Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2020 per i fabbricati a valore contabile

Con il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 10 giugno 2020 sono aggiornati i coefficienti indicati nell’art.1, comma 746 della legge n. 160 del 2019 ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine dovute per l’anno 2020, per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Differimento termini di versamento dei tributi locali

Con la Risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020 il Dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti sulla possibilità per i comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e le modalità con cui può essere esercitata tale facoltà.
Al riguardo, la risoluzione richiama la disciplina recata dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ampia autonomia regolamentare agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti indicati nella medesima norma, vale a dire l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi. Pertanto, poiché la riscossione non rientra fra le materie sottratte all’autonomia dei comuni dal citato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è l’ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento. Ciò in quanto il Legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l’aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente.
Alla luce di tali principi si ritiene che gli enti locali possano, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore. Per quanto concerne poi le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, viene precisato che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. Tuttavia, è possibile il ricorso mediante provvedimento di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, ma che dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale.
In merito al differimento del termine di versamento dell’imposta municipale propria (IMU), il quadro normativo che disciplina tale tributo, in particolare il comma 762 dell’art. 1 della legge 160/2019 e il comma 777, lett. b), consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto. La quota IMU riservata allo Stato è, invece, sottratta alla disponibilità dei Comuni, in quanto gli stessi non hanno alcun potere di intervento in ordine alla quota di spettanza statale. Proprio per tali ragioni sono stati previsti due distinti codici tributo per i versamenti relativi alla quota Stato e alla quota Comune in modo tale da imputare anche operativamente le somme in questione direttamente ai due distinti soggetti. In merito, poi, alla possibilità di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l’acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, la risoluzione precisa che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, nota di commento alla delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020

L’IFEL ha pubblicato una nota di commento alla Delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 sull’ “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati alla luce dell’emergenza COVID-19”, che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza.

La nota contiene tutte le casistiche cui applicare le riduzioni proposte dall’Autorità e individua una serie di soluzioni per il calcolo delle riduzioni per ciascuna attività colpita dalla crisi finanziaria generata dall’emergenza sanitaria, con l’intento di comprendere nelle scelte comunali anche il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Agenzia delle Entrate, le istruzioni sul versamento dell’IMU

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore generale Prot. n. 214429/2020 del 26 maggio 2020 fornisce istruzioni sulle modalità di versamento dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché sulle modalità di trattenimento e riversamento del contributo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Verifica iscrizione nell’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali

Con Risoluzione n. 4/DF il Dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti sulla proroga del termine previsto per la verifica annuale dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n.446 del 1997, a seguito della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza disposta dall’art. 103 del D. L. n. 18 del 2020.
Il termine previsto dall’art. 18 del DM 11 settembre 2000, n. 289 (il quale dispone che gli iscritti nell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni sono tenuti a far pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, una specifica dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione), è da intendersi prorogato a seguito della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza disposta dall’art. 103 del decreto Cura Italia. Ai fini del computo dello stesso per la presentazione della specifica dichiarazione non si terrà conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020, con la conseguenza che la dichiarazione dovrà essere resa entro il 22 giugno 2020 (poiché il 21 giugno 2020 cade di domenica), atteso che il termine residuo di 37 giorni calcolato dal 23 febbraio al 31 marzo 2020, riprende a decorrere dal 16 maggio 2020.
Il Dipartimento ricorda, per un inquadramento sistematico di tale regime di sospensione e di proroghe, che il successivo comma 2 del medesimo art. 103 del D.L. n. 18 del 2020 stabilisce che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Per effetto della norma appena riportata, quindi, anche le attestazioni dell’iscrizione nell’albo, di cui all’art. 19 del D.M. n. 289 del 2000, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TOSAP dovuta dal titolare della concessione

Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8628 del 07/05/2020, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica.
L’impianto normativo di riferimento, costituito dagli artt. da 38 a 57 del D.lgs. n. 507/1993, distingue e individua, in maniera netta, il presupposto impositivo-oggettivo della Tosap da quello passivo-soggettivo. Dal complesso normativo si ricava che il primo, ossia il presupposto oggettivo, è rappresentato principalmente dalla superficie occupata e non prende in considerazione il soggetto di imposta, se non per individuarlo, nell’art. 39, nel titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione, o in mancanza, nell’occupante di fatto, anche abusivo. L’art. 38, rubricato oggetto della tassa, indica analiticamente tutti i tipi di occupazione, la cui esistenza determina l’insorgenza dell’obbligo di versare il tributo, precisando che oggetto della tassa sono le occupazioni di qualsiasi natura anche senza titolo, di aree pubbliche di comuni, province. Inoltre sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione governativa. Non ha, invece, trovato espressa trasfusione, nel testo normativo, l’intenzione espressa dal legislatore delegante, nella legge 23.10.1992 n. 421, art. 4, comma 4, di connettere il presupposto oggettivo della tassa all’effettivo beneficio economico ritraibile dal privato per via dell’occupazione di suolo del demanio comunale e provinciale. In conclusione, quindi, deve necessariamente preferirsi, la soluzione che, sulla base dell’interpretazione letterale delle norme disciplinanti, nel d.lgs. n. 507/1993, la TOSAP, individua nell’art. 39 del citato decreto legislativo un ordine di graduazione della legittimazione passiva di imposta, ravvisando nel criterio di tassazione che prevede quale soggetto passivo l’occupante di fatto, un’ipotesi residuale percorribile solo in assenza del titolare di atto di concessione o di autorizzazione. Tale indirizzo interpretativo è, inoltre, rispettoso del principio, sancito dall’art. 23 Cost., di tassatività e determinatezza della norma tributaria la quale non tollera interpretazioni estensive o analogiche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Facoltà di differimento termini IMU prima rata

L’IFEL-ANCI, a seguito delle numerose richieste ricevute in materia di differimento dei termini di pagamento che i Comuni possono disporre nell’esercizio della propria autonomia regolamentare e in relazione alle difficoltà determinate dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ha messo a disposizione uno schema di delibera consiliare che permette di intervenire sui termini di pagamento dell’IMU, corredata dei riferimenti normativi essenziali applicabili a questo delicato argomento.
Lo schema di delibera, variamente adattabile a seconda degli orientamenti e delle esigenze di ciascun ente, dispone una proroga dei termini di versamento dell’acconto IMU 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.
Il provvedimento non entra nel merito delle agevolazioni che potranno poi essere stabilite entro il termine per l’approvazione dei bilanci (attualmente il 31 luglio), ma si limita a disporre un differimento della rata di acconto non generalizzato, ma mirato ai soggetti che hanno risentito degli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Viene cioè data la possibilità di eseguire il versamento entro una certa data, ad esempio il 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ai soggetti che hanno effettivamente registrato difficoltà economiche, da attestare mediante presentazione di specifica comunicazione da presentare a pena di decadenza entro una determinata data, ad esempio il 31 ottobre p.v.
In tal modo sono salvaguardate le esigenze di cassa del Comune, messe già a dura prova a causa del generalizzato calo delle altre entrate comunali, in un contesto ancora incerto sotto il profilo della dimensione del sostegno statale ai Comuni e nell’imminenza del termine per il pagamento della prima rata IMU.
Inoltre, il differimento selettivo del termine costituisce un tangibile, seppur provvisorio sostegno a chi, persona fisica o esercente di attività economica, sta registrando difficoltà economiche a causa dell’attuale situazione emergenziale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno

L’art. 187 del DL Rilancio dispone l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, in misura pari a due dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dall’imposta come risultanti dall’ultimo bilancio o se non approvato dall’ultimo consuntivo annuale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Esenzioni IMU per il settore turistico

La novella contenuta nell’art. 184 del Dl Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri dispone l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 155 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION