Erogazione contributo ai Comuni per la partecipazione all’attività di accertamento fiscale per l’anno 2019

La Direzione centrale della Finanza locale informa che con provvedimento del 23 settembre 2020 è stata disposta l’erogazione del contributo, anno 2020, da riconoscere ai comuni quali spettanze derivanti dalla loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale per l’anno 2019.
Gli importi attribuiti a ciascun ente, visualizzabili dal prospetto allegato, sono stati elaborati direttamente dall’Agenzia delle Entrate e trasmessi alla Direzione Centrale per la Finanza Locale dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da diritto ad una riduzione della tassa

Il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell’irrilevanza delle ragioni da cui è determinato, va, pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell’art. 1 della I. n. 147 del 2013, e dà certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale. Lo ha sancito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19767/2020, accogliendo il ricorso di una società che aveva chiesto al Comune una riduzione del tributo in ragione della mancata effettuazione del servizio di raccolta nell’area in cui operava la società medesima. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo l’imposta dovuta nella misura ridotta del 15%, tenuto conto della mancata effettuazione del servizio di raccolta di rifiuti; la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva invece rigettato il ricorso della società. I giudici di Cassazione hanno ricordato che la Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 10 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente. Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l’occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate. Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al comma 657, ritiene il Collegio che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione. Per zona, infatti, non può che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un’area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l’assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutiva. Non rileva, invece, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell’istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l’espletamento. Irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale.

 

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Nota IFEL sulle principali novità del MTR integrato con la delibera ARERA n. 238/2020

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento in merito alle ultime modifiche normative e ai provvedimenti dell’ARERA adottati con delibera ARERA n. 238 del 23 giugno 2020, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

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Esenzione IMU a coniugi in comuni diversi

La Commissione tributaria provinciale di Lecce, seconda sezione, con sentenza n. 945 del 15 luglio 2020, ha accolto il ricorso presentato da una contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dal comune per omesso pagamento IMU, non ritenendo – il Comune – applicabile l’esenzione per abitazione principale, considerato che nell’immobile in questione non risiedeva l’intero nucleo familiare della ricorrente.
Secondo i giudici salentini “Ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente e neppure di fatto. Il legislatore del 2011 si è evidentemente fatto carico di questa nuova situazione e, innovando rispetto alla disciplina dettata in tema di Ici vent’anni prima, ha preso atto delle modifiche sociali nel frattempo consolidatesi e ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono distanti l’uno dall’altro, consentendo loro di usufruire dell’esenzione dall’Imu, ciascuno per la propria abitazione principale. D’altronde, per evitare di premiare comportamenti elusivi, lo stesso legislatore ha, coerentemente e condivisibilmente, introdotto il limite dell’esenzione per un unico immobile nel particolare caso delle abitazioni che si trovano nello stesso comune. Qui è lo stesso legislatore che non considera oggettivamente giustificata la scelta di abitare in case diverse e sancisce una sorta di presunzione ex lege di un intento elusivo”. Sempre secondo la CTP di Lecce l’interpretazione accolta è coerente con l’evoluzione sociale.
La pronuncia dei giudici di merito, però, non è in linea con quanto affermato dalla Cassazione anche con recenti pronunce (ordinanza 4166/2020). Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, statuisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Secondo la Cassazione, ciò comporta «la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Incentivi per recupero evasione tributaria anche in caso di approvazione del rendiconto 2019 a giugno

È possibile riconoscere gli incentivi economici al personale per il conseguimento degli obiettivi assegnati nelle attività di accertamento dei tributi nel caso in cui l’ente abbia approvato il rendiconto 2019 oltre il termine previsto dal TUEL (30 aprile) ed entro il termine prorogato dal legislatore (30 giugno 2020) con norma di carattere eccezionale, fermo restando l’approvazione del bilancio di previsione (2020) entro il termine del 31 dicembre (2019). È quanto espresso dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 113 del 10.09.2020, in risposta ad un quesito volto a superare i dubbi interpretativi relativi alle condizioni di applicabilità della previsione recata dall’art. 1, comma 1091 della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui subordina all’avvenuta approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,” la possibilità per i comuni di riconoscere, con proprio regolamento, l’erogazione di un compenso incentivante al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.
Secondo i giudici contabili, l’approvazione del rendiconto entro il 30 giugno 2020, termine fissato per effetto di proroga legislativa dal D.L. n. 18/2020 onde consentire all’ente locale gli adempimenti contabili non perfezionati a causa della situazione emergenziale da Covid 2019, non altera di per sé i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, di cui si rende conto, e non produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione, nel medesimo esercizio, da parte del personale; quest’ultimo, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato entro il 31 dicembre. Per effetto del sopravvenuto mutamento legislativo di proroga, preordinato a consentire agli enti gli adempimenti contabili cui sono tenuti per legge, l’approvazione del rendiconto 2019 entro il 30 giugno 2020 si atteggia ugualmente a tempestiva adempienza contabile del comune, richiesta dalla norma quale condizione di applicabilità degli incentivi, vale a dire il rendere conto tempestivamente e certi i risultati della gestione dell’esercizio finanziario ormai passato. Nel caso di specie, la norma speciale prevale su quella generale la cui applicazione verrà ripristinata alla cessazione di efficacia della prima per il venir meno del profilo di specialità che ha giustificato l’esigenza del legislatore nel prevederla.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Stralcio debiti tributari: Il limite di mille euro si riferisce alla somma dei carichi omogenei di ciascuna cartella esattoriale

In tema di stralcio ex lege dei debiti tributari ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136/2018, il limite di valore del debito (mille euro), cui detta disposizione correla l’operatività dello stralcio, dev’essere riferito non già ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale, bensì alla somma di essi o, se i debiti sono di natura diversa, alla somma dei carichi omogenei. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione, Sez. III civile, sentenza n. 17966 del 27 agosto 2020.
L’art. 4 del d.l. n. 119/2018 dispone che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.
La Corte ricorda che la norma individua l’oggetto di disciplina dell’annullamento e, dunque, il termine di riferimento del valore di 1000 euro ne “i debiti di importo residuo […] risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010”. Ebbene, poiché la norma assume come oggetto di disciplina “i debiti di importo residuo […] risultanti dai singoli carichi” e, dunque, parla al plurale di “debiti”, è palese che in tal modo sottende che il “residuo” rilevante agli effetti del c.d. annullamento possa e debba (naturalmente se la cartella non sia [r]elativa ad un singolo carico) risultare dai più debiti, scilicet dai più “carichi” che la cartella contiene. In altri termini, a differenza di quanto sarebbe stato se la norma avesse parlato di “debito residuo” al singolare, il che avrebbe certamente consentito ed anzi imposto di riferire il limite di euro 1000 al singolo carico, in quanto la rilevanza del debito al singolare naturalmente sarebbe stata correlabile al singolo carico, il fatto che la norma allude ai “debiti residui” al plurale evidenzia necessariamente che il valore de quo si debba intendere risultante dal cumulo dei singoli carichi di cui alla cartella e ciò proprio perché “debiti residui” non possono che risultare dal cumulo dei singoli carichi esistenti nella cartella, cioè dal cumulo dei debiti che li costituiscono.
L’avere  il legislatore riferito il valore a “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi”, implica una chiara correlazione dell’importo ad una risultanza emergente dal cumulo dei più carichi, perché il valore “fino a mille euro” è espressamente correlato a “i debiti di importo residuo” e, dunque ai più debiti (eventualmente esistenti nella cartella che rechi più carichi). Poiché ciò che risulta dai singoli carichi non è stato indicato come oggetto di annullamento con un riferimento al debito al singolare, ma lo è stato con un riferimento ai debiti al plurale, la lettera della legge è nel senso che si è inteso fare riferimento, nel caso di più carichi e, dunque, di più debiti, ad una sommatoria dei debiti, sicché il valore dev’essere rispettato con riferimento all’importo risultante dalla cartella per effetto del cumulo dei vari carichi.

 

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Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2020 per i fabbricati a valore contabile

Pubblicato in G.U. n. 228 del 14-09-2020 il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 settembre 2020 all’aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2020, indicati nell’art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta sulle piattaforme marine (IMPi).
Ai sensi del comma 746, per i fabbricati classificabili nel gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo  i  criteri  stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7  del  decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti  ivi  previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’art. 38 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, c.d. decreto fiscale, prevede a decorrere dall’anno 2020  l’istituzione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

 

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Nota IFEL sulla TARI da applicare agli studi professionali

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alle tariffe TARI da applicare alla categoria degli “studi professionali” per l’anno 2020. La nota ricorda come la normativa emergenziale accordi ai Comuni la possibilità di confermare per il 2020 le tariffe TARI adottate nel 2019 (ex articolo 107, co. 5 del D.L. n. 18/2020). Dall’altra, le disposizioni recate dall’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, prevedono l’istituzione, a decorrere dal 2020, della categoria, non prevista nel 2019, delle “banche, istituti di credito e studi professionali”. La contraddizione normativa che deriva dalla vigenza delle due norme pone dunque il problema di come considerare nell’anno 2020 la categoria degli studi professionali nel caso di provvisoria conferma delle tariffe 2019. Secondo IFEL, non si ritiene illegittimo per i Comuni procedere nel senso di far prevalere la possibilità concessa dalla normativa di emergenza (articolo 107, co. 5 del D.L. n. 18/2020), adottando pertanto la conferma in blocco delle tariffe 2019, ivi inclusa quella relativa alla categoria “uffici, agenzie, studi professionali”. Altra soluzione alternativa consiste nell’accompagnare la provvisoria conferma delle tariffe 2019 con l’immediato adeguamento delle tariffe degli studi professionali, in maniera coerente con quanto stabilito dal Dl 124/2019, applicando pertanto a tale categoria le tariffe vigenti nel 2019 con riferimento alla categoria “banche ed istituti di credito”. Quest’ultima ipotesi appare tanto più preferibile in considerazione dell’esigenza ampiamente diffusa di riconoscere misure agevolative, anche in regime di provvisoria conferma delle tariffe 2019, in favore delle utenze (domestiche e non domestiche), facendo ricorso alla facoltà di cui al comma 660 della legge n. 147/2013, anche tenendo a mente le riduzioni COVID-19 prospettate dall’ARERA con la deliberazione n. 158 del 5 maggio scorso.

 

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Entrate locali, società miste pubblico-private escluse dalla disciplina dei versamenti diretti

L’art. 111 del D.L. n. 104/2020 modifica la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, ai sensi della quale tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell’ente. In particolare, la disposizione intervenendo sui commi 786 e 788 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), fa venir meno la possibilità di incasso diretto delle entrate degli enti locali alle società a capitale misto pubblico-privato (di cui al numero 4, lett. b), comma 5 dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997), affidatarie delle attività di accertamento e riscossione. La norma restituisce tale facoltà alle società in house interamente costituite con capitale pubblico. Si tratta della società a capitale interamente pubblico affidatarie del servizio di riscossione mediante convenzione, a condizione che:

  • l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  • la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla.

Si ricorda che il comma 786 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, amplia la portata applicativa del dispositivo di accreditamento diretto delle entrate riscosse attraverso l’attività di soggetti affidatari esterni. Le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale e a qualsiasi titolo riscosse, quindi anche a seguito della procedura di accertamento o di riscossione coattiva, dovranno confluire direttamente alla tesoreria dell’ente impositore, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema di versamenti unitari o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Tra gli strumenti a disposizione del soggetto passivo per il versamento delle somme dovute si aggiunge anche la piattaforma PagoPA. Le stesse modalità di versamento si applicano anche alla riscossione delle entrate patrimoniali, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del d.lgs. 241/97. La lettera c) del comma 786 recava una precisazione, probabilmente frutto di errore materiale, laddove equiparava ai versamenti diretti a favore dell’ente affidatario quelli effettuati sui conti delle società miste pubblico-private iscritte all’Albo di cui all’articolo 53 del d.lgs. 446/1997 (la fattispecie di cui al “numero 4” dell’art. 52, co.5, lett.b, dello stesso decreto). L’art. 111 del D.L. 104/2020 correggere, dunque, l’errore materiale contenuto nella legge di bilancio 2020 e consente alle società in house, interamente costituite con capitale pubblico, l’incasso diretto delle entrate degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Validazione Piani Economici Finanziari Tassa Rifiuti da parte dell’Organo di revisione

In risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) – Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di “considerare l’organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell’organo di revisione alla validazione dei PEF”.
In conseguenza di questo parere, si ritiene che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all’Autorità, a titolo di validazione, il parere che l’organo di revisione dell’ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION