Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari

Nella seduta del 29 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge recante disposizioni di proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L 30 gennaio 2021, n. 7 , pubblicato in G.U. n. 24 del 30-01-2021. Il provvedimento prevede l’ulteriore differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Sono sospese fino al 28 febbraio 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020). Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Esonero pagamento del Canone per le imprese di pubblico esercizio sino al 31 marzo 2021

L’art. 9-ter del D.L. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, proroga alcune misure di sostegno per i pubblici esercizi a seguito dell’emergenza da COVID-19, disponendo l’esonero dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati. In particolare, sono esonerati dal pagamento del canone le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Trattasi degli esercizi:
a) di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Sono esonerati, altresì, dal pagamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).
Sono confermate, sempre fino al 31 marzo 2021, le procedure semplificate (senza la necessità di autorizzazioni), per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. In deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui D.P.R. n. 160 del 2010, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni è stato istituito un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro, alla cui ripartizione si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Da ANCI richieste di chiarimenti e tavolo tecnico per la gestione rifiuti

L’Anci, con una lettera a firma del Segretario generale Veronica Nicotra, indirizzata al ministero dell’Ambiente e al ministero dell’Economia e delle Finanze, richiede linee guida di chiarimento e l’istituzione di un tavolo tecnico per esaminare le ricadute del d.lgs 116/2020 sulla gestione degli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Le principali preoccupazioni derivano dalle nuove disposizioni, di cui al D.lgs. n. 116/2020, che ha apportato significative modifiche al Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006). Le modifiche sopravvenute comporteranno la detassazione di molte attività produttive con un aumento certo della TARI a carico degli utenti domestici e l’impossibilità di trattare i residui della lavorazione del verde pubblico in deroga dal Codice dell’Ambiente. La sottrazione dal perimetro del pubblico servizio tendenzialmente di tutte le utenze non domestiche, necessita di interventi risolutivi di fonte ministeriale, in assenza dei quali sarà inevitabile l’incremento del prelievo a carico di famiglie e piccole attività. Sull’onda di una normativa poco chiara e totalmente priva di una disciplina di dettaglio, diverse attività economiche stanno inviando comunicazioni ai Comuni di fuoriuscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti, che nella maggior parte dei casi non sono corredate dalla necessaria documentazione che attesti l’effettivo avvio a recupero dei rifiuti non più conferiti al pubblico, con evidenti e gravi ripercussioni su tutto il sistema. I temi sui quali l’ANCI chiede un intervento urgente riguardano:
a) il mantenimento della “quota fissa” Tari per tutte le utenze;
b) precisazione dei locali ove si producono rifiuti “urbani” per tutte le categorie di utenza ed in particolare nella categoria 20 (attività industriali);
c) fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito della eliminazione della potestà comunale di assimilazione, e comunque la possibilità per i Comuni di prevedere, per via regolamentare, vincoli di carattere gestionale-organizzativo, con riferimento, ad esempio, alla dotazione dei contenitori di raccolta o alla frequenza dei ritiri.

Istituiti i codici tributo per il versamento del TEFA e delle relative sanzioni

L’Agenzia delle entrate, con Risoluzione 5/E del 18 gennaio 2021 ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e dei relativi interessi e sanzioni. La disciplina relativa al tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), istituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dispone che lo stesso è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all’articolo 1, comma 668, della medesima legge.  L’art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge n. 157/2019 (c.d. Decreto fiscale), nel novellare l’art. 19, comma 7 del D.lgs. n. 504/1992 ha disposto che, a decorrere dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati con F24, si provvede al riversamento del TEFA spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio al netto della commissione spettante al comune. Il decreto del 1° luglio 2020 del Direttore Generale delle finanze ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all’Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.
Per l’annualità 2020, verrà effettuato lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, e il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata dall’ente impositore. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni saranno versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. Il TEFA verrà riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d’intesa, dagli enti coinvolti.
Quindi, per il versamento del TEFA tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP) sono istituiti i seguenti codici tributo:
–  “TEFA” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”;
– “TEFN” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi”;
– “TEFZ” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni”.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell’attività di controllo. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportato i dati richiesti.
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), in  corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i dati richiesti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il DL n. 3/2021 in materia di accertamento, riscossione e versamenti tributari

È stato pubblicato in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2021 il D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, recante “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari”, che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono sospese, fino al 31 gennaio 2021, le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Fino al 31 gennaio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° febbraio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Sono, altresì, sospese fino al 31 gennaio 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

Notificazioni telematiche degli atti tributari, gli orientamenti giurisprudenziali in materia

La Direzione Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze ha pubblicato il primo volume dedicato a “I recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di notifica telematica degli atti tributari”, prende il via il progetto editoriale “TAX JUSTICE DF” – Rassegna giurisprudenziale ragionata delle Commissioni tributarie. Il progetto si prefigge di fornire un valido strumento di ricognizione ed aggiornamento delle recenti pronunce di merito e di legittimità sulle questioni più controverse in ambito fiscale, offrendo una “bussola” agli operatori del diritto per orientarsi nel complesso scenario normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Il volume è dedicato alla notifica mediante posta elettronica certificata degli atti tributari. Suddiviso in due parti, si sofferma preliminarmente sull’individuazione di tre macro-aree tematiche: conoscenza da parte del destinatario dell’atto tributario; domicilio digitale e posta elettronica certificata; nonché formazione dell’atto da notificare quale atto nativo digitale. Nella seconda parte, si procede all’approfondimento degli orientamenti giurisprudenziali, allo scopo di evidenziare uniformità e contrasti sul tema delle notificazioni telematiche degli atti tributari sostanziali. L’indagine, quindi, si propone di approfondire tali aspetti anche con riguardo alle posizioni assunte dai giudici di merito e dalla Suprema Corte di Cassazione relativamente alle notifiche telematiche degli atti giudiziari nell’ambito del Processo Tributario Telematico, rilevando le criticità emerse nella prima fase di transizione al digitale e nell’intermedia fase di alternatività, fino all’obbligatorietà dal 1° luglio 2019. Da ultimo si registra qualche spunto di riflessione relativo al rapporto che intercorre tra le procedure di notifica telematica attivate nel giudizio tributario di merito e il ricorso di legittimità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rinvio scadenze in ambito tributario

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 gennaio, ha approvato, tra gli altri, un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari. Il testo, secondo quanto riportato nel comunicato del Governo, prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.
Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.
Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

Linee guida Fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti – Anno 2020

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato sul proprio sito internet le “linee guida interpretative” per l’anno 2020 concernenti l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l’applicazione dei fabbisogni standard alla TARI. Quest’anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle importanti novità connesse all’avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario.

Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo

I commi da 599 a 601 della legge di bilancio 2021, in considerazione dell’emergenza sanitaria Covid19, esentano dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Si tratta in particolare dei seguenti immobili:
a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
c) immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Le disposizioni introdotte si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle disposizioni in argomento il Fondo istituito dall’articolo 177 del DL n.34/020 è incrementato dai provvedimenti emergenziali di 79,1 milioni di euro per l’anno 2021. Alla ripartizione delle relative risorse si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell’anno 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION