TARI, Arera aggiorna il Tool MTR-2 e la guida alla compilazione

Arera ha pubblicato sul proprio sito internet la versione aggiornata (al 26 novembre 2021) del Tool MTR-2 e la guida alla compilazione.

Si ricorda che con la Determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 sono stati approvati i modelli necessari alla predisposizione del prossimo Piano Finanziario quadriennale 2022-2025. In attuazione di quanto stabilito all’art. 2.4 lettera b) della Delibera 363/2021/R/RIF (MTR-2), sono stati adottati i seguenti schemi tipo:

– Tool di calcolo del Pef, contenente lo schema da trasmettere all’Autorità (Allegato 1), e la relativa Guida alla compilazione;
– Relazione di accompagnamento (Allegato 2);
– Dichiarazione di veridicità (Allegato 3)
– Dichiarazione di veridicità Comuni (Allegato 4).

Oltre all’approvazione dei predetti schemi, l’Autorità ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione di alcune componenti di costo da inserire all’interno del Pef, oltre ad alcuni chiarimenti applicativi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI, dall’ANCI la richiesta di proroga al 30 aprile per l’adozione delle tariffe e dei regolamenti

“La Commissione Finanze del Senato approvi l’emendamento dell’Anci sulla votazione delle delibere Tari al 30 aprile 2022 in modo separato dal bilancio di previsione che rappresenta anche il termine tassativo per l’adozione delle tariffe e dei regolamenti della Tari. Questi provvedimenti sono condizionati dall’approvazione o dalla presa d’atto dei piani economico-finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (PEF) che risultano particolarmente complessi”.
E’ l’appello lanciato da Alessandro Canelli, sindaco di Novara, delegato alla Finanza locale e presidente Ifel alla commissione di Palazzo Madama che sta votando le misure inserite nel cd ‘pacchetto fiscale’.
La proposta permette di disgiungere stabilmente, a decorrere dal 2022, il termine per PEF/tariffe/regolamenti Tari e Tari corrispettivo, fissandolo al 30 aprile di ciascun anno, in modo compatibile sia con la gestione del prelievo che con le complesse attività connesse all’aggiornamento del PEF sulla base dei criteri determinati dall’ARERA. A tale proposito Canelli ricorda come le complessità di formulazione dei PEF sono accentuate dall’entrata in vigore, dal 2020, del metodo ARERA, che comporta rilevanti esigenze di acquisizione di documentazione certificata da parte degli enti di governo degli ambiti ottimali (ATO) o dei Comuni.
“Queste esigenze, insieme alle modifiche che provengono dalle deliberazioni ARERA consigliano di determinare in modo stabile un termine specifico per le deliberazioni riguardanti il prelievo sui rifiuti”. Va poi ricordato “che solo il 4 novembre scorso Arera ha definito gli aspetti che mancavano per la compilazione del PEF, nello specifico il tool di calcolo ed i parametri per il tasso di remunerazione del capitale”, osserva il delegato Anci.

Corte dei conti, caratteri e limiti dell’accordo transattivo

L’accordo transattivo dovrebbe mirare a recuperare il massimo importo possibile, in quanto deve essere improntato a criteri di stretta economicità (art. 1, l. n. 241/1990 e s.i.m.), con l’effetto che si dovrebbe garantire, (…) il massimo valore ottenibile dall’impiego delle risorse a disposizione, anche attraverso la predisposizione di piani di rateizzazione, così come previsto per altre fattispecie. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con deliberazione n. 343/2021, in risposta ad un quesito da parte di un comune in merito alla possibilità alla possibilità di accettare un pagamento a titolo transattivo, mediante assolvimento parziale di soggetti terzi rispetto alle posizioni debitorie di una società in stato di liquidazione nei confronti della quale sia stata infruttuosamente esperita la procedura esecutiva con le conseguenze di cui all’art. 164-bis delle disposizioni attuative del c.p.c.
La Sezione, fornisce un quadro generale sull’istituto della transazione, riassumendone i caratteri fondamentali, dal punto di vista dei principi generali di contabilità pubblica secondo i quali un comune gestisce con accordo transattivo partite creditorie a residuo, ne affronta le ricadute finanziarie rispetto ad un possibile realizzo, anche in forma parziale, e ne cura i conseguenti riflessi nelle scritture contabili.
Da un punto di vista civilistico, la transazione (art. 1965 c.c.) è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. Secondo consolidata giurisprudenza, oggetto dell’accordo non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono definitivamente risolvere mediante reciproche concessioni (Cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861; Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3598).
Appurato che gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte, ai sensi dell’art. 1965 del c.c. e seguenti, la Corte ha rilevato come la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. La verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può più ormai prescindere da una valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e spese sostenute, con l’ulteriore effetto che la violazione dei criteri di economicità e di efficacia assume specifico rilievo nel giudizio di responsabilità, considerato che l’antigiuridicità dell’atto amministrativo ed in generale dei comportamenti dei soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti, costituisce presupposto necessario (ancorchè non sufficiente) della “colpevolezza” di colui che lo ha posto in essere. Occorre, pertanto, la massima prudenza da parte dell’ente, nonché una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l’esito del contenzioso. Da ciò ne deriva che l’intera procedura negoziale transattiva deve essere accompagnata da atti ad evidenza pubblica che rispettino il principio di trasparenza, nel disegno del dettato costituzionale che, all’art. 97, richiede che gli uffici pubblici conformino il loro agire ai principi di “imparzialità e buon andamento”.
Un’adeguata ponderazione dei contenuti degli accordi transattivi, con puntuale valutazione degli interessi in gioco, appartiene, pertanto, all’organo amministrativo al vertice della struttura, in coerenza con le responsabilità di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale responsabilità, salvo che si tratti di importi irrisori, è bene sia condivisa nel procedimento decisorio con l’organo rappresentativo della volontà dell’intero corpo elettorale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Raccolta rifiuti urbani: il gestore uscente non va invitato alla gara

Nell’assegnazione del servizio di raccolta, trasporto e gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani non va invitato l’operante uscente se si utilizza la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Va, invece, sempre rispettato il principio di rotazione nell’affidamento degli incarichi. Lo ha ribadito l’Autorità Anticorruzione, con il Parere del 27 ottobre 2021, intervenendo in merito alla gestione dei rifiuti di un Comune. Al fine di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese, serve la rotazione degli inviti e degli affidamenti. Questo sia nei contratti pubblici sotto soglia, sia in quelli superiori alle soglie comunitarie.

Il richiamo di Anac mira a garantire il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità per più operatori economici. A tal fine è necessario non invitare l’operatore uscente, se non si procede a gara pubblica – che resta, comunque, la via maestra – ma si opta per una procedura negoziata. “L’affidamento o il reinvito all’operatore uscente hanno carattere eccezionale”, osserva Anac “e richiedono un onere motivazionale più stringente”.

Il Comune aveva motivato il reinvito del gestore uscente con la soddisfazione maturata nella gestione del servizio, nei tempi e con i costi pattuiti; oltre al fatto che non era stato facile trovare alternative.
Anac ha insistito sul fatto che il principio di rotazione costituisce un necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata, evitando formazione di rendite di posizione. Inoltre, secondo Anac, stimolando la concorrenza l’amministrazione arriva a ottenere servizi ancora migliori, e a spuntare in molti casi prezzi più bassi. Ad ogni modo, se le caratteristiche del mercato e l’esiguità del numero di operatori economici interessati portassero a ricorrere alla procedura negoziata, tale deroga va comunque espressamente motivata. Proprio per la sua eccezionalità.

Infine Anac suggerisce alle amministrazioni di svolgere consultazioni preliminari di mercato al fine di produrre offerte più efficaci nel soddisfare il bisogno pubblico. Questo consentirebbe di ridurre il rischio di gare deserte, rappresentando un esercizio di leale collaborazione fra pubblico e privato. Anac conclude ricordando poi che la proroga sia un istituto assolutamente eccezionale, a cui è possibile ricorrere soltanto per cause determinate da fattori che non coinvolgono la responsabilità dell’amministrazione. Certamente non per volontà del Comune di non fare la gara, o di mantenere il gestore precedente.

IMU sugli immobili in regime di comunione matrimoniale

In tema di disciplina patrimoniale del matrimonio, la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha previsto la comunione dei beni come regime ordinario. Pertanto, in assenza di una specifica dichiarazione contraria, gli immobili acquistati da uno dei coniugi rientrano nel perimetro della comunione, in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo a estendersi ipso iure agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza necessità di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento. Alla luce di tale principio, recentemente affermato dalla Suprema Corte (ord. n. 7872/2021), la CTR per la Campania, con la sentenza del 20/10/2021, n. 7437/10, ha confermato la legittimità del diniego del rimborso IMU. Il collegio, infatti, ha ritenuto dovuto il pagamento dell’imposta sulla scorta della comproprietà dell’immobile tra i coniugi in regime di comunione tacita dei beni.

Esenzioni IMU per proprietari di immobili con sfratto bloccato, definito riparto ristoro parziale ai Comuni

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 17 novembre 2021, ha reso noto che con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 ottobre 2021 è stato disposto il riparto parziale, a titolo di acconto, del fondo di 115 milioni di euro per l’anno 2021 istituito dall’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, destinato a rifondere i comuni delle minori entrate conseguenti alle esenzioni dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) da parte dei proprietari locatori che hanno ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021.

Le risorse assegnate con il predetto decreto interministeriale del 15 ottobre 2021, pari a complessivi euro 34.508.524,26, sono state erogate con provvedimento dirigenziale del 17 novembre 2021.

Al riparto del rimanente ammontare del fondo, pari ad euro 80.491.475,74, da attribuire a titolo di conguaglio, a credito o a debito, ai comuni indicati nell’allegato A del ripetuto decreto interministeriale del 15 ottobre 2021 e a titolo di integrale ristoro ai rimanenti comuni interessati da provvedimenti di sfratto per morosità, si provvederà con successivo decreto anche sulla base dei dati certificati dagli enti stessi secondo il modello che verrà reso disponibile dal Ministero dell’interno.

 

Giurisdizione della Corte dei conti in materia di versamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni

Con sentenza n. 325/2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha confermato la giurisdizione della Corte dei conti sui titolari delle strutture ricettive (albergatori etc.), tenuti al riversamento al comune dell’imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti delle strutture alberghiere. Invero, la qualifica di responsabile d’imposta, su cui la Corte dei conti ha sempre avuto giurisdizione (ad es. notaio che non riversa all’erario l’imposta di registro), introdotta dal decreto legge n. 34/2020 convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77 ha solo l’effetto di rafforzare l’adempimento dell’obbligazione tributaria il cui soggetto passivo dell’imposta resta sempre e solo l’ospite delle strutture alberghiera, ma non incide sulla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto l’imposta di soggiorno è un’imposta di scopo con finalità pubbliche volta a sostenere e migliorare i servizi offerti ai villeggianti dai comuni con vocazione turistica.
Pertanto, la somma corrisposta dall’ospite per pagare tale imposta, nel momento in cui la stessa viene versata ed incassata dall’albergatore per essere riversata al Comune assume natura di danaro pubblico, con obbligo di rendicontazione e presentazione del relativo conto giudiziale e, in caso di omesso versamento al Comune delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno, illecito contabile per responsabilità erariale assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti.

MTR-2, Approvati da Arera gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2025

Con determina direttoriale del 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, ARERA, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025:

a) piano economico finanziario quadriennale di cui all’Allegato 1;
b) schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all’Allegato 2;
c) schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all’Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all’Allegato 4.

Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:
a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l’utenza finale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

TARSU sull’immobile destinato a Bed and Breakfast

La superficie di un terrazzo pertinenziale destinata a ricezione turistica è soggetta al pagamento della TARSU. A tale conclusione è giunta la CTR ligure, con sentenza del 20/09/2021 n. 708, ribaltando l’esito della decisione dei giudici di primo grado. La Commissione tributaria provinciale aveva, infatti, ritenuto che l’occasionalità e la marginalità dell’attività di bed and breakfast svolta sulla superficie del terrazzo non mutava la naturale destinazione dell’immobile a civile abitazione.
I giudici rammentano che, secondo l’art. 62, comma 1, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso. adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Peraltro, il regolamento comunale, adottato ai sensi dell’art. 68 d.lgs. 507/1993, riprende sostanzialmente, all’art. 7, comma 3, la suddetta disposizione.
L’esclusione disposta dalla CTP si fonda sul carattere accessorio, rispetto a civile abitazione, della superficie in questione. Tale destinazione non può essere accettata per un immobile di proprietà di una S.n.c., che per definizione non può che operare come società commerciale e che, in base alla medesima dichiarazione di inizio attività, ha destinato l’abitazione, cui è accessoria l’area di cui si discute, a tale scopo. Area che, essendo una terrazza, è tipicamente impiegata quale luogo di ristoro e di riposo negli immobili destinati a ricezione turistica.
La superficie, oggetto di attività di carattere commerciale da parte di una società, peraltro dimostrata tramite dichiarazione di inizio attività, non può in alcun caso essere esente dal pagamento della TARSU.

IFEL, i termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali

IFEL ha pubblicato una nota sui termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione dei termini disposta dal dl n. 18 del 2020 (c.d. Decreto Cura Italia). Si tratta di disposizioni non dettate specificatamente per i tributi comunali, ma che riguardano anche gli atti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. La scelta del legislatore, da un lato, può determinare alcuni dubbi interpretativi, ma, dall’altro lato, impone un coordinamento interpretativo tra i vari soggetti destinatari delle disposizioni, sicché si dovrà tener conto anche delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, oltre che di quelle dettate dal Dipartimento delle finanze. La nota intende fornire un supporto nella comprensione delle disposizioni normative, fornendo anche uno schema temporale della ripresa degli atti, in conseguenza delle sospensioni finora previste.
L’art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, prevede la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Si tratta di una sospensione posta nell’esclusivo interesse degli enti impositori, in ragione dell’emergenza epidemiologica, che pertanto non blocca, tra l’altro, le attività propedeutiche alla formazione dei medesimi atti. Tale sospensione determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 67, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
In merito ai termini di notifica delle ingiunzioni di pagamento, l’articolo 68 del DL n. 18/2020, sospende i termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, e termina al 31 agosto 2021, per un periodo di 542 giorni. Le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023 – secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l’appunto il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell’art. 12 citato, di 542 giorni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION