Esenzione IMU turismo estesa a tutto il 2020 anche alle pertinenze delle strutture ricettive

L’art. 78 del D.L. n. 104/2020, in corso di conversione, prevede l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo.

Si tratta in particolare di:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di venti fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nel corso dell’esame al Senato è stato chiarito che l’esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell’articolo 177 del D.L. n. 34/2020.
Per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, inoltre, l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022.  A tal fine, il citato fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto Rilancio è incrementato di 85,95 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Agevolazioni tributarie IMU imprese agricole

L’art. 78-bis del D.L. n. 104/2020, c.d. decreto agosto, in corso di conversione, reca alcune norme di interpretazione autentica volte a sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, estendendo alcune agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU). In particolare, si introduce una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ai sensi dello Statuto del contribuente (articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212), prevedendo l’applicazione retroattiva dell’equiparazione, a fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell’impresa agricola. Si stabilisce, inoltre, che nelle agevolazioni tributarie previste dalle norme in materia di soci di società di persone esercenti attività agricole (articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) siano comprese – sempre con efficacia retroattiva – anche quelle relative ai tributi locali, comprendono anche altre tipologie di tributi oltre l’IMU. Infine si stabilisce, sempre con efficacia retroattiva, che ai fini IMU, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengano l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

 

Il testo dell’articolo 78-bis.
(Interpretazione autentica in materia di IMU)

1. Al fine di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
2. L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Revisione metodologia fabbisogni standard dei comuni per il servizio smaltimento rifiuti

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame preliminare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la Nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti, in base all’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Nota sarà trasmessa alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’acquisizione del “sentito” e alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del previsto parere.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte di Cassazione, Niente esenzione IMU a coniugi residenti in comuni diversi

Ai fini del pagamento dell’IMU, l’agevolazione relativa all’abitazione principale non si estende anche ad altri immobili di proprietà dei coniugi ubicati in Comuni diversi, nei quali ciascuno di loro è dimorante abituale, anche per esigenze lavorative. È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20130/2020. Nel caso di specie, i giudici hanno accolto il ricorso di una società di riscossione avverso la sentenza della CTP che, relativamente ad una controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per IMU per l’anno di imposta 2013, ha ritenuto sussistente il presupposto per fruire dell’aliquota agevolata IMU da abitazione principale, giacché la contribuente medesima aveva la residenza anagrafica all’interno dell’immobile e la residenza anagrafica del coniuge in altro comune per esigenze lavorative.
Nella decisione è stato confermato che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente“. Ciò comporta la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.
Come indiretta conferma di quanto sopra osservato, la Corte rileva anche la modifica apportata all’art. 13, comma 3, dal comma 3a) relativo all’abbattimento della base imponibile al 50% per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, in caso di rispetto dei requisiti ivi previsti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Non spetta l’esenzione ICI agli enti religiosi per lo svolgimento di attività commerciale

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18831/2020, ha accolto il ricorso presentato dal Comune avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l’esenzione ICI di un fabbricato di proprietà di un Ente religioso adibito ad uso scolastico. La Corte – rifacendosi a un costante indirizzo – ha ribadito che “non era quindi sufficiente provare che l’attività, cui l’immobile era destinato, rientrasse fra quelle esenti, dovendosi altresì provare che detta attività non venisse svolta con modalità proprie di un’attività commerciale.” Ai fini dell’esenzione, risulta necessario accertare la sussistenza di due requisiti, uno soggettivo ovvero la natura non commerciale dell’ente ed uno oggettivo ovvero che l’attività svolta rientrasse fra quelle previste dal citato art. 7 comma 1 lettera i) del d.lgs. n. 504 del 1992. Continua la Corte “sono pertanto irrilevanti ai fini tributari le finalità solidaristiche, che certamente connotano le attività ricettive svolta dalla Parrocchia anzidetta, occorrendo al contrario verificare se l’attività recettiva svolta da detta Parrocchia fosse rivolta ad un pubblico indifferenziato ovvero a categorie predefinite di soggetti; se il servizio venisse offerto per l’intero anno solare; se la struttura funzionasse o meno come un normale istituto scolastico; quale tipo di tariffa venisse applicata e quale tipo di compenso venisse richiesto, se cioè esso avesse una qualche rilevanza ovvero fosse meramente simbolico”.
Secondo la Cassazione, “la CTR non ha svolto gli accertamenti ai quali era tenuta, essendosi limitata ad affermare, in modo non condivisibile, che l’esclusiva destinazione dell’immobile all’esercizio di un’attività didattica non richiedeva l’accertamento che l’attività esente avvenisse con modalità non commerciali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Erogazione contributo ai Comuni per la partecipazione all’attività di accertamento fiscale per l’anno 2019

La Direzione centrale della Finanza locale informa che con provvedimento del 23 settembre 2020 è stata disposta l’erogazione del contributo, anno 2020, da riconoscere ai comuni quali spettanze derivanti dalla loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale per l’anno 2019.
Gli importi attribuiti a ciascun ente, visualizzabili dal prospetto allegato, sono stati elaborati direttamente dall’Agenzia delle Entrate e trasmessi alla Direzione Centrale per la Finanza Locale dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da diritto ad una riduzione della tassa

Il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell’irrilevanza delle ragioni da cui è determinato, va, pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell’art. 1 della I. n. 147 del 2013, e dà certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale. Lo ha sancito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19767/2020, accogliendo il ricorso di una società che aveva chiesto al Comune una riduzione del tributo in ragione della mancata effettuazione del servizio di raccolta nell’area in cui operava la società medesima. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo l’imposta dovuta nella misura ridotta del 15%, tenuto conto della mancata effettuazione del servizio di raccolta di rifiuti; la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva invece rigettato il ricorso della società. I giudici di Cassazione hanno ricordato che la Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 10 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente. Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l’occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate. Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al comma 657, ritiene il Collegio che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione. Per zona, infatti, non può che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un’area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l’assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutiva. Non rileva, invece, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell’istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l’espletamento. Irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sulle principali novità del MTR integrato con la delibera ARERA n. 238/2020

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento in merito alle ultime modifiche normative e ai provvedimenti dell’ARERA adottati con delibera ARERA n. 238 del 23 giugno 2020, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Autore: La redazioen PERK SOLUTION

Esenzione IMU a coniugi in comuni diversi

La Commissione tributaria provinciale di Lecce, seconda sezione, con sentenza n. 945 del 15 luglio 2020, ha accolto il ricorso presentato da una contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dal comune per omesso pagamento IMU, non ritenendo – il Comune – applicabile l’esenzione per abitazione principale, considerato che nell’immobile in questione non risiedeva l’intero nucleo familiare della ricorrente.
Secondo i giudici salentini “Ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente e neppure di fatto. Il legislatore del 2011 si è evidentemente fatto carico di questa nuova situazione e, innovando rispetto alla disciplina dettata in tema di Ici vent’anni prima, ha preso atto delle modifiche sociali nel frattempo consolidatesi e ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono distanti l’uno dall’altro, consentendo loro di usufruire dell’esenzione dall’Imu, ciascuno per la propria abitazione principale. D’altronde, per evitare di premiare comportamenti elusivi, lo stesso legislatore ha, coerentemente e condivisibilmente, introdotto il limite dell’esenzione per un unico immobile nel particolare caso delle abitazioni che si trovano nello stesso comune. Qui è lo stesso legislatore che non considera oggettivamente giustificata la scelta di abitare in case diverse e sancisce una sorta di presunzione ex lege di un intento elusivo”. Sempre secondo la CTP di Lecce l’interpretazione accolta è coerente con l’evoluzione sociale.
La pronuncia dei giudici di merito, però, non è in linea con quanto affermato dalla Cassazione anche con recenti pronunce (ordinanza 4166/2020). Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, statuisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Secondo la Cassazione, ciò comporta «la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Incentivi per recupero evasione tributaria anche in caso di approvazione del rendiconto 2019 a giugno

È possibile riconoscere gli incentivi economici al personale per il conseguimento degli obiettivi assegnati nelle attività di accertamento dei tributi nel caso in cui l’ente abbia approvato il rendiconto 2019 oltre il termine previsto dal TUEL (30 aprile) ed entro il termine prorogato dal legislatore (30 giugno 2020) con norma di carattere eccezionale, fermo restando l’approvazione del bilancio di previsione (2020) entro il termine del 31 dicembre (2019). È quanto espresso dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 113 del 10.09.2020, in risposta ad un quesito volto a superare i dubbi interpretativi relativi alle condizioni di applicabilità della previsione recata dall’art. 1, comma 1091 della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui subordina all’avvenuta approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,” la possibilità per i comuni di riconoscere, con proprio regolamento, l’erogazione di un compenso incentivante al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.
Secondo i giudici contabili, l’approvazione del rendiconto entro il 30 giugno 2020, termine fissato per effetto di proroga legislativa dal D.L. n. 18/2020 onde consentire all’ente locale gli adempimenti contabili non perfezionati a causa della situazione emergenziale da Covid 2019, non altera di per sé i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, di cui si rende conto, e non produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione, nel medesimo esercizio, da parte del personale; quest’ultimo, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato entro il 31 dicembre. Per effetto del sopravvenuto mutamento legislativo di proroga, preordinato a consentire agli enti gli adempimenti contabili cui sono tenuti per legge, l’approvazione del rendiconto 2019 entro il 30 giugno 2020 si atteggia ugualmente a tempestiva adempienza contabile del comune, richiesta dalla norma quale condizione di applicabilità degli incentivi, vale a dire il rendere conto tempestivamente e certi i risultati della gestione dell’esercizio finanziario ormai passato. Nel caso di specie, la norma speciale prevale su quella generale la cui applicazione verrà ripristinata alla cessazione di efficacia della prima per il venir meno del profilo di specialità che ha giustificato l’esigenza del legislatore nel prevederla.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION