ARERA: Modalità versamento contributo anno 2024

La deliberazione del 24 settembre 2024 n. 382/2024/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.

In base alla deliberazione dell’Autorità su citata n. 382/2024/A, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2024 è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,19 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio. Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:
    • aa.       spazzamento e lavaggio delle strade;
    • bb.       raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
    • cc.       gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
    • dd.       trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
    • ee.       trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
    • ff.        spedizione transfrontaliera

Nella deliberazione n. 382/2024/A l’Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l’esercizio 2023.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Il contributo 2024 deve essere versato entro il 29 novembre 2024

 Istruzioni tecniche

Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo – ivi inclusi coloro il cui versamento è uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro – sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 31 gennaio 2025, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica Operatori dell’Autorità.

Tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo devono versare lo stesso, nella misura stabilita dalla deliberazione 382/2024/A, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all’Autorità e di seguito riportato:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001

Altresì tutti i soggetti operanti nei settori di competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento che, in alternativa al bonifico bancario di cui in precedenza, è attiva la nuova piattaforma digitale dei pagamenti PagpPA accedendo all’apposita pagina internet dell’Autorità tramite il seguente link Piattaforma digitale dei pagamenti PagoPA.

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura “Contributo ARERA 2024 ENERGIA” ovvero “Contributo ARERA 2024 IDRICO” ovvero “Contributo ARERA 2024 RIFIUTI” secondo il proprio settore di appartenenza.

I soggetti tenuti al versamento del contributo aggiuntivo di cui al punto 1 della deliberazione 382/2024/A effettuano un unico versamento utilizzando il conto corrente sopra riportato comprendendo nella somma da versare il contributo ordinario e il contributo aggiuntivo.

I soggetti che devono provvedere a versare il contributo riconducibile a più settori dovranno effettuare il versamento in modo distinto per settore e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un’unica dichiarazione.

Per informazioni e chiarimenti si prega visitare la determinazione 91/DAGR/2024 del 23 ottobre 2024 oppure è possibile contattare l’Autorità esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: contributo@arera.it (Fonte Arera).

 

 

Apertura piattaforma informatica per l’elaborazione del Prospetto IMU – Anno 2025

Il Dipartimento delle Finanze rende noto che è disponibile, all’interno del Portale del federalismo fiscale, nell’apposita sezione denominata “Gestione IMU”, l’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025.

Si ricorda che all’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, è stato emanato il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024), integrativo del decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’”Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, con il quale, in considerazione di quanto previsto dall’art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, è stato riapprovato l’Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al decreto 7 luglio 2023. In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023.

Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte.

Allegati:

Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Corte Costituzionale, Imu sugli immobili strumentali: ribadita la non fondatezza dell’indeducibilità dall’irap

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171/2024, si è nuovamente pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’IRAP e ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in riferimento all’art. 53 Cost., ribadendo, in sostanza, quanto già affermato con la sentenza n. 21 del 2024, ovvero che, in riferimento all’IRAP, mancano «quelle evidenze normative che hanno condotto questa Corte con la richiamata sentenza n. 262 del 2020 a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali con riguardo all’IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell’imposta.

La diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all’IRAP».

La Corte ha anche chiarito che non vi è un fenomeno di doppia imposizione giuridica, perché i presupposti di IMU e IRAP sono diversi. La sentenza ha altresì dichiarato non fondate le questioni sollevate dal medesimo rimettente e dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia in riferimento al principio di uguaglianza, in quanto le affermazioni contenute nella citata sentenza n. 262 del 2020, con la quale la Corte costituzionale ha sottolineato – ma nel contesto di una riscontrata rottura del principio di coerenza – l’indebita penalizzazione delle imprese che abbiano scelto di investire gli utili nell’acquisto della proprietà degli immobili strumentali, non si prestano a essere pedissequamente traslate in riferimento al regime dell’IRAP.

La pronuncia ha anche dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 41 Cost. dalla CGT di Milano; nonché quelle sollevate dalla CGT di Reggio Emilia in riferimento all’art. 53 Cost. e, con riguardo agli artt. 3 e 53 Cost, sull’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sull’adeguamento dei contratti di servizio gestione rifiuti allo schema tipo ARERA

IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento sull’adeguamento dei contratti di servizio di gestione dei rifiuti allo schema tipo di ARERA, che si propone di fornire una sintesi dei nuovi obblighi che gravano sugli enti affidanti del servizio di gestione dei rifiuti e sui gestori del servizio, sia esso fornito in forma integrata, o nei singoli servizi che lo compongono.

Con la deliberazione n.385 del 2023, l’ARERA ha diffuso lo schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, caratterizzato da contenuti minimi essenziali che dovranno essere recepiti sia nei contratti in essere che in quelli nuovi, con il proposito di disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra ente affidante e soggetto gestore. Lo schema tipo di contratto di servizio rappresenta la sintesi all’interno della quale dovranno essere recepite tutte le prescrizioni regolatorie finora definite dall’Autorità, dalla determinazione dei costi efficienti del servizio (con MTR e MTR-2), fino all’adozione delle regole di trasparenza e qualità tecnica e contrattuale (TQRIF).

La nota Ifel rappresenta la posizione dei Comuni in qualità di enti che affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in ordine alle attività che dovranno essere implementate nel rispetto delle nuove prescrizioni regolatorie che discendono dalla delibera n.385 in esame.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le modifiche al processo tributario. Nota di approfondimento di IFEL

IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento dei contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, approvato in attuazione della Delega fiscale (l. 9 agosto 2023, n. 111), che all’art. 19 reca i principi e criteri direttivi per gli interventi di riforma del contenzioso tributario.

Con l’intervento attuativo si apportano una serie di modifiche alle disposizioni sul processo tributario disciplinate dal d.lgs. 546/1992, che hanno l’obiettivo di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria, di snellire, accelerare ed arricchire la fase cautelare, con la previsione dell’impugnazione delle ordinanze cautelari del giudice di primo grado. Inoltre, il decreto legislativo reca interventi di ampliamento degli istituti di deflazione del contenzioso tributario, come la nuova conciliazione delle vertenze pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

Nella nota si analizzano i singoli interventi di modifica, con la relativa indicazione della decorrenza degli effetti, poiché le norme recate dal d.lgs. 220/2023 hanno tre regimi differenziati di entrata in vigore. In particolare, l’art. 4, comma 1, d.lgs. 220/2023 precisa che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, dal 4 gennaio 2024, mentre il comma 2 individua le nuove disposizioni che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per alcune modifiche, puntualmente elencate nel comma, che si applicano, invece, dal giorno successivo all’entrata in vigore e, quindi, dal 5 gennaio 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aliquote IMU: apertura dell’applicazione informatica dalla seconda metà del mese di ottobre 2024

All’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, è stato emanato il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024), integrativo del decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’”Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, con il quale, in considerazione di quanto previsto dall’art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, è stato riapprovato l’Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al decreto 7 luglio 2023.

In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023. L’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025 è resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.

Lo ha reso noto il Ministero dell’economica e finanze, con comunicato del 27 settembre 2024. Dal 1° ottobre 2024, verrà chiusa la fase sperimentale, avviata nel corso degli anni 2023 e 2024, e non sarà, quindi, più consentito ai comuni accedere all’applicazione informatica per simulare l’elaborazione del Prospetto.

Si ricorda che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità previste dalla norma.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

IMU, le regole per diversificare le aliquote dal 2025

È stato pubblicato in G.U. n. 219 del 18-09-2024 il decreto del MEF del 6 settembre 2024, che sostituisce
l’allegato A del decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all’art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si ricorda che la legge n. 160 del 2019, all’art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le
aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023. I comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da
761 a 771 del medesimo articolo.

Nel corso della fase di sperimentazione effettuata ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto 7 luglio 2023 è emersa l’esigenza di modificare e integrare le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal suddetto decreto 7 luglio 2023. Il Ministero Economia e Finanze ha ritenuto, di conseguenza, di dover procedere alla modifica e all’integrazione delle suddette condizioni e, quindi, alla riapprovazione dell’allegato A del decreto 7 luglio 2023.

L’articolo 2 del decreto del 6 settembre 2024 precisa che “l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’Imu tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica di cui all’art. 3, comma 1, decorre dall’anno di imposta 2025”.

Le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) sono:

  • Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  • Terreni agricoli;
  • Aree fabbricabili;
  • Altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

 

La redazione PERK SOLUTION

La revisione del sistema sanzionatorio degli enti locali. Nota di commento di IFEL al D.lgs 87/2024

IFEL ha pubblicato una nota di commento che affronta le novità contenute nel decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, emanato in attuazione dell’articolo 20 della cd. “delega fiscale” (legge 9 agosto 2023, n.111), che reca modifiche al sistema sanzionatorio tributario, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali. La legge-delega n. 111/2023 all’art. 20 dispone che nell’esercizio della delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA, agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali.

L’articolo 20 prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi e sulla produzione, prefigurando una razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale con obiettivi di maggiore semplificazione e una maggiore coerenza con i princìpi  giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea, fra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte.

La nota di lettura affronta tutte le novità contenute nel decreto legislativo 87/2024, che riguardano vari istituti, ivi inclusi il cumulo giuridico e il ravvedimento operoso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Perdita di gettito IMU, fratti 2021: Certificazione entro il 7 novembre 2024

Con decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2024 (G.U. n. 182 del 05-08-2024), sono state approvate le modalità di certificazione per la perdita di gettito IMU per l’anno 2021, destinata ai Comuni che hanno subito questa perdita a causa dell’esenzione IMU per i locatori con convalida di sfratto per morosità, accertata al 31 dicembre 2023.

Sono tenuti alla certificazione i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, che abbiano subito una effettiva perdita di gettito IMU per l’anno 2021 derivante dalle disposizioni di cui ai primi due commi dell’art. 4-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, ovvero che, pur con una perdita di gettito nulla, siano stati destinatari dell’acconto erogato con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 ottobre 2021. Sono esentati dalla certificazione i comuni delle regioni ivi indicate non destinatari di acconto e con perdita di gettito nulla.
Sono tenuti alla certificazione – che deve includere l’importo delle minori entrate derivanti dai rimborsi concernenti la prima o unica rata IMU 2021 – anche gli enti che abbiano già trasmesso il modello approvato con il precedente decreto ministeriale del 21 novembre 2023.

La certificazione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato disponibile nell‘area riservata a decorrere dall’8 agosto 2024 e fino al 7 novembre 2024. Eventuali proroghe del termine di chiusura della certificazione potranno essere disposte con decreto del direttore centrale per finanza locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

IMU e fabbricati concessi in comodato gratuito

Il fabbricato concesso in comodato gratuito beneficia dell’esenzione IMU, solo ove sussistano i requisiti previsti dalla legge. In particolare, l’art. 1, comma 71 della Legge di Bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023), quale norma di interpretazione autentica, ha, infatti, previsto che la predetta esenzione spetta a condizione che il comodatario sia funzionalmente e strutturalmente collegato al concedente e che svolga nell’immobile esclusivamente le attività di cui all’ art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 (ad es. attività assistenziali, previdenziali, didattiche, culturali) con modalità non commerciali.

Nella fattispecie in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con la sentenza del 30/05/2024, n. 712/4 ha accolto parzialmente l’appello del contribuente, in quanto l’immobile era stato concesso da un ente non commerciale ad un ente omologo a titolo di comodato gratuito, l’attività svolta era di tipo educativo e il legale rappresentante del primo ente era anche presidente del consiglio direttivo del secondo.

 

La redazione PERK SOLUTION