei processi e gestione del rischio, programmazione delle misure generali, trasparenza e monitoraggio – e suggerito possibili forme di coordinamento tra i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel processo di predisposizione del PIAO, indicando le principali attività in cui realizzare tale raccordo. Infine, per rendere il Piano di facile lettura e agevole comprensione, sono stati formulati alcuni suggerimenti rispetto alla redazione della suddetta Sottosezione.

La parte speciale del PNA 2025 comprende invece tre approfondimenti.

Il primo è sui contratti pubblici, area ad elevato rischio corruttivo che le amministrazioni/enti sono tenuti a presidiare con apposite misure di prevenzione (art. 1, co. 16, l. n. 190/2012). Le questioni esaminate attengono, alla luce del Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023) e delle modifiche apportate dal Correttivo (d.lgs. n. 209/2024), tra le altre, al mancato o non corretto utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), strumenti fondamentali per attuare la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Altro profilo affrontato è quello relativo all’(erroneo) utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) nella fase di raccolta e verifica dei documenti necessari per partecipare alle gare.

Pur richiamando, quando compatibili, le raccomandazioni contenute nel PNA 2022, parte speciale “Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici”, sono state fornite indicazioni in termini di rischi e misure rispetto al conflitto di interessi tenuto conto che l’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nel sostituire le disposizioni dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, ha mantenuto ferma l’esigenza di adottare idonee misure di prevenzione.

È inoltre evidenziata la necessità di presidiare adeguatamente la fase esecutiva, spesso scarsamente vigilata, rafforzando i controlli per garantire la qualità delle prestazioni e la tracciabilità dei relativi dati.

Infine, alcune considerazioni riguardano l’introduzione di misure di prevenzione atte ad assicurare la competenza tecnica e l’imparzialità dei componenti: sono state fornite con particolare riferimento a nomina, compensi e conflitti di interesse per i Collegi Consultivi Tecnici (CCT), quale presidio preventivo per la gestione delle controversie tecniche.

Il secondo approfondimento del PNA è dedicato alle inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, descrivendo in primo luogo le principali novità della disciplina, dando conto delle modifiche normative intervenute al d.lgs. n. 39, che hanno interessato gli artt. 4, 7 e 12 del decreto nonché i rapporti tra il d.lgs. n. 39/2013 ed alcune fattispecie introdotte dal d.lgs. n. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali.

Nell’approfondimento sono fornite poi indicazioni operative dettagliate ai Responsabili RPCT rispetto ai relativi compiti e ai poteri di accertamento e verifica (vigilanza interna), anche in relazione ai poteri di vigilanza di Anac (vigilanza esterna). È presente, inoltre, un vero e proprio vademecum operativo che contiene chiarimenti su tempistiche, strumenti e modalità di verifica per la corretta attuazione del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando l’autonomia di amministrazioni/enti di individuare i meccanismi più adeguati a garantire l’efficienza, l’efficacia e la sostenibilità della procedura, in base alle dimensioni, alla struttura e alle risorse disponibili.

Da ultimo, per agevolare le amministrazioni/enti e i soggetti interessati all’affidamento di un incarico/carica, ai fini della dichiarazione ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 e delle verifiche di competenza, l’Autorità, nell’allegato al PNA, ha messo a disposizione schemi esplicativi delle fattispecie previste dal decreto, di cui ci si può avvalere per l’informativa da sottoporre all’interessato prima dell’affidamento di un incarico.

L’ultimo approfondimento di parte speciale è dedicato alla trasparenza amministrativa, al fine di supportare le amministrazioni/enti nella corretta implementazione della sezione “Amministrazione Trasparente” (AT) nei siti istituzionali. Al riguardo, viene chiarita l’importanza di un accesso alla sezione “Amministrazione Trasparente” che sia libero e non condizionato a registrazioni, autenticazioni o identificazioni dell’utente nonché facile e intuitivo, anche da dispositivi mobili (ad esempio smartphone e tablet). Viene altresì richiamata la necessità che i documenti, i dati e le informazioni siano fruibili da parte di tutti e accessibili utilizzando motori di ricerca sul web, senza alcuna limitazione, nel rispetto dei criteri di qualità di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013, quali parametri di riferimento per i Responsabili RPCT e gli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione) ai fini del monitoraggio e dell’autovalutazione, nel rispetto della disciplina della privacy.

A ulteriore ausilio delle amministrazioni e degli enti nella pubblicazione, sono rappresentate, anche attraverso esempi visuali e screenshot, alcune criticità ricorrenti nell’attuazione degli obblighi di trasparenza riscontrate da Anac durante le attività di vigilanza, come ad esempio: la mancanza di accessibilità o difficoltà ad accedere ai contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente”, anche dai dispositivi mobili, l’assenza di indicizzazione delle informazioni, la disomogeneità nella pubblicazione dei dati e la mancata riconoscibilità della sezione AT. Per ogni criticità rilevata sono state formulate una o più raccomandazioni operative per superarle e per garantire l’effettiva fruibilità e accessibilità dei dati pubblicati in “Amministrazione Trasparente” da parte dei cittadini (Fonte Anac).

Affidamenti del servizio di gestione dei canili: le indicazioni di ANAC

Progettazione carente, programmazione assente, uso improprio degli affidamenti diretti e tariffe incongrue: sono queste le principali criticità riscontrate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione negli affidamenti del servizio di gestione dei canili, emerse sia in sede di vigilanza sia nei procedimenti di precontenzioso. Viste le numerose criticità riscontrate, sia in sede di vigilanza che in sede di precontenzioso, negli affidamenti di gestione dei canili, con delibera n.527 approvata dal Consiglio del 17 dicembre 2025 Anac ha deciso di fornire alle amministrazioni precise indicazioni al riguardo.

Le verifiche svolte dall’Autorità hanno messo in evidenza problematiche ricorrenti che denotano una gestione spesso approssimativa del servizio. In particolare, Anac ha rilevato:

  • una progettazione scorretta o del tutto assente, preceduta da una programmazione inadeguata;
  • il mancato utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di assistenza veterinaria, qualificabili come prestazioni di natura intellettuale;
  • un ricorso illegittimo e improprio all’affidamento diretto, spesso accompagnato da artificiosi frazionamenti del valore del servizio;
  • la determinazione di tariffe giornaliere per cane incongrue, insufficienti a garantire standard adeguati di benessere animale;
  • un utilizzo distorto dell’istituto dei servizi analoghi ex art. 76, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023;
  • il ricorso reiterato e non giustificato alla proroga tecnica, in contrasto con la sua natura eccezionale.

Anac richiama le amministrazioni a valutare, in via preliminare, se sussistano le condizioni per:

  • attivare forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi del Codice del Terzo settore;
  • oppure procedere mediante procedure di evidenza pubblica assoggettate al d.lgs. n. 36/2023.

La differenza non è meramente procedurale, ma sostanziale: mentre il Codice dei contratti pubblici è ispirato al principio di concorrenza, gli istituti del Terzo settore si fondano sul paradigma dell’amministrazione condivisa, orientata alla solidarietà e alla collaborazione per il perseguimento dell’interesse generale. La scelta deve dunque essere coerente con la natura del servizio, le finalità perseguite e il livello di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

Anac ribadisce con forza l’obbligo di adottare il programma triennale dei servizi e i relativi aggiornamenti annuali, in modo da addivenire, in via preventiva, alla corretta individuazione delle risorse disponibili, dei bisogni da soddisfare e degli interventi da realizzare. Una programmazione ponderata sulle effettive esigenze dell’amministrazione costituisce, infatti, uno strumento fondamentale per limitare il ricorso agli istituti della proroga e/o dell’affidamento diretto.

Risulta imprescindibile una progettazione accurata, anche se, per i servizi, articolata in un unico livello. La documentazione di gara deve chiarire in modo puntuale se l’affidamento riguarda un canile sanitario, un canile rifugio o entrambe le strutture, l’oggetto del servizio e le prestazioni richieste, il luogo e le modalità di esecuzione, evitando discrasie tra fase di gara e fase esecutiva.

Particolare attenzione è riservata alla determinazione della tariffa giornaliera per cane, che deve essere congrua e idonea a garantire il sostentamento e il benessere animale. Anac suggerisce criteri di parametrazione basati su dimensione dell’animale; età (cuccioli o adulti); grado di aggressività. Una tariffa sottostimata compromette inevitabilmente la qualità del servizio e si pone in contrasto con l’interesse pubblico tutelato.

L’Autorità richiama le amministrazioni a un uso rigoroso degli strumenti previsti dall’ordinamento:

  • è vietato il frazionamento artificioso del servizio per rientrare nelle soglie dell’affidamento diretto;
  • i servizi analoghi possono essere affidati solo se previsti sin dal primo affidamento e devono essere computati nel valore globale del contratto;
  • la proroga tecnica resta un istituto eccezionale, ammesso solo per il tempo strettamente necessario a concludere una nuova procedura, in presenza di ritardi oggettivi e insuperabili.

Infine, Anac sottolinea la rilevanza della fase esecutiva, quale momento decisivo per l’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico. Nei documenti di gara e nei contratti devono essere chiaramente disciplinati i ruoli e le responsabilità dei soggetti preposti ai controlli; le modalità di verifica dell’esecuzione; la possibilità di effettuare ispezioni periodiche, anche a sorpresa.

A breve l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione 2025-2027

14Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025-2027, approvato dal Consiglio dell’ANAC l’11 novembre 2025, sarà adottato in via definitiva non appena perverranno all’Autorità i pareri formali previsti dalla legge. Si tratta del parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, atteso a breve, e di quello del Comitato interministeriale.

Una volta acquisiti tali pareri, il Consiglio procederà all’approvazione definitiva del Piano. Il PNA sarà quindi pubblicato sul sito istituzionale di ANAC e della pubblicazione sarà dato avviso in Gazzetta Ufficiale.

Il percorso di elaborazione del Piano ha preso avvio con l’approvazione preliminare dello schema da parte del Consiglio ANAC il 30 luglio 2025. Successivamente, il documento è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 7 agosto al 30 settembre 2025, al fine di raccogliere contributi e osservazioni da parte della società civile e degli stakeholder. Valutati gli esiti della consultazione, il testo è stato nuovamente approvato dal Consiglio l’11 novembre 2025, avviandosi ora verso l’adozione finale.

Come sottolineato dal Presidente di ANAC, Giuseppe Busìa, le misure di prevenzione della corruzione non rappresentano un aggravio per l’azione amministrativa, ma un fattore di miglioramento dell’efficienza, della trasparenza e della qualità dell’azione pubblica.
Il Piano Nazionale Anticorruzione fornisce infatti alle amministrazioni indirizzi operativi e buone pratiche, con l’obiettivo di rafforzare la credibilità della pubblica amministrazione e la fiducia dei cittadini.

Il PNA 2025-2027 costituirà la base sulla quale comuni e amministrazioni pubbliche dovranno definire la propria programmazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, in una prospettiva di medio termine, con impegni concreti e verificabili.

Anac: Generazione avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da novembre a dicembre 2025

Le stazioni appaltanti che hanno svolto procedure di affidamento nel periodo novembre–dicembre 2025 devono provvedere al versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Gli avvisi di pagamento pagoPA sono disponibili sul Portale dei pagamenti ANAC.
Il dettaglio delle gare incluse in ciascun avviso può essere consultato tramite il servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

ANAC invierà inoltre una comunicazione e-mail di avvenuta generazione degli avvisi al Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) e ai soggetti contribuenti.

Si ricorda infine l’obbligo di regolarizzare eventuali contributi relativi a periodi precedenti non ancora versati. Per le gare pubblicate tramite il sistema SIMOG, è ancora possibile utilizzare il servizio Riscossione, con pagamento tramite MAV.

Trasparenza amministrativa: ANAC aggiorna gli schemi di pubblicazione su risorse, controlli e istruzioni operative

Con la delibera n. 481, approvata dal Consiglio il 3 dicembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta aggiornando due schemi standard di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, relativi:

  • alla trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis);
  • ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31).

Gli schemi sostituiscono e integrano quelli precedentemente adottati con la delibera n. 495 del 25 settembre 2024, confermandone l’impostazione di fondo ma introducendo correttivi e integrazioni maturati nel corso della fase applicativa.

Gli schemi di pubblicazione messi a disposizione da ANAC hanno l’obiettivo di supportare enti e amministrazioni nella gestione della sezione “Amministrazione Trasparente” dei portali istituzionali. In particolare, essi mirano a:

  • semplificare le attività di pubblicazione;
  • garantire modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione dei dati;
  • migliorare la consultazione e la comprensibilità di documenti e informazioni da parte di cittadini e stakeholder.

L’aggiornamento approvato nel 2025 risponde all’esigenza di rendere i contenuti ancora più conoscibili, accessibili e utilizzabili, anche alla luce delle criticità emerse nella fase di sperimentazione. I due schemi aggiornati si inseriscono nel quadro più ampio dei tre modelli standard introdotti con la delibera n. 495/2024, che comprendeva anche lo schema relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione (art. 13, d.lgs. n. 33/2013).

Per tutti e tre gli schemi era stato previsto un periodo transitorio di dodici mesi, durante il quale le amministrazioni erano chiamate ad aggiornare gradualmente le rispettive sezioni di “Amministrazione Trasparente”. Tale periodo decorre dal 21 gennaio 2025, data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. A partire dal 22 gennaio 2026, i modelli ANAC assumono carattere obbligatorio, segnando il definitivo superamento delle precedenti modalità di pubblicazione non conformi agli schemi standardizzati.

Gli schemi aggiornati sono consultabili sul sito istituzionale di ANAC insieme alle delibere di riferimento. In particolare:

  • Allegato 1: “Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche”;
  • Allegato 3: “Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione”.

Contestualmente, l’Autorità ha integrato anche le “Istruzioni operative” (Allegato 4 della delibera n. 495/2024), che forniscono raccomandazioni pratiche per l’inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione Trasparente”.

Tra le novità più rilevanti figura l’esplicito richiamo, tra le fonti di riferimento, alle Linee guida AgID sull’apertura e il riutilizzo dei dati del settore pubblico, rafforzando così il collegamento tra obblighi di trasparenza e politiche di open data.

La redazione PERK SOLUTION

Relazione annuale RPCT, proroga fino al 31 gennaio 2026

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato la scheda per la redazione della Relazione annuale RPCT e le relative istruzioni operative, contestualmente al differimento del termine per la sua predisposizione e pubblicazione. Il nuovo termine è fissato al 31 gennaio 2026, come stabilito dal Comunicato del Presidente ANAC, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 10 dicembre 2025, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 190/2012.

Entro il 31 gennaio 2026, i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) delle pubbliche amministrazioni e  società in controllo pubblico sono tenuti a predisporre e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta. La Relazione deve essere pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione: “Amministrazione trasparente” / “Società trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”.

Il differimento del termine è stato ritenuto necessario per consentire ai RPCT di svolgere in modo adeguato tutte le attività connesse:

  • alla predisposizione della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione);
  • oppure all’aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

I Responsabili Rpct che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct) possono utilizzare il servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi agli stessi Ptpct (o alla Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piao) e alle misure di attuazione.

Inoltre, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, con meno di 50 dipendenti, delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’Autorità ha messo a disposizione il nuovo Sistema informatico per la redazione della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piao: i responsabili Rpct che utilizzano tale piattaforma hanno la possibilità di elaborare la relazione annuale direttamente sul sistema, attraverso l’apposita funzione che permette di ricavare in modo automatico gli esiti del monitoraggio e di inserire le ulteriori informazioni e dati richiesti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incarichi di progettazione a titolo gratuito: ammessi solo in casi eccezionali e motivati

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con nota a firma del Presidente approvata dal Consiglio il 22 ottobre 2025, ha ribadito che non è consentito affidare incarichi di progettazione a titolo gratuito, se non in casi eccezionali e adeguatamente motivati.

Il richiamo si fonda sull’articolo 8, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici, che vieta in via generale le prestazioni d’opera intellettuale gratuite. Tale divieto mira a evitare che, nel mercato delle libere professioni, un operatore economico possa ottenere un vantaggio competitivo a discapito di altri, in particolare in vista delle successive procedure di gara per i livelli di progettazione successivi.

Il caso esaminato dall’Autorità riguarda l’affidamento di un servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. ANAC ha rilevato che, nella determinazione di affidamento, non risultano documentate le verifiche sul possesso dei requisiti del soggetto incaricato. L’Autorità ha ricordato che, anche in presenza di un incarico gratuito, non possono essere disattesi i principi di legalità, trasparenza e concorrenza, né l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi sancito dall’articolo 3 della legge n. 241/1990.

Nel caso specifico, la determina non conteneva motivazioni sufficienti a giustificare l’eccezionalità dell’affidamento gratuito, né elementi tali da configurare una deroga legittima al principio generale di onerosità delle prestazioni professionali. ANAC ha preso atto della situazione di dissesto finanziario dell’Ente e delle precisazioni fornite in merito alla reale gratuità dell’incarico, ma ha sottolineato che tali circostanze non bastano, da sole, a superare il divieto.

 

La redazione PERK SOLUTION