Certificazione ristoro IMU da esenzione sui beni sotto sfratto per morosità

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 17 novembre, rende noto che è disponibile il modello di certificazione della perdita di gettito connessa all’esenzione, per l’anno 2021, dal versamento dell’IMU a favore delle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità la cui esecuzione è stata sospesa.

Di seguito il Comunicato della Direzione:

L’articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, prevede l’esenzione, per l’anno 2021, dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno dato in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021. La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 2 del medesimo articolo 4-ter stabilisce che i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021 e che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stabilite le modalità di attuazione del rimborso della prima (o unica) rata dell’IMU previsto dallo stesso comma 2.

Il successivo comma 3 dell’articolo 4-ter prevede che, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2021.

Le modalità di attuazione del Ministero sono state stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2021, del quale si richiamano, in particolare:
– l’articolo 2 (Modalità di rimborso della prima rata o unica rata IMU 2021) che stabilisce che i soggetti che hanno diritto al rimborso dell’IMU presentano al Comune competente un’istanza di rimborso nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell’immobile, taluni altri elementi, ivi analiticamente indicati, che danno diritto al rimborso;
– l’articolo 3 (Dichiarazione IMU anno 2021) che dispone che tali soggetti devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, nonché l’importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, che deve essere presentata a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n.160 del 2019.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto del 30 settembre 2021, tali modalità sono di ausilio al Comune per verificare la fondatezza del diritto all’esenzione e al rimborso della prima o unica rata.

Il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU relativa all’anno di imposta 2021, (prorogato da ultimo dall’articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.122) è scaduto lo scorso 30 giugno.

Com’è noto, ad un primo provvisorio ristoro delle perdite di gettito per l’anno 2021 si è provveduto con decreto interministeriale del 15 ottobre 2021, con il quale è stato parzialmente ripartito lo specifico fondo di 115 milioni di euro, per complessivi euro 34.508.524,26, assegnati a titolo di acconto, a favore dei comuni capoluogo di provincia e di 48 comuni non capoluogo con oltre 60.000 abitanti o con popolazione pari ad almeno il 60% di quella del capoluogo della provincia di appartenenza, corrispondente alla perdita di gettito stimata sulla base dei dati dei provvedimenti di sfratto pubblicati con riferimento a ciascun territorio provinciale sul portale dell’Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell’interno, secondo gli importi indicati pro-quota nell’allegato A e sulla base delle modalità definite nell’allegato B “Nota metodologica”.

Il predetto decreto interministeriale 15 ottobre 2021, stabilisce che, al riparto del rimanente ammontare del fondo, pari ad euro 80.491.475,74, da attribuire a titolo di conguaglio, ai comuni indicati nell’allegato A e a titolo di integrale ristoro ai rimanenti comuni interessati da provvedimenti di sfratto per morosità, si provvede con successivo decreto sulla base dei dati certificati dagli enti stessi secondo il modello reso disponibile dal Ministero dell’interno.

Pertanto, è stato predisposto l’unito modello con il quale tutti i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana, delle regioni Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, beneficiari o meno dell’acconto, devono certificare l’importo della effettiva perdita di gettito IMU per l’anno 2021, derivante dalle disposizioni di cui ai primi due commi del richiamato articolo 4-ter, quantificata sulla base delle modalità di rimborso della prima o unica rata IMU 2021 stabilite nel richiamato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2021, nonché il numero di immobili esenti e la base imponibile esente a tale titolo.

Si precisa che gli enti non destinatari di acconto e che non abbiano subito tale perdita di gettito sono esonerati dal produrre la certificazione.

Per i Comuni cui è stato attribuito l’acconto (indicati nell’allegato A al decreto ministeriale del 15 ottobre 2021), che sono comunque tenuti all’adempimento anche nell’eventualità di perdita di gettito nulla, il modello di certificato reca già l’importo di tale acconto e calcola automaticamente, all’atto dell’inserimento del valore della effettiva perdita di gettito, il conguaglio a credito o a debito dell’ente.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DEL MODELLO

I Comuni, per accedere al riparto del fondo di cui all’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge n.73 del 2021, devono compilare il modello disponibile sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina web: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.

Il modello, da sottoscrivere mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario, deve essere trasmesso dai comuni, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati) disponibile alla citata pagina web del medesimo sito internet a partire dal 1° dicembre 2023 ed entro le ore 12 del 29 marzo 2024. I dati eventualmente trasmessi con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno ritenuti validi ai fini del riparto del fondo. La mancata presentazione del certificato implica l’esclusione dal ristoro e la restituzione dell’eventuale acconto ricevuto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Prorogata al 2025 la decorrenza dell’obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU

È stato approvato un emendamento dalla Commissione Finanze del Senato al decreto n. 132/2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (c.d. decreto proroghe), che proroga la decorrenza dell’obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU al 2025. La proroga è stata decisa in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del Prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto; pertanto l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno di imposta 2025.

 

 

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Arera: Approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025

Con la determinazione n. 1/2023 del 6 novembre 2023 l’ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.

Nello specifico sono adottati  i seguenti schemi tipo:
a) il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all’Allegato 1;
b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all’Allegato 2;
c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all’Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all’Allegato 4.

Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:
a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i
gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;
b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l’utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024.

 

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ICI/IMU e immobile sottoposto a procedura concorsuale

In caso di mancata vendita dell’immobile soggetto a fallimento o a procedura coatta amministrativa, l’obbligazione di pagamento dell’ICI, relativa al periodo di pendenza della procedura concorsuale, grava sul fallito che ne riacquista la proprietà. In applicazione di tale principio, i giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza del 05/10/2023 n. 8081, hanno ribadito che gli immobili compresi nel fallimento o nella procedura coatta amministrativa non sono esenti da ICI.

Passando al merito della controversia, si rileva che, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.L.vo n. 504 del 1992, legge regolatrice dell’ICI, nel testo vigente “ratione temporis”, “per gli immobili compresi nel fallimento o nella procedura coatta amministrativa l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento della imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.”. Da tale disposizione, si evince che il curatore è tenuto al pagamento della imposta solo dopo la vendita del bene, con la conseguenza che il Comune, prima di tale atto, non è tenuto richiedere il pagamento al curatore né ad insinuarsi nel fallimento.

Poiché nella specie, la vendita non vi è stata, ed il fallito è tornato in bonis a seguito del concordato fallimentare, mantenendo la proprietà dell’immobile, l’obbligazione del pagamento della imposta grava sul medesimo anche in relazione al periodo precedente in pendenza della procedura concorsuale. Tale disposizione di legge regolava in via generale, per il periodo in esame, la disciplina dell’obbligo di denuncia a fini ICI e del pagamento dell’imposta in pendenza di procedura fallimentare.

Dal testo di legge si ricava chiaramente che: l) l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (e quindi non vi è alcun mutamento nell’obbligazione tributaria, nemmeno nell’ammontare, in dipendenza dello stato di fallimento); 2) sul presupposto che il fine della procedura fallimentare è la liquidazione dei beni del fallito per il soddisfacimento dei creditori, e l’ulteriore, che costituisce la ” ratio” della disciplina speciale, che il soggetto attivo di imposta debba essere soddisfatto in prededuzione rispetto agli altri creditori sul ricavato della vendita del bene soggetto ad imposizione fiscale, l’obbligo di denuncia e di pagamento della imposta anno per anno è sospeso in attesa della vendita di detto immobile; 3) una volta effettuata la vendita ed incassato il prezzo, la imposta complessiva dovuta per l’intero periodo è prelevata dal curatore sull’ammontare del ricavato; 4) entro tre mesi dall’incasso, lo stesso curatore è tenuto sia a presentare la denuncia che a versare la imposta complessiva dovuta al Comune.

Su tali premesse, è ovvio che, ove il fallimento sia chiuso per un motivo che renda superflua la vendita del bene, il quale torna nel possesso del fallito, l’obbligazione tributaria maturata durante la pendenza della procedura mai venuta meno, è posta a carico del soggetto già fallito e tornato in bonis il quale è tenuto sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativi a detto periodo (cfr., ex multis, Cass. sentenza n. 15478 del 2010). Ne deriva, da un lato, che né il curatore, né il fallito sono tenuti alla denuncia in pendenza di procedura prima di detto termine, e che per lo stesso periodo non maturano interessi, in quanto la legge fa esclusivo riferimento per la determinazione del dovuto da prelevarsi dal prezzo, al “complessivo ammontare” dell’imposta, senza menzione di interessi (che d’altro canto non possono decorrere in assenza di esigibilità del credito). Ne consegue che per il periodo considerato nell’avvis. di accertamento, in cui era pendente la procedura, non sono dovute sanzioni né interessi, per carenza dei relativi presupposti.

 

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Aggiornamento biennale del Metodo Tariffario Rifiuti: Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale

Arera ha emanato la delibera n. 487/2023/R/rif del 24 ottobre concernente concernente la “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”, il cui obiettivo è quello di riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy.

Ai fini dell’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie  – secondo quanto previsto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF – viene individuato il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2024, da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni. Inoltre, sono confermate – in sede di prima applicazione e al fine di permettere l’adozione delle determinazioni tariffarie secondo le scadenze stabilite – i valori dei parametri alla base della determinazione del tasso di remunerazione per le attività di trattamento e per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani individuati dagli articoli 1 e 2 dalla deliberazione 68/2022/R/RIF. Sono fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti che tengano conto delle determinazioni in merito all’attivazione del meccanismo di trigger di cui all’articolo 8 del TIWACC (recato dall’Allegato A alla deliberazione 614/2021/R/COM).

 

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Revisione disciplina IRPEF: il testo del decreto attuativo del primo modulo di riforma fiscale

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il decreto introduce norme finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

  • garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall’imposta lorda;
  • conseguire il graduale perseguimento dell’equità orizzontale prevedendo, nell’ambito dell’IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Si interviene con disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a rimodulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda.
In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

  • 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro. In tal modo, si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.
Inoltre, si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.

 

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ARERA: Pubblicazione versione preview file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025

L’ARERA rende disponibile una versione preview del file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025 per fornire un’occasione di verifica della modulistica che dovrà essere elaborata dagli Enti territorialmente competenti ai fini della predisposizione tariffaria prevista all’art. 8 della deliberazione 363/2021/R/rif.

In un’ottica di semplificazione e di minimizzazione degli oneri amministrativi, viene presentata una versione – in fase di test– degli schemi di raccolta dei dati tariffari da trasmettere all’Autorità e di un tool di calcolo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento ai fini dell’aggiornamento biennale 2024-2025 delle proposte tariffarie.

Lo strumento di raccolta dati/tool di calcolo è suddiviso in:

  • dati di input necessari al calcolo (fogli di colore arancio);
  • dati di input a valle di calcoli prodotti dal tool (fogli di colore rosso);
  • fogli di calcolo intermedi (fogli di colore verde);
  • dati di output PEF (fogli di colore blu).

Ai fini dell’elaborazione della versione definitiva del file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025, i soggetti interessati possono inviare all’Autorità eventuali contributi e osservazioni tramite posta elettronica (all’indirizzo protocollo@pec.arera.it e, in copia, all’indirizzo mtr@arera.it), indicando nell’oggetto “Contributi sul file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025_preview”, entro il 20 ottobre 2023.

File Tool MTR-2 agg. preview

 

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IFEL, progetto riscossione: scade il 15 ottobre il termine per la compilazione del questionario inviato ai Comuni

L’IFEL, con riferimento all’indagine conoscitiva sullo stato della fiscalità locale e sui modelli di gestione e riscossione delle entrate comunali, avviata nelle scorse settimane, ricorda a tutti i Comuni l’approssimarsi del termine di scadenza per partecipare a questa importante rilevazione.

La rilevazione in oggetto si propone di raccogliere informazioni sulla capacità di realizzazione delle entrate comunali e sui modelli organizzativi (es: gestione diretta, in house, concessionario privato) adottati dai Comuni per la gestione del ciclo delle entrate (riscossione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva), nonché sui risultati conseguiti, i vantaggi e le eventuali criticità delle soluzioni organizzative prescelte.

Il contributo al questionario da parte del maggior numero di Comuni possibile, oltre che a garantire la completezza e la rappresentatività dei dati raccolti, risulterà utile alla formulazione di proposte normative ed al disegno e dispiegamento di misure di supporto finalizzate a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema di accertamento e riscossione delle entrate comunali.

Tutti i Comuni sono invitati a procedere alla compilazione del questionario entro la scadenza del 15 ottobre p.v. in modo da consentire un’ordinata e celere raccolta e analisi dei dati risultanti dal questionario.

Per segnalare il mancato ricevimento del questionario o per richieste di chiarimento e assistenza è possibile scrivere a: supporto.riscossioni@fondazioneifel.it.
Per maggiori informazioni sul Progetto Riscossione: riscossione.fondazioneifel.it

 

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Applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto delle aliquote IMU 2024

Con il comunicato del 21 settembre 2023, il Dipartimento delle Finanze rende noto che è stata resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, l’applicazione informatica “Gestione IMU” attraverso la quale i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto. Inoltre, sono state pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU.

In ordine alla tempistica dell’attivazione delle funzionalità della predetta applicazione informatica, il Dipartimento chiarisce che:

  • fino al mese di ottobre 2023, i comuni potranno, ai fini dello svolgimento della fase sperimentale, solo testare la funzionalità dell’applicazione informatica volta a simulare l’elaborazione del Prospetto. I prospetti inseriti durante tale fase non avranno alcuna valenza;
  • a decorrere dal mese di novembre 2023, i comuni potranno elaborare il Prospetto per l’anno di imposta 2024;
  • a decorrere dal mese di gennaio 2024, sarà messa a disposizione dei comuni anche la funzionalità di trasmissione del Prospetto al MEF, per l’anno di imposta 2024, ai fini della successiva pubblicazione da parte di quest’ultimo sul sito internet www.finanze.gov.it.

Infine, viene ricordato che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte.

 

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Assoggettabili ad imposta di pubblicità gli striscioni con la dicitura “Domenica aperto”

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19026 del 5/7/2023, ha chiarito che sono assoggettabili ad imposta di pubblicità i messaggi diffusi nell’ambito dell’attività commerciale destinati a migliorare l’immagine dell’impresa indicando all’utenza gli orari di apertura dell’esercizio commerciale.

Nel caso di specie, l’oggetto della controversia riguarda plurimi striscioni includenti informazioni indicative dei giorni e orari d’apertura del Centro commerciale (domenica aperto, venerdì aperto sino alle ore 22,00; ipermercati e gallerie commerciali domenica sempre aperti con logo del centro commerciale) ubicati all’ingresso e nell’area di parcheggio pubblico adiacente al centro.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17624 del 21.06.2021; n. 26104/2019; Cass.n. 12349/2017; Cass. n. 8616/14, 17852/2004) le indicazioni stradali e i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, svolgono per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993. Il presupposto dell’imposta sulla pubblicità va ricercato nell’astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda (Cassazione, sentenze nn. 27497/2014, 15654/2004 e 8658/2015).

Le scritte in questione rientrano, secondo la Cassazione, nella menzionata nozione, dal momento che esse sono destinate a migliorare l’immagine dell’impresa indicando all’utenza gli orari di apertura dell’esercizio commerciale. L’indicazione dei servizi offerti mediante le scritte e i cartelli in questione, apposti anche all’esterno del centro commerciale hanno difatti l’inequivoca funzione di rendere noti al pubblico l’attività commerciale esercitata, svolgendo, dunque, una indiscutibile attività pubblicitaria proprio nel senso indicato dall’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993. Posti all’interno di un luogo aperto al pubblico, quale è un centro commerciale ovvero in un parcheggio pubblico, tali scritte e cartelli sono chiaramente destinati ad attirare l’attenzione della potenziale clientela che vi accede sui servizi e sui prodotti offerti, rivestendo il carattere di invito o stimolo verso il pubblico alla fruizione del servizio offerto o all’acquisto dei prodotti disponibili (v. ex plurimus: Cass. n. 17622 del 21 giugno 2021). Evidente è la funzione incentivante e promozionale degli acquisti nelle date e negli orari di apertura straordinaria così indicati.

 

La redazione PERK SOLUTION