Affidamento raccolta rifiuti: la norma statale prevale su quelle delle province autonome

Con la delibera n. 378 del 1° ottobre 2025 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha censurato la decisione presa da 24 Comuni di una provincia autonoma del Nord di prorogare — fino al 31 dicembre 2038 — la convenzione con un «consorzio-azienda» (azienda speciale) per la gestione integrata dei servizi ambientali (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, pulizia aree pubbliche, tutela ambientale). ANAC ha ritenuto che il riaffidamento diretto così disposto sia incompatibile con la disciplina statale di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. n. 201/2022), in quanto compromette i principi di libera concorrenza e parità di trattamento; le stazioni appaltanti sono chiamate a valutare azioni correttive e a garantire la continuità del servizio dal 1° gennaio 2026, informando l’Autorità entro 45 giorni.

I 24 consigli comunali, soci del consorzio-azienda, hanno approvato una modifica statutaria e contrattuale che estende la durata della convenzione e della stessa azienda speciale fino al 31.12.2038. Tale modifica consente, secondo gli enti locali, di proseguire la gestione associata tramite l’azienda speciale in attesa della trasformazione in società di capitali in house. ANAC interpreta la scelta come un riaffidamento diretto del servizio per il periodo 2026–2038, effettuato senza una procedura concorrenziale idonea a garantire parità di trattamento tra operatori.

Il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 ha ridefinito lo «statuto» dei servizi pubblici locali a rilevanza economica fissando principi comuni, uniformi ed essenziali, tra cui la qualità del servizio, la parità di trattamento, l’accesso universale e le condizioni economico-finanziarie, che devono presidiare l’organizzazione e l’affidamento dei servizi su tutto il territorio nazionale. Il decreto qualifica espressamente tali disposizioni come «norme fondamentali di riforma economico-sociale», e prevede che siano applicate anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome «compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Nei commi successivi, il decreto richiama la natura trasversale di molte materie (collegate agli interessi pubblici essenziali) e limita lo spazio di esercizio di potestà legislativa regionale quando ciò confligga con i principi fondamentali posti dallo Stato. In altri termini: l’autonomia statutaria locale non può essere esercitata in modo da escludere i principi fondamentali fissati a livello nazionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Violazione del divieto di pantouflage da parte di ex dipendente di un Comune

Con delibera n. 369, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 1° ottobre 2025, l’ANAC ha accertato la violazione del divieto di pantouflage, imposto dall’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 nell’assunzione dell’ex dipendente comunale da parte della società privata destinataria dell’attività del comune, svolta attraverso i poteri autoritativi o negoziali esercitati dallo stesso ex dipendente per conto del comune, senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni.

L’Autorità ha pertanto deliberato il verificarsi delle conseguenze previste dalla legge per la violazione del divieto di pantouflage. Tali conseguenze consistono nella nullità del contratto di lavoro stipulato tra la società affidataria del servizio di manutenzione impianti ascensori e cancelli automatici installati presso gli edifici di proprietà comunale a seguito di determinazione a firma dell’interessato, allora Responsabile del Settore specifico del Comune e lo stesso ex dipendente comunale, assunto dalla suddetta società; e il divieto per quest’ultima di contrattare per tre anni con il comune coinvolto, a decorrere dalla data di assunzione dell’interessato.

La violazione è avvenuta poiché l’assunzione dell’ex dipendente comunale si è realizzata appena due giorni dopo la cessazione dello stesso dal servizio presso il Comune, avvenuta per dimissioni volontarie, e quindi senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni. Anac ha poi deliberato l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati riferiti all’assunzione avvenuta in violazione del divieto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza di progetto, non è possibile attribuire punteggio zero all’offerta economica

Con il parere di precontenzioso n. 374 del 1° ottobre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta con fermezza sulla procedura di gara avviata da un Comune per la concessione, in partenariato pubblico-privato (PPP), della progettazione, costruzione e gestione economico-funzionale di un impianto di cremazione dal valore di oltre 25,7 milioni di euro.

L’Autorità ha infatti invitato l’ente concedente ad annullare in autotutela il bando e il disciplinare di gara, nonché gli eventuali atti consequenziali, a seguito dell’emersione di una grave criticità: la lex specialis prevedeva un punteggio pari a zero per la componente economica dell’offerta, rendendola del tutto irrilevante ai fini della selezione del concessionario.

Secondo Anac, tale impostazione “non è coerente con la natura stessa della finanza di progetto” e risulta in contrasto con gli articoli 185 e 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che richiedono un equilibrato bilanciamento tra qualità tecnico-progettuale e sostenibilità economico-finanziaria delle proposte.

Nel merito, l’Autorità ha definito “contraddittoria e incoerente” la scelta del Comune di escludere qualsiasi peso alla componente economica, pur riservandosi di effettuare la verifica di anomalia dell’offerta. Come sottolineato nel parere, la discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei criteri di valutazione “non può spingersi fino a sterilizzare completamente l’elemento economico”, che rappresenta parte integrante e qualificante della logica concessoria e del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle operazioni di project financing, infatti, il piano economico-finanziario (PEF) non è un mero allegato tecnico, ma il documento che esplicita la sostenibilità complessiva dell’intervento, i flussi di cassa attesi, la remunerazione del capitale privato e, in definitiva, il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.
Rendere irrilevante tale componente – osserva l’Autorità – svilisce la ratio stessa del partenariato pubblico-privato, che si fonda proprio sull’equilibrio tra interesse pubblico e convenienza economica dell’investimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: In consultazione nuovo Bando tipo n. 2/2025 per i servizi di architettura e ingegneria

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha avviato la consultazione pubblica sul Bando tipo n. 2/2025, relativo ai servizi di architettura e ingegneria, aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209/2024 (“Correttivo” al Codice dei contratti pubblici). Si tratta di un passaggio cruciale per l’allineamento della disciplina dei bandi-tipo alle innovazioni normative intervenute con il nuovo Codice e con il suo recente correttivo, che ha inciso su numerosi profili procedurali e sostanziali della materia.

C’è tempo fino alle 23.59 di lunedì 10 novembre 2025per l’invio di osservazioni e contenuti, anche sul relativo modello di domanda di partecipazione predisposto contestualmente alla riformulazione dello schema di bando tipo, esclusivamente tramite l’apposito questionario online raggiungibile dalla pagina del sito Anac dedicata alla consultazione.

Attesa la particolare rilevanza dell’atto di regolazione in questione, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato istituito un apposito gruppo di lavoro con i rappresentanti di ITACA/Soggetti Aggregatori, IFEL/ANCI, Invitalia, Consip,  OICE, ANCE, CNI, Rete delle Professioni Tecniche, cui sono stati preliminarmente sottoposti per le proprie osservazioni sia lo Schema di Bando Tipo sia lo schema della correlata Domanda.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Trasporto pubblico locale in house: Criticità e mancanza di concorrenza

Con il recente atto approvato dal Consiglio il 29 settembre 2025, l’ANAC ha espresso importanti rilievi sulla gestione esclusiva dei servizi di trasporto su strada di una importante Città metropolitana portuale del Nord Italia.

L’istruttoria avviata da ANAC a seguito di un esposto dettagliato ha portato a conclusioni severe. Il modello gestionale in house, in questo contesto, si è rivelato inefficiente e diseconomico, con conseguente aggravio per la finanza pubblica. Le perdite della società affidataria sono state sistematicamente compensate da trasferimenti dell’ente metropolitano, determinando una traslazione dei costi di inefficienza direttamente sulla collettività.

Dalla ricostruzione è emerso che la gestione in capo alla società non si è rilevata economica; la società ha, infatti, ricevuto diversi contributi pubblici che, a margine dei contributi versati per le sopravvenute situazioni di emergenza collegate alla pandemia da Covid19 o per l’aumento dei prezzi dei carburanti a seguito dell’inflazione, hanno comportato un aumento della spesa pubblica di gestione. Al quadro delineato si aggiunge l’attuale situazione di difficoltà economico/finanziaria in cui versa la società.

“La società – scrive l’Autorità – non è stata in grado, autonomamente, di sopportare i costi di gestione economico-finanziaria rendendo necessari, diversi interventi economici per garantire le prestazioni contrattuali. Per cui, ricordando che l’in-house rappresenta un’articolazione funzionale della pubblica amministrazione, la cui relativa spesa viene ad essere conteggiata ai fini della determinazione degli aggregati rilevanti innanzi all’Ue e degli obblighi eurounitari in materia di contabilità, l’Ente affidante (Città Metropolitana) è chiamato a rivalutare il modello di gestione prescelto, dimostratosi oltremodo dispendioso, optando per l’apertura di confronto informale con il mercato in modo da verificare, in corso d’opera e pro futuro, la presenza di alternative qualitativamente migliori e meno onerose”.

“E’, pertanto, necessario – specifica l’Autorità – che l’Amministrazione competente effettui valutazioni appropriate sulle attuali modalità di gestione del servizio, tenuto conto che la società in house non ha operato in modo adeguato garantendo una gestione efficiente e competitiva, aprendo la strada ad una crisi d’impresa”.

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Aggiornato il Bando Tipo n.1 per l’affidamento di servizi e forniture

Anac ha provveduto all’aggiornamento del “Bando tipo n. 1/2023 – Schema di disciplinare – Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024.

Con l’occasione l’Autorità è anche intervenuta su parti del bando che non sono state toccate dal Correttivo, per apportare modifiche utili a risolvere problemi interpretativi e applicativi emersi in sede di prima applicazione del Codice e per meglio chiarire le modalità attuative di alcuni nuovi istituti.  Contestualmente è stato anche aggiornato lo schema della domanda di partecipazione.

Data la consistenza degli interventi, l’attività di revisione del bando e della domanda di partecipazione è stata condotta con l’ausilio del gruppo di lavoro già costituito per la redazione della prima versione del bando, di cui fanno parte Consip, Invitalia, i rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e la Fondazione IFEL.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da maggio ad agosto 2025

L’Anac, con comunicato del 23 settembre 2025, informa che le stazioni appaltanti che abbiano effettuato procedure di affidamento nel periodo maggio-agosto 2025 sono tenute al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Sul Portale dei pagamenti di Anac sono presenti gli avvisi di pagamento pagoPA per adempiere a tale obbligo. Il dettaglio delle gare afferenti agli avvisi è disponibile sul servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

Da settembre 2025, come ulteriore canale di notifica, saranno inviate da parte dell’Autorità al responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) e ai contribuenti stazione appaltante, anche delle comunicazioni e-mail di avvenuta generazione degli avvisi.

Si ricorda che dal 2025 le stazioni appaltanti sono chiamate ad un impegno ancora più stringente nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a seguito della delibera di autofinanziamento n. 598/2024. Le novità riguardano sia l’ampliamento dell’ambito di applicazione del contributo, sia le modalità di notifica e pagamento, con l’obiettivo di rendere più trasparente ed efficiente la riscossione.

Tutte le stazioni appaltanti dovranno assolvere all’obbligo contributivo relativo agli anni precedenti qualora non avessero ancora provveduto.

 

La redazione PERK SOLUTION

TrasparenzAI, software open source per obblighi di pubblicazione delle PA

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha reso operativa la Piattaforma Unica della Trasparenza integrando la soluzione open source TrasparenzAI, sviluppata in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). L’iniziativa rappresenta un passo significativo per la centralizzazione e la verifica automatica degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33/2013; la soluzione combina tecniche di web crawling e analisi automatica per valutare la conformità delle sezioni “Amministrazione Trasparente” su decine di migliaia di siti istituzionali. Questo contributo analizza gli elementi tecnici, giuridici e organizzativi dell’iniziativa, valuta benefici e rischi, e propone raccomandazioni operative per tradurre il progetto in impatti sistemici e sostenibili.

TrasparenzAI è presentata come una soluzione open source sviluppata nel quadro di un protocollo di intesa tra ANAC e CNR, progettata per analizzare automaticamente le sezioni “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche. Secondo il rilascio ufficiale, la piattaforma è in grado di analizzare 23.663 siti istituzionali in meno di 20 ore, attraverso un sistema di navigazione automatica che verifica la presenza delle sezioni previste dal d.lgs. 33/2013 e individua eventuali carenze strutturali o di contenuto.

Le informazioni presenti in TrasparenzAI si basano – quindi – sui dati acquisiti tramite una navigazione automatica dei siti delle Pubbliche Amministrazioni e questi dati, ben valorizzati, andranno a costituire parte della Piattaforma Unica della Trasparenza di Anac che riunisce banche dati interne all’Autorità e fonti esterne. In particolare, al momento i dati acquisiti provengono dalle seguenti fonti: la Banca dati nazionale Anac dei contratti pubblici, la Banca dati dei servizi pubblici locali, i dati sulle attestazioni degli OIV, la banca dati Istat sulla popolazione residente; la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del MEF, l’indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (Indice IPA).

 

La redazione PERK SOLUTION

Incarichi affidati in modo continuativo a tre avvocati in violazione del principio di rotazione

Con la delibera n. 335 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha posto l’attenzione su una vicenda che solleva questioni di rilievo nel rapporto tra amministrazioni pubbliche e affidamenti di servizi professionali: il ricorso sistematico e pluriennale da parte di un Comune a tre avvocati esterni per la gestione del contenzioso.

ANAC ha chiarito che l’affidamento dei servizi legali costituisce un appalto di servizi quando ha carattere continuativo o periodico. Solo gli incarichi conferiti occasionalmente e in relazione a specifiche controversie possono essere qualificati come contratti d’opera professionale. Il Comune, invece, ha proceduto a un’esternalizzazione stabile e reiterata, corrispondendo ai tre professionisti un compenso mensile predeterminato, assimilabile alla retribuzione annua prevista dal CCNL Funzioni locali, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità delle prestazioni.

L’operato dell’Ente si pone in contrasto con i principi cardine del Codice dei contratti pubblici:

  • economicità ed efficacia, poiché i compensi non sono legati al risultato o all’impegno effettivo;
  • imparzialità e parità di trattamento, in quanto l’affidamento esclusivo a tre legali ha impedito l’accesso ad altri professionisti;
  • trasparenza, proporzionalità e pubblicità, assenti nelle procedure di scelta;
  • soprattutto, il principio di rotazione, sistematicamente disatteso.

ANAC ha evidenziato come siano stati conferiti oltre 2.100 incarichi ai medesimi professionisti, determinando una rendita di posizione in loro favore e frustrando il favor partecipationis, che costituisce uno degli obiettivi primari della disciplina sugli appalti. La gestione dell’area legale dal 2011 a oggi appare, secondo l’Autorità, in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost. L’assenza di un’Avvocatura comunale adeguatamente strutturata ha contribuito a giustificare un’esternalizzazione totale che, invece, dovrebbe essere limitata a fattispecie particolari richiedenti professionalità specialistiche.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi ANAC: attivato il nuovo servizio di registrazione utenti

È attivo sul portale Servizi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) il nuovo sistema di registrazione utenti e attribuzione dei diritti di accesso. L’aggiornamento introduce la sezione “Area personale”, attraverso la quale sarà possibile gestire i propri dati, i profili e le deleghe utili all’utilizzo dei servizi digitali dell’Autorità. Contestualmente, il vecchio servizio è stato dismesso e non è più utilizzabile.

Anac precisa che i diritti di accesso già attribuiti rimarranno invariati, garantendo la continuità operativa per gli utenti. Il nuovo sistema consente di:

  • creare un account personale sul portale Anac;
  • gestire i dati anagrafici, di contatto e le credenziali di accesso;
  • monitorare le attività svolte;
  • richiedere, visualizzare e delegare i profili di accesso ai diversi servizi online.

L’obiettivo è offrire un’interfaccia più intuitiva e centralizzata per agevolare la gestione dei rapporti con l’Autorità.

La redazione PERK SOLUTION