A breve l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione 2025-2027

14Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025-2027, approvato dal Consiglio dell’ANAC l’11 novembre 2025, sarà adottato in via definitiva non appena perverranno all’Autorità i pareri formali previsti dalla legge. Si tratta del parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, atteso a breve, e di quello del Comitato interministeriale.

Una volta acquisiti tali pareri, il Consiglio procederà all’approvazione definitiva del Piano. Il PNA sarà quindi pubblicato sul sito istituzionale di ANAC e della pubblicazione sarà dato avviso in Gazzetta Ufficiale.

Il percorso di elaborazione del Piano ha preso avvio con l’approvazione preliminare dello schema da parte del Consiglio ANAC il 30 luglio 2025. Successivamente, il documento è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 7 agosto al 30 settembre 2025, al fine di raccogliere contributi e osservazioni da parte della società civile e degli stakeholder. Valutati gli esiti della consultazione, il testo è stato nuovamente approvato dal Consiglio l’11 novembre 2025, avviandosi ora verso l’adozione finale.

Come sottolineato dal Presidente di ANAC, Giuseppe Busìa, le misure di prevenzione della corruzione non rappresentano un aggravio per l’azione amministrativa, ma un fattore di miglioramento dell’efficienza, della trasparenza e della qualità dell’azione pubblica.
Il Piano Nazionale Anticorruzione fornisce infatti alle amministrazioni indirizzi operativi e buone pratiche, con l’obiettivo di rafforzare la credibilità della pubblica amministrazione e la fiducia dei cittadini.

Il PNA 2025-2027 costituirà la base sulla quale comuni e amministrazioni pubbliche dovranno definire la propria programmazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, in una prospettiva di medio termine, con impegni concreti e verificabili.

Anac: Generazione avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da novembre a dicembre 2025

Le stazioni appaltanti che hanno svolto procedure di affidamento nel periodo novembre–dicembre 2025 devono provvedere al versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Gli avvisi di pagamento pagoPA sono disponibili sul Portale dei pagamenti ANAC.
Il dettaglio delle gare incluse in ciascun avviso può essere consultato tramite il servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

ANAC invierà inoltre una comunicazione e-mail di avvenuta generazione degli avvisi al Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) e ai soggetti contribuenti.

Si ricorda infine l’obbligo di regolarizzare eventuali contributi relativi a periodi precedenti non ancora versati. Per le gare pubblicate tramite il sistema SIMOG, è ancora possibile utilizzare il servizio Riscossione, con pagamento tramite MAV.

Trasparenza amministrativa: ANAC aggiorna gli schemi di pubblicazione su risorse, controlli e istruzioni operative

Con la delibera n. 481, approvata dal Consiglio il 3 dicembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta aggiornando due schemi standard di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, relativi:

  • alla trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis);
  • ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31).

Gli schemi sostituiscono e integrano quelli precedentemente adottati con la delibera n. 495 del 25 settembre 2024, confermandone l’impostazione di fondo ma introducendo correttivi e integrazioni maturati nel corso della fase applicativa.

Gli schemi di pubblicazione messi a disposizione da ANAC hanno l’obiettivo di supportare enti e amministrazioni nella gestione della sezione “Amministrazione Trasparente” dei portali istituzionali. In particolare, essi mirano a:

  • semplificare le attività di pubblicazione;
  • garantire modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione dei dati;
  • migliorare la consultazione e la comprensibilità di documenti e informazioni da parte di cittadini e stakeholder.

L’aggiornamento approvato nel 2025 risponde all’esigenza di rendere i contenuti ancora più conoscibili, accessibili e utilizzabili, anche alla luce delle criticità emerse nella fase di sperimentazione. I due schemi aggiornati si inseriscono nel quadro più ampio dei tre modelli standard introdotti con la delibera n. 495/2024, che comprendeva anche lo schema relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione (art. 13, d.lgs. n. 33/2013).

Per tutti e tre gli schemi era stato previsto un periodo transitorio di dodici mesi, durante il quale le amministrazioni erano chiamate ad aggiornare gradualmente le rispettive sezioni di “Amministrazione Trasparente”. Tale periodo decorre dal 21 gennaio 2025, data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. A partire dal 22 gennaio 2026, i modelli ANAC assumono carattere obbligatorio, segnando il definitivo superamento delle precedenti modalità di pubblicazione non conformi agli schemi standardizzati.

Gli schemi aggiornati sono consultabili sul sito istituzionale di ANAC insieme alle delibere di riferimento. In particolare:

  • Allegato 1: “Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche”;
  • Allegato 3: “Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione”.

Contestualmente, l’Autorità ha integrato anche le “Istruzioni operative” (Allegato 4 della delibera n. 495/2024), che forniscono raccomandazioni pratiche per l’inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione Trasparente”.

Tra le novità più rilevanti figura l’esplicito richiamo, tra le fonti di riferimento, alle Linee guida AgID sull’apertura e il riutilizzo dei dati del settore pubblico, rafforzando così il collegamento tra obblighi di trasparenza e politiche di open data.

La redazione PERK SOLUTION

Relazione annuale RPCT, proroga fino al 31 gennaio 2026

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato la scheda per la redazione della Relazione annuale RPCT e le relative istruzioni operative, contestualmente al differimento del termine per la sua predisposizione e pubblicazione. Il nuovo termine è fissato al 31 gennaio 2026, come stabilito dal Comunicato del Presidente ANAC, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 10 dicembre 2025, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 190/2012.

Entro il 31 gennaio 2026, i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) delle pubbliche amministrazioni e  società in controllo pubblico sono tenuti a predisporre e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta. La Relazione deve essere pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione: “Amministrazione trasparente” / “Società trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”.

Il differimento del termine è stato ritenuto necessario per consentire ai RPCT di svolgere in modo adeguato tutte le attività connesse:

  • alla predisposizione della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione);
  • oppure all’aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

I Responsabili Rpct che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct) possono utilizzare il servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi agli stessi Ptpct (o alla Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piao) e alle misure di attuazione.

Inoltre, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, con meno di 50 dipendenti, delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’Autorità ha messo a disposizione il nuovo Sistema informatico per la redazione della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piao: i responsabili Rpct che utilizzano tale piattaforma hanno la possibilità di elaborare la relazione annuale direttamente sul sistema, attraverso l’apposita funzione che permette di ricavare in modo automatico gli esiti del monitoraggio e di inserire le ulteriori informazioni e dati richiesti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incarichi di progettazione a titolo gratuito: ammessi solo in casi eccezionali e motivati

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con nota a firma del Presidente approvata dal Consiglio il 22 ottobre 2025, ha ribadito che non è consentito affidare incarichi di progettazione a titolo gratuito, se non in casi eccezionali e adeguatamente motivati.

Il richiamo si fonda sull’articolo 8, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici, che vieta in via generale le prestazioni d’opera intellettuale gratuite. Tale divieto mira a evitare che, nel mercato delle libere professioni, un operatore economico possa ottenere un vantaggio competitivo a discapito di altri, in particolare in vista delle successive procedure di gara per i livelli di progettazione successivi.

Il caso esaminato dall’Autorità riguarda l’affidamento di un servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. ANAC ha rilevato che, nella determinazione di affidamento, non risultano documentate le verifiche sul possesso dei requisiti del soggetto incaricato. L’Autorità ha ricordato che, anche in presenza di un incarico gratuito, non possono essere disattesi i principi di legalità, trasparenza e concorrenza, né l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi sancito dall’articolo 3 della legge n. 241/1990.

Nel caso specifico, la determina non conteneva motivazioni sufficienti a giustificare l’eccezionalità dell’affidamento gratuito, né elementi tali da configurare una deroga legittima al principio generale di onerosità delle prestazioni professionali. ANAC ha preso atto della situazione di dissesto finanziario dell’Ente e delle precisazioni fornite in merito alla reale gratuità dell’incarico, ma ha sottolineato che tali circostanze non bastano, da sole, a superare il divieto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Impianti sportivi, Anac: I casi in cui è possibile l’affidamento diretto della gestione

Con il parere n. 33 dell’8 ottobre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) chiarisce i confini entro cui un’amministrazione può procedere all’affidamento diretto della gestione di un impianto sportivo, derogando alla regola dell’evidenza pubblica.

La possibilità esiste, ma solo al ricorrere di condizioni rigorose. In particolare, l’affidamento diretto è ammesso soltanto quando una unica associazione o società sportiva senza fini di lucro presenti di propria iniziativa al Comune una proposta di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento di un impianto sportivo non più funzionale.

La proposta deve essere corredata da un progetto preliminare e da un piano di fattibilità economico-finanziaria, e deve perseguire finalità di aggregazione e inclusione sociale e giovanile. Il valore dell’affidamento deve restare sotto la soglia comunitaria prevista dall’art. 14 del Codice dei contratti pubblici. Sul piano della trasparenza, l’ente locale è tenuto a pubblicare il progetto sul proprio sito istituzionale, assicurando la conoscibilità dell’iniziativa.

L’Anac sottolinea che la norma ha carattere eccezionale e comporta una deroga motivata all’evidenza pubblica, applicabile solo in presenza delle circostanze previste dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2021, da esplicitare in modo puntuale nell’atto di affidamento.

Il presidente di Anac, Giuseppe Busìa, ha ricordato che l’intento dell’Autorità è andare incontro alle piccole realtà sportive di valore comunitario, senza sacrificare i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, preannunciando ulteriori iniziative interpretative per armonizzare la disciplina con il D.Lgs. 36/2023 e le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza di progetto, non è possibile attribuire punteggio zero all’offerta economica

Con il parere di precontenzioso n. 374 del 2025, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 1° ottobre, l’ANAC, intervenendo sulla procedura di gara promossa da un Comune per la concessione in partenariato pubblico-privato (PPP) relativa alla progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cremazione comunale, per un importo complessivo di oltre 25 milioni di euro, ha ritenuto non conforme al quadro normativo la clausola della lex specialis che attribuiva un punteggio pari a zero alla componente economica dell’offerta, rendendola irrilevante ai fini dell’aggiudicazione. Una scelta che, secondo ANAC, si pone in contrasto con la natura stessa della finanza di progetto e con gli articoli 185 e 193 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

Nel richiamare l’ente concedente all’annullamento in autotutela del bando e del disciplinare di gara, l’Autorità ha ribadito che nelle procedure di project financing è indispensabile un bilanciamento tra la componente tecnico-qualitativa e quella economico-finanziaria dell’offerta. Pur riconoscendo la discrezionalità dell’amministrazione nel definire il peso del punteggio economico, l’Autorità ha chiarito che tale parametro non può essere nullo, poiché la sostenibilità finanziaria e il trasferimento del rischio operativo costituiscono elementi essenziali del PPP.

L’esclusione totale della componente economica, infatti, non solo svilisce la natura del contratto di concessione, ma vanifica il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pregiudicando la possibilità di valutare la reale sostenibilità del piano economico-finanziario.

 

La redazione PERK SOLUTION

Affidamento raccolta rifiuti: la norma statale prevale su quelle delle province autonome

Con la delibera n. 378 del 1° ottobre 2025 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha censurato la decisione presa da 24 Comuni di una provincia autonoma del Nord di prorogare — fino al 31 dicembre 2038 — la convenzione con un «consorzio-azienda» (azienda speciale) per la gestione integrata dei servizi ambientali (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, pulizia aree pubbliche, tutela ambientale). ANAC ha ritenuto che il riaffidamento diretto così disposto sia incompatibile con la disciplina statale di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. n. 201/2022), in quanto compromette i principi di libera concorrenza e parità di trattamento; le stazioni appaltanti sono chiamate a valutare azioni correttive e a garantire la continuità del servizio dal 1° gennaio 2026, informando l’Autorità entro 45 giorni.

I 24 consigli comunali, soci del consorzio-azienda, hanno approvato una modifica statutaria e contrattuale che estende la durata della convenzione e della stessa azienda speciale fino al 31.12.2038. Tale modifica consente, secondo gli enti locali, di proseguire la gestione associata tramite l’azienda speciale in attesa della trasformazione in società di capitali in house. ANAC interpreta la scelta come un riaffidamento diretto del servizio per il periodo 2026–2038, effettuato senza una procedura concorrenziale idonea a garantire parità di trattamento tra operatori.

Il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 ha ridefinito lo «statuto» dei servizi pubblici locali a rilevanza economica fissando principi comuni, uniformi ed essenziali, tra cui la qualità del servizio, la parità di trattamento, l’accesso universale e le condizioni economico-finanziarie, che devono presidiare l’organizzazione e l’affidamento dei servizi su tutto il territorio nazionale. Il decreto qualifica espressamente tali disposizioni come «norme fondamentali di riforma economico-sociale», e prevede che siano applicate anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome «compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Nei commi successivi, il decreto richiama la natura trasversale di molte materie (collegate agli interessi pubblici essenziali) e limita lo spazio di esercizio di potestà legislativa regionale quando ciò confligga con i principi fondamentali posti dallo Stato. In altri termini: l’autonomia statutaria locale non può essere esercitata in modo da escludere i principi fondamentali fissati a livello nazionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Violazione del divieto di pantouflage da parte di ex dipendente di un Comune

Con delibera n. 369, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 1° ottobre 2025, l’ANAC ha accertato la violazione del divieto di pantouflage, imposto dall’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 nell’assunzione dell’ex dipendente comunale da parte della società privata destinataria dell’attività del comune, svolta attraverso i poteri autoritativi o negoziali esercitati dallo stesso ex dipendente per conto del comune, senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni.

L’Autorità ha pertanto deliberato il verificarsi delle conseguenze previste dalla legge per la violazione del divieto di pantouflage. Tali conseguenze consistono nella nullità del contratto di lavoro stipulato tra la società affidataria del servizio di manutenzione impianti ascensori e cancelli automatici installati presso gli edifici di proprietà comunale a seguito di determinazione a firma dell’interessato, allora Responsabile del Settore specifico del Comune e lo stesso ex dipendente comunale, assunto dalla suddetta società; e il divieto per quest’ultima di contrattare per tre anni con il comune coinvolto, a decorrere dalla data di assunzione dell’interessato.

La violazione è avvenuta poiché l’assunzione dell’ex dipendente comunale si è realizzata appena due giorni dopo la cessazione dello stesso dal servizio presso il Comune, avvenuta per dimissioni volontarie, e quindi senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni. Anac ha poi deliberato l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati riferiti all’assunzione avvenuta in violazione del divieto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza di progetto, non è possibile attribuire punteggio zero all’offerta economica

Con il parere di precontenzioso n. 374 del 1° ottobre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta con fermezza sulla procedura di gara avviata da un Comune per la concessione, in partenariato pubblico-privato (PPP), della progettazione, costruzione e gestione economico-funzionale di un impianto di cremazione dal valore di oltre 25,7 milioni di euro.

L’Autorità ha infatti invitato l’ente concedente ad annullare in autotutela il bando e il disciplinare di gara, nonché gli eventuali atti consequenziali, a seguito dell’emersione di una grave criticità: la lex specialis prevedeva un punteggio pari a zero per la componente economica dell’offerta, rendendola del tutto irrilevante ai fini della selezione del concessionario.

Secondo Anac, tale impostazione “non è coerente con la natura stessa della finanza di progetto” e risulta in contrasto con gli articoli 185 e 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che richiedono un equilibrato bilanciamento tra qualità tecnico-progettuale e sostenibilità economico-finanziaria delle proposte.

Nel merito, l’Autorità ha definito “contraddittoria e incoerente” la scelta del Comune di escludere qualsiasi peso alla componente economica, pur riservandosi di effettuare la verifica di anomalia dell’offerta. Come sottolineato nel parere, la discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei criteri di valutazione “non può spingersi fino a sterilizzare completamente l’elemento economico”, che rappresenta parte integrante e qualificante della logica concessoria e del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle operazioni di project financing, infatti, il piano economico-finanziario (PEF) non è un mero allegato tecnico, ma il documento che esplicita la sostenibilità complessiva dell’intervento, i flussi di cassa attesi, la remunerazione del capitale privato e, in definitiva, il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.
Rendere irrilevante tale componente – osserva l’Autorità – svilisce la ratio stessa del partenariato pubblico-privato, che si fonda proprio sull’equilibrio tra interesse pubblico e convenienza economica dell’investimento.

 

La redazione PERK SOLUTION