Pagamento TARI-TEFA mediante l’utilizzo della piattaforma pagoPA

Con comunicato dell’8 marzo 2020, il Dipartimento delle Finanze, in collaborazione con IFEL e PagoPA s.p.a., fornisce indicazioni sul pagamento TARI-TEFA mediante l’utilizzo della piattaforma pagoPA. a seguito dell’emanazione del D.M. 21 ottobre 2020. Di seguito il testo del comunicato:

Il D. M. 21 ottobre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) mediante la piattaforma pagoPA,
In considerazione di quanto stabilito da tale provvedimento, PagoPA spa ha introdotto una nuova modalità di pagamento “multi-beneficiario” per il versamento automatico delle somme ai rispettivi Enti impositori – Comuni per la TARI e Province/Città Metropolitane per il TEFA (cfr. monografia e  Specifiche Attuative Nodo Pagamenti PagoPA).
Per l’incasso congiunto delle suddette entrate, quindi, i Comuni, le Città Metropolitane e le Province – tramite i loro Partner tecnologici – e i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), dovranno prevedere un piano di adeguamento delle proprie procedure per l’attuazione delle misure di cui sopra.
Per evitare che gli sviluppi informatici in capo agli Enti creditori e ai PSP comportino ritardi e disservizi nei confronti dell’utenza, considerati i tempi di adeguamento delle procedure informatiche di gestione degli avvisi multi-beneficiario, si ritiene che il pagamento di tali avvisi possa prudentemente avvenire a decorrere dal 1° luglio 2021.
Sono state pertanto individuate alcune prassi che possono agevolare nella corretta gestione degli avvisi di pagamento della TARI e del TEFA per l’anno 2021, senza intralciare il processo di riscossione.  In particolare:
1. In caso di pagamento rateizzato della TARI è possibile prevedere che il TEFA sia incluso nel pagamento dell’ultima rata, o comunque incluso in una rata in scadenza successivamente al 30 giugno p.v. Questa soluzione potrebbe essere adottata anche a regime;
[Esempio]
2. In caso di pagamento in unica soluzione della TARI, sarebbe opportuno posticipare la scadenza del pagamento complessivo a saldo successivamente al 30 giugno 2021 – avendo cura di evidenziare esplicitamente il termine da cui sarà possibile effettuare il pagamento; [Esempio]
3. nel caso in cui sia indispensabile emettere avvisi di pagamento TARI con scadenza in unica soluzione prima del 30 giugno 2021 è possibile emettere un avviso relativo ad un primo acconto (ad es. 80%) e un altro a saldo (con scadenza successiva al 30 giugno 2021), comprensivo dell’intero importo del TEFA. [Esempio]
In considerazione della prima applicazione del D. M. 21 ottobre 2020, tali soluzioni permetteranno:
– agli oltre 400 PSP aderenti a pagoPA, di adeguarsi al nuovo modello di pagamento con Ente multi-beneficiario e di offrire quindi al cittadino la piena multicanalità integrata;
– ai Comuni di adeguare le proprie procedure informatiche, avendo il tempo necessario per procedere con test più accurati;
– alle Province/Città Metropolitane di ricevere l’accredito del TEFA in un’unica soluzione, non frammentata e di adeguare le proprie procedure alle nuove modalità di riversamento e rendicontazione TARI-TEFA, con tempistiche meno stringenti;
– ai Partner tecnologici di supportare adeguatamente gli Enti in questo processo di migrazione.
A fronte di quanto previsto nell’allegato A dello stesso Decreto, agli Enti che al 30 giugno 2021 non saranno ancora stati in grado di sviluppare una soluzione o di adottarne una fornita da un partner tecnologico, oppure adottare una soluzione “in riuso” messa a disposizione da numerose società “in house” regionali, PagoPA spa metterà a disposizione una soluzione in sussidiarietà, che consentirà:
– la generazione degli avvisi pagoPA (analogici/digitali);
– la successiva postalizzazione degli avvisi pagoPA a cura dei singoli Comuni;
– di generare, a richiesta, un’avvisatura digitale tramite App IO.
Gli avvisi pagoPA generati con questa soluzione, consentiranno ai cittadini di effettuare i pagamenti mediante i canali, resi disponibili dai PSP aderenti alla piattaforma, fisici (uffici postali, tabaccai, filiali bancarie, ecc), on line e tramite App IO.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rifiuti urbani, utenze non domestiche fuori perimetro comunale: bozza regolamento e schema delibera

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n.116/20, che ha modificato il d.lgs. n.152/06, (Circolare D. Lgs. n. 116/2020) è stata data facoltà alle utenze non domestiche di provvedere in proprio alla gestione dei rifiuti urbani. Tale previsione determina impatti certi per i Comuni sia in termini di organizzazione del servizio che in termini di costi, alla luce del minor gettito connesso alla previsione sopra riportata.
In tal senso, ANCI ha chiesto al Governo Nazionale di rinviare il termine di entrata in vigore degli adempimenti in materia di rifiuti e relativo PEF al 2022, al fine di consentire una gestione più efficace ed ordinata da parte dei Comuni. Tuttavia, allo stato, restano confermati tutti i termini di entrata in vigore delle norme approvate. In tale contesto, diverse Amministrazioni comunali iniziano a ricevere richieste di uscita dal perimetro della gestione del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche ed hanno rivolto quesiti all’ANCI per definire modalità comuni di approccio a tale novità legislativa.
ANCI Puglia ed AGER hanno condiviso una bozza di regolamento finalizzato ad assicurare omogeneità di approccio e gestione da parte delle Amministrazioni comunali. in allegato la proposta di regolamento elaborata, unitamente ad una bozza di delibera di approvazione dello stesso regolamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

ARERA ha pubblicato un documento per la consultazione che illustra gli orientamenti iniziali che l’Autorità medesima intende seguire nella regolazione di alcuni profili di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di garantire, a tutela di tutte le categorie di utenti (domestici e non), un adeguato livello qualitativo del servizio a fronte della tariffa corrisposta (OS 9). Il  documento si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 226/2018/R/RIF), per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito: rifiuti urbani), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge n. 205/2017). In particolare, l’intervento regolatorio riguarda:
• la qualità contrattuale che, in analogia con gli altri settori regolati, attiene le prestazioni rese dal gestore generalmente su richiesta dell’utente, ossia: le modalità e le procedure per la gestione dei reclami, delle richieste di rettifica e rimborso degli importi erroneamente addebitati, delle richieste di informazioni, la gestione dei punti di contatto con l’utente, il ritiro dei rifiuti ingombranti, la gestione del servizio di riscossione;
• la qualità tecnica delle prestazioni erogate agli utenti con la previsione di obblighi di servizio e standard volti a favorire la continuità nell’erogazione del servizio (limitazione delle interruzioni), la regolarità nell’erogazione del servizio (rispetto del programma dei passaggi della raccolta e dello spazzamento delle strade), la sicurezza (misure volte a limitare e gestire gli effetti dei disservizi o di situazioni di pericolo o disagio per l’ambiente, le persone o le cose).

Principali linee di intervento

  1. Identificazione dei profili di qualità caratteristici dei diversi servizi di igiene urbana,  introduzione dei relativi indicatori di qualità e di standard minimi omogenei sul territorio (nonché del conseguente obbligo di adozione della Carta dei servizi), prevedendo meccanismi di ristoro dell’utenza nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi e obblighi di comunicazione e registrazione delle prestazioni.
  2. Individuazione degli standard minimi di qualità dei servizi infrastrutturali per la chiusura del ciclo, unitamente all’introduzione di obblighi di comunicazione e registrazione delle performance.
  3. Definizione di procedure e criteri uniformi volti a contenere la morosità dell’utenza (minimizzando gli oneri a carico dei consumatori in regola con i pagamenti), tenuto conto dell’esigenza di assicurare sia la continuità del servizio sia la copertura dei costi efficienti dello stesso.
  4. Definizione dei contenuti minimi dei contratti di servizio.

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Nota IFEL sulle concessioni di gestione dei servizi di accertamento e riscossione a canone fisso

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alla possibilità di continuare ad affidare la concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate locali secondo la formula corrispettiva del c.d. “canone fisso”. Con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 2-bis del DL n. 193/2016, che dispongono il versamento obbligatorio delle entrate comunali sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, IFEL ha espresso il proprio parere, secondo il quale l’obbligo in questione trova applicazione solo con riferimento alle entrate, di qualsiasi natura, che sono comunque spettanti all’ente locale e quindi destinate ad essere riversate, non operando, invece, per i casi in cui le entrate, pur nella potestà dell’ente, sono destinate ad essere trattenute, per la particolare forma contrattuale, dal soggetto affidatario. Nel caso della concessione del prelievo sulla pubblicità (o di altre fattispecie analoghe) a fronte di un canone fisso annuale, anziché ad aggio o ad altra forma di remunerazione del servizio, l’incasso del concessionario (fatto salvo il versamento del canone fisso dovuto all’ente impositore) non configura le condizioni di maneggio e custodia di denaro pubblico che hanno condotto il Legislatore ad intervenire nel senso di rendere obbligatorio il versamento diretto all’ente impositore, ma si connota piuttosto quale incasso diretto del corrispettivo devoluto contrattualmente al concessionario a fronte dell’attività eseguita in forza della concessione. Secondo IFEL, il divieto posto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, ovvero l’esclusione delle attività di incasso diretto dal novero delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, non può intendersi riferito, a somme di spettanza del concessionario, come quelle relative alle somme del canone unico di cui all’art. 1, comma 816, legge 160/2019 nell’ipotesi di affidamento a “canone fisso” e non ad aggio sul riscosso, perché trattasi di somme non destinate ad essere riversate all’ente locale. Di conseguenza, il divieto posto dall’art. 53 citato va letto in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016 e quindi non può che riferirsi al divieto di incasso diretto delle entrate dei Comuni e degli altri enti locali. Conclusivamente, l’istituto si ritiene che, anche a seguito del mutato quadro normativo, sia salvaguardata la possibilità di affidamento a canone fisso, tipico delle piccole realtà comunali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI e stabilimenti balneari

In tema di TARI, l’esclusione delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono adibite, non possono produrre rifiuti, non è automatica. Esiste, infatti, una presunzione “iuris tantum” di produttività che impone al detentore dell’area di provare le circostanze escludenti che devono, inoltre, essere dedotte nella “denuncia originaria” o nella “denuncia di variazione”. A tale conclusione è pervenuta la CTR Sardegna, Sentenza del 18/01/2021, n. 29/1 rifacendosi anche al recente orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31460/2019. Nel caso in esame, in assenza di prove documentali da parte del contribuente, a sostegno della propria richiesta, i giudici hanno ritenuto idoneo il criterio adottato dall’ente impositore che ha determinato l’imposta dovuta equiparando l’intera superficie dell’arenile alle restanti infrastrutture fisse dello stabilimento balneare. L’arenile costituisce la principale attrattiva di uno stabilimento bal­neare. ospitando giornalmente la quasi totalità della clientela che vi si trattiene per un numero rilevante di ore consecutive (alcuni, anche l’intera giornata): ed è proprio la presenza di un numero significativo di persone che rende l’arenile produttivo di rifiuti, legittimando il Comune gestore del servizio di raccolta (e di smaltimento) dei rifiuti prodotti anche dall’arenile, a richiedere il pagamento della T.A.R.I. considerandolo quale superficie utile per calcolare la somma dovuta per tale titolo

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agevolazione IMU prima casa per i coniugi residenti in comuni diversi

In tema di IMU l’agevolazione per l’abitazione principale è fruibile da entrambi i coniugi ove residenti in comuni diversi. La sola esclusione riguarda il caso in cui i due coniugi dichiarino diverse abitazioni principali all’interno dello stesso Comune. Con tali motivazioni i giudici della CTR, con sentenza del 12/11/2020, n. 665, hanno ribadito l’esito del giudizio di primo grado favorevole al contribuente e respinto l’appello del Comune. Alla base di tale orientamento vi è l’interpretazione espressa dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia che, con la circolare n. 3/DF 2012, ha affermato il principio secondo cui l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi, come inequivocabilmente risulta nel caso di specie, e abbiano anche addotto le ragioni puntuali per cui abbiano operato tale scelta.
Sebbene il Collegio sia consapevole che sono state prese posizioni contrarie all’interpretazione ministeriale nella giurisprudenza di merito e di legittimità, appare corretto ritenere persistere il diritto all’esenzione in caso di coniugi residenti in immobili situati in differenti comuni, come nel caso di specie. Ne può ritenersi contraddittoria la circostanza che con riferimento a due possibili abitazioni principali la legge faccia riferimento ad un unico nucleo familiare. Infatti la definizione di “nucleo familiare designa un’unità sociologica che vive nello stesso alloggio, oltre che una famiglia tradizionale, una persona fisica che vive sola (in una casa, in un appartamento) in pratica fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ex art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, norma che chiarisce che, agli effetti anagrafici per famiglia si intende una serie di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, tutela, adozione o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, specificandosi che una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. Se cosi è ciascun coniuge può costituire una sua distinta famiglia anagrafica nell’ambito di comuni diversi.
L’importante, ai fini dell’esclusione dall’IMU/TASI è che, alla residenza anagrafica presso quell’immobile indicato come “abitazione principale”, corrisponda il dato sostanziale dell’abitualità della dimora presso quell’abitazione. Ciò costituisce il dato scriminante che deve essere oggetto di prova (in tal senso C.T.P. Brescia 605/2016 dep. 14.7.2016). Nel merito poi sono parimenti condivisibili le valutazioni della C.T.P. I primi giudici hanno correttamente, ad avviso del Collegio, rilevato che, nella sostanza, il resistente Comune non ha contestato gli assunti della ricorrente relative all’abitazione e alle dimore ubicate distintamente da parte di ciascuno dei coniugi in comuni diversi, né ha fornito prova contraria sul punto. Peraltro sia nel presente che nel precedente giudizio la contribuente ha ampiamente documentato le ragioni delle proprie scelte.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nessun versamento IMU per gli alloggi IACP

La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con la sentenza 145-05-2021, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (già IACP), avverso l’avviso di accertamento IMU dell’anno 2014. Nel merito, la Commissione ha ritenuto meritevole di accoglimento la dedotta esenzione IMU, ex art. 13 del DL 201/2011 per gli alloggi dell’Agenzia, in quanto gli stessi rientrano nella classificazione di alloggi sociali, di cui al comma 3, art. 10 “Edilizia residenziale sociale” del DL n. 47/2014 (L. n. 80/2014), in base al quale si considera alloggio sociale l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall’ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui  e nuclei familiari svantaggiati  che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Tale condizione e l’oggetto sociale dell’Agenzia portano a ritenere che i predetti alloggi costituiscano a tutti gli effetti alloggi sociali, esenti dall’IMU.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, il decreto del Ministero dell’Ambiente 188 del 22 settembre 2020, recante “Regolamento sui criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’art.184-ter del d.lgs.152/2006”.
Lo schema di regolamento individua, sulla base della delega contenuta nell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti la componente inerte dei rifiuti da spazzamento stradale, a valle di apposito trattamento e se soddisfa i requisiti stabiliti nel regolamento, cessa di essere qualificata come rifiuti, per essere reintrodotta nel ciclo economico come inerte da recupero. La cessazione della qualifica di rifiuto – End of Waste (EoW) rappresenta una misura concreta per realizzare, come deciso da tutti gli stati dell’UE, una società del riciclo e del recupero, che diventa reale nel momento in cui i materiali, risultato di un processo di riciclaggio o di recupero di alta qualità, possono nuovamente essere introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime. Il rifiuto da spazzamento stradale diventa risorsa e contribuisce a ridurre l’utilizzo di materia prima e il quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento, favorendo il recupero di materia.
Il regolamento si suddivide in 7 articoli e 3 allegati.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del regolamento, l’articolo 2 opera un rinvio alle definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 integrate con le definizioni specifiche; l’articolo 3 dispone che all’esito di operazioni di recupero la componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata come inerti recuperati. L’articolo 4 individua gli usi specifici di utilizzo dei materiali end of waste; l’articolo 5 introduce la dichiarazione di conformità; l’articolo 6 prevede che il produttore applichi un sistema di gestione della qualità, ed infine, l’articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali.
Per quanto riguarda gli allegati:

  • l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • l’allegato 2 dispone gli scopi specifici per cui sono utilizzati gli inerti recuperati e le relative norme UNI di riferimento;
  • l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche

I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”. È quanto chiarito dal Ministero dell’Ambiente, con nota esplicativa del 2 febbraio u.s. (prot. 0010249), su sollecitazione dell’ANCI, in merito al corretto inquadramento dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche. Il dubbio si era posto a seguito a seguito dell’approvazione del decreto legislativo del 3 settembre 2020, n.116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, con particolare riferimento alla definizione riportata all’art. 183 comma 1, lettera b-sexies) “I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”. Il Ministero chiarisce che “Tale nuova definizione deve essere applicata nell’ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace”. Sebbene “I rifiuti urbani non includono i rifiuti derivanti dalla produzione, dall’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione” ( art. 183 comma 1, lettera b-sexies), tale disposizione deve interpretarsi nel senso che tale esclusione valga solo per i rifiuti che si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa. Ciò in quanto il legislatore europeo ne ammette la gestione nell’ambito del servizio pubblico, solo se prodotti nell’ambito del nucleo familiare. Possono quindi essere conferiti ai centri comunali gli inerti prodotti “in proprio” dai nuclei familiari. In assenza di un diverso parere dell’Arera, tale tipologia di rifiuti può rientrare, ai fini della redazione del PEF nel perimetro regolatorio e quindi i relativi costi debbano essere coperti dalla TARI o tariffa corrispettiva.
Resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Infine, la nota richiama il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, consentendo in alternativa al formulario di trasporto, di utilizzare un Documento di Trasporto (DdT) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale, in caso di controllo nella fase di trasporto, di cui all’articolo 193 comma 7, del decreto legislativo 152/2006 come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

Vedi La nota informativa Anci 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION