Pubblico impiego: la P.A. che abusa dei contratti a termine deve risarcire il danno

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la PA  è tenuta a risarcire il danno, non essendo consentita la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. È quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2980 dell’8 febbraio 2021. Nell’impiego pubblico contrattualizzato, il danno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., consiste di norma nella perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 c.c.. Peraltro, poiché la prova di detto danno non sempre è agevole, è necessario fare ricorso ad un’interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, richiede un’adeguata reazione dell’ordinamento volta ad assicurare effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest’ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere. Sulla questione  è intervenuta la Corte di Lussemburgo che, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell’Unione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ha evidenziato che «la clausola 5 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno» anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (Corte di giustizia 7 marzo 2018, in causa C-494/16, Santoro).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rimborso spesa sostenuta nell’anno 2020 per il personale ex Fime e Insud. Contributo anno 2021

La Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno, con la Circolare FL n. 7/2021 del 4 febbraio scorso ha stabilito criteri, tempi e modalità per la richiesta di rimborso delle spese sostenute sostenuta nell’anno 2020 per il personale assunto ex Fime e Insud. A tal fine, è stato predisposto l’allegato modello di certificazione che dovrà essere compilato e trasmesso da parte degli Enti Locali nonché da tutte le Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da altre Amministrazioni ed Enti pubblici non economici, aventi titolo. Per la definizione e l’eventuale erogazione del contributo, gli enti aventi potenzialmente titolo, ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 luglio 1998, n. 251, devono trasmettere le certificazioni debitamente compilate e sottoscritte, alle Prefetture-UTG competenti per territorio, entro il 1° aprile 2021.
Per il rispetto del predetto termine verrà presa in esame la data di arrivo (se consegnata a mano) o quella del timbro postale (se spedita) o quella di trasmissione (se inviata con PEC).
Le Prefetture-UTG provvederanno a raccogliere tutte le certificazioni trasmesse dagli enti richiedenti e ad effettuare un mero controllo formale, ovvero verificare che gli enti stessi abbiano compilato in tutte le parti il certificato, abbiano apposto il timbro e firmato la certificazione. Le Prefetture-UTG dovranno inviare al Ministero dell’Interno, entro il 31 maggio 2021, le certificazioni trasmesse dagli enti. Gli originali dei giustificativi della spesa dovranno essere conservati dall’ente per un quinquennio e rimanere a disposizione per eventuali controlli a campione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per le attività economiche e produttive delle aree interne e montane, le FAQ

Il DPCM 24 settembre 2020 recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020), ha ripartito tra i Comuni delle aree interne e montane italiane 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori. 3.101 i Comuni beneficiari, per un totale di 4.171.667 abitanti italiani coinvolti. Il Decreto lascia ampio margine di discrezione ai Comuni per le modalità di uso del fondo.
I Comuni possono utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, che:
a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
In risposta ad alcuni dubbi emersi circa l’utilizzo dei contributi, l’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato le risposte alle FAQ in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimessa alla Sezione Autonomie l’interpretazione della norma sui vincoli assunzionali dell’Unione

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 4 del 22.01.2021, ha rimesso alla Sezione delle Autonomie la valutazione su una richiesta di parere in merito alle modalità calcolo dello spazio assunzionale dell’Unione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n 58, e smi, e del relativo decreto attuativo interministeriale del 17 marzo 2020.
I due enti istanti, riferiscono di aver costituito una Unione, avente natura non obbligatoria, alla quale hanno trasferito tutto il personale dei comuni, sicché la relativa spesa è interamente stanziata nel bilancio dell’Unione (con l’unica eccezione della spesa per il segretario comunale, tuttora stanziata nel bilancio dell’ente capofila). Permangono, invece, in capo ai singoli comuni alcune funzioni, non trasferite all’Unione, svolte con personale comandato dall’Unione, a fronte dei necessari trasferimenti economici dai comuni in favore dell’Unione. Inoltre, al bilancio dell’Unione non afferiscono tutte le entrate dei comuni, ma solo quelle generate dalle funzioni e dai servizi svolti in via associata. A fronte di ciò gli enti chiedono di conoscere se la ratio sottesa alla nuova disciplina sulle facoltà assunzionali (rappresentata dalla sostenibilità finanziaria della relativa spesa) e il  principio del c.d. “cumulo” (eccezionalmente applicabile, in alternativa al meccanismo del c.d. “ribaltamento”, alle ipotesi di Unioni di comuni non obbligatorie alle quali sia stato trasferito tutto il personale degli enti che vi partecipino) consentano di considerare, nel calcolo dello spazio assunzionale dell’Unione, le entrate correnti consolidate del gruppo “Unione – Comune di Almé – Comune di Villa d’Almè”, al netto delle partite infra-gruppo e di assumere, quale fascia demografica di riferimento, quella corrispondente alla somma della popolazione dei due comuni costituenti l’Unione. Il legittimo dubbio degli enti è rappresentato dal fatto che la diversa modalità di calcolo, che rapportasse il 100% della spesa di personale con le sole entrate correnti dell’Unione, condurrebbe ad individuare un valore soglia di gran lunga inferiore a quello della spesa sostenibile, in ragione delle entrate derivanti dalle funzioni complessivamente svolte da quel personale (funzioni associate e non associate).
Secondo la Sezione, la soluzione prospettata dagli enti istanti non può rappresentare un utile correttivo, per un duplice ordine di considerazioni: 1) nell’ipotesi di calcolo prospettata dagli enti istanti, si dovrebbero considerare e “consolidare” entrate correnti provenienti da bilanci diversi; 2) la soluzione prospettata nel quesito condurrebbe all’inammissibile superamento del fondamentale principio di invarianza spesa di personale, consentendo all’Unione margini di spesa per il personale più ampi di quelli derivanti dalla somma degli spazi di pertinenza dei singoli comuni che fanno parte dell’Unione. Ad avviso della Corte, i profondi mutamenti intervenuti nel quadro delle regole dei vincoli alle assunzioni impongano il ricorso al generale criterio del c.d. “ribaltamento” pro quota delle spese dall’Unione ai comuni, che dunque deve necessariamente trovare applicazione anche per le Unioni alle quali sia stato trasferito tutto il personale dei comuni. In sostanza, le entrate correnti dell’Unione afferenti alle funzioni svolte in via associata dovranno essere considerate al netto delle somme trasferite dai singoli comuni per il personale comandato dall’Unione e destinato allo svolgimento delle funzioni non trasferite all’Unione e trattenute dai singoli comuni. Diversamente, tali somme sarebbero computate due volte: prima come entrate dei singoli comuni e poi come entrate dell’Unione. La verifica secondo il meccanismo del c.d. “ribaltamento” consentirebbe, inoltre, di riferire la capacità di spesa per assunzioni di personale alla fascia demografica corrispondente a quella di ciascun comune aderente all’Unione, prevenendo il rischio di indebita dilatazione del relativo volume, legato al meccanismo di cumulo (rectius, consolidamento) ipotizzato dagli enti istanti.
Stante la rilevanza delle questioni sottese all’esame dei quesiti posti e la necessità di prevenire possibili contrasti interpretativi sulla materia, La Corte ha ritenuto opportuno sollecitare la funzione di orientamento della Sezione delle Autonomie, nell’esercizio della funzione nomofilattica prevista dall’art. 6, comma 4, del D.L. 174/2012.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto del Fondo Nazionale per la Montagna

La Conferenza Stato-Regioni del 21 gennaio scorso, presieduta dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ha approvato il parere favorevole sulle modalità di riparto del Fondo nazionale per la Montagna, relativo all’annualità 2020 che ammonta a 9.185.694 euro. Il Fondo è stato istituito in favore dei Comuni totalmente o parzialmente montani e viene erogato alle Regioni incrementando i fondi regionali con la stessa destinazione. La Conferenza Stato-Regioni ha stabilito che il riparto per l’annualità 2020 seguisse gli stessi criteri utilizzati per le quattro annualità precedenti.

Fondo nazionale montagna

REGIONI, PROVINCE AUTONOME

Importi (arrotondati all’euro) 

Piemonte

777.477,00

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

140.725,00

Lombardia

755.523,00

P.A. di Bolzano/Bozen

0,00

P.A. di Trento

0,00

Veneto

322.969,00

Friuli-Venezia Giulia

200.707,00

Liguria

233.776,00

Emilia-Romagna

512.378,00

Toscana

562.808,00

Umbria

317.458,00

Marche

287.420,00

Lazio

540.762,00

Abruzzo

508.704,00

Molise

226.887,00

Campania

710.330,00

Puglia

332.338,00

Basilicata

457.539,00

Calabria

751.665,00

Sicilia

605.888,00

Sardegna

940.340,00

ITALIA

9.185.694,00

Videosorveglianza: 17 milioni a 254 comuni per la sicurezza urbana

Il ministro dell’Interno ha approvato la graduatoria definitiva che assegna, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie previste, 17 milioni di euro a 254 enti locali per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. Tra i comuni più importanti ammessi al finanziamento ci sono Torino, Parma, Lecce, Novara, Padova, Massa, Modena.
La possibilità per i comuni di realizzare tali sistemi avvalendosi di finanziamenti statali rientra tra gli obiettivi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nell’ambito dei “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” sottoscritti dal prefetto ed il sindaco (d.l. n. 14/207, conv. con legge n. 48/2017).
Le richieste presentate sono state 2.265. La graduatoria della apposita procedura concorsuale indetta per la assegnazione dei fondi disponibili nell’anno 2020 è stata redatta sulla base della valutazione della pluralità di criteri definiti con il decreto della titolare del Viminale, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze dello scorso 27 maggio. Tra i criteri l’indice di delittuosità comunale e provinciale, la situazione della sicurezza nell’area o aree interessate dal singolo progetto, il livello di progettazione della proposta di realizzazione del sistema.
È stata prevista la necessaria preventiva sottoscrizione di un patto con la prefettura, la non coincidenza del sistema di videosorveglianza proposto con altri precedentemente realizzati con finanziamenti pubblici concessi o erogati negli ultimi 5 anni, la preventiva approvazione del progetto da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’impegno del comune richiedente di iscrivere in bilancio le somme necessarie per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza che si intende realizzare.
Un punteggio maggiore è stato riservato ai piccoli comuni e – a parità di posizione in graduatoria – titoli di preferenza per quegli enti con una dichiarazione di dissesto negli ultimi 10 anni e, sempre negli ultimi 10 anni, lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.
Per le annualità 2021 e 2022 sono previste per la videosorveglianza risorse statali pari rispettivamente a 27 e 36 milioni di euro (articolo 35 quinquies del decreto legge n.113/2018 convertito in legge con la n.132/2018).

Le richieste avanzata dalle Province sulla legge di bilancio 2021

Un piano straordinario per la rapida immissione di almeno 500 unità di personale specializzato nelle Province e Città metropolitane per progettare ed appaltare gli investimenti per le strade provinciali e le scuole superiori. Personale da destinare al rafforzamento degli uffici di progettazione, gestione delle stazioni appaltanti, digitalizzazione della PA, attraverso un concorso nazionale unico. Accanto, a questo, un vero riordino della finanza provinciale, con la cancellazione della norma che introduce una nuova spending review.
Queste le richieste prioritarie avanzate dalle Province in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Legge di Bilancio 2021, di seguito sintetizzate:

1. Un piano straordinario per la rapida immissione di almeno 500 unità di personale specializzato nelle Province e Città metropolitane, da destinare al rafforzamento degli uffici di progettazione, gestione delle stazioni appaltanti, digitalizzazione della PA, attraverso un concorso nazionale unico.
2. Il rafforzamento delle Stazioni Uniche Appaltanti provinciali e metropolitane, attraverso il loro inserimento per legge nell’ambito delle stazioni appaltanti qualificate previste nell’articolo 38, comma 1, del codice appalti e l’immissione di personale specializzato a tempo
determinato.
3. La cancellazione della previsione della struttura di progettazione centrale che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha posto in capo all’Agenzia del Demanio e l’assegnazione delle risorse a questa destinate, 100 milioni, a Province e Città metropolitane
per il rafforzamento delle Stazioni Uniche Appaltanti.
4. La modifica dei criteri di definizione dei fabbisogni standard con l’introduzione della verifica della spesa in conto capitale insieme alla spesa corrente.
5. Il potenziamento dell’autonomia finanziaria su cui poter poggiare e costruire una reale e autonoma capacità fiscale da correlare ai fabbisogni standard.
6. L’incremento delle risorse a favore delle Province e Città metropolitane attraverso una perequazione verticale finanziata dallo Stato, per intervenire con investimento nelle zone a più basso indice di infrastrutturazione.
7. La cancellazione della spending review prevista all’articolo 157 per 50 milioni nel triennio 2023-2025, poiché in evidente contrasto con il prospettato riordino della finanza provinciale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi pubblici: no al rinnovo automatico della commissione in caso di annullamento della procedura

In tema di concorsi pubblici, l’annullamento giurisdizionale degli atti della procedura selettiva non impone l’integrale rinnovo della commissione esaminatrice, a meno che il vizio accertato riguardi la composizione dell’organo oppure le circostanze del caso concreto evidenzino la sussistenza di problemi tali da comprometterne l’autorevolezza, in particolare per difetto di imparzialità e trasparenza o per gravi errori tecnici nella valutazione dei candidati (fattispecie riguardante una selezione per la copertura di un posto di professore universitario) (v. anche CdS, sez. VI, sent. n. 2238/2019, e sez. IV, sent. n. 1446/2016, entrambe in questa Rivista). È quanto stabilito dal TAR Liguria, sezione I, 5 novembre 2020, n. 760.
La questione sottoposta al vaglio dei giudici amministrativi investe la decisione di rinnovare la procedura selettiva mediante la nomina di una nuova Commissione giudicatrice che ha provveduto alla riformulazione dei giudizi collegiali nei confronti di tutti i candidati, fatta eccezione per il rinunciatario. Il soggetto ricorrente sostiene che tale soluzione non sarebbe stata imposta dalla sentenza di annullamento, motivata esclusivamente con riferimento alla contraddittorietà tra i giudizi collegiali e la valutazione comparativa che ha fatto applicazione di criteri parzialmente diversi da quelli cui si era autovincolata la Commissione. Non essendo stati riscontrati vizi procedurali o concernenti la composizione della Commissione, tali da travolgere l’intero procedimento o da imporre la sostituzione dell’organo valutativo, l’integrale rinnovazione della procedura si porrebbe in contrasto con i principi generali di economicità e di conservazione degli atti amministrativi.
I giudici rammentano che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la scelta in ordine alla sostituzione della commissione in seguito all’annullamento giurisdizionale dei suoi atti costituisce una sorta di extrema ratio alla quale ricorrere solo in situazioni di dimostrata necessità, laddove le circostanze del caso concreto evidenzino la sussistenza di problemi tali da diminuire l’autorevolezza dell’organo valutativo, in particolare sotto i profili dell’imparzialità e trasparenza ovvero della commissione di gravi errori tecnici nella valutazione dei candidati (cfr. C.d.S., sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1248; idem, 27 gennaio 2012, n. 396).
È stato precisato, a tale riguardo, che il diritto positivo non contempla, salvo disposizioni speciali, la regola per cui la rinnovazione dell’attività debba essere compiuta da un’altra commissione, fatta eccezione per il caso in cui il vizio riguardi proprio la composizione del collegio: non è evincibile nell’ordinamento, dunque, un principio generale per cui l’annullamento giurisdizionale degli atti comporti, di per sé, che si debba procedere al mutamento del titolare dell’organo che li aveva adottati al fine della loro rinnovazione (C.d.S., sez. V, 4 novembre 2019, n. 7495; C.d.S., sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3896; idem, 17 dicembre 2009, n. 8248).
Nel caso di specie, non era stata posta in discussione la regolare composizione della Commissione giudicatrice e le ragioni dell’annullamento giurisdizionale non paiono idonee a configurare quella extrema ratio che, secondo il condiviso orientamento della prevalente giurisprudenza amministrativa, ne giustifica la sostituzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza del ddl di bilancio 2021, le prime novità in materia contabile per gli enti locali

Dopo giorni di attesa è disponibile la bozza del testo del disegno di legge di bilancio 2021. Il testo, non ancora definitivo, è composto da 243 articoli e contiene misure volte ad accelerare la ripresa dell’economia e aumentare il potenziale del Paese, mediante un modello di sviluppo nazionale basato su innovazione tecnologica, digitalizzazione, sostenibilità ed equità. Il provvedimento rappresenta la traduzione sul piano contabile degli indirizzi contenuti nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2021, che è stato trasmesso alla Commissione europea, all’Eurogruppo e al Parlamento. Il DPB 2021 riporta, come noto, le valutazioni macroeconomiche e le azioni prioritarie del Governo, l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma nazionale di riforma – con particolare riferimento al livello di risposta alle raccomandazioni specifiche della Commissione europea – e la manovra di finanza pubblica per il 2021 articolata per tipologia di intervento con relativo impatto finanziario (in percentuale del PIL). Nel merito, è previsto un piano di investimenti nazionali, accompagnato dai fondi europei previsti dal Recovery Plan europeo, denominato Next Generation EU (NGEU), un pacchetto di strumenti per il rilancio e la resilienza delle economie dell’Unione Europea. Le misure che impegneranno il Governo nei prossimi mesi guarderanno sia al sostegno delle famiglie e delle imprese nei settori più impattati dalla crisi sia alla realizzazione delle quattro sfide definite nelle Linee Guida per la redazione del PNRR (Programma di Ripresa e Resilienza): il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell’Italia, la riduzione dell’impatto sociale ed economico della crisi pandemica, il sostegno alla transizione verde e digitale, l’innalzamento del potenziale di crescita dell’economia e la creazione di occupazione.
Per quanto riguarda la bozza del ddl bilancio 2021, tra le diverse disposizioni di interessi per gli enti  locali evidenziamo:

  • la proroga al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020) del termine entro il quale i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari straordinari, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica; poteri che riguarderanno anche la possibilità di variare, con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di edilizia scolastica in consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Inoltre, gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio, sono autorizzati per l’anno 2021 ad iscrivere in bilancio i finanziamenti relativi all’edilizia scolastica, mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (art. 79);
  • l’incremento di 100 milioni per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 del fondo di cui all’art. 53, comma 1 del DL n. 104/2020 finalizzato a favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, da ripartire tra i comuni che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che si trovano in condizioni di aver avuto approvato il piano dalla Corte dei Conti o in corso di approvazione trasmesso dalla Cosfel alla Corte medesima (art. 134);
  • la riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, attraverso l’istituzione a decorrere dall’anno 2022 di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, fermo restando l’importo complessivo degli stessi che resta invariato (art. 135);
  • la proroga al 2021 della facoltà, prevista per il 2020 dal comma 1-ter dell’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di svincolare – in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente (2020) da parte dell’organo esecutivo – quote dell’avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per destinarle, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID (art. 136, c. 1, lett. a);
  • la proroga al 2021 della facoltà – prevista per il 2020 dall’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19 (art. 136, c. 1, lett. b);
  • la proroga al 2021 della facoltà, per sole Regioni e Province autonome, di variare il bilancio di previsione mediante atto dall’organo esecutivo, adottato in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine (art. 136, c. 1, lett. c);
  • la possibilità di utilizzare le somme ricevute dall’ente locale, in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato (cd. mark to market), a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati, oltre che alla riduzione di altri debiti dell’ente, anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell’epidemia da COVID (art. 136, c. 2, lett. b);
  • l’istituzione di un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e delle regioni e province autonome, al fine di valutare l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19 (art. 136, c. 3);
  • l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui ai decreti legge n. 19, n. 33 e n. 35 del 2020 (art. 137);
  • l’incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido. L’incremento della dotazione del fondo per lo sviluppo dei servizi sociali è pari complessivamente ad euro 3.188.384.000,00 per il periodo 2021-2029 e ad euro 650.923.000,00 a decorrere dal 2030. L’incremento del fondo relativo al potenziamento degli asili nido è pari complessivamente ad euro 700 milioni di euro per il periodo 2022-2025 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2026. Si introducono, di conseguenza, le modifiche al comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 per poter ricondurre i meccanismi di riparto delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido nell’ambito della definizione complessiva del fondo di solidarietà comunale spettante a ciascun ente (art. 138);
  • il ristoro, a decorrere dal 2021, della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, connesso agli effetti negativi derivanti dall’emergenza COVID-19, per 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del concorso alla finanza pubblica (art. 139);
  • l’incremento delle risorse, da assegnare alle regioni a statuto ordinario, per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, etc.. L’incremento è pari complessivamente a euro 4.279.500.000 per gli anni 2021-2034. Tra le tipologie di investimenti potenzialmente finanziabili, rientrano anche l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale. Viene aggiunto il comma 135-bis all’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, prevedendo che le regioni, nell’atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, individuino gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L’atto di assegnazione deve prevedere, altresì, che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, classifichino tali interventi nel sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, richiamato al comma 138, sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019” (art. 140);
  • il rinvio, al 2022, della disciplina in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (art. 142);
  • l’incremento delle risorse per il rifinanziamento del trasporto pubblico locale e regionale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ritenuti indispensabili per l’avvio dell’anno scolastico (art. 143);
  • l’incremento di 500 milioni di euro, per l’anno 2021, delle risorse a valere sul Fondo, di cui all’art. 106 del DL n. 34/2020 e all’art. 39 del DL n. 104/2020, c.d. “Fondone Covid”, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province. Il riparto verrà effettuato con decreto del Ministero dell’Interno, da adottarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in Conferenza Stato- città ed autonomie locali. Le risorse del Fondo sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del DL n. 18/2020 e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato. Gli enti locali destinatari delle risorse sono tenuti ad inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la certificazione attestante la perdita di gettito dell’esercizio 2021 riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e dell’andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane tenendo conto delle certificazioni (art. 145, c. 1-8);
  • il rinvio al 31 maggio 2021 del termine previsto per la certificazione del fondo funzioni fondamentali, concernente la perdita di gettito dell’esercizio 2020 dei comuni, province e città metropolitane disciplinata dall’articolo 39, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (art. 145, c. 9);
  • il contributo alla finanza pubblica (spending review) da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di comuni (pari a 100 milioni di euro), province e città metropolitane (50 milioni di euro) è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di IFEL e UPI e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 146);
  • l’istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (art. 147).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anci, ridefinizione delle attività indifferibili dopo il DPCM del 3 novembre

ANCI ha pubblicato la nota operativa sulla ridefinizione delle attività indifferibili ai fini dell’applicazione del lavoro agile in applicazione del DPCM 3 novembre 2020. Il documento analizza le disposizioni contenute nel DPCM 3 novembre 2020 che maggiormente impattano sul personale ridefinendo i contorni dell’utilizzo di modalità di lavoro agile negli Enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION