Agevolazione IMU prima casa per i coniugi residenti in comuni diversi

In tema di IMU l’agevolazione per l’abitazione principale è fruibile da entrambi i coniugi ove residenti in comuni diversi. La sola esclusione riguarda il caso in cui i due coniugi dichiarino diverse abitazioni principali all’interno dello stesso Comune. Con tali motivazioni i giudici della CTR, con sentenza del 12/11/2020, n. 665, hanno ribadito l’esito del giudizio di primo grado favorevole al contribuente e respinto l’appello del Comune. Alla base di tale orientamento vi è l’interpretazione espressa dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia che, con la circolare n. 3/DF 2012, ha affermato il principio secondo cui l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi, come inequivocabilmente risulta nel caso di specie, e abbiano anche addotto le ragioni puntuali per cui abbiano operato tale scelta.
Sebbene il Collegio sia consapevole che sono state prese posizioni contrarie all’interpretazione ministeriale nella giurisprudenza di merito e di legittimità, appare corretto ritenere persistere il diritto all’esenzione in caso di coniugi residenti in immobili situati in differenti comuni, come nel caso di specie. Ne può ritenersi contraddittoria la circostanza che con riferimento a due possibili abitazioni principali la legge faccia riferimento ad un unico nucleo familiare. Infatti la definizione di “nucleo familiare designa un’unità sociologica che vive nello stesso alloggio, oltre che una famiglia tradizionale, una persona fisica che vive sola (in una casa, in un appartamento) in pratica fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ex art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, norma che chiarisce che, agli effetti anagrafici per famiglia si intende una serie di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, tutela, adozione o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, specificandosi che una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. Se cosi è ciascun coniuge può costituire una sua distinta famiglia anagrafica nell’ambito di comuni diversi.
L’importante, ai fini dell’esclusione dall’IMU/TASI è che, alla residenza anagrafica presso quell’immobile indicato come “abitazione principale”, corrisponda il dato sostanziale dell’abitualità della dimora presso quell’abitazione. Ciò costituisce il dato scriminante che deve essere oggetto di prova (in tal senso C.T.P. Brescia 605/2016 dep. 14.7.2016). Nel merito poi sono parimenti condivisibili le valutazioni della C.T.P. I primi giudici hanno correttamente, ad avviso del Collegio, rilevato che, nella sostanza, il resistente Comune non ha contestato gli assunti della ricorrente relative all’abitazione e alle dimore ubicate distintamente da parte di ciascuno dei coniugi in comuni diversi, né ha fornito prova contraria sul punto. Peraltro sia nel presente che nel precedente giudizio la contribuente ha ampiamente documentato le ragioni delle proprie scelte.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nessun versamento IMU per gli alloggi IACP

La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con la sentenza 145-05-2021, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (già IACP), avverso l’avviso di accertamento IMU dell’anno 2014. Nel merito, la Commissione ha ritenuto meritevole di accoglimento la dedotta esenzione IMU, ex art. 13 del DL 201/2011 per gli alloggi dell’Agenzia, in quanto gli stessi rientrano nella classificazione di alloggi sociali, di cui al comma 3, art. 10 “Edilizia residenziale sociale” del DL n. 47/2014 (L. n. 80/2014), in base al quale si considera alloggio sociale l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall’ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui  e nuclei familiari svantaggiati  che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Tale condizione e l’oggetto sociale dell’Agenzia portano a ritenere che i predetti alloggi costituiscano a tutti gli effetti alloggi sociali, esenti dall’IMU.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, il decreto del Ministero dell’Ambiente 188 del 22 settembre 2020, recante “Regolamento sui criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’art.184-ter del d.lgs.152/2006”.
Lo schema di regolamento individua, sulla base della delega contenuta nell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti la componente inerte dei rifiuti da spazzamento stradale, a valle di apposito trattamento e se soddisfa i requisiti stabiliti nel regolamento, cessa di essere qualificata come rifiuti, per essere reintrodotta nel ciclo economico come inerte da recupero. La cessazione della qualifica di rifiuto – End of Waste (EoW) rappresenta una misura concreta per realizzare, come deciso da tutti gli stati dell’UE, una società del riciclo e del recupero, che diventa reale nel momento in cui i materiali, risultato di un processo di riciclaggio o di recupero di alta qualità, possono nuovamente essere introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime. Il rifiuto da spazzamento stradale diventa risorsa e contribuisce a ridurre l’utilizzo di materia prima e il quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento, favorendo il recupero di materia.
Il regolamento si suddivide in 7 articoli e 3 allegati.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del regolamento, l’articolo 2 opera un rinvio alle definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 integrate con le definizioni specifiche; l’articolo 3 dispone che all’esito di operazioni di recupero la componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata come inerti recuperati. L’articolo 4 individua gli usi specifici di utilizzo dei materiali end of waste; l’articolo 5 introduce la dichiarazione di conformità; l’articolo 6 prevede che il produttore applichi un sistema di gestione della qualità, ed infine, l’articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali.
Per quanto riguarda gli allegati:

  • l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • l’allegato 2 dispone gli scopi specifici per cui sono utilizzati gli inerti recuperati e le relative norme UNI di riferimento;
  • l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche

I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”. È quanto chiarito dal Ministero dell’Ambiente, con nota esplicativa del 2 febbraio u.s. (prot. 0010249), su sollecitazione dell’ANCI, in merito al corretto inquadramento dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche. Il dubbio si era posto a seguito a seguito dell’approvazione del decreto legislativo del 3 settembre 2020, n.116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, con particolare riferimento alla definizione riportata all’art. 183 comma 1, lettera b-sexies) “I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”. Il Ministero chiarisce che “Tale nuova definizione deve essere applicata nell’ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace”. Sebbene “I rifiuti urbani non includono i rifiuti derivanti dalla produzione, dall’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione” ( art. 183 comma 1, lettera b-sexies), tale disposizione deve interpretarsi nel senso che tale esclusione valga solo per i rifiuti che si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa. Ciò in quanto il legislatore europeo ne ammette la gestione nell’ambito del servizio pubblico, solo se prodotti nell’ambito del nucleo familiare. Possono quindi essere conferiti ai centri comunali gli inerti prodotti “in proprio” dai nuclei familiari. In assenza di un diverso parere dell’Arera, tale tipologia di rifiuti può rientrare, ai fini della redazione del PEF nel perimetro regolatorio e quindi i relativi costi debbano essere coperti dalla TARI o tariffa corrispettiva.
Resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Infine, la nota richiama il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, consentendo in alternativa al formulario di trasporto, di utilizzare un Documento di Trasporto (DdT) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale, in caso di controllo nella fase di trasporto, di cui all’articolo 193 comma 7, del decreto legislativo 152/2006 come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

Vedi La nota informativa Anci 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari

Nella seduta del 29 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge recante disposizioni di proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L 30 gennaio 2021, n. 7 , pubblicato in G.U. n. 24 del 30-01-2021. Il provvedimento prevede l’ulteriore differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Sono sospese fino al 28 febbraio 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020). Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Esonero pagamento del Canone per le imprese di pubblico esercizio sino al 31 marzo 2021

L’art. 9-ter del D.L. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, proroga alcune misure di sostegno per i pubblici esercizi a seguito dell’emergenza da COVID-19, disponendo l’esonero dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati. In particolare, sono esonerati dal pagamento del canone le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Trattasi degli esercizi:
a) di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Sono esonerati, altresì, dal pagamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).
Sono confermate, sempre fino al 31 marzo 2021, le procedure semplificate (senza la necessità di autorizzazioni), per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. In deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui D.P.R. n. 160 del 2010, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni è stato istituito un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro, alla cui ripartizione si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Da ANCI richieste di chiarimenti e tavolo tecnico per la gestione rifiuti

L’Anci, con una lettera a firma del Segretario generale Veronica Nicotra, indirizzata al ministero dell’Ambiente e al ministero dell’Economia e delle Finanze, richiede linee guida di chiarimento e l’istituzione di un tavolo tecnico per esaminare le ricadute del d.lgs 116/2020 sulla gestione degli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Le principali preoccupazioni derivano dalle nuove disposizioni, di cui al D.lgs. n. 116/2020, che ha apportato significative modifiche al Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006). Le modifiche sopravvenute comporteranno la detassazione di molte attività produttive con un aumento certo della TARI a carico degli utenti domestici e l’impossibilità di trattare i residui della lavorazione del verde pubblico in deroga dal Codice dell’Ambiente. La sottrazione dal perimetro del pubblico servizio tendenzialmente di tutte le utenze non domestiche, necessita di interventi risolutivi di fonte ministeriale, in assenza dei quali sarà inevitabile l’incremento del prelievo a carico di famiglie e piccole attività. Sull’onda di una normativa poco chiara e totalmente priva di una disciplina di dettaglio, diverse attività economiche stanno inviando comunicazioni ai Comuni di fuoriuscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti, che nella maggior parte dei casi non sono corredate dalla necessaria documentazione che attesti l’effettivo avvio a recupero dei rifiuti non più conferiti al pubblico, con evidenti e gravi ripercussioni su tutto il sistema. I temi sui quali l’ANCI chiede un intervento urgente riguardano:
a) il mantenimento della “quota fissa” Tari per tutte le utenze;
b) precisazione dei locali ove si producono rifiuti “urbani” per tutte le categorie di utenza ed in particolare nella categoria 20 (attività industriali);
c) fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito della eliminazione della potestà comunale di assimilazione, e comunque la possibilità per i Comuni di prevedere, per via regolamentare, vincoli di carattere gestionale-organizzativo, con riferimento, ad esempio, alla dotazione dei contenitori di raccolta o alla frequenza dei ritiri.

Istituiti i codici tributo per il versamento del TEFA e delle relative sanzioni

L’Agenzia delle entrate, con Risoluzione 5/E del 18 gennaio 2021 ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e dei relativi interessi e sanzioni. La disciplina relativa al tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), istituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dispone che lo stesso è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all’articolo 1, comma 668, della medesima legge.  L’art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge n. 157/2019 (c.d. Decreto fiscale), nel novellare l’art. 19, comma 7 del D.lgs. n. 504/1992 ha disposto che, a decorrere dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati con F24, si provvede al riversamento del TEFA spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio al netto della commissione spettante al comune. Il decreto del 1° luglio 2020 del Direttore Generale delle finanze ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all’Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.
Per l’annualità 2020, verrà effettuato lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, e il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata dall’ente impositore. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni saranno versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. Il TEFA verrà riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d’intesa, dagli enti coinvolti.
Quindi, per il versamento del TEFA tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP) sono istituiti i seguenti codici tributo:
–  “TEFA” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”;
– “TEFN” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi”;
– “TEFZ” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni”.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell’attività di controllo. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportato i dati richiesti.
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), in  corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i dati richiesti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION