UPI e ANCI: Richiesta proroga bilanci 2021

I presidenti nazionali di ANCI e UPI hanno chiesto al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, di prorogare il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2021, attualmente fissato al 31 marzo 2021. La richiesta è legata all’emergenza sanitaria in corso, in quadro complessivamente ancora incerto sul versante delle risorse effettivamente disponibili per il 2021, che dovrebbe trovare auspicabilmente sistemazione con il decreto Sostegni di prossima emanazione. La richiesta prevede di posticipare i termini di approvazione del bilancio, anche di entità contenuta, al fine di consentire agli enti di predisporre gli atti necessari in un contesto finanziario ed operativo più favorevole.

Testo della Lettera Anci- Upi 

 

Autore: la redazione PERK SOLUTION

Rilevazione partecipazioni PA, invio alla Corte dei conti tramite l’applicativo Con.Te.

La Corte dei conti comunica che fino al 28 maggio 2021 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 -TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) riferiti alla data del 31/12/2019.
Le Amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, a partire dal 3 marzo 2021, devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it/):

  • i dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, adottati entro il 31/12/2020, nonché alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);
  • le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed altri organismi al 31/12/2019 (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).

Sul portale sono disponibili le istruzioni per la compilazione e il manuale operativo, elaborati dal MEF – Dipartimento del Tesoro d’intesa con la Corte dei conti.
La Corte dei conti precisa altresì che le Amministrazioni pubbliche dovranno comunque trasmettere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019, secondo le modalità di seguito descritte:

  • le Amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;
  • le Amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (Camere di commercio, Università, Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;
  • gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo Enti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: controllo.enti@corteconticert.it;
  • le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it;
  • gli ordini ed i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblico impiego: la P.A. che abusa dei contratti a termine deve risarcire il danno

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la PA  è tenuta a risarcire il danno, non essendo consentita la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. È quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2980 dell’8 febbraio 2021. Nell’impiego pubblico contrattualizzato, il danno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., consiste di norma nella perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 c.c.. Peraltro, poiché la prova di detto danno non sempre è agevole, è necessario fare ricorso ad un’interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, richiede un’adeguata reazione dell’ordinamento volta ad assicurare effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest’ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere. Sulla questione  è intervenuta la Corte di Lussemburgo che, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell’Unione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ha evidenziato che «la clausola 5 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno» anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (Corte di giustizia 7 marzo 2018, in causa C-494/16, Santoro).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rimborso spesa sostenuta nell’anno 2020 per il personale ex Fime e Insud. Contributo anno 2021

La Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno, con la Circolare FL n. 7/2021 del 4 febbraio scorso ha stabilito criteri, tempi e modalità per la richiesta di rimborso delle spese sostenute sostenuta nell’anno 2020 per il personale assunto ex Fime e Insud. A tal fine, è stato predisposto l’allegato modello di certificazione che dovrà essere compilato e trasmesso da parte degli Enti Locali nonché da tutte le Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da altre Amministrazioni ed Enti pubblici non economici, aventi titolo. Per la definizione e l’eventuale erogazione del contributo, gli enti aventi potenzialmente titolo, ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 luglio 1998, n. 251, devono trasmettere le certificazioni debitamente compilate e sottoscritte, alle Prefetture-UTG competenti per territorio, entro il 1° aprile 2021.
Per il rispetto del predetto termine verrà presa in esame la data di arrivo (se consegnata a mano) o quella del timbro postale (se spedita) o quella di trasmissione (se inviata con PEC).
Le Prefetture-UTG provvederanno a raccogliere tutte le certificazioni trasmesse dagli enti richiedenti e ad effettuare un mero controllo formale, ovvero verificare che gli enti stessi abbiano compilato in tutte le parti il certificato, abbiano apposto il timbro e firmato la certificazione. Le Prefetture-UTG dovranno inviare al Ministero dell’Interno, entro il 31 maggio 2021, le certificazioni trasmesse dagli enti. Gli originali dei giustificativi della spesa dovranno essere conservati dall’ente per un quinquennio e rimanere a disposizione per eventuali controlli a campione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per le attività economiche e produttive delle aree interne e montane, le FAQ

Il DPCM 24 settembre 2020 recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020), ha ripartito tra i Comuni delle aree interne e montane italiane 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori. 3.101 i Comuni beneficiari, per un totale di 4.171.667 abitanti italiani coinvolti. Il Decreto lascia ampio margine di discrezione ai Comuni per le modalità di uso del fondo.
I Comuni possono utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, che:
a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
In risposta ad alcuni dubbi emersi circa l’utilizzo dei contributi, l’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato le risposte alle FAQ in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimessa alla Sezione Autonomie l’interpretazione della norma sui vincoli assunzionali dell’Unione

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 4 del 22.01.2021, ha rimesso alla Sezione delle Autonomie la valutazione su una richiesta di parere in merito alle modalità calcolo dello spazio assunzionale dell’Unione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n 58, e smi, e del relativo decreto attuativo interministeriale del 17 marzo 2020.
I due enti istanti, riferiscono di aver costituito una Unione, avente natura non obbligatoria, alla quale hanno trasferito tutto il personale dei comuni, sicché la relativa spesa è interamente stanziata nel bilancio dell’Unione (con l’unica eccezione della spesa per il segretario comunale, tuttora stanziata nel bilancio dell’ente capofila). Permangono, invece, in capo ai singoli comuni alcune funzioni, non trasferite all’Unione, svolte con personale comandato dall’Unione, a fronte dei necessari trasferimenti economici dai comuni in favore dell’Unione. Inoltre, al bilancio dell’Unione non afferiscono tutte le entrate dei comuni, ma solo quelle generate dalle funzioni e dai servizi svolti in via associata. A fronte di ciò gli enti chiedono di conoscere se la ratio sottesa alla nuova disciplina sulle facoltà assunzionali (rappresentata dalla sostenibilità finanziaria della relativa spesa) e il  principio del c.d. “cumulo” (eccezionalmente applicabile, in alternativa al meccanismo del c.d. “ribaltamento”, alle ipotesi di Unioni di comuni non obbligatorie alle quali sia stato trasferito tutto il personale degli enti che vi partecipino) consentano di considerare, nel calcolo dello spazio assunzionale dell’Unione, le entrate correnti consolidate del gruppo “Unione – Comune di Almé – Comune di Villa d’Almè”, al netto delle partite infra-gruppo e di assumere, quale fascia demografica di riferimento, quella corrispondente alla somma della popolazione dei due comuni costituenti l’Unione. Il legittimo dubbio degli enti è rappresentato dal fatto che la diversa modalità di calcolo, che rapportasse il 100% della spesa di personale con le sole entrate correnti dell’Unione, condurrebbe ad individuare un valore soglia di gran lunga inferiore a quello della spesa sostenibile, in ragione delle entrate derivanti dalle funzioni complessivamente svolte da quel personale (funzioni associate e non associate).
Secondo la Sezione, la soluzione prospettata dagli enti istanti non può rappresentare un utile correttivo, per un duplice ordine di considerazioni: 1) nell’ipotesi di calcolo prospettata dagli enti istanti, si dovrebbero considerare e “consolidare” entrate correnti provenienti da bilanci diversi; 2) la soluzione prospettata nel quesito condurrebbe all’inammissibile superamento del fondamentale principio di invarianza spesa di personale, consentendo all’Unione margini di spesa per il personale più ampi di quelli derivanti dalla somma degli spazi di pertinenza dei singoli comuni che fanno parte dell’Unione. Ad avviso della Corte, i profondi mutamenti intervenuti nel quadro delle regole dei vincoli alle assunzioni impongano il ricorso al generale criterio del c.d. “ribaltamento” pro quota delle spese dall’Unione ai comuni, che dunque deve necessariamente trovare applicazione anche per le Unioni alle quali sia stato trasferito tutto il personale dei comuni. In sostanza, le entrate correnti dell’Unione afferenti alle funzioni svolte in via associata dovranno essere considerate al netto delle somme trasferite dai singoli comuni per il personale comandato dall’Unione e destinato allo svolgimento delle funzioni non trasferite all’Unione e trattenute dai singoli comuni. Diversamente, tali somme sarebbero computate due volte: prima come entrate dei singoli comuni e poi come entrate dell’Unione. La verifica secondo il meccanismo del c.d. “ribaltamento” consentirebbe, inoltre, di riferire la capacità di spesa per assunzioni di personale alla fascia demografica corrispondente a quella di ciascun comune aderente all’Unione, prevenendo il rischio di indebita dilatazione del relativo volume, legato al meccanismo di cumulo (rectius, consolidamento) ipotizzato dagli enti istanti.
Stante la rilevanza delle questioni sottese all’esame dei quesiti posti e la necessità di prevenire possibili contrasti interpretativi sulla materia, La Corte ha ritenuto opportuno sollecitare la funzione di orientamento della Sezione delle Autonomie, nell’esercizio della funzione nomofilattica prevista dall’art. 6, comma 4, del D.L. 174/2012.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto del Fondo Nazionale per la Montagna

La Conferenza Stato-Regioni del 21 gennaio scorso, presieduta dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ha approvato il parere favorevole sulle modalità di riparto del Fondo nazionale per la Montagna, relativo all’annualità 2020 che ammonta a 9.185.694 euro. Il Fondo è stato istituito in favore dei Comuni totalmente o parzialmente montani e viene erogato alle Regioni incrementando i fondi regionali con la stessa destinazione. La Conferenza Stato-Regioni ha stabilito che il riparto per l’annualità 2020 seguisse gli stessi criteri utilizzati per le quattro annualità precedenti.

Fondo nazionale montagna

REGIONI, PROVINCE AUTONOME

Importi (arrotondati all’euro) 

Piemonte

777.477,00

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

140.725,00

Lombardia

755.523,00

P.A. di Bolzano/Bozen

0,00

P.A. di Trento

0,00

Veneto

322.969,00

Friuli-Venezia Giulia

200.707,00

Liguria

233.776,00

Emilia-Romagna

512.378,00

Toscana

562.808,00

Umbria

317.458,00

Marche

287.420,00

Lazio

540.762,00

Abruzzo

508.704,00

Molise

226.887,00

Campania

710.330,00

Puglia

332.338,00

Basilicata

457.539,00

Calabria

751.665,00

Sicilia

605.888,00

Sardegna

940.340,00

ITALIA

9.185.694,00

Videosorveglianza: 17 milioni a 254 comuni per la sicurezza urbana

Il ministro dell’Interno ha approvato la graduatoria definitiva che assegna, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie previste, 17 milioni di euro a 254 enti locali per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. Tra i comuni più importanti ammessi al finanziamento ci sono Torino, Parma, Lecce, Novara, Padova, Massa, Modena.
La possibilità per i comuni di realizzare tali sistemi avvalendosi di finanziamenti statali rientra tra gli obiettivi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nell’ambito dei “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” sottoscritti dal prefetto ed il sindaco (d.l. n. 14/207, conv. con legge n. 48/2017).
Le richieste presentate sono state 2.265. La graduatoria della apposita procedura concorsuale indetta per la assegnazione dei fondi disponibili nell’anno 2020 è stata redatta sulla base della valutazione della pluralità di criteri definiti con il decreto della titolare del Viminale, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze dello scorso 27 maggio. Tra i criteri l’indice di delittuosità comunale e provinciale, la situazione della sicurezza nell’area o aree interessate dal singolo progetto, il livello di progettazione della proposta di realizzazione del sistema.
È stata prevista la necessaria preventiva sottoscrizione di un patto con la prefettura, la non coincidenza del sistema di videosorveglianza proposto con altri precedentemente realizzati con finanziamenti pubblici concessi o erogati negli ultimi 5 anni, la preventiva approvazione del progetto da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’impegno del comune richiedente di iscrivere in bilancio le somme necessarie per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza che si intende realizzare.
Un punteggio maggiore è stato riservato ai piccoli comuni e – a parità di posizione in graduatoria – titoli di preferenza per quegli enti con una dichiarazione di dissesto negli ultimi 10 anni e, sempre negli ultimi 10 anni, lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.
Per le annualità 2021 e 2022 sono previste per la videosorveglianza risorse statali pari rispettivamente a 27 e 36 milioni di euro (articolo 35 quinquies del decreto legge n.113/2018 convertito in legge con la n.132/2018).

Le richieste avanzata dalle Province sulla legge di bilancio 2021

Un piano straordinario per la rapida immissione di almeno 500 unità di personale specializzato nelle Province e Città metropolitane per progettare ed appaltare gli investimenti per le strade provinciali e le scuole superiori. Personale da destinare al rafforzamento degli uffici di progettazione, gestione delle stazioni appaltanti, digitalizzazione della PA, attraverso un concorso nazionale unico. Accanto, a questo, un vero riordino della finanza provinciale, con la cancellazione della norma che introduce una nuova spending review.
Queste le richieste prioritarie avanzate dalle Province in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Legge di Bilancio 2021, di seguito sintetizzate:

1. Un piano straordinario per la rapida immissione di almeno 500 unità di personale specializzato nelle Province e Città metropolitane, da destinare al rafforzamento degli uffici di progettazione, gestione delle stazioni appaltanti, digitalizzazione della PA, attraverso un concorso nazionale unico.
2. Il rafforzamento delle Stazioni Uniche Appaltanti provinciali e metropolitane, attraverso il loro inserimento per legge nell’ambito delle stazioni appaltanti qualificate previste nell’articolo 38, comma 1, del codice appalti e l’immissione di personale specializzato a tempo
determinato.
3. La cancellazione della previsione della struttura di progettazione centrale che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha posto in capo all’Agenzia del Demanio e l’assegnazione delle risorse a questa destinate, 100 milioni, a Province e Città metropolitane
per il rafforzamento delle Stazioni Uniche Appaltanti.
4. La modifica dei criteri di definizione dei fabbisogni standard con l’introduzione della verifica della spesa in conto capitale insieme alla spesa corrente.
5. Il potenziamento dell’autonomia finanziaria su cui poter poggiare e costruire una reale e autonoma capacità fiscale da correlare ai fabbisogni standard.
6. L’incremento delle risorse a favore delle Province e Città metropolitane attraverso una perequazione verticale finanziata dallo Stato, per intervenire con investimento nelle zone a più basso indice di infrastrutturazione.
7. La cancellazione della spending review prevista all’articolo 157 per 50 milioni nel triennio 2023-2025, poiché in evidente contrasto con il prospettato riordino della finanza provinciale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi pubblici: no al rinnovo automatico della commissione in caso di annullamento della procedura

In tema di concorsi pubblici, l’annullamento giurisdizionale degli atti della procedura selettiva non impone l’integrale rinnovo della commissione esaminatrice, a meno che il vizio accertato riguardi la composizione dell’organo oppure le circostanze del caso concreto evidenzino la sussistenza di problemi tali da comprometterne l’autorevolezza, in particolare per difetto di imparzialità e trasparenza o per gravi errori tecnici nella valutazione dei candidati (fattispecie riguardante una selezione per la copertura di un posto di professore universitario) (v. anche CdS, sez. VI, sent. n. 2238/2019, e sez. IV, sent. n. 1446/2016, entrambe in questa Rivista). È quanto stabilito dal TAR Liguria, sezione I, 5 novembre 2020, n. 760.
La questione sottoposta al vaglio dei giudici amministrativi investe la decisione di rinnovare la procedura selettiva mediante la nomina di una nuova Commissione giudicatrice che ha provveduto alla riformulazione dei giudizi collegiali nei confronti di tutti i candidati, fatta eccezione per il rinunciatario. Il soggetto ricorrente sostiene che tale soluzione non sarebbe stata imposta dalla sentenza di annullamento, motivata esclusivamente con riferimento alla contraddittorietà tra i giudizi collegiali e la valutazione comparativa che ha fatto applicazione di criteri parzialmente diversi da quelli cui si era autovincolata la Commissione. Non essendo stati riscontrati vizi procedurali o concernenti la composizione della Commissione, tali da travolgere l’intero procedimento o da imporre la sostituzione dell’organo valutativo, l’integrale rinnovazione della procedura si porrebbe in contrasto con i principi generali di economicità e di conservazione degli atti amministrativi.
I giudici rammentano che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la scelta in ordine alla sostituzione della commissione in seguito all’annullamento giurisdizionale dei suoi atti costituisce una sorta di extrema ratio alla quale ricorrere solo in situazioni di dimostrata necessità, laddove le circostanze del caso concreto evidenzino la sussistenza di problemi tali da diminuire l’autorevolezza dell’organo valutativo, in particolare sotto i profili dell’imparzialità e trasparenza ovvero della commissione di gravi errori tecnici nella valutazione dei candidati (cfr. C.d.S., sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1248; idem, 27 gennaio 2012, n. 396).
È stato precisato, a tale riguardo, che il diritto positivo non contempla, salvo disposizioni speciali, la regola per cui la rinnovazione dell’attività debba essere compiuta da un’altra commissione, fatta eccezione per il caso in cui il vizio riguardi proprio la composizione del collegio: non è evincibile nell’ordinamento, dunque, un principio generale per cui l’annullamento giurisdizionale degli atti comporti, di per sé, che si debba procedere al mutamento del titolare dell’organo che li aveva adottati al fine della loro rinnovazione (C.d.S., sez. V, 4 novembre 2019, n. 7495; C.d.S., sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3896; idem, 17 dicembre 2009, n. 8248).
Nel caso di specie, non era stata posta in discussione la regolare composizione della Commissione giudicatrice e le ragioni dell’annullamento giurisdizionale non paiono idonee a configurare quella extrema ratio che, secondo il condiviso orientamento della prevalente giurisprudenza amministrativa, ne giustifica la sostituzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION