Contributo ARERA, la nota di chiarimento dell’IFEL

L’IFEL, con nota del 31 marzo 2020, a seguito delle richieste pervenute da diversi Comuni relativamente alla base imponibile da considerare per il calcolo del contributo per il funzionamento dell’ARERA, fornisce chiarimenti di alcuni passaggi delle istruzioni fornite dall’Autorità, all’Allegato A della determinazione 170/DAGR/2019 del 17 dicembre 2019 e all’Allegato A della determinazione 173/DAGR/2019 del 19 dicembre 2019 di ARERA.

In base al punto 5), previsto da entrambi gli allegati, si dispone, tra l’altro, che i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti all’obbligo di pagamento del contributo di funzionamento dell’Autorità. Pertanto, per tali Comuni, si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota stabilita dalle citate deliberazioni sulla base dell’importo complessivo della TARI (come risultante dai costi esposti nel piano economico finanziario deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione), al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell’Autorità. I Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento.

L’obbligo di versamento del contributo in questione tuttavia, in base al punto 4) degli Allegati in commento, grava anche su tutti gli altri soggetti operanti nel servizio integrato dei rifiuti, “o in una o più attività che lo compongono, iscritti nel registro delle imprese nell’anno precedente e/o che svolgono l’attività in regime di gestione pubblica diretta, ivi comprese le società di diritto estero”. Quindi, in base alla classificazione dell’Autorità delle “attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti”, sono tenuti al versamento del contributo tutti i soggetti che svolgono la spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani e quelle di cui all’articolo 1 della deliberazione 443, ovvero il cosiddetto “perimetro regolatorio” che è definito con riguardo alle attività di: spazzamento e lavaggio strade; raccolta e trasporto dei RU; gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e smaltimento RU.

Per questi soggetti, la base imponibile cui applicare l’aliquota per la determinazione del contributo Arera “è costituita dalle componenti positive di reddito (ricavi) afferenti esclusivamente alle attività [incluse nel perimetro] e desumibili dall’ultimo conto economico chiuso ed approvato, redatto secondo i principi contabili nazionali”. Pertanto, in presenza di una pluralità di soggetti che svolgono un servizio, o una frazione di esso, che risultano tenuti al versamento del contributo di funzionamento dell’Autorità (gestori, appaltatori, Comuni ecc.), appare ragionevole che l’importo di competenza di ciascun soggetto non venga calcolato sulla medesima base imponibile (importo della TARI risultante dal Pef per i Comuni, e ultimo conto economico chiuso ed approvato, per le aziende); ciò al fine di evitare un onere di versamento multiplo sulla base dello stesso presupposto impositivo (il funzionamento dell’Autorità). Si ritiene pertanto opportuno estendere anche ai Comuni, in analogia a quanto previsto dalla stessa Autorità (punto 4 degli Allegati A alle determinazioni 170 e 173) per le società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cc, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cc e operanti nel settore del ciclo dei rifiuti, il criterio in base al quale il contributo dovuto si calcola in relazione ai ricavi desumibili dai Pef, riconducibili dall’effettiva quota di attività svolta da ciascun singolo ente e, nel caso specifico, dal Comune. Tale impostazione è peraltro stata confermata dalla stessa ARERA nelle risposte fornite a diversi Comuni che si sono rivolti all’indirizzo internet dedicato al contributo (Contributoaeegsi@arera.it). Ad esempio, se oltre l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza un Comune effettua un’attività di spazzamento e svuotamento cestini o comunque qualsiasi attività rientrante nel perimetro regolatorio definito da Arera, realizzata con proprio personale (in economia), si ritiene ragionevole che il contributo sia determinato solo in relazione a questa attività, la cui entità è desumibile dall’importo attribuibile a tali voci, come evidenziate nel Pef approvato. Si precisa, inoltre, che non costituiscono mai base imponibile del contributo i ricavi derivanti dall’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, limitatamente al settore dei rifiuti e per un ammontare massimo pari alla componente dei ricavi denominata CARC (costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso). Rientrano invece tra i ricavi potenzialmente assoggettabili al contributo, tutti quelli relativi alle attività elencate dall’articolo 1 della delibera n.443/2019, mentre non rientrano tra i ricavi tutte le attività «fuori perimetro» quali ad esempio: raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; disinfestazione zanzare; spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane.

Si ricorda infine che:

  • se il contributo da corrispondere risulta inferiore a 100 euro, il versamento non è dovuto;
  • sono tenuti al versamento i soggetti operativi al 31 dicembre 2018;
  • il contributo da corrispondere riguarda gli anni 2018 e 2019;
  • anche se nulla è dovuto, da parte dei soggetti sopra riportati, resta comunque obbligatoria la dichiarazione/comunicazione all’indirizzo internet Contributoaeegsi@arera.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

“Datio in solutum” non applicabile ai tributi locali

I magistrati della Corte dei conti, Sez. Molise, con deliberazione n. 15/2020, in risposta ad un parere in merito all’eventuale possibilità di compensare i crediti tributari dell’Amministrazione mediante l’acquisizione, a titolo gratuito e previa apposita perizia di valutazione, di automezzi (camion, escavatore, bocat) di proprietà del debitore e necessari al comune per l’espletamento dell’ordinaria attività di manutenzione del territorio, hanno ritenuto, in conformità alla giurisprudenza contabile formatosi in materia (cfr. Corte dei Conti, Sez. Contr., Emilia, del. n. 27/2016 e n. 60/2018; Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 172/2016), che non sia possibile applicare l’istituto della datio in solutum, previsto dall’art. 1197 del codice civile, alle obbligazioni tributarie, con particolare riferimento al pagamento dei tributi locali.

Tale conclusione è fondata su argomenti di natura sistematica e logica.

L’unica ipotesi di applicazione dell’istituto a prestazioni imposte dall’ente locale è quella contenuta nell’articolo 16, comma 2, D.P.R. 380/2001, che prevede la possibilità di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della quota del contributo di costruzione relativa alle stesse. Il contributo di costruzione, essendo codificato dall’ordinamento in termini di compartecipazione del privato alla spesa pubblica, tenuto conto del bisogno di opere di urbanizzazione aggiuntive conseguenti al nuovo insediamento edificatorio, integra una prestazione patrimoniale di carattere non tributario. Pertanto, occorre muovere dalla presa d’atto che l’ordinamento ha previsto, in materia di riscossione delle imposte sul reddito e di pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, due limitate fattispecie allo Stato come modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria diverse dall’adempimento (peraltro circoscritte nell’individuazione dei beni suscettibili di cessione e accompagnate da una dettagliata disciplina riguardante le condizioni ed il valore della cessione, demandate a uno specifico decreto ministeriale), mentre non risulta allo stato alcuna analoga previsione riguardante il pagamento dei tributi locali. L’indicata, eccezionale, disciplina di sporadiche ipotesi di applicazione dell’istituto si inquadra nella regola della indisponibilità dell’obbligazione tributaria, naturale corollario dello schema tipico del rapporto giuridico di imposta, avente natura (secondo la condivisa teoria dichiarativa) di obbligazione legale, che sorge per il solo verificarsi in concreto della fattispecie astrattamente prevista dalla norma tributaria e la cui attuazione è rigidamente predeterminata dalla disciplina normativa, in applicazione del principio enunciato dall’articolo 23 della Costituzione (in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le nuove scadenze sulle tariffe rifiuti e sul PEF 2020

Pubblichiamo una breve presentazione sulle nuove scadenze di approvazione Tari e tariffa corrispettiva per il 2020 e del Piano economico finanziario 2020 in base a MTR ARERA, alla luce delle novità contenute nel decreto legge “cura Italia”, pubblicata da IFEL. I Comuni possono inoltre approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019 e, in questo caso, rimandare l’adozione del PEF 2020 secondo il metodo MTR-ARERA (entro il 31 dicembre 2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA: al via la richiesta dati per la TARI

ARERA, con la deliberazione n. 102/2020 – al fine di permettere al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell’utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale – richiede agli Enti territorialmente competenti e ai gestori che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile (qualora specificamente riconducibile all’emergenza COVID-19) a porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA critica sul rinvio TARI e PEF disposto dal D.L. “Cura Italia”

Con comunicato del 24 marzo, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), e in particolare dei commi 4 e 5 dell’art. 107 – che hanno disposto rispettivamente il differimento del termine dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, nonché la possibilità per i comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – ritiene che, nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, la ricerca di soluzioni debba comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate, evitando di generarne ulteriori. La duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione, svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, può rappresentare – secondo ARERA – un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere. L’Autorità intende vigilare affinché simili comportamenti non si traducano in ulteriori criticità per una platea di enti locali, gestori e fruitori del servizio già profondamente provata dall’emergenza. L’Autorità ritiene necessario, per i profili di competenza, procedere in tempi ravvicinati alla elaborazione di provvedimenti che, nell’ambito della menzionata visione complessiva, permettano al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell’utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale. Talune forme di discrezionalità asseritamente ottenute da alcune amministrazioni non devono e non possono mettere il settore in una situazione ulteriormente confusa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Cura Italia, le misure adottate da Agenzia delle Entrate-Riscossione

Il Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha disposto le seguenti misure con impatto su termini di pagamento e attività di riscossione:

  • sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione);
  • fino al 31 maggio 2020, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
  • differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.

In relazione alle misure contenute nel Decreto Legge n. 18/2020, e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico dal 18 al 25 marzo.

Di seguito si riportano le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulle disposizioni introdotte, in materia di riscossione, dal decreto legge n.18/2020 (“Cura Italia”).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION