Pagamento della TARI in caso di mancata presentazione della denunzia di esenzione

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di tassa sui rifiuti, il tributo «è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni» (Sez. 5, sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 – 01), in quanto la detenzione o la occupazione di locali e aree scoperte comporta una «presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti», alla quale, se non superata, consegue la soggezione al tributo (Sez. 5, sentenza n. 19459 del 18/12/2003, Rv. 569065 – 01; Sez. 5, sentenza n. 15083 del 05/08/2004, Rv. 575233 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 19469 del 15/09/2014, Rv. 632445 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 17622 del 05/09/2016, Rv. 640781 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 9790 del 19/04/2018, Rv. 647738 – 01).
Da tanto consegue che «sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione» (Sez. 5, Sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 – 01). Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nella sentenza 12 giugno 2020, n. 11336.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL: Si alla ripresa della notifica degli atti di accertamento dal 1° giugno 2020

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento in merito alla possibilità per i Comuni di riprendere l’attività di notifica degli atti di accertamento dal 1° giugno 2020, tenuto conto della recente risoluzione MEF n. 6/E del 15 giugno 2020, elaborata a cura del Dipartimento delle finanze, che è intervenuta a risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti con l’emanazione delle disposizioni contenute nel DL n.18 del 2020 (Cura Italia) e del DL n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), che ha confermato tale possibilità.
Come noto, il DL 18/2020, all’articolo 67, comma 1, ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori, quindi anche dei Comuni. A tal riguardo, la risoluzione del MEF ha evidenziato che tale norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato (dall’8 marzo al 31 maggio 2020); l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.
Per il richiamo operato dall’articolo 67, comma 4, all’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015, IFEL ribadisce che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione, comporta un periodo ulteriore pari a 85 giorni che gli enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma. In altri termini, per tutti gli atti accertabili nel 2020 (di norma le annualità dal 2015 al 2019) i termini non scadono più al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ma 85 giorni dopo. Il 2015 sarà quindi accertabile entro il 26 marzo 2021, il 2016 entro il 26 marzo 2022, e così via
L’art. 68 del DL n. 18 del 2020, invece, sospende invece i termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, relativi ad entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, da atti di accertamento esecutivo notificate dall’AdE-R, nonché dalle ingiunzioni di pagamento e dagli atti di accertamento esecutivo di cui al comma 792 della legge di bilancio 2020, emessi dagli enti territoriali. Sul punto il Mef ritiene quindi possibile notificare gli atti di accertamento anche durante il periodo di sospensione previsto dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020.
Altro effetto chiarificatore, seppur indiretto, derivante dall’impostazione ministeriale che prevede la ripartenza della notifica degli accertamenti esecutivi comunali senza alcuna preclusione di annualità accertabili, attiene – secondo IFEL – all’art. 157 del dl n. 34 del 2020 (cd. dl “Rilancio”), che per la sola annualità in decadenza entro il 2020 disgiunge l’attività di “emissione” degli atti, che dovrà concludersi in modo certificato nel 2020, da quella di “notifica”, da svolgersi obbligatoriamente nell’arco del 2021. L’eventuale applicabilità di tale prescrizione all’azione accertativa degli enti locali ha destato forti incertezze nei Comuni, anche per le implicazioni sull’accertamento contabile dei recuperi, alla luce del vigente principio applicato di accertamento delle entrate, che impedisce di considerare ai fini contabili gli atti di recupero “emanati” ma non effettivamente notificati nel corso dell’esercizio. Dalla semplice lettura del testo si desume che l’art. 157 non è applicabile ai tributi comunali, sia perché gli enti impositori locali non sono mai citati espressamente, sia perché per l’attuazione della disposizione, i commi 5 e 6 dettano indicazioni solo con riferimento all’Agenzia delle entrate. Inoltre, tutte le tipologie di atti indicati nei commi 2 e 3 sono esclusivamente riferibili alle attività proprie delle agenzie fiscali. In particolare, il comma 5, prevede che “al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo” la prova dell’emissione nell’anno 2020 è fornita dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia. Il comma 6, invece, rinvia per le modalità di “applicazione del presente articolo” ad un provvedimento del direttore delle Entrate, dove il riferimento all’intero articolo appare dirimente. Inoltre, il comma 7 prevede un fondo di 205 milioni, che non vede come destinatari i Comuni, ed anche tale circostanza appare senz’altro dirimente. In conclusione, alla luce di queste considerazioni, riportate con sistematicità dalla Risoluzione Mef/DF n. 6, dal 1° giugno i Comuni possono riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI, più flessibilità per Comuni e operatore per considerare gli effetti dell’emergenza

ARERA, nel confermare l’impianto di regole adottato lo scorso ottobre in materia di TARI, con la nuova delibera 238/2020/R/rif introduce elementi di flessibilità nel settore dei rifiuti, a cui gli Enti territorialmente competenti (ETC) possono far ricorso per favorire l’uscita dalla fase di emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus, garantendo la continuità di un servizio essenziale. La TARI, dunque, potrà essere calcolata tenendo conto della particolarità dell’anno in corso e delle condizioni determinate dal Covid sulle attività produttive. Gli Enti territorialmente competenti, nel definire le entrate tariffarie in applicazione delle regole previste dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), potranno considerare anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno 2020, dovuti alla gestione dell’emergenza (connesse ad esempio alle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena), anche dando la possibilità di attivare forme di copertura a favore delle agevolazioni eventualmente previste per le utenze domestiche disagiate. Gli ETC che abbiano applicato una riduzione dei corrispettivi variabili, a sostegno delle utenze non-domestiche (delibera ARERA 158/2020), potranno richiedere un’anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l’anno 2020. L’importo potrà essere recuperato in tariffa nelle tre annualità successive. La parte finale della delibera è dedicata proprio alle modalità di accesso al Conto Covid che l’Autorità ha istituito presso CSEA, per compensare gli impatti finanziari che l’emergenza ha avuto sul sistema dei servizi pubblici energetici e ambientali. Al Conto possono accedere – con una richiesta dell’anticipazione finanziaria da presentare entro il 30 settembre 2020 – tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano applicato il Metodo Tariffario Rifiuti, indicando i gestori beneficiari delle richieste e gli elementi di continuità del servizio che ne hanno determinato l’esigenza. Per gli ETC che non intendano avvalersi di queste disposizioni, restano valide le eventuali determinazioni già assunte in materia di MTR e restano confermati i procedimenti finalizzati all’adozione delle determinazioni nei termini previsti dalla normativa vigente.
Per supportare gli operatori e gli enti competenti e per chiarire ulteriormente gli aspetti applicativi del MTR, ARERA ha pubblicato nel proprio sito una nuova sezione di FAQ.

Trasparenza servizio rifiuti: dal 1° luglio le nuove regole ARERA

Dal 1° luglio prossimo i gestori del servizio rifiuti che servono territori con una popolazione residente totale superiore a 5.000 abitanti e i Comuni con oltre 5.000 abitanti che gestiscono in economia il servizio rifiuti o uno dei servizi tra il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, dovranno attuare le disposizioni in materia di trasparenza del servizio rifiuti previste da ARERA con la delibera 31 ottobre 2019 N. 444/2019/R/rif, successivamente modificata (limitatamente ai termini temporali) dalla delibera 12 marzo 2020 59/2020/R/com.
Per i gestori con bacini territoriali con meno di 5.000 abitanti (e quindi anche per i Comuni di minori dimensioni che gestiscono tali servizi in economia) il TITR si applicherà invece dal 1° gennaio 2021.
Dal punto di vista operativo, ricordiamo che il Testo Integrato in materia di Trasparenza del servizio Rifiuti individua puntualmente gli elementi informativi minimi che devono essere resi disponibili a tutti gli utenti (cioè a tutte le utenze domestiche e non domestiche tenute al pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva) attraverso:
– il sito internet del gestore del servizio integrato rifiuti (ovvero di ogni soggetto che eroga il servizio, ciascuno per la parte di propria competenza, incluso il Comune);
– i documenti di riscossione (avviso di pagamento / fattura);
– le comunicazioni (anche individuali) agli utenti, trasmesse con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di variazioni di rilievo delle condizioni di erogazione del servizio.
A tal riguardo, l’IFEL ha messo a disposizione degli Enti la seguente documentazione:

Notifica atti di accertamento esecutivo durante il periodo di sospensione

Il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla formazione e notifica, da parte dei comuni e dei soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, degli atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche durante il periodo di sospensione, che intercorre fra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, disposto dall’art. 68 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2020 per i fabbricati a valore contabile

Con il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 10 giugno 2020 sono aggiornati i coefficienti indicati nell’art.1, comma 746 della legge n. 160 del 2019 ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine dovute per l’anno 2020, per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Differimento termini di versamento dei tributi locali

Con la Risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020 il Dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti sulla possibilità per i comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e le modalità con cui può essere esercitata tale facoltà.
Al riguardo, la risoluzione richiama la disciplina recata dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ampia autonomia regolamentare agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti indicati nella medesima norma, vale a dire l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi. Pertanto, poiché la riscossione non rientra fra le materie sottratte all’autonomia dei comuni dal citato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è l’ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento. Ciò in quanto il Legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l’aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente.
Alla luce di tali principi si ritiene che gli enti locali possano, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore. Per quanto concerne poi le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, viene precisato che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. Tuttavia, è possibile il ricorso mediante provvedimento di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, ma che dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale.
In merito al differimento del termine di versamento dell’imposta municipale propria (IMU), il quadro normativo che disciplina tale tributo, in particolare il comma 762 dell’art. 1 della legge 160/2019 e il comma 777, lett. b), consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto. La quota IMU riservata allo Stato è, invece, sottratta alla disponibilità dei Comuni, in quanto gli stessi non hanno alcun potere di intervento in ordine alla quota di spettanza statale. Proprio per tali ragioni sono stati previsti due distinti codici tributo per i versamenti relativi alla quota Stato e alla quota Comune in modo tale da imputare anche operativamente le somme in questione direttamente ai due distinti soggetti. In merito, poi, alla possibilità di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l’acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, la risoluzione precisa che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini.

 

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IFEL, nota di commento alla delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020

L’IFEL ha pubblicato una nota di commento alla Delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 sull’ “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati alla luce dell’emergenza COVID-19”, che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza.

La nota contiene tutte le casistiche cui applicare le riduzioni proposte dall’Autorità e individua una serie di soluzioni per il calcolo delle riduzioni per ciascuna attività colpita dalla crisi finanziaria generata dall’emergenza sanitaria, con l’intento di comprendere nelle scelte comunali anche il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni.

 

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Agenzia delle Entrate, le istruzioni sul versamento dell’IMU

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore generale Prot. n. 214429/2020 del 26 maggio 2020 fornisce istruzioni sulle modalità di versamento dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché sulle modalità di trattenimento e riversamento del contributo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Verifica iscrizione nell’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali

Con Risoluzione n. 4/DF il Dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti sulla proroga del termine previsto per la verifica annuale dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n.446 del 1997, a seguito della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza disposta dall’art. 103 del D. L. n. 18 del 2020.
Il termine previsto dall’art. 18 del DM 11 settembre 2000, n. 289 (il quale dispone che gli iscritti nell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni sono tenuti a far pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, una specifica dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione), è da intendersi prorogato a seguito della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza disposta dall’art. 103 del decreto Cura Italia. Ai fini del computo dello stesso per la presentazione della specifica dichiarazione non si terrà conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020, con la conseguenza che la dichiarazione dovrà essere resa entro il 22 giugno 2020 (poiché il 21 giugno 2020 cade di domenica), atteso che il termine residuo di 37 giorni calcolato dal 23 febbraio al 31 marzo 2020, riprende a decorrere dal 16 maggio 2020.
Il Dipartimento ricorda, per un inquadramento sistematico di tale regime di sospensione e di proroghe, che il successivo comma 2 del medesimo art. 103 del D.L. n. 18 del 2020 stabilisce che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Per effetto della norma appena riportata, quindi, anche le attestazioni dell’iscrizione nell’albo, di cui all’art. 19 del D.M. n. 289 del 2000, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION