Riduzione fondo per la contrattazione collettiva a seguito di processi di esternalizzazione

Con deliberazione n. 161/2000, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha chiarito che la disposizione dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prescrive, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, la riduzione dei fondi della contrattazione in proporzione al numero dei dipendenti non più addetti al servizio esternalizzato, non risulta incompatibile con la nuova disciplina dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha come fine quello di garantire il valore medio pro-capite del fondo riferito all’anno 2018.
Il Collegio ricorda che l’art 6.bis del D. Lgs. n. 165/200 prevede il congelamento dei posti e la temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente al personale precedentemente adibito al servizio esternalizzato, nelle more dei processi di riallocazione e di mobilità del personale; tale disposizione è diretta a garantire, in primo luogo al suddetto personale, in caso di ricollocazione in altri posti previsti nell’organico dell’amministrazione che la somma temporaneamente “congelata” venga ripristinata nel fondo stesso. Qualora non dovesse poi verificarsi la ricollocazione del personale e in assenza delle altre condizioni previste dalla norma, la riduzione della spesa sarebbe ineludibile.
La disposizione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. 58/2019, ad avviso del Collegio, non elide il disposto dell’art 6 bis comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Quest’ultima norma riguarda una specifica causa di riduzione del fondo conseguente all’esternalizzazione, mentre l’art. 33, comma 2, interviene nella materia della determinazione del “limite al trattamento accessorio”, adeguandolo “in aumento o in diminuzione”, rispetto a quello di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75/2017, “per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. La norma vuol garantire il valore medio pro-capite del fondo al 31 dicembre 2018, a fronte di variazioni del personale rispetto a quello in servizio alla stessa data del 31 dicembre 2018. Il fondo per la contrattazione decentrata acquista per effetto di detta norma una connotazione flessibile e dinamica.
In caso di esternalizzazione di servizi la riduzione dei fondi della contrattazione, prevista dal comma 2 dell’art. 6 bis, deve comunque garantire l’invarianza del valore medio pro capite del fondo accessorio riferito all’anno 2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL,Versamento del saldo IMU 2020 – Obblighi di pubblicazione delle delibere nel Portale del Mef

L’IFEL, con nota del 2 dicembre scorso, sui termini di inserimento delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’IMU nel portale del Mef, ricorda che la disciplina ordinaria (ora racchiusa nel co. 767, art.1, della legge di bilancio 2020) condiziona l’efficacia degli atti deliberativi alla loro pubblicazione entro il 28 ottobre, a cura del Mef, sul “Portale del federalismo fiscale” e, a questo fine, al fatto che gli atti stessi siano trasferiti al Mef da parte dei Comuni entro il 14 ottobre.
Nel corso del 2020, i termini ordinari di inserimento e di successiva pubblicazione delle delibere nel Portale del Mef hanno subito tuttavia delle modifiche, a seguito dei ripetuti rinvii dei termini di approvazione del bilancio di previsione, la cui ultima proroga è stata fissata al 31 ottobre dal DM Interno del 30 settembre 2020. Al nuovo termine del 31 ottobre sono stati collegati anche i termini di deliberazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ad opera dell’art. 138 del dl 34/2020, rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”.
Nel frattempo, i termini di invio e pubblicazione delle delibere al Mef erano già stati prorogati dall’articolo 107, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia), al 31 ottobre per l’inserimento delle delibere nel Portale del Mef e al 16 novembre per la loro pubblicazione a cura del Mef.
La coincidenza nel 31 ottobre del termine di approvazione delle nuove aliquote IMU con il termine di inserimento delle stesse nel Portale del Mef (31 ottobre), ha impedito il generalizzato rispetto di tale ultimo adempimento. Molti Comuni hanno inserito le delibere dopo il 31 ottobre, avendo approvato le delibere sulle aliquote a ridosso dell’ultima data disponibile. Si osserva, in proposito, che il sistema ha opportunamente consentito il caricamento delle delibere sul portale del Federalismo fiscale, anche oltre il termine formale di legge. Si è tuttavia determinata un’alea di incertezza circa l’efficacia dei provvedimenti contenenti le nuove aliquote IMU.
A questa incertezza sopperisce ora il decreto-legge n. 125 del 2020 (convertito in legge n. 159/2020 – G.U. n. 300 del 3/12/2020), che riapre formalmente i termini di inserimento, assicurando l’efficacia di tutte le delibere comunali. In particolare, l’articolo 1, comma 4-quinquies del dl 125, inserito nella fase di conversione, prevede i nuovi termini seguenti:
– 31 dicembre 2020 per l’inserimento delle delibere IMU da parte dei Comuni nel Portale del Mef;
– 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del Mef.
Inoltre, l’articolo 1, comma 4-sexies del dl 125 del 2020, conferma il termine per il versamento del saldo IMU al 16 dicembre, “da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”. Pertanto, la normativa conferma che il saldo deve essere effettuato sulla base degli atti pubblicati e disponibili per la consultazione sul Portale del Mef, prescindendo dall’osservanza del previgente termine.
La norma non indica una data di riferimento precisa in base alla quale valga l’obbligo di considerare i dati pubblicati sul sito Mef. Appare tuttavia ragionevole che ai fini del calcolo del saldo IMU 2020, valga l’obbligo per i contribuenti e gli intermediari fiscali di considerare i dati pubblicati sul Portale Mef alla data del 16 novembre (termine di riferimento previgente), ferma restando ovviamente la facoltà di tener conto delle misure pubblicate successivamente ma in tempo utile per il pagamento del saldo, ovvero acquisite direttamente dai siti comunali. Viene così assicurato un lasso di tempo adeguato per la conoscenza dei provvedimenti, mentre le deliberazioni comunicate e pubblicate dal Mef entro i termini prorogati dal dl 125 costituiranno il riferimento per l’eventuale conguaglio da regolare entro il 28 febbraio 2021, ovvero per la richiesta di rimborso. Il comma 4-septies, infatti, considera l’ipotesi in cui le delibere vengano pubblicate successivamente – e comunque entro il 31 gennaio 2021 – prevedendo che l’eventuale differenza d’imposta ancora dovuta sarà versata, senza sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio 2021 e che, nel caso di una differenza negativa, il rimborso avverrà su richiesta del contribuente sulla base delle regole ordinarie (co. 724, della legge 147 del 2013).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legittimo l’accertamento IMU relativo a immobili di proprietà di un fondo di investimento

È legittimo l’accertamento per omesso versamento dell’IMU relativa a immobili di proprietà di un fondo comune di investimento, ma notificato a una Società di gestione del risparmio, che può stare in giudizio al fine di tutelare gli interessi del fondo di investimento. È quanto stabilito dalla CTR per il Lazio, con sentenza n. 3290 del 02/11/2020. I fondi comuni di investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Quest’ultima è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. In base a tale principio, contenuto nell’art. 36 comma quarto del Testo Unico sulle intermediazioni immobiliari (TUF) e richiamando alcune precedenti sentenze della Corte di Cassazione (12062/2019, 16605/2010), i giudici hanno sottolineato che ai fondi comuni di investimento non può essere riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, in quanto privi di una struttura organizzativa idonea a consentire di agire senza la società di gestione del risparmio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Arriva il codice tributo per il versamento dell’IMPi

Con la risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo “3970” per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta (Impi), prevista dall’articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
• nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice “Z999”;
• barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
• barrare la casella “Saldo” per il pagamento dell’anno 2020;
• nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;
• nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
L’articolo 38 prevede che a decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’ articolo 2 del Codice della Navigazione. L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille. Limitatamente all’anno 2020, il comma 5 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 stabilisce che il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato, che provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto ministeriale.

 

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ARERA, Aggiornamento al MTR ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021

Con deliberazione n. 493/2020 l’ARERA fornisce aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l’anno 2021), con particolare riferimento all’adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all’estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall’Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, è stato definito l’adeguamento di taluni valori monetari, quali i deflatori da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni riferite all’anno 2021 e il tasso di inflazione relativo all’anno 2021, pari allo 0,1%. È stato esplicitato che per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (definito al comma 2.2 del MTR) e a quelle relative alle componenti di costo fisso (di cui al comma 2.3 del MTR), possano essere ricompresi la quota residua dei conguagli relativi all’anno 2018, che l’Ente territorialmente ha deciso di recuperare nell’annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall’Autorità. In considerazione del perdurare della pandemia da COVID-19 sono state estese al 2021 talune delle facoltà introdotte dall’Autorità con deliberazione 238/2019/R/RIF e che originariamente erano state limitate alla sola annualità 2020. L’Autorità rinvia a successive determinazioni la definizione delle modalità operative per la trasmissione della documentazione (in particolare piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati), riferiti al 2021 e del contestuale aggiornamento dell’Appendice 1 del MTR recante lo schema tipo di PEF.

IMU sulle piattaforme estrattive, nessuna esenzione per gli anni di imposta precedenti il 2018

La CTP di Ancona, con sentenza del 13/11/2020, n. 249/3,  nega l’esenzione parziale dal pagamento dell’IMU sulle piattaforme estrattive situate nel mare territoriale per gli anni di imposta precedenti l’entrata in vigore della legge di bilancio 2018. Secondo i giudici marchigiani la novità restrittiva introdotta dall’art. 1, comma 728, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 non ha efficacia retroattiva, in quanto trattasi di norma innovativa e non meramente interpretativa. I giudici di prime cure ribadiscono che “la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell’applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore” (Corte Costituzionale, sentenze nn. 311 del 1995 e 397 del 1994 e ordinanza n. 480 del 1992). L’esame della portata letterale della nuova norma induce a dubitare che si tratti di un caso simile, pertanto la CTP anconetana ha ritenuto di confermare l’orientamento già espresso in proprie pronunce sul tema (sentenze n. 730 del 4-10-2018 e n. 217 del 18-04-2019). In particolare, ad avviso dei giudici marchigiani, la disposizione sopra richiamata, di portata innovativa e che consente di ritenere che la base imponibile IMU è limitata “alla sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili”, non si può estendere al caso di specie. A quest’ultimo risulta applicabile la norma impositiva originaria, pacificamente interpretata anche dalla Corte di Cassazione, nel senso che l’IMU è dovuta sui manufatti complessivi serventi lo sfruttamento del sottofondo marino.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Differimento termine per la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti

L’Assemblea di Palazzo Madama, mercoledì 11 novembre, ha approvato in prima lettura, con modifiche, il ddl n. 1970 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. Durante l’esame in Commissione, in sede referente, sono stati aggiunti i nuovi commi 4-quinquies, 4-sexies e 4-septies all’art. 1.
Il comma 4-quinquies, nel novellare l’articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, proroga ulteriormente, dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, da parte dei comuni, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e l’imposta municipale propria (IMU). E’ altresì  prorogata, al 31 dicembre 2020, la data entro la quale il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote IMU e il testo del relativo regolamento, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Il comma 4-sexies conferma il termine del 16 dicembre 2020 per il versamento dell’IMU previsto dall’articolo 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), da effettuare sulla base dei citati atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 4-septies precisa che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 724, della legge 147 del 2013 nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’IMU di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso.

 

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Dichiarazioni IMU concernente gli immobili merce

Con la Risoluzione n. 7/DF del 6 novembre 2020 il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alla dichiarazione, ai fini IMU, dei cosiddetti beni-merce – vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – con particolare riferimento alla natura dell’adempimento assolto tramite i canali Entratel e Fisconline e se questo risultasse idoneo ai fini della fruizione dell’esenzione IMU, stante la vigenza delle disposizioni del DM 30 ottobre 2012 che prevedono che la dichiarazione deve essere effettuata al Comune.
Il MEF precisa che a decorrere dal 2016 il Dipartimento Finanze ha messo a disposizione dei contribuenti interessati il modulo di controllo per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni IMU/TASI, tramite i canali Entratel e Fisconline (Comunicato del 1° ottobre 2016) e che con Comunicato del 5 ottobre 2016, il Dipartimento delle Finanze ha puntualizzato che la possibilità della trasmissione telematica delle dichiarazioni IMU/TASI “non sostituirà l’attuale modalità di presentazione del modello cartaceo, ma costituirà un’ulteriore opzione a discrezione del contribuente”. Per cui, a partire da tale data l’obbligo dichiarativo IMU/TASI nei confronti del Comune competente può ritenersi validamente assolto attraverso il ricorso – indifferentemente e a scelta del dichiarante – o alla modalità tradizionale di trasmissione cartacea del modello dichiarativo approvato col D.M. 30 ottobre 2012 oppure, in alternativa, a quella telematica mediante l’utilizzo dei canali Entratel e Fisconline, con cui vengono trasmessi, sempre al comune competente, i dati risultanti dal medesimo modello dichiarativo IMU di cui al citato D.M. 30 ottobre 2012.
Del resto, l’equipollenza tra le due modalità di trasmissione (cartacea o telematica) della dichiarazione è riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione. Al riguardo, infatti, è interessante richiamare l’ordinanza n. 13432 del 2012 con cui Giudici di legittimità hanno ritenuto applicabili, nell’ambito di un procedimento di trasmissione telematica, i principi propri della trasmissione cartacea e l’ordinanza n. 12107 del 2019, in cui la Suprema Corte, nel ribadire il valore della trasmissione telematica delle dichiarazioni tributarie rispetto a quella cartacea, statuisce che è nulla la dichiarazione fiscale annuale presentata tramite raccomandata all’Amministrazione competente, nel caso in cui il contribuente, sulla base di un obbligo di legge, avrebbe dovuto presentarla solo in via telematica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

DL Ristori bis, Cancellazione della seconda rata IMU attività in aree rosse

L’art. 5 della Bozza del D.L. Ristori bis, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 novembre scorso, prevede la cancellazione della seconda rata IMU per le attività che operano nelle regioni che si trovano all’interno delle zone rosse e arancioni, individuate con DPCM 3 novembre 2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per il ristoro delle minori entrate è prevista l’integrazione di 31,4 milioni di euro, per l’anno 2020, del Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si ricorda che un intervento in tal senso è stato effettuato con il D.L. Ristori (DL n, 137/2020) che all’art. 9 ha previsto la cancellazione della seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col DPCM. 24 ottobre 2020, in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria legata al virus Covid-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION