Revisione del sistema sanzionatorio tributario

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 febbraio scorso, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario.

Secondo il comunicato diffuso dal Governo, gli ambiti di intervento del decreto riguardano:

  • le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l’integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate (divieto del “bis in idem”) e la riduzione delle sanzioni;
  • le sanzioni penali, con particolare riferimento alla revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati;
  • le sanzioni amministrative, prevedendo una maggiore proporzionalità tra le sanzioni rispetto alle condotte contestate, ferma restando la maggiore rilevanza di comportamenti fraudolenti, e realizzando una revisione della disciplina della recidiva dei cumuli e delle continuazioni.

 

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Arera: Avvio indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani

Con la deliberazione 6 febbraio 2024 n. 41/2024/R/RIF, l’Arera avvia un’indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani con riferimento sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche, al fine di verificare i criteri di articolazione tariffaria attualmente in uso, alla luce del principio “chi inquina paga”.

Il documento intende approfondire i seguenti principali elementi:
a) il regime di prelievo applicato, se tributo o tariffa avente natura di corrispettivo, nonché il grado di diffusione dei sistemi di tariffazione puntuale rispetto a metodi di natura presuntiva;
b) i criteri di ripartizione utilizzati per suddividere tra le categorie di utenza domestica e non domestica i costi del servizio da coprire attraverso la tariffa;
c) i valori adottati dei coefficienti di adattamento Ka e Kb per l’attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche e, analogamente, i valori del coefficiente potenziale di
produzione Kc e del coefficiente di produzione Kd rispettivamente per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche, ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato 1 del d.P.R. 158/99;
d) l’attuale sviluppo e le diverse soluzioni eventualmente adottate di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti, nonché le modalità di identificazione dell’utenza per l’attribuzione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti, eventualmente anche in caso di utenze aggregate;
e) le caratteristiche dell’articolazione dei corrispettivi in caso di adozione di tariffazione puntuale e i criteri di allocazione dei costi nella struttura articolata alle utenze;
f) ulteriori informazioni sull’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

 

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Imposta sulla pubblicità e insegne Bancomat

In caso di pluralità di insegne è riconosciuta l’esenzione nei limiti di una superficie complessiva di cinque metri quadrati e sempre che i vari mezzi pubblicitari siano collocati in connessione tra di loro. Ove siano presenti più insegne esposte all’esterno di un unico locale l’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 considerava come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un’unica sequenza (Corte Cass. ord. 18 aprile 2018, n. 9492).

L’insegna “Bancomat” o “Postamat” posta all’esterno dei locali che sia accompagnata dall’indicazione dell’istituto di credito di riferimento non integra messaggio di rilevanza pubblicitaria, trattandosi di “un elemento essenziale per completare l’informazione diretta al cliente” e garantire una corretta fruizione del servizio reso. Sulla scorta del principio enunciato la Corte di secondo grado ha rigettato l’appello proposto dall’ente impositore, in quanto l’utilizzo dell’insegna Postamat non integra un messaggio pubblicitario ma una informazione diretta al cliente essenzialmente “direzionale” e di segnalazione della fruibilità in loco del servizio secondo le modalità tecniche e le condizioni economiche e negoziali già concordate con l’operatore. In base a tale ragionamento la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza del 04/01/2024 n. 10, ha respinto l’appello proposta dal concessionario della riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per conto di un comune.

 

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Sisma Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria: Anticipazione rimborso minori gettiti IMU

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il decreto del 5 gennaio 2024, recante: «Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2023, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2024.

L’importo complessivo dell’anticipazione di 8.514.075,13 euro è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, per euro 8.357.705,88 agli enti individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e per complessivi euro 156.369,25 ai Comuni di Fermo, Foligno, Grottazzolina, Monte Urano e Torre San Patrizio, individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, così come specificato nell’Allegato A, del decreto.

L’attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2023 sarà disposta con successivo analogo provvedimento.

 

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Accordo Anci-Conai, i nuovi corrispettivi 2024 per la raccolta rifiuti di imballaggio

Il Comitato di verifica ANCI-CONAI ha formalizzato la revisione annuale dei corrispettivi riconosciuti per la raccolta dei rifiuti di imballaggio e il loro conferimento in convenzione ai sensi dell’Accordo Quadro ANCI CONAI ai Consorzi di filiera. L’incremento dei corrispettivi tiene conto dell’indice NIC 2023/2022 la cui variazione media annua è risultata pari a +5,7%. I nuovi corrispettivi ANCI-CONAI 2024 sono indicati nel presente documento.

 

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Contenzioso tributario, abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con comunicato n. 13 del 22 gennaio 2024, chiarisce che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione, ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.

Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.

Si ricorda che è stato pubblicato in G.U. n 2 del 3.01.2024 il Dlgs n 220/2023 per la riforma del Contenzioso tributario, adottato in attuazione della delega conferita con la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Lo schema si compone di 4 articoli e reca diverse modifiche al d.lgs. n. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario (Vedi news dell’ 8 gennaio 2024).

L’istituto del reclamo-mediazione, strumento deflativo del contenzioso tributario, prevede che il contribuente, prima di avviare un contenzioso, in caso di lite non superiore a 50mila euro (considerando solamente l’importo del tributo, quindi senza interesse e sanzioni), deve necessariamente “tentare” di aprire un dialogo con l’ente impositore. Per questo, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo deve presentare un’istanza di “reclamo” che contenga la richiesta di annullamento dell’atto impugnabile e una proposta di mediazione. La procedura deve concludersi entro 90 giorni, dopodiché il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

 

 

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Validità della notifica via PEC

Quando la cartella di pagamento è notificata via PEC, l’assenza della relata di notifica come tradizionale prova materiale di ricezione dell’atto, non può in alcun modo determinare l’inesistenza dell’atto per nullità della notifica. A tale conclusione è giunta la Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, con sentenza del 15/12/2023 n. 1040, avvalendosi, tra l’altro, della costante giurisprudenza in materia della Corte di Cassazione.

I giudici anconetani hanno così ribaltato la sentenza di primo grado che negava la valenza di una notificazione effettuata a mezzo PEC poiché non eseguita mediante un soggetto abilitato a eseguire le notifiche. Nel caso di specie, tra l’altro, la notifica aveva raggiunto il suo scopo poiché il contribuente aveva provveduto ad impugnare tempestivamente la cartella che gli era stata notificata tramite pec.

 

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Trasmissione delibere di approvazione delle aliquote IMU e delle tariffe TARI per il 2023

Con comunicato del 12 gennaio 2024, il Dipartimento delle finanze rammenta che, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023.
È precisato che tali atti risultano già pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023. Al contempo, viene dato rilievo, mediante apposita nota, dell’inefficacia degli atti inviati al MEF successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023.
Con esclusivo riferimento all’IMU, il successivo comma 73 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l’imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

 

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Tari e fabbisogni standard: pubblicato l’aggiornamento delle linee guida

Pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013”, predisposte in collaborazione con Ifel e Sose per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della Tari per l’anno 2024.

Le linee guida forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2023 e approvato dalla CTFS in data 23 ottobre 2023.

Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio. Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, stima che nel modello è rappresentata dal valore dell’”intercetta” della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti: tale valore è pari a 130,45 euro.

Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, a tale valore base occorre aggiungere i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti:

  • la percentuale di raccolta differenziata;
  • la distanza in km fra il comune e gli impianti;
  • il numero e la tipologia degli impianti regionali;
  • la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali;
  • la forma di gestione del servizio rifiuti, in particolare, la gestione associata del servizio mostra mediamente un costo standard più alto di 5,82 euro per tonnellata rispetto alla gestione diretta;
  • i fattori di contesto del comune;
  • le economie/diseconomie di scala;
  • le modalità di raccolta dei rifiuti urbani;
  • il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune.

Allegati:

 

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Aggiornamento strumento di simulazione addizionale comunale IRPEF

Il Dipartimento delle finanze rende noto che è stato aggiornato lo strumento di simulazione dell’addizionale comunale IRPEF, utile per la simulazione dell’anno d’imposta 2024.

Lo strumento consente ai Comuni, accedendo all’Area riservata del Portale, di simulare l’impatto sul gettito delle modifiche di aliquote o soglie di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF, per competenza e per cassa.

Portale del federalismo fiscale

 

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