Corte Costituzionale: illegittima la norma sull’esenzione ICI che impone la dimora anche dei familiari

Con la sentenza n. 112 depositata il 22 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del D.lgs. 504/1992, nella parte in cui subordina l’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale anche alla dimora abituale dei familiari del contribuente. La decisione interviene su una norma di lunga data, ritenuta ormai in contrasto con i principi di uguaglianza e tutela della famiglia sanciti dalla Costituzione.

L’art. 8, comma 2, del decreto istitutivo dell’ICI prevedeva che l’esenzione per l’abitazione principale spettasse solo se sia il possessore dell’immobile che i suoi familiari vi  dimorassero abitualmente. Secondo la Consulta, questa duplicazione soggettiva del requisito della dimora introduceva una disparità di trattamento non giustificata. La Corte ha ribadito che sia l’ICI che l’IMU sono imposte reali: esse colpiscono la ricchezza immobiliare in quanto tale, e non le condizioni personali o familiari del soggetto passivo. L’esenzione per l’abitazione principale – fondata sull’uso abitativo diretto da parte del possessore – non può essere condizionata alla residenza o dimora anche di terzi (i familiari). Nel concreto, la norma contestata penalizzava contribuenti coniugati ma non conviventi, una situazione sempre più comune nella società contemporanea, ad esempio: per ragioni di lavoro (coppie con dimore diverse), per motivi di cura familiare (assistenza a genitori o figli in altre città).

Secondo la Consulta, la disposizione censurata viola l’articolo 3 della Costituzione, per contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza del prelievo tributario, e l’articolo 31, in quanto finisce per penalizzare forme legittime e concrete di vita familiare, che lo Stato dovrebbe invece agevolare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento contabile delle componenti perequative TARI

Le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente; l’obbligo di riversamento, in quanto obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 13/2025. La deliberazione interviene su un tema rilevante per gli enti locali: la corretta imputazione contabile delle somme derivanti dalla componente perequativa della TARI, destinate a finanziare servizi energetici e ambientali relativi alla raccolta dei rifiuti in mare.

La Corte è stata chiamata a dirimere due quesiti posti dalla Sezione regionale di controllo per le Marche (su richiesta del Comune di Camerata Picena): a. se il versamento a CSEA debba essere commisurato agli importi incassati o a quelli accertati; b) se le relative somme debbano essere imputate tra le entrate di parte corrente o trattate come partite di giro. Il primo quesito viene dichiarato inammissibile, in quanto la Corte ritiene che la questione attenga al merito dell’obbligazione civilistica, non alla rappresentazione contabile. La competenza a decidere sul “quantum debeatur” deve essere risolta, in via normativa ed applicativa, da ARERA e CSEA, le cui determinazioni possono diventare oggetto di contesa giudiziaria potenzialmente dinanzi a giudici diversi dalla Corte dei conti.

In merito al secondo quesito (imputazione contabile), la Sezione rileva che non è possibile un’imputazione in conto terzi degli accertamenti per le componenti perequative e della spesa di riversamento, con conseguente necessità dell’Ente di vigilare costantemente sulla copertura della spesa, cui la componente perequativa è destinata, e sugli equilibri prospettici connessi. Contro la possibilità di una eccezionale imputazione in conto terzi, infatti, si frappongono le seguenti evidenze normative. La spesa per la raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati è in primo luogo “assimilata”,  per legge (art. 2, commi 2, 7 e 8 della l. n. 60/2022), a quella dei rifiuti urbani; costituisce pertanto funzione propria e fondamentale dei Comuni (art. 14, comma 27, lett. f) del d.l. n. 78/2010). L’onere di copertura, di conseguenza, è del singolo Comune che peraltro, in ragione dello svolgimento di un servizio indivisibile, ottiene successivamente un rimborso, finanziabile attraverso una provvista solidaristica formata e intestata a CSEA, che detiene dei conti specifici su cui refluiscono i fondi raccolti da parte di tutti i comuni (e non utilizzati). L’obbligazione di riversamento, pertanto, è una obbligazione successiva ed eventuale, ossia una passività potenziale che si trasforma in debito ovvero in credito nell’anno successivo.

In definitiva, il credito verso l’utenza per la componente aggiuntiva, da un lato, va rappresentato “come” la TARI, e allo stesso tempo va esposto separatamente. Esso, di conseguenza, va accertato tra le entrate di parte corrente del titolo III, seguendo la classificazione fornita dall’Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 15, comma 2); tuttavia va accertato attraverso una posta separata dalla TARI. Il credito deve essere accertato in base alla sua “esigibilità” e non per cassa. Di conseguenza esso va rilevato in bilancio nell’anno “a” in cui matura il credito, in quanto esso sorga privo di termini o condizioni. L’obbligazione di riversamento, invece, è futura in quanto sorgerà nell’anno “a+1” (delibera ARERA, Allegato A, art. 6) sulla base dei dati comunicati a CSEA, eventuale in quanto su di essa incide l’esito di un procedimento di diritto pubblico. Detto in altri termini, nell’anno “a”,  l’obbligazione di riversamento costituisce solo una passività potenziale di rimborso, per cui sorge, nel rispetto della clausola generale di equilibrio (C. cost., sent. n. 192/2012 e n. 60/2013), l’esigenza di accantonare l’entrata in questione nella Riga B del risultato di amministrazione.

La redazione PERK SOLUTION

Delega fiscale – Il documento Anci/IFEL sullo schema di decreto sulla fiscalità degli enti territoriali

In riferimento alla riunione tecnica svolta in Conferenza Unificata la riunione tecnica sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”, di attuazione dell’articolo 14 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. Delega fiscale), l’Anci ha depositato un documento in cui si evidenza che nella bozza presentata non sono stati recepiti gli aspetti di maggior incidenza sulla revisione del sistema fiscale comunale, finalizzati a rafforzare l’autonomia e la capacità di finanziamento degli enti locali ed è contenuta una disposizione riguardante una compartecipazione regionale all’IRPEF che impatta sugli enti locali e su cui si è espressa una netta contrarietà.

Peraltro – prosegue il documento Anci – i principi di delega dell’art. 14 che devono essere considerati ai fini di una più completa attuazione della legge 111/2023, mostrano con chiarezza un orizzonte più ampio di quanto contenuto nello schema richiedendo, in particolare:

  • un avvicinamento del sistema fiscale degli enti locali ai principi costituzionali;
  • il recupero di un accettabile grado di manovrabilità delle entrate tributarie;
  • l’ampliamento e semplificazione della strumentazione disponibile per la gestione, i controlli e la riscossione delle entrate.

Principi che non hanno trovato la loro definizione nello schema di d.lgs proposto, e ampiamente motivati nello stesso documento Anci. Infine, nella bozza in esame, non sono state considerate alcune disposizioni di “sistema” che troverebbero nello schema in esame il loro naturale veicolo normativo, e che sarebbe necessario recepire nell’emanando provvedimento.

Il provvedimento è sottoposto ad intesa, che sarà difficile da raggiungere in assenza della soluzione delle principali questioni poste nel documento, in particolare riguardanti la compartecipazione dei Comuni al gettito dei tributi statali e la fiscalizzazione a favore dei Comuni delle risorse che finanziano funzioni fondamentali comunali, assicurando così i principi di autonomia e di responsabilità alla base della riforma del Titolo V della Costituzione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Proroga e sanatoria delle delibere di approvazione del prospetto IMU

Lo schema di decreto-legge “Disposizioni urgenti in materia fiscale” all’esame dei Consiglio dei ministri, convocato per oggi, prevede all’art. 7 una sanatoria delle delibere di approvazione del prospetto IMU. L’articolo dispone espressamente che:

“Limitatamente all’anno 2025, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l’elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l’applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale.

Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1 marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto”.

 

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ARERA: aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al TQRIF – Orientamenti finali

ARERA ha pubblicato il documento di consultazione n. 235/2025 “aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al TQRIF – Orientamenti finali”, che rientra nel procedimento avviato con la delibera 23/2025/R/rif ed è in continuità con la precedente consultazione 147/2025/R/rif del 1° aprile 2025. Con il documento si sottopongono a consultazione gli orientamenti finali in merito all’estensione del set di indicatori, con particolare riferimento alla metodologia di calcolo del macro-indicatore R3, nonché alcune ipotesi di semplificazione del TQRIF. Si consolida l’ampliamento della rilevazione tecnica: si mantiene l’impostazione degli indicatori del 387/2023, ma si puntualizza la metodologia di calcolo del macro-indicatore R3, che misura l’efficienza tecnico‑ambientale delle gestioni

R3 è un macro-indicatore composito che valuta l’efficienza tecnico-ambientale di una gestione rifiuti, derivato da una combinazione ponderata di più indicatori di performance. Integra:

  • R2: qualità della frazione organica raccolta (es. contenuto di impurità);
  • Fattori di interruzione del servizio non programmati;
  • Tassi di raccolta differenziata normalizzati per zona/utenza;
  • Efficienza degli impianti (recupero effettivo, scarti, ecc.).

 ARERA introduce ipotesi di semplificazione normativa integrate nella struttura del TQRIF, con lo scopo di alleggerire gli oneri amministrativi e rendere più agevole l’adeguamento per Comuni e gestori. I dettagli operativi (es. modalità semplificate di rendicontazione, formule standardizzate di calcolo) sono delineati nell’Allegato A, spaziando da scadenze semplificate a criteri di reporting più snelli.

La Consultazione sarà aperta fino al 4 luglio 2025, con ultimatum per invio osservazioni pubbliche o riservate. ARERA prevede di approvare la versione definitiva entro il 31 luglio 2025. La raccolta sistematica dei dati conformi al nuovo pacchetto indicatori R3 e altri indici tecnici sarà avviata a regime a partire dal 2026, contemplando i dati relativi al 2024.

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Ok del Cdm al decreto legislativo su semplificazione tributi per Regioni e enti territoriali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di oggi, venerdì 9 maggio 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Il testo introduce una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e opera una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

Come già fatto per i tributi statali, si prevede che anche gli enti territoriali possano incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete: un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente; l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti; la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.

Per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della tassa automobilistica. Per le province si prevede che il gettito dell’Imposta Provinciale di Trascrizione sia assegnato all’ente nel quale è gestita concretamente l’attività e non dove è solo domiciliata la sede legale. Quanto ai comuni, si prevede maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e si semplificano gli adempimenti IMU, che saranno unificati in un unico modello telematico. Inoltre, per il triennio 2025-2027, si eleva dal 50 al 100 per cento la quota da attribuire ai comuni per le maggiori somme accertate e riscosse al fine di intensificare la partecipazione al recupero dell’evasione.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che dispone il differimento del termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia di responsabilità erariale dal 30 aprile al 31 dicembre 2025.

La disciplina oggetto di differimento, che si applica anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del decreto-legge, limita la responsabilità erariale ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dolosamente voluta dallo stesso. Tale limitazione non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

 

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ANCI: TARI, proroga al 30 giugno 2025 per l’approvazione delle tariffe

Le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati hanno approvato l’emendamento finalizzato al rinvio dell’approvazione delle tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno 2025.

All’art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione si legge: “Per l’anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”.

Bonus rifiuti: Le osservazioni di ANCI/IFEL alla delibera ARERA

Con un documento inviato ad ARERA, l’Anci esprime la sua grande preoccupazione per l’istituzione della nuova componente perequativa pari a 6 euro/utenza, destinata alla copertura dell’agevolazione sul prelievo sui rifiuti per gli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si trovano in condizioni economico sociali disagiate.

L’intervento di ARERA effettuato con la delibera 01 aprile 2025 n. 133/2025/R/rifa non permette, ad oggi, di valutare il complesso dell’applicazione della misura agevolativa oggetto del DPCM n. 24 del 2025, e – in particolare – le modalità e i contenuti dell’agevolazione stessa, rimandati a un successivo provvedimento che dovrà riguardare elementi fondamentali, quali l’erogazione del beneficio in via automatica o su richiesta (in quest’ultimo caso eccezionalmente, in base ad eventuali considerazioni di transitorietà) e la disciplina dei conguagli che si renderanno con ogni probabilità necessari, anche in base alle regole transitorie di avvio del dispositivo.

L’Anci, pur ritenendo condivisibile l’obiettivo del Governo e dell’Autorità di assicurare una riduzione generalizzata della tariffa rifiuti a carico di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, ritiene necessario che l’Autorità decida di rinviare l’applicazione del bonus al 2026 definendo le regole nei prossimi mesi e consentendo l’adeguamento entro la fine di quest’anno degli uffici dei Comuni e dei gestori.

È infatti necessario che il sistema applicativo della nuova misura sia noto in tutti i suoi aspetti e adeguatamente comunicato a tutti gli attori. Su questa base, potranno essere risolti i problemi che impediscono l’ordinata applicazione fin dal 2025: dalle tempistiche dei flussi informativi necessari, agli adeguamenti organizzativi, regolamentari e informatici che i Comuni e i gestori dovranno affrontare, alla puntuale informazione ai cittadini e, in particolare, ai beneficiari dell’agevolazione.

Anci/IFEL, ribadiscono l’assoluta contrarietà all’applicazione delle quote perequative in ragione della TARI fatturata, anziché della TARI effettivamente riscossa. Tale orientamento espresso da ARERA in precedenti occasioni, produce una grave perdita di fiducia nel sistema regolatorio da parte dei Comuni, che risulterebbero gravati da un onere patrimoniale imposto al di fuori di qualsiasi normativa primaria di riferimento.

 

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Nuovo bonus sociale per i rifiuti e nuova componente perequativa

È stato pubblicato in G.U. n. 60 del 13-03-2025, il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”.

Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. Ai fini dell’individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L’accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro,
elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. L’agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l’ammontare effettivo del bonus da erogare all’utente.

Sono demandate ad ARERA le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Con la delibera n. 133 del 1 aprile 2025 ARERA ha comunicato l’avvio del procedimento per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24.

Il finanziamento del bonus avverrà mediante l’istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perequativa UR3,a, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, con decorrenza 2025. Si prevede che prevedere che la componente 𝑈𝑅3,𝑎 sia fissata inizialmente pari a 6 euro/utenza, sulla base della stima dell’onere connesso all’erogazione del bonus sociale nel settore rifiuti e possa essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.

Per l’anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all’articolo 3, comma 3.4 dell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.

 

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Arera: Avvio di procedimento per la definizione del MTR-3 per il terzo periodo regolatorio

Con Delibera del 18 febbraio 2025 n. 57/2025/R/rif, Arera avvia il procedimento volto alla definizione, per il terzo periodo regolatorio, del metodo tariffario per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (MTR-3) per il quadriennio 2026 – 2029.

L’Autorità valuterà l’impatto degli sviluppi tecnologici sulla configurazione delle filiere, anche alla luce degli effetti conseguenti alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità, per tale tipologia di utenza, di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Peraltro, con riferimento alla definizione della domanda dei servizi pubblici di raccolta, trasporto e trattamento, o, sotto un profilo giuridico diverso ma con effetti in termini economici e finanziari analoghi, con riferimento alla definizione di rifiuto, l’appartenenza o meno al perimetro delle attività regolate e, conseguentemente, soggette al relativo recupero dei costi, secondo le modalità di prelievo all’utenza finale, appare un tema di grande rilevanza, che richiede all’Autorità di individuare – in esito ad una costante analisi evidence based – le misure più idonee a graduarne gli effetti in un orizzonte temporale congruo.

Alcuni degli strumenti economici richiamati dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e delle altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, richiedono lo sviluppo di interventi ulteriori, da inquadrare in un framework di progressiva stabilità e certezza della regolazione. In particolare, nuove misure verranno attivate con riferimento alla prevenzione e al riciclaggio, ai “regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati“, nonché ai “regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e [alle] misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance*.

Principali linee di intervento

  1. Aggiornamento e integrazione del metodo tariffario rifiuti, alla luce delle evidenze riferite alla prima applicazione delle misure recate dal MTR-2 per la promozione della capacità del sistema di gestire integralmente i rifiuti. Un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’accesso agli impianti, e la possibilità di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe agli impianti medesimi, saranno elementi che l’Autorità intende mantenere, in un’ottica di sostenibilità delle condizioni economiche applicate agli utenti, anche in sede di impostazione della disciplina tariffaria per il terzo periodo regolatorio.
  2. Revisione dell’attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del “pay-as-you-throw“, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti).
  3. Determinazione e aggiornamento dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, impostando su corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza, il fondamentale principio della “Extended Producer Responsibility” (EPR), per una configurazione delle filiere più efficace. A tal fine, a seguito dell’acquisizione di informazioni e dati da imprese e Pubbliche Amministrazioni, verranno condotte analisi ed elaborazioni volte a identificare gli opportuni indicatori di costo, quali benchmark di efficienza a cui tendere.
  4. Disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, anche definendone le relative modalità di indicazione negli avvisi di pagamento e vigilando sul corretto utilizzo delle risorse che ne derivano (in coerenza con gli esiti della discussione parlamentare in ordine alle “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)“).