In G.U. il DL n. 3/2021 in materia di accertamento, riscossione e versamenti tributari

È stato pubblicato in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2021 il D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, recante “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari”, che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono sospese, fino al 31 gennaio 2021, le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Fino al 31 gennaio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° febbraio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Sono, altresì, sospese fino al 31 gennaio 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

Notificazioni telematiche degli atti tributari, gli orientamenti giurisprudenziali in materia

La Direzione Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze ha pubblicato il primo volume dedicato a “I recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di notifica telematica degli atti tributari”, prende il via il progetto editoriale “TAX JUSTICE DF” – Rassegna giurisprudenziale ragionata delle Commissioni tributarie. Il progetto si prefigge di fornire un valido strumento di ricognizione ed aggiornamento delle recenti pronunce di merito e di legittimità sulle questioni più controverse in ambito fiscale, offrendo una “bussola” agli operatori del diritto per orientarsi nel complesso scenario normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Il volume è dedicato alla notifica mediante posta elettronica certificata degli atti tributari. Suddiviso in due parti, si sofferma preliminarmente sull’individuazione di tre macro-aree tematiche: conoscenza da parte del destinatario dell’atto tributario; domicilio digitale e posta elettronica certificata; nonché formazione dell’atto da notificare quale atto nativo digitale. Nella seconda parte, si procede all’approfondimento degli orientamenti giurisprudenziali, allo scopo di evidenziare uniformità e contrasti sul tema delle notificazioni telematiche degli atti tributari sostanziali. L’indagine, quindi, si propone di approfondire tali aspetti anche con riguardo alle posizioni assunte dai giudici di merito e dalla Suprema Corte di Cassazione relativamente alle notifiche telematiche degli atti giudiziari nell’ambito del Processo Tributario Telematico, rilevando le criticità emerse nella prima fase di transizione al digitale e nell’intermedia fase di alternatività, fino all’obbligatorietà dal 1° luglio 2019. Da ultimo si registra qualche spunto di riflessione relativo al rapporto che intercorre tra le procedure di notifica telematica attivate nel giudizio tributario di merito e il ricorso di legittimità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rinvio scadenze in ambito tributario

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 gennaio, ha approvato, tra gli altri, un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari. Il testo, secondo quanto riportato nel comunicato del Governo, prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.
Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.
Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

Linee guida Fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti – Anno 2020

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato sul proprio sito internet le “linee guida interpretative” per l’anno 2020 concernenti l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l’applicazione dei fabbisogni standard alla TARI. Quest’anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle importanti novità connesse all’avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario.

Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo

I commi da 599 a 601 della legge di bilancio 2021, in considerazione dell’emergenza sanitaria Covid19, esentano dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Si tratta in particolare dei seguenti immobili:
a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
c) immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Le disposizioni introdotte si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle disposizioni in argomento il Fondo istituito dall’articolo 177 del DL n.34/020 è incrementato dai provvedimenti emergenziali di 79,1 milioni di euro per l’anno 2021. Alla ripartizione delle relative risorse si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell’anno 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riduzioni IMU e TARI ai soggetti non residenti titolari di pensione

Con la riforma complessiva dell’IMU operata dalla legge di bilancio 2020 – legge n. 160 del 2019 – è stata abrogata, come noto, gran parte della previgente disciplina dell’IMU, senza che fosse riproposta la previgente agevolazione “prima casa” per i pensionati AIRE. Al riguardo si evidenzia che la Commissione UE aveva avviato contro l’Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141, in tema di regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all’AIRE (procedura chiusa il 30 ottobre 2020), affermando che la predetta agevolazione concedesse un trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani. Il comma 48 della legge di bilancio 2021, considerato il numero sempre più elevato di connazionali residenti all’estero e tenuto conto che molti di loro possiedono almeno un immobile in Italia, (re)introduce una misura agevolativa sulle imposte immobiliari locali (IMU e TARI), a decorrere dal 2021,  per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia. In relazione ai predetti immobili, le agevolazioni si sostanziano in una riduzione del 50% dell’IMU e nell’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI (tassa sui rifiuti avente natura di tributo), ovvero della relativa tariffa con natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi (pagamento di un terzo dell’importo intero).
Al fine di ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dalla predetta disposizione, il successivo comma 49 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Restituzione ai comuni di tributi locali erroneamente versati allo Stato

Il Ministero dell’Interno, Direzione centrale delle Finanza Locale, con comunicato del 22 dicembre 2020, rende noto che con i provvedimenti del 9 e 16 dicembre 2020 sono stati disposti i pagamenti in acconto e saldo del contributo spettante ai Comuni quale restituzione ai medesimi delle somme erroneamente versate allo Stato a titolo di tributo locale (Articolo 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.68).
Il comunicato precisa che la competenza del Ministero dell’interno, e per esso della Direzione Centrale della Finanza Locale, è circoscritta esclusivamente agli adempimenti connessi all’erogazione del contributo effettuato sulla base di un prospetto trasmesso dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XII, in cui l’unico dato riportato è l’importo complessivo attribuito a ciascun Comune senza ulteriori elementi aggiuntivi.
A tal riguardo, si ricorda che con Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 sono state fornite indicazioni circa le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni relative ai tributi locali. Tali procedure sono previste dall’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e riguardavano inizialmente la sola imposta municipale propria (IMU). Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha esteso tali procedure a tutti i tributi locali e ha, altresì, stabilito che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano individuate le modalità applicative delle predette disposizioni.
Le disposizioni in questione intervengono al fine di risolvere le criticità che si sono manifestate negli anni pregressi, durante i quali i comuni che non avevano ricevuto le somme dei tributi di loro pertinenza procedevano alla notifica di avvisi di accertamento e si rifiutavano di annullare in autotutela gli avvisi stessi nonostante che il contribuente avesse dimostrato di aver effettuato il versamento, anche se a un comune incompetente. Tale criticità era dovuta anche alla circostanza che quest’ultimo comune non riversava le somme al comune competente, fondando tale comportamento proprio sulla mancanza di una norma specifica che gli imponesse il riversamento. Il contribuente, pertanto, era costretto a proporre istanza di rimborso al comune incompetente e contestualmente a regolarizzare la propria posizione, pagando anche sanzioni e interessi, nei confronti del comune competente. Con le disposizioni in commento, invece, tale prassi, farraginosa ed estremamente penalizzante per il contribuente, non ha più ragione di sussistere, poiché la legge impone al comune incompetente di riversare le somme a quello competente.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Canone unico patrimoniale, possibile una differenziazione nella scelta dell’affidamento della gestione

Il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 9/DF del 18 dicembre 2020, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di gestire disgiuntamente l’entrata del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a seconda dei due presupposti impositivi. Il Dipartimento è giunto alla conclusione che, sia dal quadro normativo di riferimento sia dalla giurisprudenza nonché dalla prassi amministrativa, non emergono elementi tali che precludano all’ente locale la possibilità di prevedere, nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, una gestione disgiunta del canone, in ragione dei due distinti presupposti ad esso sottesi, seppur riuniti nell’entrata in oggetto.
Il canone sostituisce, a partire dal 2021, per effetto dell’art. 1, comma 816 della legge di bilancio 2020, entrate di diversa natura, vale a dire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
La legge consente comunque di individuare con certezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate ai due presupposti. In particolare, proprio la circostanza che il comma 820 della legge n. 160/2020 esclude che, in relazione alla stessa fattispecie possa essere richiesto un duplice canone, porta a propendere per la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone stesso, con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell’entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti di cui alle richiamate lett. a) e b) del comma 819. Ovviamente, nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, nulla impedisce che possa assicurarsi il coordinamento per le attività di accertamento sul territorio, nonché l’interscambio delle banche dati e delle autorizzazioni e/o concessioni tra i diversi soggetti gestori. Se alla data del 31 dicembre 2020, il Comune gestisce direttamente la TOSAP mentre ha affidato la gestione dell’ICPDPA a un soggetto esterno, nulla esclude che il Comune possa mantenere detta distinzione. Naturalmente, qualsiasi soluzione gestionale adottata dall’ente locale deve essere conformata a esigenze di efficienza economica e di semplificazione dei procedimenti amministrativi e deve evitare l’aggravio degli adempimenti nei confronti del contribuente o dell’utente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), i chiarimenti ministeriali

Il Dipartimento delle finanze, con la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020, fornisce chiarimenti in merito al regime dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), con riferimento alla corretta individuazione del presupposto oggettivo e quindi alla delimitazione dell’ambito applicativo dell’imposta ai soli manufatti che rientrano nella definizione normativa di piattaforma marina, alla corretta individuazione degli elementi che compongono la piattaforma marina da considerare ai fini della determinazione della base imponibile, nonché all’obbligo di presentare la dichiarazione ed in caso affermativo con quali modalità ed entro quali termini.
L’IMPi è stata istituita, come noto, dall’art. 38 del D.L. n. 124/2019 (Decreto fiscale 2019), a decorrere dall’anno 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Il comma 1 del medesimo articolo si riferisce alle piattaforme marine intese come strutture emersa destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale, come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione. Nel genere più ampio delle strutture marine rientrerebbero; a) le piattaforme con struttura emersa, b) teste pozzo sottomarine, c) unità galleggianti di stoccaggio temporaneo.
Secondo la risoluzione, I’IMPi trova applicazione, per espressa volontà del Legislatore, solo sulla prima categoria di strutture marine, e non anche sulle altre categorie, come precisato dal MISE. Non vanno invece ricomprese tra le piattaforme rigidamente collegate al fondo marino, tutte le unità galleggianti di stoccaggio temporaneo e tutte le teste pozzo sottomarine. Sono escluse dall’IMPi le navi destinate allo stoccaggio degli idrocarburi estratti in quanto le stesse non sono in alcun modo riconducibili alla definizione di piattaforme marine ma rientrano nella diversa categoria delle unità galleggianti di stoccaggio temporaneo.
Per quanto riguarda il presupposto impositivo, condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’applicazione dell’imposta è la destinazione della struttura alla coltivazione di idrocarburi che è regolata dal titolo concessione di coltivazione. L’assoggettamento a tassazione non può ritenersi limitato ai soli periodi in cui viene svolta l’attività estrattiva. Ai fini della determinazione della base imponibile, trova applicazione il comma 746 dell’art. 1 della legge n. 160/2019. Per quantificare la base imponibile delle piattaforme marine occorre quindi fare riferimento al valore contabile, senza la possibilità di scomputare la parte impiantistica. Nel merito, la risoluzione chiarisce che l’art. 38, comma 2 del D. L. n. 124 del 2019 si limita a mutuare solo il riferimento al valore contabile come parametro per la determinazione della base imponibile dell’IMPi, senza voler con questo operare un totale rinvio alle disposizioni previste ai fini IMU per i fabbricati strumentali del gruppo catastale D privi di rendita.
Per quanto concerne l’obbligo dichiarativo, nonché le modalità e il termine di presentazione della dichiarazione, la risoluzione precisa che si deve far rinvio alla norma di cui all’art. 1, comma 769 della legge di bilancio 2020, risultando tale disposizione relativa all’IMU non incompatibile col regime dell’IMPi, poiché la dichiarazione anche per questo tributo svolge la funzione di mettere a disposizione del comune le informazioni necessarie al fine del controllo dell’esatto adempimento del tributo stesso. L’obbligo dichiarativo persiste comunque in tutti i casi in cui il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. La persistenza dell’obbligo dichiarativo è giustificata dal fatto che per tali immobili la base imponibile è rappresentata dal valore contabile che è un elemento non immediatamente conoscibile dall’Ente. Quindi, poiché tale valore è il parametro per la quantificazione della base imponibile dell’imposta, la dichiarazione dell’IMPi è d’obbligo per il primo anno di tassazione per i manufatti, mentre per gli anni successivi la dichiarazione dovrà essere presentata solo se si verificano variazioni rilevanti. L’obbligo dichiarativo deve essere assolto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Il modello da utilizzare per la dichiarazione, in attesa di quello specifico in via di approvazione, è quello valido per l’IMU, approvato con il decreto 30 ottobre 2012 del MEF. Anche per quanto riguarda l’ente locale di riferimento e destinatario del modello di dichiarazione, la certezza dell’individuazione sarà data dal decreto in via di emanazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Decreto Ristori è legge

La Camera con 303 voti favorevoli e 215 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: S. 1994 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Approvato dal Senato) (A.C. 2828). Dopo l’esame degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto finale, l’Assemblea ha approvato in via definitiva il provvedimento.
Il provvedimento reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall’aggravamento dall’emergenza sanitaria da COVID-19 – in particolare, con riferimento alla cosiddetta seconda ondata – e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale. Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato è stata disposta l’abrogazione dei successivi decreti-legge nn. 149, 154 e 157 (cosiddetti Ristori bis, ter e quater, aventi le medesime finalità), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza. Contestualmente, le modifiche apportate al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 137, onde trasporre in esso e mantenere nell’ordinamento le corrispondenti disposizioni dei tre decreti-legge.
Tra le principali misure evidenziamo:

  • l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall’allegato 1 al provvedimento; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto. Si chiarisce che il beneficio trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall’esenzione;
  • l’esonero, per alcuni soggetti (bar e ristoranti), dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati (Cosap e Tosap);
  • la proroga al 10 dicembre 2020 (dal 31 ottobre) del termine per l’invio all’Agenzia delle entrate del modello 770;
  • la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal presente decreto-legge;
  • la sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all’Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
  • l’ampliamento, fino al 31 gennaio 2021, del periodo di riferimento in relazione al quale le imprese del trasporto pubblico locale possono usufruire del Fondo, istituito dal D.L. n. 34/2020, per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19.
    Si tratta di una modifica del periodo nel quale viene valutata la riduzione dei ricavi tariffari, che parte dal 23 febbraio 2020 e che viene ampliato fino al 31 gennaio 2021. La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata, per l’anno 2021, di 390 milioni di euro, dei quali si stabilisce che una quota fino a 190 milioni di euro possa essere utilizzata per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Per tali servizi aggiuntivi le regioni e comuni, nel limite pari a 90 milioni di euro, possono ricorrere, anche mediante apposita convenzione, ad operatori economici esercenti servizi di trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi;
  • l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle  organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • l’assegnazione alle regioni di un contributo di 250 milioni di euro, per l’anno 2020, per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020; le risorse che avrebbero dovuto essere destinate al rimborso dei prestiti, e che invece vengono liberate a seguito dell’assegnazione del contributo in commento, possono essere utilizzate per ristorare le categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-2019. Si tratta dunque di un contributo a destinazione vincolata, che non può essere distolto da tale finalità per altri impieghi. La Regione beneficiaria, qualora non proceda a detto ristoro entro il 31 dicembre 2020, è tenuta infatti a riversare dette risorse al bilancio dello Stato;
  • la facoltà, per le regioni a statuto speciale, di utilizzare il fondo di anticipazione di liquidità in deroga alla normativa vigente, con conseguente ampliamento della capacità di spesa di tali enti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION