TOSAP dovuta dal titolare della concessione

Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8628 del 07/05/2020, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica.
L’impianto normativo di riferimento, costituito dagli artt. da 38 a 57 del D.lgs. n. 507/1993, distingue e individua, in maniera netta, il presupposto impositivo-oggettivo della Tosap da quello passivo-soggettivo. Dal complesso normativo si ricava che il primo, ossia il presupposto oggettivo, è rappresentato principalmente dalla superficie occupata e non prende in considerazione il soggetto di imposta, se non per individuarlo, nell’art. 39, nel titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione, o in mancanza, nell’occupante di fatto, anche abusivo. L’art. 38, rubricato oggetto della tassa, indica analiticamente tutti i tipi di occupazione, la cui esistenza determina l’insorgenza dell’obbligo di versare il tributo, precisando che oggetto della tassa sono le occupazioni di qualsiasi natura anche senza titolo, di aree pubbliche di comuni, province. Inoltre sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione governativa. Non ha, invece, trovato espressa trasfusione, nel testo normativo, l’intenzione espressa dal legislatore delegante, nella legge 23.10.1992 n. 421, art. 4, comma 4, di connettere il presupposto oggettivo della tassa all’effettivo beneficio economico ritraibile dal privato per via dell’occupazione di suolo del demanio comunale e provinciale. In conclusione, quindi, deve necessariamente preferirsi, la soluzione che, sulla base dell’interpretazione letterale delle norme disciplinanti, nel d.lgs. n. 507/1993, la TOSAP, individua nell’art. 39 del citato decreto legislativo un ordine di graduazione della legittimazione passiva di imposta, ravvisando nel criterio di tassazione che prevede quale soggetto passivo l’occupante di fatto, un’ipotesi residuale percorribile solo in assenza del titolare di atto di concessione o di autorizzazione. Tale indirizzo interpretativo è, inoltre, rispettoso del principio, sancito dall’art. 23 Cost., di tassatività e determinatezza della norma tributaria la quale non tollera interpretazioni estensive o analogiche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Facoltà di differimento termini IMU prima rata

L’IFEL-ANCI, a seguito delle numerose richieste ricevute in materia di differimento dei termini di pagamento che i Comuni possono disporre nell’esercizio della propria autonomia regolamentare e in relazione alle difficoltà determinate dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ha messo a disposizione uno schema di delibera consiliare che permette di intervenire sui termini di pagamento dell’IMU, corredata dei riferimenti normativi essenziali applicabili a questo delicato argomento.
Lo schema di delibera, variamente adattabile a seconda degli orientamenti e delle esigenze di ciascun ente, dispone una proroga dei termini di versamento dell’acconto IMU 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.
Il provvedimento non entra nel merito delle agevolazioni che potranno poi essere stabilite entro il termine per l’approvazione dei bilanci (attualmente il 31 luglio), ma si limita a disporre un differimento della rata di acconto non generalizzato, ma mirato ai soggetti che hanno risentito degli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Viene cioè data la possibilità di eseguire il versamento entro una certa data, ad esempio il 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ai soggetti che hanno effettivamente registrato difficoltà economiche, da attestare mediante presentazione di specifica comunicazione da presentare a pena di decadenza entro una determinata data, ad esempio il 31 ottobre p.v.
In tal modo sono salvaguardate le esigenze di cassa del Comune, messe già a dura prova a causa del generalizzato calo delle altre entrate comunali, in un contesto ancora incerto sotto il profilo della dimensione del sostegno statale ai Comuni e nell’imminenza del termine per il pagamento della prima rata IMU.
Inoltre, il differimento selettivo del termine costituisce un tangibile, seppur provvisorio sostegno a chi, persona fisica o esercente di attività economica, sta registrando difficoltà economiche a causa dell’attuale situazione emergenziale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno

L’art. 187 del DL Rilancio dispone l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, in misura pari a due dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dall’imposta come risultanti dall’ultimo bilancio o se non approvato dall’ultimo consuntivo annuale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Esenzioni IMU per il settore turistico

La novella contenuta nell’art. 184 del Dl Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri dispone l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 155 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imprese di pubblico esercizio esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP

Le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della TOSAP e dal COSAP. È quanto stabilisce l’art. 187-bis del DL Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri.
Si prevede, inoltre, che a decorrere dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse debbano essere presentate in via telematica all’ufficio competenza allegando la sola planimetria e non è dovuta l’imposta di bollo. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, gli esercenti saranno esonerati dall’obbligo di richiedere le autorizzazioni per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione. Viene disapplicato il limite di 90 giorni previsto dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del DPR n. 380/2001 (“le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale”).
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero della TOSAP e del COSAP è istituito un fondo di 127 milioni di euro per l’anno 2020, che verrà ripartito, con apposito decreto ministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal SIOPE.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Allineamento termini approvazione tariffe e aliquote TARI e IMU e bilancio di previsione

L’art. 148 del DL Rilancio uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione. Infatti, il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI è attualmente fissato al 30 giugno (comma 4 dell’art. 107 del D. L. n. 18 del 2020 che interviene a prorogare il termine previsto dal comma 686-bis dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) mentre per l’IMU il comma 779 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha prorogato fino a giugno l’approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.

 

Testo art. 148

Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti (MTR-ARERA)

L’IFEL rende disponibile per gli enti il modello di simulazione dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti, elaborato sulla base del metodo regolatorio contenuto nella delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e del relativo allegato MTR, e dei successivi aggiornamenti effettuati dall’Autorità, con la deliberazione n. 57 del 3 marzo 2020 e con la determina n. 2 del 27 marzo 2020.
Il modello ha una duplice finalità: a) guidare i Comuni, nel ruolo che in molti casi rivestono di “Enti territorialmente competenti” (ETC), nella predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF), supportandoli nel reperimento delle informazioni necessarie e nell’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo; b) supportare i Comuni anche nei casi in cui non svolgano il ruolo di ETC, nella comprensione degli effetti dei parametri previsti dal MTR, parte dei quali di diretta competenza del Comune in quanto soggetto preposto alla determinazione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utenza.
Le soluzioni di calcolo adottate sono in linea generale condivise, pur non potendo escludersi diversi approcci su temi particolari, considerata la grande varietà di modelli gestionali in atto nei diversi territori. Il modello si attiene nel massimo grado possibile alle norme regolative indicate da ARERA nei provvedimenti sopra indicati e considera gli orientamenti espressi dalla stessa Autorità in seminari ed incontri svoltisi nei mesi scorsi.
Il Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti si struttura in due file excel: le Tavole di input e il Modello di calcolo vero e proprio. A questi si accompagna un Manuale d’uso che ne facilita l’utilizzo.
I file in questione sono disponibili per il download tramite un link che sarà inviato via mail, previa registrazione con compilazione di un form, nelle more della realizzazione di un sistema di distribuzione più efficiente tramite il sito IFEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, agevolazioni tariffe TARI

Con Deliberazione del 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/rif, Arera fornisce indicazioni volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19. In particolare, il provvedimento prevede – nell’ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati – alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività) e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti).
(Vedi Allegati).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION