Raccolta e trasporto rifiuti urbani, illegittimi l’affidamento diretto e le reiterate proroghe

Ricorso illegittimo e reiterato all’affidamento diretto e alla proroga con conseguente violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto imputabile a una non corretta programmazione del fabbisogno relativo al servizio in esame. Sono questi alcuni dei rilievi e delle criticità riscontrate dall’Autorità Anticorruzione nei confronti della società in house di un consorzio di bacino di vasta area affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in un Comune consorziato. Lo ha accertato Anac con Nota di definizione a firma del Presidente, approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 28 maggio 2025, e riguardante l’affidamento del servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta in un Comune facente parte di un Consorzio di bacino.

Anac ha rilevato che l’operato del Consorzio non è conforme alla normativa di settore nella proroga concessa alla società in house e nel ritardo nell’indizione della gara a doppio oggetto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune consorziato ad una società mista (D. Lgs. n. 201 del 2022). Anac riscontra un illegittimo ricorso all’istituto dell’affidamento diretto e della proroga da parte della società in house con conseguente violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, nei plurimi affidamenti diretti, di breve durata, del servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta nel Comune consorziato, disposti in favore del medesimo operatore economico. Il divieto di frazionamento di un appalto assurge a principio generale, avendo la finalità di sottrarre da indebite ed arbitrare scelte di “comodo” l’affidamento di commesse che richiedono procedure di evidenza pubblica.

Appare evidente – scrive Anac – che lo spezzettamento della commessa in affidamenti di breve durata, dai tre ai cinque mesi, è stato operato della stazione appaltante al fine di contenere il valore dei contratti entro la soglia dell’affidamento diretto (140.000 euro), e risulta imputabile a una carente attività di programmazione dell’attività contrattuale da parte della società e a una carente attività di controllo e di vigilanza da parte del Consorzio di bacino nei confronti del gestore (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche PNNR digitale

Con parere 3170 del 6 dicembre 2024, il MIT fornisce chiarimenti in merito all’importo su cui calcolare gli incentivi tecnici, riconosciuti nel caso di un affidamento diretto di un PNNR digitale. Considerato che i PNNR digitali prevedono un’erogazione lump sum del contributo richiesto e considerato che con parere ANAC n. 54 del 25/10/2023 gli incentivi tecnici sono riconosciuti anche con modalità di affidamento diretto, si chiede, in particolare, se nella fattispecie di un affidamento diretto di un PNNR digitale, la base d’asta su cui calcolare l’incentivo è : 1) il prezzo contrattualizzato nell’affidamento diretto IVA esclusa; 2) l’importo lump sum del contributo PNNR richiesto, considerato che corrisponde all’importo del quadro economico dell’obiettivo da realizzare approvato in giunta comunale.

Il MIT chiarisce che in base all’art. 45, comma 2 del Codice Appalti (D.lgs. n. 36/2023), occorra fare riferimento all’importo posto a base delle procedure di affidamento. Nel caso dell’affidamento diretto, non essendo previsto un importo a base delle procedure di affidamento, dovrà farsi riferimento all’importo dell’affidamento diretto (iva esclusa).

 

La redazione PERK SOLUTION

Se è affidamento diretto e non gara, l’amministrazione ha ampia discrezionalità nella scelta

La scelta di affidamento diretto mediante acquisizione di una pluralità di preventivi da parte di una stazione appaltante, e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasformano l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilitano i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.

Lo ha chiarito Anac con un il parere di precontenzioso n. 410 del 2024, approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’11 settembre scorso. L’Autorità ha dato ragione alla stazione appaltante di fronte alle doglianze di un’impresa che ha contestato la legittimità dell’affidamento disposto a favore di altro operatore economico. 

Trattandosi di un affidamento diretto non vi era titolo per ritenersi leso da supposte irregolarità procedurali, non essendo stata posta in essere una procedura negoziata. “Le doglianze formulate dall’istante devono ritenersi prive di pregio, con l’effetto che la condotta della stazione appaltante, appare corretta e non suscettibile di censure”, ha concluso l’Autorità.

 

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Arconet: proposta modifica principio contabile per la conservazione del FPV per gli investimenti sotto soglia

La Commissione Arconet, nella seduta del 5 giugno scorso, ha approfondito la questione relativa alla proposta normativa che autorizzi la conservazione del
fondo pluriennale vincolato, per i comuni di piccole dimensioni, per gli investimenti di importo inferiore alla soglia prevista, dal nuovo codice dei contratti, per gli affidamenti diretti in presenza di specifiche condizioni. L’ipotesi normativa in esame prevede l’integrazione del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 destinato ad essere sostituito a seguito del lavoro di adeguamento degli allegati del d.lgs. n. 118 del 2011 al d.lgs. n. 36 del 2023.

Di seguito la formulazione dell’ipotesi normativa:

Ipotesi normativa:
1. Al termine del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo: “Fermo restando le procedure previste dall’art. 50 del d.lgs. n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti due condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.”.

 

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ANAC: Erogazione incentivi funzioni tecniche anche in caso di affidamento diretto

L’ANAC si è espressa favorevolmente in esito ad una richiesta di parere circa la possibilità ex art. 45 del D.Lgs.
36/2023 – Codice dei contratti pubblici, di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche al personale dell’ente
nel caso in cui il contratto pubblico sia concluso a seguito dell’affidamento diretto.

Con l’art. 45 del Codice, al fine di superare le incertezze interpretative che hanno caratterizzato il previgente assetto normativo di settore, il legislatore ha voluto chiarire che ora l’istituto dell’incentivo alle funzioni tecniche trova applicazione per tutte le procedure di affidamento incluso quindi l’affidamento diretto. Possibilità quest’ultima che la precedente disciplina di settore di cui al D.lgs. 50/20167 aveva escluso sulla base del tenore letterale dell’art. 113 riferito all’importo dei lavori, servizi e forniture “posti a base di gara”.

Pertanto la base alla lettera della norma e la ratio della stessa, come esplicitata nella stessa Relazione illustrativa al D.lgs 36/2023, ritengono possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell’ente anche nel caso di affidamento diretto del contratto di appalto, sottolineando che ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.lgs 36/2023, l’incentivo è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti come specificato nell’allegato I.10.

Con lo stesso parere l’Autorità evidenzia quanto previsto dall’art. 228 del Codice dei contratti pubblici in base al quale “dall’attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Tale neutralità deve essere valutata con riferimento al bilancio complessivo dell’ente, che, anche a seguito dell’applicazione della norma, deve restare in equilibrio. In altre parole, anche le nuove spese per
interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente incentivi tecnici senza l’espletamento di una gara pubblica

L’affidamento diretto di un servizio, mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti ex art. 50 Tuel, a un operatore economico già parte di un precedente (e ormai privo di effetti) contratto, stipulato a seguito di gara pubblica per l’affidamento del medesimo servizio, osta al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, difettando il presupposto ex lege del previo svolgimento di una gara pubblica. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 103/2021. La Sezione, nel riscontrare l’evoluzione della disciplina in materia e le condizioni di carattere generale che devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, rammenta, in linea con gli orientamenti interpretativi delle Sezioni regionali della Corte dei conti, che il riferimento all’«importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara» (art. 113, comma 2), quale parametro rispetto al quale modulare le risorse finanziarie destinate agli incentivi in menzione, rende infatti manifesta la necessità del previo espletamento di una procedura comparativa, sia pure semplificata (procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016) per l’affidamento del contratto di lavoro, servizio o fornitura. Ne consegue che sono escluse ai fini di accantonamento del fondo in questione importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto. Tale esclusione appare proprio funzionale alla finalità della norma, che mira a spingere verso l’utilizzo sempre più esteso di procedure competitive, ordinarie e programmate. Le procedure eccezionali e non competitive non sono escluse, ma sottratte all’incentivazione. Nell’ipotesi di affidamento diretto di un servizio mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti (come nel caso di specie), queste ultime si pongono per il soggetto privato affidatario come fatto generatore di obblighi ai sensi della clausola residuale ex art. 1173 c.c. (che annovera tra le fonti delle obbligazioni – oltre al contratto e al fatto illecito – «ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico»), alternativo alla sequenza della gara pubblica disegnata dal d.lgs. n. 50/2016 (art. 32). In siffatta ipotesi, non appaiono dirimenti, ai fini della possibilità di riconoscere l’incentivo di che trattasi, l’identità del soggetto affidatario diretto rispetto a quello risultato aggiudicatario del precedente appalto e il connesso rinvio delle ordinanze ai patti e condizioni del contratto stipulato all’esito dell’aggiudicazione della precedente gara. Ciò per l’ovvia considerazione che il segmento pubblicistico della gara e il complesso di atti che lo articolano (dalla determinazione a contrarre fino all’aggiudicazione) non può essere surrogato dal contratto che apre la fase privatistica conseguente all’aggiudicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION